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  • Dott.ssa Maristella Giuliano e Dott.ssa Tiziana Santucci

Reato di riciclaggio nel caso di trasferimento di autovettura

Corte di Cassazione, II Sezione penale - massima a cura della dott.ssa Maristella Giuliano
Sentenza 12 settembre 2024 n. 34553

Trasferimento autovettura - paese extracomunitario - bene frutto di appropriazione indebita – reato di riciclaggio – sussiste

Ogni fatto idoneo a rendere più difficoltosa l'identificazione della provenienza delittuosa di un bene, come il trasferimento di un bene dal un luogo ad un altro, integra il delitto di riciclaggio. 

Nel caso di specie il fatto riguarda il trasporto di un'autovettura, provento del delitto di appropriazione indebita, dall'Italia alla Tunisia, paese extracomunitario in cui sarebbe risultata particolarmente difficile l'individuazione del mezzo.

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Presidente:

Andrea PELLEGRINO

Rel. Consigliere:

Giuseppe MARRA

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 

 

Ritenuto in fatto

 1. Con ordinanza del 18 dicembre 2023 il Tribunale del riesame di Bari, rigettava l'istanza di riesame proposta da A. A. avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa in data 22.11.2023 dal GIP del Tribunale di Bari, in relazione a due imputazioni per molteplici fatti di riciclaggio di autovetture provento di furto. 2. Avverso la predetta ordinanza, A. A. propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo sette distinti motivi con i quali chiede l'annullamento senza rinvio, o in subordine con rinvio, dell'ordinanza del Tribunale barese.

 2.1. Con il primo motivo eccepisce la violazione di legge in relazione agli artt. 143, comma 4, 109, comma 3, e 292 cod. proc. pen., rilevando che non è stata effettuata la traduzione della genetica ordinanza cautelare, malgrado risultasse dagli atti che l'indagato non comprendesse la lingua italiana; infatti, sia nel verbale di sequestro dell'automobile condotta da A. A. del 11 agosto 2022, sia in quello di identificazione e nomina del difensore ed anche nel verbale di compimento di accertamenti urgenti sulle cose in sequestro, gli agenti di P.G. che procedevano davano atto della presenza di un interprete alla redazione degli atti citati.

 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e vizio della motivazione relativamente al principio di autonoma valutazione del giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del P.M., emergendo che sarebbe mancante un effettivo vaglio critico da parte del GIP.

 2.3. Con il terzo motivo lamenta il vizio della motivazione, laddove l'ordinanza impugnata, con motivazione contraddittoria ed illogica, non avrebbe tenuto in debito conto del contenuto della querela sporta dall'indagato nei confronti della persona che gli avrebbe venduto l'automobile oggetto del riciclaggio di cui al capo A) dell'imputazione provvisoria, facendo, invece, affidamento su un'ipotesi accusatoria non sorretta da atti di indagine, considerato che in tutti gli altri episodi di riciclaggio indicati nel capo B) l'indagato A. A. non era mai stato fermato ed indentificato, per cui risulterebbe ben possibile che i veri autori di quelle condotte illecite fossero altri soggetti rimasti non identificati.

 2.4. Con il quarto motivo eccepisce la violazione di legge in relazione all'art. 648-bis cod. pen., nonché l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di derubricazione dei fatti nel meno grave reato di ricettazione. In particolare, evidenzia che non vi sarebbe alcuna prova che il ricorrente abbia compiuto le attività tipiche del riciclaggio, per cui, al massimo egli sarebbe imputabile di aver ricevuto un'automobile oggetto di furto e di pregresse condotte di riciclaggio compiute da persone non identificate, né vi sarebbe la prova che fosse davvero il ricorrente a condurre verso l'Albania le automobili di cui agli illeciti contestati al capo B).

 2.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge in relazione agli artt. 275, comma 2-bis, prima parte, cod. proc. pen., nonché con riferimento agli artt. 81 cpv., 648-bis cod. pen., nonché 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. Si evidenzia a tal fine che A. A. è persona incensurata, per cui la prognosi circa la non concedibilità della sospensione condizionale della pena in caso di condanna, avrebbe dovuto essere motivata in maniera effettiva e non con mere formule di stile.

 2.6. Con il sesto motivo eccepisce la violazione di legge in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., dato che i giudici baresi avrebbero riservato alle esigenze cautelari solo poche righe, senza considerare elementi molto significativi, tra cui l'incensuratezza del ricorrente che svolge regolare attività lavorativa in Albania, la lontananza nel tempo dei fatti contestati, nonché l'assenza di pericolo di inquinamento probatorio.

