- Normativa
- Veicoli ed equipaggiamenti
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del
decreto
28/4/2008
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 28 aprile 2008
Recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli
a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti ed
entita' tecniche destinati a tali veicoli.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le
materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in
materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella
legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia
di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il
quale e' stato istituito il Ministero dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del
23 aprile 1974, di attuazione della direttiva 70/156/CEE del
Consiglio del 6 febbraio 1970 concernente l'omologazione dei veicoli
a motore e dei loro rimorchi;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
27 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
5 novembre 2006, di recepimento della direttiva 2005/49/CE della
Commissione del 25 luglio 2005 che, alla data di adozione della
direttiva 2007/46/CE, ha da ultimo modificato la direttiva
70/156/CEE;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
31 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, di recepimento della direttiva
2002/24/CE, relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o a
tre ruote;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
19 novembre 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2005, di recepimento della direttiva
2003/37/CE, relativo all'omologazione di trattori agricoli o
forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili
trainate, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche di tali
veicoli e i rimorchi progettati e fabbricati specificamente per
essere trainati dai medesimi;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
14 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del
3 marzo 2000, di recepimento alla direttiva 1999/37/CE, relativa ai
documenti di immatricolazione dei veicoli;
Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 maggio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. 157 del 9 giugno 2006, relativa alle macchine;
Visto il decreto legislativo n. 172 del 21 maggio 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2004, di recepimento
della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei
prodotti;
Vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 settembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. L 263 del 9 ottobre 2007, che istituisce un
quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali
veicoli;
A d o t t a il seguente decreto:
Recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro armonizzato
per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche'
dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli.
(Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo)
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce un quadro armonizzato contenente
le disposizioni amministrative ed i requisiti tecnici generali
necessari per l'omologazione di tutti i veicoli nuovi che rientrano
nel suo campo di applicazione e dei sistemi, dei componenti e delle
entita' tecniche destinati a tali veicoli, al fine di semplificare
l'immatricolazione, la vendita e la immissione in circolazione
all'interno del territorio nazionale e della Comunita' europea.
2. Il presente decreto stabilisce inoltre disposizioni per la
vendita e l'entrata in servizio di parti e apparecchiature destinate
ai veicoli omologati conformemente al presente decreto.
3. Specifici requisiti tecnici relativi alla costruzione ed al
funzionamento di veicoli sono stabiliti in applicazione del presente
decreto con atti normativi il cui elenco tassativo figura
nell'allegato IV.
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica:
a) all'omologazione dei veicoli progettati e fabbricati in una o
piu' fasi al fine di essere utilizzati su strada, nonche' dei
sistemi, componenti ed entita' tecniche progettati e fabbricati per i
suddetti veicoli;
b) all'omologazione individuale di tali veicoli;
c) alle parti ed alle apparecchiature destinate ai veicoli da
esso contemplati.
2. Il presente decreto non si applica all'omologazione o
all'omologazione individuale dei seguenti veicoli:
a) i trattori agricoli o forestali, quali definiti nel decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004,
di recepimento della direttiva 2003/37/CE;
b) i quadricicli, quali definiti nel decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, di recepimento della
direttiva 2002/24/CE;
c) i veicoli cingolati.
3. L'omologazione o l'omologazione individuale, disciplinate dal
presente decreto, sono facoltative per i seguenti veicoli:
a) veicoli progettati e fabbricati per essere essenzialmente
utilizzati in cantieri edili, cave, installazioni portuali o
aeroportuali;
b) veicoli blindati progettati per essere utilizzati dalle Forze
armate, dalla protezione civile, dai servizi antincendio e dai
servizi responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico; e
c) macchine mobili,
nella misura in cui tali veicoli soddisfino i requisiti del presente
decreto. Tali omologazioni facoltative non pregiudicano
l'applicazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine.
4. L'omologazione individuale a norma del presente decreto e'
facoltativa per i seguenti veicoli:
a) veicoli destinati esclusivamente alle corse automobilistiche
su strada;
b) prototipi di veicoli utilizzati su strada sotto la
responsabilita' di un costruttore per lo svolgimento di specifici
programmi di prove purche' siano progettati e fabbricati
specificamente a tale fine.
