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  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Rc auto: intesa anticoncorrenziale e restituzione pro quota dei premi versati

Corte di Cassazione sez. III civ.
28 ottobre 2011, n. 22504

Rc auto – Premi assicurativi – Intesa anticoncorrenziale – Sanzione dell’Antitrust – Ricorso degli assicurati per la restituzione dei premi versati – Appellabilità delle sentenze emesse in materia dal giudice di pace – Competenza

 

Sono devolute alla competenza del Tribunale le controversie concernenti i ricorsi avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace in materia di restituzione pro quota dei premi assicurativi RC auto indebitamente versati dagli assicurati in quanto decisi dalle imprese di assicurazione con accordo anticoncorrenziale sanzionato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Va rilevato:
1.1. che la (omissis) spa ricorre, affidandosi ad un unitario complesso motivo, per la cassazione della sentenza n. 1341/06 del Tribunale di Benevento, depositata il 18.7.06 e dichiarata come notificata il 14.10.06, con cui è stato dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del giudice di pace di Colle Sannita, resa il 31.10.05 sulla domanda di (omissis) di restituzione di una quota dei premi di assicurazione RcA a seguito della partecipazione di essa ricorrente ad accordo anticoncorrenziale sanzionato con decisione n. 8546 del 2000 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
1.2. che non resiste con controricorso il (omissis), mentre la ricorrente illustra il ricorso con memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. ed il suo difensore compare alla pubblica udienza del 12.10.11 per discutere oralmente la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Deve al riguardo considerarsi:
2.1. che è formulato un quesito di diritto, con richiesta di affermare il principio della soggezione ad appello delle sentenze del giudice di pace su controversie derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi con le modalità di cui all’art. 1342 cod. civ. e conseguente cassazione della gravata sentenza, che aveva invece applicato il generale principio del valore della controversia, con successiva decisione nel merito ed affermazione della competenza, ai sensi dell’art. 33 della legge n. 287 del 1990, della Corte di appello (nella specie individuata in quella della sede legale dell’originaria convenuta, cioè Torino, ovvero in quella di Napoli);
2.2. che tale doglianza è l’unica ad essere stata formulata dall’odierna ricorrente quanto meno fin dal dispiegamento dell’atto di appello, sicché è il solo motivo in base al quale la (omissis) spa ha da subito sostenuto l’ammissibilità dell’appello al tribunale;
2.3. che il mezzo di impugnazione esperibile contro le sentenze del giudice di pace si determina in relazione alla domanda (Cass. Sez. Un., 16 giugno 2006, n. 13917; Cass. 17 dicembre 2009, n. 26518; Cass. 11 maggio 2010, n. 11361);
2.4. che, in ipotesi di azione fondata sull’art. 33 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’appellabilità delle sentenze eventualmente rese dal giudice di pace va si ammessa, ma non già perché possa valere il criterio dell’oggetto del contratto (nella specie, c.d. di massa), come unicamente sostenuto dall’odierna ricorrente, bensì perché detta appellabilità discende dalla riconducibilità della controversia alla richiamata legge 287/90 e, quindi, dovendo questa decidersi secondo diritto, in quanto di competenza di un giudice togato (Cass. 12 marzo 2008, n. 6699; Cass., ord. 14 settembre 2007, n. 19271);
2.5. che la decisione di inammissibilità dell’appello è, dunque, scorretta, ma per una ragione diversa da quella oggetto del motivo di ricorso;
2.6. che pertanto, esclusivamente in relazione al concreto ambito del gravame come delimitato dal motivo di ricorso, quest’ultimo non può dirsi fondato e va disatteso: restando precluso l’esame della questione della competenza a conoscere delle controversie in esame, benché oggetto ormai di giurisprudenza del tutto consolidata (circa la loro devoluzione alla competenza per materia della Corte di appello - Cass. 13 luglio 2005, n. 14716, sostanzialmente conforme a Cass. Sez. Un., 4 febbraio 2005, n. 2207, seguita poi, tra le altre, da: Cass. 27 ottobre 2005, n. 20919; Cass. 19 maggio 2006, n. 11759; Cass. Sez. Un., 14 giugno 2007, n. 13896; Cass. 21 gennaio 2010, n. 993; Cass. 10 maggio 2011, n. 10215 - del luogo di residenza dell’attore, se consumatore: su quest’ultimo profilo, per tutte, vedi: Cass. 28 agosto 2001, n. 11282; Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2003, n. 14669).
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato; ma non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo parte intimata svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità.

 

 

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