 2.7. Infine, con il settimo motivo lamenta la violazione di legge in relazione agli artt. 275 e 292 cod. proc. pen., per l'inosservanza del principio di proporzionalità come parametro di commisurazione delle misure cautelari, a fronte di una condotta che appare, in ogni caso, sporadica e occasionale, in cui non vi sarebbe alcuna evidenza circa l'inserimento del ricorrente in circuiti criminali organizzati.

 

Considerato in diritto

 

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati.

 2. Quanto al primo motivo di ricorso relativo alla mancata traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare, la Corte intende ribadire il principio, valevole anche in relazione al diritto alla traduzione degli atti processuali, secondo cui: "Il riconoscimento del diritto all'assistenza dell'interprete non discende automaticamente, come atto dovuto e imprescindibile, dal mero "status" di straniero o apolide, ma richiede l'ulteriore presupposto, in capo a quest'ultimo, dell'accertata ignoranza della lingua italiana" (così, Sez. LL, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv.239693-01, conf. in motivazione Sez. U., n. 15069 del 26/10/2023, dep.2024, Niecko, massimata su altro punto).

 Nel caso di specie il Tribunale ha motivato specificamente (si veda fine pag. 4) sull'eccezione di nullità già sollevata dal ricorrente, rilevando che il GIP, nell'ordinanza del 01/12/2023 emessa a seguito dell'interrogatorio di garanzia, aveva indicato gli elementi in base ai quali aveva ritenuto che l'indagato comprendesse la lingua italiana (ad es. la presenza in atti di chat in italiano) e, perciò, non aveva disposto ab initio la traduzione dell'ordinanza.

 La valutazione circa la comprensione o meno della lingua italiana è un giudizio di merito, che se adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità; sul punto le motivazioni del G.I.P., poi fatte proprie dal Tribunale del Riesame, relativamente alla decisione di non tradurre da subito il provvedimento cautelare (la cui traduzione fu comunque disposta subito dopo l'interrogatorio di garanzia svoltosi con la presenza dell'interprete), risultano congrue e, comunque, non viziate da manifesta illogicità e/o contraddittorietà.

 Non ricorre perciò alcuna violazione di legge in relazione agli artt. 143, comma 4, 109, comma 3, e 292 cod. proc. pen., ragion per cui il primo motivo va dichiarato manifestamente infondato.

 3. Il secondo motivo riguardante l'eccezione circa l'assenza di una valutazione autonoma degli indizi da parte del GIP è inammissibile perché del tutto generico e aspecifico, dato che il ricorrente si è limitato a denunciare la mancanza di un vaglio critico della prospettazione dell'accusa da parte del giudice della cautela senza però indicare su quali fatti o circostanze vi sarebbe stata l'omessa valutazione. Sul punto si richiama, facendolo proprio, il principio di diritto già affermato dalla Suprema Corte secondo cui: "In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate" (così, Sez.2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv.278001-01; conf.,, Sez.1, n. 333 del 28/11/2018, dep.2019, Esposito, 274760-01). Va, peraltro, evidenziato che anche il Tribunale del riesame ha rigettato la medesima eccezione sostenendo che essa fosse del tutto aspecifica, a fronte di una motivazione dell'ordinanza applicativa della misura la cui motivazione è stata ritenuta congrua e derivante da un'autonoma valutazione dei fatti da parte del GIP. La difesa, perciò, ripropone la stessa generica censura già respinta dall'ordinanza ora impugnata, senza confrontarsi con le ragioni poste a fondamento del rigetto in sede di riesame.

 4. Il terzo motivo relativo alla sussistenza del presupposto della gravità indiziaria è inammissibile. Giova, infatti, evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01) hanno già avuto modo di chiarire che "in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie". In motivazione, la Suprema Corte, dopo aver premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. Tale orientamento, dal quale l'odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (ex ceteris: Sez.2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv.276976-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv.255460-01). Ne consegue che "L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. La Suprema Corte ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (così, Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; vedi anche Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv.248698-01).

