- Giurisprudenza
- Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti ed omicidio stradale
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Prova con l'etilometro
Corte di Cassazione sez. IV penale
7 aprile 2011, n. 13745
L’art 186, comma 5 del Codice della Strada, nel prevedere che i soggetti coinvolti in incidenti stradali che abbiano bisogno di un ricovero ospedaliero, possano effettuare l’accertamento dello stato d’ebbrezza direttamente nelle strutture sanitarie, non esclude affatto che lo stesso possa essere rilevato anche soltanto mediante l’impiego dell’etilometro e direttamente dalle forze di polizia. La legge non prevede tassativamente un modus operandi ma concede agli operatori la facoltà di stabilire il metodo di accertamento dello stato d’ebbrezza in base alle circostanze esistenti nel momento del verificarsi de sinistro. Pertanto la rilevazione tramite etilometro e non tramite le strutture sanitarie, ha pieno valore probatorio.
Ritenuto in fatto
1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Piacenza con la quale B.A. è stato ritenuto responsabile di aver guidato in stato di ebbrezza e condannato a 10 giorni di arresto ed Euro 200,00 di ammenda con sospensione della patente di guida per 8 mesi.
2. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo inosservanza di norme giuridiche ed in particolare del comma quinto dell'art.186 che prescrive che, per i conducenti coinvolti in incidenti, l'accertamento del tasso alcolemico deve essere effettuato dalle strutture sanitarie, per assicurare che lo stesso sia effettuato con maggiori garanzie attese le conseguenze che il fatto ha sul lato del risarcimento del danno; nella specie, invece, è stato effettuato solo il test con l'etilometro. Altra violazione consiste nel fatto che l'alcoltest è stato eseguito solo alle 6,47 e alle 7,07, mentre l'incidente si era verificato alle 4,45 circa; dunque l'accertamento è stato eseguito a distanza di oltre due ore dai fatti, facendo si che il rilievo non fosse più riferibile all'attività di guida; inoltre - sostiene il ricorrente – Il B. non era rimasto sotto il controllo degli agenti ma era stato portato in ospedale dove aveva ingerito alcol. Sotto i detti profili la prova andava considerata inutilizzabile o quanto meno nulla.
Considerato in diritto
1. Il ricorso non merita accoglimento.
Come già correttamente ha osservato la Corte di appello, l'art. 186, comma 5, del codice della strada, nel prevedere che per i conducenti che sono coinvolti in incidenti stradali e necessitano di ricovero in ospedale, l'accertamento dello stato di ebbrezza possa essere effettuato, su richiesta della Polizia Stradale, da parte delle strutture sanitarie, non stabilisce una modalità tassativa ed esclusiva di accertamento dello stato di ebbrezza in tali situazioni, e non esclude che l'accertamento possa essere effettuato anche dagli organi di polizia con l'etilometro. Si tratta solo di una modalità aggiuntiva e di una facoltà attribuita alla Polizia Stradale, essendo evidente che decidere la necessità di procedere nell'uno o nell'altro modo dipenderà dalle circostanze del singolo caso, ed il primo sarà da privilegiare ove primaria si riveli l'esigenza di assicurare la salute del guidatore rimasto coinvolto nell'incidente allorché il medesimo abbia riportato ferite. L'accertamento effettuato con l'alcoltest è in ogni caso del tutto legittimo ed ha pieno valore probatorio.
Inammissibili sono poi le censure con le quali ancora in questa sede si dubita dei risultati del test e si prospetta l'eventualità che il B. abbia ingerito alcol dopo l'incidente; di tali questioni si sono già occupati il Tribunale e la Corte di appello che, con motivazione completa e del tutto logica, hanno posto in evidenza le imprecisioni contenute nel rapporto di servizio circa l'ora in cui era avvenuto l'incidente (che si dava per avvenuto un'ora prima dell'ora pacificamente accertata) e l'inattendibilità della deposizione del collega che assortamente avrebbe offerto da bere al B.. La insistita prospettazione di tali argomenti davanti a questo giudice non è consentita attesa la natura tassativa delle violazioni che possono essere dedotte come motivi di ricorso per cassazione, che escludono ogni valutazione di merito.
2. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Corte di Cassazione sez. IV pen. – 7 aprile 2011, n. 13745
Art. 186 comma 5, Codice della Strada – test con etilometro – accertamento effettuato dalla strutture sanitarie – valore probatorio
L’art 186, comma 5 del Codice della Strada, nel prevedere che i soggetti coinvolti in incidenti stradali che abbiano bisogno di un ricovero ospedaliero, possano effettuare l’accertamento dello stato d’ebbrezza direttamente nelle strutture sanitarie, non esclude affatto che lo stesso possa essere rilevato anche soltanto mediante l’impiego dell’etilometro e direttamente dalle forze di polizia. La legge non prevede tassativamente un modus operandi ma concede agli operatori la facoltà di stabilire il metodo di accertamento dello stato d’ebbrezza in base alle circostanze esistenti nel momento del verificarsi de sinistro. Pertanto la rilevazione tramite etilometro e non tramite le strutture sanitarie, ha pieno valore probatorio.
Ritenuto in fatto
1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Piacenza con la quale B.A. è stato ritenuto responsabile di aver guidato in stato di ebbrezza e condannato a 10 giorni di arresto ed Euro 200,00 di ammenda con sospensione della patente di guida per 8 mesi.
2. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo inosservanza di norme giuridiche ed in particolare del comma quinto dell'art.186 che prescrive che, per i conducenti coinvolti in incidenti, l'accertamento del tasso alcolemico deve essere effettuato dalle strutture sanitarie, per assicurare che lo stesso sia effettuato con maggiori garanzie attese le conseguenze che il fatto ha sul lato del risarcimento del danno; nella specie, invece, è stato effettuato solo il test con l'etilometro. Altra violazione consiste nel fatto che l'alcoltest è stato eseguito solo alle 6,47 e alle 7,07, mentre l'incidente si era verificato alle 4,45 circa; dunque l'accertamento è stato eseguito a distanza di oltre due ore dai fatti, facendo si che il rilievo non fosse più riferibile all'attività di guida; inoltre - sostiene il ricorrente – Il B. non era rimasto sotto il controllo degli agenti ma era stato portato in ospedale dove aveva ingerito alcol. Sotto i detti profili la prova andava considerata inutilizzabile o quanto meno nulla.
Considerato in diritto
1. Il ricorso non merita accoglimento.
Come già correttamente ha osservato la Corte di appello, l'art. 186, comma 5, del codice della strada, nel prevedere che per i conducenti che sono coinvolti in incidenti stradali e necessitano di ricovero in ospedale, l'accertamento dello stato di ebbrezza possa essere effettuato, su richiesta della Polizia Stradale, da parte delle strutture sanitarie, non stabilisce una modalità tassativa ed esclusiva di accertamento dello stato di ebbrezza in tali situazioni, e non esclude che l'accertamento possa essere effettuato anche dagli organi di polizia con l'etilometro. Si tratta solo di una modalità aggiuntiva e di una facoltà attribuita alla Polizia Stradale, essendo evidente che decidere la necessità di procedere nell'uno o nell'altro modo dipenderà dalle circostanze del singolo caso, ed il primo sarà da privilegiare ove primaria si riveli l'esigenza di assicurare la salute del guidatore rimasto coinvolto nell'incidente allorché il medesimo abbia riportato ferite. L'accertamento effettuato con l'alcoltest è in ogni caso del tutto legittimo ed ha pieno valore probatorio.
Inammissibili sono poi le censure con le quali ancora in questa sede si dubita dei risultati del test e si prospetta l'eventualità che il B. abbia ingerito alcol dopo l'incidente; di tali questioni si sono già occupati il Tribunale e la Corte di appello che, con motivazione completa e del tutto logica, hanno posto in evidenza le imprecisioni contenute nel rapporto di servizio circa l'ora in cui era avvenuto l'incidente (che si dava per avvenuto un'ora prima dell'ora pacificamente accertata) e l'inattendibilità della deposizione del collega che assortamente avrebbe offerto da bere al B.. La insistita prospettazione di tali argomenti davanti a questo giudice non è consentita attesa la natura tassativa delle violazioni che possono essere dedotte come motivi di ricorso per cassazione, che escludono ogni valutazione di merito.
2. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.