• Giurisprudenza
  • Economia dei trasporti e della mobilità, Segnaletica
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Provvedimenti di limitazione del traffico

Corte di Cassazione sez. II civ.
8 giugno 2010, n. 13730

Art. 7 Codice della Strada – Regolamentazione della circolazione nei centri abitati – Provvedimenti di limitazione del traffico veicolare – Conoscibilità da parte degli utenti della strada – Strumenti - Affissione all’albo pretorio e diffusione tramite i mezzi di diffusione di massa – Omessa apposizione della segnaletica in ogni strada interessata dal divieto - Irrilevanza.

 

L’ordinanza sindacale istitutiva del divieto di circolazione dei veicoli deve essere portata a conoscenza degli utenti della strada con mezzi adeguati.
A tal fine si ritiene sufficiente l’affissione dell’ordinanza all’albo pretorio del Comune e la sua diffusione tramite i mezzi di comunicazione di massa, non essendo, per contro, necessaria l’apposizione della relativa segnaletica in ogni singola strada posta all’interno del perimetro di divieto.

FATTO E DIRITTO
Ritenuto che (omissis) ha proposto opposizione avverso il verbale n. 3377924 prot. 3356281, con cui la Polizia municipale di (omissis) gli aveva contestato la violazione dell'art. 7 del Codice della strada, perché, quale conducente del veicolo (omissis), circolava in (omissis) all’intersezione tra via Cattaneo e via Mazzini, nonostante il divieto imposto dall'ordinanza sindacale 4488/05/N del 4 febbraio 2005 (domenica ecologica);
che, nella resistenza del Comune, l'adito Giudice di pace di (omissis), con sentenza depositata in data 8 novembre 2005, ha accolto il ricorso e annullato il verbale impugnato, rilevando, per un verso, che il divieto generalizzato di circolazione era stato pubblicizzato con l'apposita segnaletica solo ai punti di accesso alle zone interessate dal divieto, sicché non era visibile a chi, come l'opponente, si trovava all'interno di detta zona perché ivi residente, e, per l'altro, che nessun significato aveva la circostanza che del divieto era stata data notizia attraverso la stampa ed altri mezzi di comunicazione;
che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il Comune ha proposto ricorso, con atto avviato alla notificazione il 19 dicembre 2006, sulla base di due motivi;
che l'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Considerato che con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 comma 1, lett. a) e b), del Codice della strada, dell’art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, , e dell’art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.;
che il ricorrente premette che l'ordinanza del Sindaco prot. n. 4488/05/N del 4 febbraio 2005 con cui - in adesione alla iniziativa del Ministero dell'ambiente denominata "Domeniche ecologiche" - venne disposta la chiusura del traffico nel centro storico nella giornata del 13 marzo 2005, è stata affissa all'albo comunale nei giorni immediatamente precedenti l'operatività del divieto ed è stata diffusa alla cittadinanza attraverso i mezzi di comunicazione di massa; e che, inoltre, nel corso della medesima domenica le vie di accesso al centro storico sono state sbarrate con transenne recanti il divieto di circolazione, presidiate da agenti della polizia municipale;
che, tanto premesso, il ricorrente sostiene che ha errato la sentenza impugnata a ritenere necessario il posizionamento della segnaletica anche nelle singole strade all'interno del centro storico nelle quali la circolazione era vietata;
che il motivo è fondato;
che questa Corte ha ripetutamente affermato, nel vigore del precedente codice della strada, che i provvedimenti (all'epoca) prefettizi introduttivi del divieto di circolazione in determinati giorni (in relazione alle esigenze di riduzione del consumo del carburante) devono essere preceduti dalle forme di pubblicazione proprie degli atti amministrativi ed essere seguite dalla adeguata pubblicità - informazione che gli strumenti di comunicazione consentono, senza alcun bisogno di ricorrere alla pubblicità tramite segnaletica stradale, adottabile solo per i divieti afferenti una singola strada (Cass., Sez. 1, 10 aprile 1979, n. 2051; Cass., Sez. 1, 9 maggio 1979, n. 2657; Cass., Sez. 1, 28 maggio 1979, n. 3082; Cass., Sez. 1, 19 maggio 1981, n. 3294; Cass., Sez. 1, 25 novembre 1996, n. 10403);
che, più di recente, in un caso nel quale veniva in questione un'ordinanza sindacale, emessa nel vigore del nuovo codice della strada, recante il divieto di circolazione delle auto (a targhe alterne) per ragioni di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, questa Corte (Sez. II, 3 luglio 2009, n. 15769) ha stabilito che incombe sulla P.A. l'obbligo di adottare tutte le possibili e per questo esaustive, misure d'informazione, di modo che qualunque utente di tali strade non possa fondatamente allegare di non conoscere la disposizione, occorrendo altresì l'apposizione di cartelli indicanti il divieto su tutte le strade di accesso alla zona nella quale la circolazione è preclusa;
che il Collegio intende dare continuità all'orientamento espresso dalla giurisprudenza da ultimo citata;
che è pacifico che l'ordinanza sindacale istitutiva della chiusura al traffico del centro storico della città di (omissis) in occasione della domenica ecologica del 13 marzo 2005 sia stata non solo affissa all'albo comunale e diffusa al pubblico, nei giorni immediatamente precedenti l'operatività del divieto, tramite i mezzi di comunicazione di massa, ma anche accompagnata dalla apposizione di idonea segnaletica su tutte le strade di accesso alla zona in cui la circolazione era interdetta;
che ciò costituisce adeguata forma di pubblicità informativa, sicché ha errato il primo giudice a ritenere necessaria l'apposizione della segnaletica, altresì, nella singola strada, posta all'interno del perimetro urbano compreso nel divieto, in cui il trasgressore è stato colto alla guida della sua autovettura;
che, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto della proposta opposizione;
che le spese del giudizio di cassazione (le uniche sulle quali occorre provvedere, non essendosi l'Amministrazione costituita nel giudizio di merito avvalendosi della difesa tecnica) seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge l'opposizione proposta da (omissis).
Condanna l'intimato al pagamento delle spese processuali sostenute dal Comune ricorrente, che liquida in euro 600, di cui euro 400 per onorari.

 

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