 Orbene, nel caso in esame, l'ordinanza impugnata risulta aver adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, li ha ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica e coerente, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente; in particolare, ha richiamato gli esiti delle indagini successive rispetto al controllo, compiuto dalla Polizia di frontiera in data 08/08/2022, dell'automobile xxx mod. Y in uso al A. A., da cui emergeva, seppure a livello indiziario, che il ricorrente aveva effettuato in precedenza ben sedici viaggi verso l'Albania con altrettanti veicoli, e, in ben nove casi, con l'utilizzo di carte di circolazione originali in precedenza rubate in bianco presso gli uffici della Motorizzazione civile di Enna e di Livorno. In estrema sintesi, è stato riscontrato dagli investigatori in molti altri casi lo stesso modus operandi verificato in relazione all'automobile xxx mod. Y oggetto del delitto contestato al capo 1), come risulterebbe anche dalle immagini rinvenute sul telefono cellulare dell'indagato (cfr. pag. 2 dell'ordinanza).

 Si tratta di motivazioni puntuali che hanno evidenziato precise attività investigative riferite in dettaglio dai giudici della cautela che il ricorrente ha sostanzialmente ignorato, reiterando nel ricorso la sua versione alternativa dei fatti, che non può essere, come già evidenziato, oggetto di una valutazione di merito nell'ambito del presente giudizio di legittimità.

 5. Anche il quarto motivo relativo alla qualificazione giuridica dei fatti contestati sub specie dell'art. 648-bis cod. pen., è inammissibile perché aspecifico in quanto la difesa, parimenti, non si è confrontata con le puntuali argomentazioni svolte dal Tribunale del riesame, il quale ha correttamente richiamato uno specifico precedente giurisprudenziale riguardante fatti analoghi, in cui la Suprema Corte ha affermato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui: "Integra il delitto di riciclaggio anche il mero trasferimento di un bene da un luogo ad un altro, ove idoneo a rendere di fatto più difficoltosa l'identificazione della sua provenienza delittuosa. (Fattispecie relativa al trasporto di un'autovettura, provento del delitto di appropriazione indebita, dall'Italia alla Tunisia, paese extracomunitario in cui sarebbe risultata particolarmente difficile, se non impossibile, la ricerca e l'individuazione del mezzo)" (così, Sez.2, n. 23774, del 13/07/2020, Aatifi, Rv.279586-01). La qualificazione giuridica attribuita dai giudici baresi risulta, quindi, corretta sulla base degli elementi probatori a disposizione nella fase cautelare, a fronte dell'eccezione di violazione di legge del tutto generica e non conforme con il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di riciclaggio (si veda tra le tante Sez.2, n. 21687 del 05/04/2019, Armelisasso, Rv.276114-02), in parte richiamato dall'ordinanza del Tribunale del riesame.

 6. Gli ulteriori motivi riguardanti, sotto diversi profili, la valutazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari, che, secondo la difesa, non avrebbe adeguatamente tenuto conto dell'incensuratezza di A. A., sono manifestamente infondati. L'ordinanza impugnata, infatti, ha motivato in maniera puntuale circa la sussistenza di esigenze cautelari con riguardo specificatamente al profilo soggettivo dell'indagato, il quale, nonostante la pendenza del procedimento penale scaturente dal controllo di polizia avvenuto nell'agosto del 2022, avrebbe continuato a commettere ulteriori condotte illecite sempre connesse al trasferimento in Albania di autovetture con numeri indentificativi alterati (si vedano le pagg. 8 e 9 dell'ordinanza). Il Tribunale del riesame, peraltro, si è soffermato ad argomentare sul fatto che l'assenza di precedenti penali non esclude affatto, di per sé, il pericolo di recidiva, richiamando la copiosa giurisprudenza di legittimità sul punto (tra le tante, Sez.5, n. 5644 del 25/09/2014, Iov, Rv.264212-01), ed ha evidenziato che il ricorrente ha agito con spiccata professionalità criminale desumibile dal fatto che, in base agli atti di indagine esaminati, avrebbe portato a termine oltre quindici esportazioni all'estero di vetture riciclate nell'arco di pochi mesi. Si tratta, in tutta evidenza, di motivazioni congrue, per nulla generiche o stereotipate, con cui i motivi di ricorso n. 5-6-7 non si confrontano in modo specifico secondo lo schema legale delineato dal codice di rito per le impugnazioni (cfr., in termini generali, con Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01 e Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, in motivazione).

 7. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

 

Per questi motivi

 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa per le ammende.

 

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. atti. cod. proc. pen.

 

Così deciso in Roma il 10 maggio 2024

 

Il Presidente: PELLEGRINO

Il Consigliere estensore: MARRA

 

 

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2024.