Art. 3.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto e degli atti normativi elencati
nell'allegato IV, salvo altrimenti in essi disposto, si intende per:
a) «atto normativo»: una direttiva particolare o un regolamento
CE oppure un regolamento UNECE annesso all'accordo del 1958 riveduto;
b) «direttiva particolare o regolamento»: una direttiva o un
regolamento CE elencato nell'allegato IV, parte I. La definizione
include anche i rispettivi provvedimenti di esecuzione;
c) «omologazione»: la procedura con la quale l'autorita' di
omologazione certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o
entita' tecnica e' conforme alle pertinenti disposizioni
amministrative e prescrizioni tecniche;
d) «omologazione nazionale»: l'omologazione prevista dalla
legislazione nazionale la cui validita' e' limitata al territorio
nazionale;
e) «omologazione CE»: la procedura con la quale l'autorita' di
omologazione certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o
entita' tecnica e' conforme alle disposizioni amministrative ed alle
prescrizioni tecniche pertinenti del presente decreto o degli atti
normativi elencati negli allegati IV o XI;
f) «omologazione individuale»: la procedura con la quale
l'autorita' di omologazione certifica che un determinato veicolo,
unico o meno, e' conforme alle pertinenti disposizioni amministrative
e prescrizioni tecniche;
g) «omologazione in piu' fasi»: la procedura con la quale una o
piu' autorita' di omologazione degli Stati membri della Comunita'
europea certificano che, a seconda dello stato di completamento, un
tipo di veicolo incompleto o completato e' conforme alle pertinenti
disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche della direttiva
2007/46/CE, ovvero del presente decreto;
h) «omologazione a tappe»: la procedura di omologazione di un
veicolo consistente nell'ottenere gradualmente la serie completa
delle schede di omologazione CE per i sistemi, i componenti e le
entita' tecniche relativi al veicolo e che conduce, nella fase
finale, all'omologazione del veicolo completo;
i) «omologazione in un'unica tappa»: la procedura di omologazione
di un veicolo completo per mezzo di un'unica operazione;
l) «omologazione mista»: la procedura di omologazione a tappe per
la quale sono effettuate una o piu' omologazioni di sistemi durante
la fase finale dell'omologazione del veicolo completo, senza che sia
necessario rilasciare le schede CE per tali sistemi;
m) «veicolo a motore»: ogni veicolo azionato da un motore che si
muova con mezzi propri, abbia almeno quattro ruote, completo,
completato o incompleto, con una velocita' massima di progetto
superiore a 25 km/h;
n) «rimorchio»: ogni veicolo su ruote non semovente progettato e
fabbricato per essere trainato da un veicolo a motore;
o) «veicolo»: ogni veicolo a motore o il suo rimorchio quali
definiti ai punti m) ed n);
p) «veicolo a motore ibrido»: veicolo munito di almeno due
diversi convertitori d'energia e di due diversi sistemi di
accumulazione, sul veicolo, dell'energia per la sua propulsione;
q) «veicolo elettrico ibrido»: veicolo ibrido che, per la sua
propulsione meccanica, trae energia dalle due seguenti fonti di
accumulazione dell'energia installate a bordo:
1) un carburante di consumo;
2) un dispositivo di accumulazione dell'energia elettrica
quale, ad esempio, la batteria, il condensatore, il
volano/generatore, o altro;
r) «macchina mobile»: ogni veicolo semovente specificamente
progettato e fabbricato per eseguire lavori e, per le sue
caratteristiche costruttive, non idoneo al trasporto di passeggeri o
di merci; le macchine montate su un telaio di veicolo a motore non
sono considerate macchine mobili;
s) «tipo di veicolo»: i veicoli di una determinata categoria
identici almeno per quanto riguarda gli aspetti essenziali
specificati nella parte B dell'allegato II; un tipo di veicolo puo'
comprendere diverse varianti e versioni anch'esse specificate nella
parte B dell'allegato II;
t) «veicolo base»: qualsiasi veicolo utilizzato nella fase
iniziale di un procedimento di omologazione in piu' fasi;
u) «veicolo incompleto»: un veicolo che, per conformarsi alle
pertinenti prescrizioni tecniche del presente decreto, deve essere
completato in almeno una fase successiva;
v) «veicolo completato»: un veicolo che risulta dal procedimento
di omologazione in piu' fasi e che e' conforme alle prescrizioni
tecniche del presente decreto;
z) «veicolo completo»: un veicolo che non deve essere completato
per essere conforme alle pertinenti prescrizioni tecniche del
presente decreto;
aa) «veicolo di fine serie»: un veicolo parte di una scorta, che
non puo' essere immatricolato o venduto o immesso in circolazione a
causa dell'entrata in vigore di nuovi requisiti tecnici per i quali
non e' stato omologato;
bb) «sistema»: un insieme di dispositivi combinati in modo da
eseguire una o piu' funzioni specifiche in un veicolo e soggetto alle
prescrizioni degli atti normativi;
cc) «componente»: un dispositivo soggetto alle prescrizioni di un
atto normativo e destinato a far parte di un veicolo, il quale puo'
essere omologato indipendentemente dal veicolo qualora l'atto
normativo lo preveda espressamente;
dd) «entita' tecnica»: un dispositivo soggetto alle prescrizioni
di un atto normativo destinato a far parte di un veicolo, il quale
puo' essere omologato separatamente ma soltanto in relazione ad uno o
piu' tipi di veicoli determinati qualora l'atto normativo lo preveda
espressamente;
ee) «parti o apparecchiature originali» parti o apparecchiature
costruite conformemente alle specifiche e alle norme di produzione
fornite dal costruttore del veicolo per la produzione di parti o
apparecchiature per l'assemblaggio del veicolo in questione. Esse
includono le parti o le apparecchiature costruite nella stessa linea
di produzione di tali parti o le apparecchiature. Salvo prova
contraria, si presume che le parti costituiscono parti originali se
il costruttore delle stesse certifica che esse hanno qualita'
equivalenti ai componenti utilizzati per l'assemblaggio del veicolo
in questione e sono state costruite conformemente alle specifiche e
alle norme di produzione del costruttore del veicolo;
ff) «costruttore», la persona o l'ente responsabile, verso
l'autorita' di omologazione, di tutti gli aspetti del procedimento di
omologazione e della conformita' della produzione; non e'
indispensabile che detta persona o ente partecipino direttamente a
tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente
o dell'entita' tecnica soggetti all'omologazione;
gg) «rappresentante del costruttore», una persona fisica o
giuridica stabilita nella Comunita' europea, debitamente designata
dal costruttore per rappresentarlo presso l'autorita' di omologazione
e per agire in suo nome, ai fini del presente decreto; quando e'
fatto riferimento al termine «costruttore», esso deve indicare il
costruttore stesso o il suo rappresentante;
hh) «autorita' di omologazione, ovvero l'autorita' responsabile
di tutti gli aspetti dell'omologazione di un tipo di veicolo,
sistema, componente o entita' tecnica o dell'omologazione individuale
di un veicolo e della procedura di autorizzazione; essa rilascia e,
se necessario, revoca le schede di omologazione, assicura il
collegamento con i propri omologhi degli altri Stati membri della
Comunita' europea, designa i servizi tecnici e assicura che il
costruttore rispetti i propri obblighi relativi alla conformita'
della produzione»: la Direzione generale per la motorizzazione -
Dipartimento per i trasporti terrestri - Ministero dei trasporti;
ii) «autorita' competente di cui all'art. 40, ovvero l'autorita'
di valutazione delle competenze dei servizi tecnici per le attivita'
di cui all'art. 39»: il Dipartimento per i trasporti terrestri -
Ministero dei trasporti;
ll) «servizio tecnico, ovvero l'organismo o l'ente designato
dall'autorita' di omologazione come laboratorio di prova per
l'esecuzione di prove o come organismo di valutazione della
conformita' per l'esecuzione della valutazione iniziale, o di altre
prove o ispezioni, per conto dell'autorita' di omologazione»: i
seguenti servizi tecnici del Dipartimento dei trasporti terrestri -
Ministero dei trasporti:
1) Direzione generale per la motorizzazione - Roma;
2) Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi
(CSRPAD) - Roma;
3) Centro prove autoveicoli (CPA) - Torino;
4) Centro prove autoveicoli (CPA) - Milano;
5) Centro prove autoveicoli (CPA) - Brescia;
6) Centro prove autoveicoli (CPA) - Verona;
7) Centro prove autoveicoli (CPA) - Bolzano;
8) Centro prove autoveicoli (CPA) - Bologna;
9) Centro prove autoveicoli (CPA) - Pescara;
10) Centro prove autoveicoli (CPA) - Napoli;
11) Centro prove autoveicoli (CPA) - Bari;
12) Centro prove autoveicoli (CPA) - Palermo;
13) Centro prove autoveicoli (CPA) - Catania;
mm) «metodo di prova virtuale», simulazioni su computer
comprendenti calcoli che dimostrano se un veicolo, sistema,
componente o entita' tecnica soddisfa i requisiti tecnici di un atto
normativo. Ai fini della prova, non e' necessario che un metodo
virtuale utilizzi un veicolo, sistema, componente o entita' tecnica
reali;
nn) «scheda di omologazione», il documento con cui l'autorita' di
omologazione certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o
entita' tecnica e' omologato;
oo) «scheda di omologazione CE», la scheda che figura
nell'allegato VI, o nell'allegato corrispondente di una direttiva
particolare, ovvero in un decreto di recepimento della medesima, o in
un regolamento CE; il modulo di comunicazione figurante nel
pertinente allegato di uno dei regolamenti UNECE elencati nella parte
I o parte II dell'allegato IV del presente decreto e' considerato
equivalente ad essa;
pp) «scheda di omologazione individuale», il documento con cui
l'autorita' di omologazione certifica che un singolo veicolo e'
omologato;
qq) «certificato di conformita», il documento di cui all'allegato
IX, rilasciato dal costruttore e attestante che un veicolo
appartenente alla serie del tipo omologato a norma del presente
decreto e' conforme a tutti gli atti normativi al momento della sua
produzione;
rr) «scheda informativa», le schede figuranti negli allegati I o
III o nel corrispondente allegato di una direttiva particolare,
ovvero di un decreto di recepimento della stessa, o in un regolamento
in cui sono prescritte le informazioni che il richiedente e' tenuto a
fornire; la scheda informativa puo' essere fornita sotto forma di
documento elettronico;
ss) «documentazione informativa», la documentazione completa,
comprendente la scheda informativa, dati, disegni, fotografie ecc.
forniti dal richiedente; la documentazione informativa puo' essere
fornita sotto forma di documento elettronico;
tt) «fascicolo di omologazione», la documentazione informativa
accompagnata dai verbali di prova e da tutti gli altri documenti che
il servizio tecnico o l'autorita' di omologazione hanno aggiunto alla
documentazione informativa nello svolgimento delle proprie funzioni;
il fascicolo di omologazione puo' essere fornito sotto forma di
documento elettronico;
uu) «indice del fascicolo di omologazione», il documento in cui
e' elencato il contenuto del fascicolo di omologazione,
opportunamente numerato o altrimenti contrassegnato in modo che ogni
pagina sia chiaramente identificabile; in tale documento devono
essere registrate le tappe successive nella gestione
dell'omologazione CE, in particolare le date delle revisioni e degli
aggiornamenti.
Art. 4.
Obblighi dell'autorita' di omologazione
1. L'autorita' di omologazione assicura che i costruttori che
richiedono un'omologazione rispettino gli obblighi previsti dal
presente decreto.
2. L'autorita' di omologazione rilascia un'omologazione soltanto
per i veicoli, i sistemi, i componenti o le entita' tecniche conformi
alle disposizioni del presente decreto.
3. E' consentita l'immatricolazione o l'autorizzazione alla vendita
o la immissione in circolazione soltanto dei veicoli, dei componenti
e delle entita' tecniche conformi alle disposizioni del presente
decreto.
4. Non e' consentito vietare, limitare o impedire
l'immatricolazione, la vendita o la immissione in circolazione su
strada di veicoli, componenti o entita' tecniche per motivi connessi
ad aspetti della costruzione e del funzionamento contemplati dal
presente decreto, se soddisfano i requisiti previsti da questo
ultimo.
Art. 5.
Obblighi dei costruttori
1. Il costruttore e' responsabile verso l'autorita' di omologazione
di tutti gli aspetti della procedura di omologazione e della
conformita' della produzione, indipendentemente dal fatto che egli
partecipi direttamente o meno a tutte le fasi di costruzione di un
veicolo, sistema, componente o entita' tecnica.
2. Nel caso di un'omologazione in piu' fasi, ogni costruttore e'
responsabile dell'omologazione e della conformita' della produzione
dei sistemi, dei componenti o delle entita' tecniche che si
aggiungono nella fase di realizzazione del veicolo in cui egli
interviene. Il costruttore che modifica componenti o sistemi gia'
omologati in fasi precedenti e' responsabile dell'omologazione e
della conformita' della produzione di tali componenti e sistemi.
3. Ai fini del presente decreto, il costruttore stabilito fuori
dalla Comunita' europea designa a rappresentarlo dinanzi
all'autorita' di omologazione un proprio rappresentante stabilito
nella Comunita' europea.
Art. 6.
Procedure per l'omologazione CE dei veicoli
1. Il costruttore puo' scegliere una delle seguenti procedure:
a) omologazione a tappe;
b) omologazione in un'unica tappa;
c) omologazione mista.
2. La domanda di omologazione a tappe consiste nella documentazione
informativa contenente le informazioni specificate nell'allegato III
ed e' accompagnata dalla serie completa delle schede di omologazione
richieste da ciascuno dei pertinenti atti normativi elencati
nell'allegato IV o nell'allegato XI. Nel caso dell'omologazione di un
sistema o di un'entita' tecnica secondo i pertinenti atti normativi,
l'autorita' di omologazione ha accesso al relativo fascicolo di
omologazione fino alla data di rilascio o di rifiuto
dell'omologazione.
3. La domanda di omologazione in un'unica tappa consiste nella
documentazione informativa contenente le informazioni specificate
nell'allegato I, in relazione agli atti normativi specificati
nell'allegato IV o nell'allegato XI e, se del caso, nella parte II
dell'allegato III.
4. Nel caso di una procedura di omologazione mista, l'autorita' di
omologazione puo' esentare un costruttore dall'obbligo di produrre
una o piu' schede di omologazione CE di sistemi, a condizione che la
documentazione informativa sia accompagnata dalle indicazioni di cui
all'allegato I, necessarie per l'omologazione di tali sistemi durante
la fase di omologazione del veicolo, nel qual caso ciascuna delle
omologazioni CE cui si applica l'esenzione e' sostituita da un
verbale di prova.
5. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, nel caso di un'omologazione in
piu' fasi vanno fornite le seguenti informazioni:
a) nella prima fase, le parti della documentazione informativa e
le schede di omologazione CE richieste per un veicolo completo,
relative allo stato di costruzione del veicolo base;
b) nella seconda fase e in quelle successive, le parti della
documentazione informativa e le schede di omologazione CE relative
alla fase attuale di costruzione, nonche' una copia della scheda di
omologazione CE del veicolo rilasciata nella fase di costruzione
precedente; il costruttore deve inoltre fornire un elenco esaustivo
delle modifiche o delle aggiunte da lui apportate al veicolo;
c) le informazioni di cui alle lettere a) e b) possono essere
fornite secondo la procedura di omologazione mista di cui al comma 4.
6. Il costruttore presenta la domanda all'autorita' di
omologazione. Per un tipo particolare di veicolo puo' essere
presentata una sola domanda e in un solo Stato membro della Comunita'
europea. Per ogni tipo da omologare viene presentata una domanda
separata.
7. Su domanda debitamente motivata dell'autorita' di omologazione,
il costruttore puo' essere invitato a fornire ulteriori informazioni
necessarie ai fini di una decisione sulle prove richieste o a
facilitare l'esecuzione delle medesime.
8. Il costruttore mette a disposizione dell'autorita' di
omologazione la quantita' di veicoli necessaria a garantire lo
svolgimento soddisfacente della procedura di omologazione.
Art. 7.
Procedure per l'omologazione CE di sistemi
componenti o entita' tecniche
1. Il costruttore presenta la domanda all'autorita' di
omologazione. Per un tipo di sistema, componente o entita' tecnica
puo' essere presentata una sola domanda e in un solo Stato membro
della Comunita' europea. Per ogni tipo da omologare viene presentata
una domanda separata.
2. La domanda e' accompagnata da una documentazione informativa, il
cui contenuto e' specificato nelle direttive particolari, ovvero nei
decreti di recepimento delle stesse, o nei regolamenti.
3. Su domanda debitamente motivata dell'autorita' di omologazione,
il costruttore puo' essere invitato a fornire ulteriori informazioni
necessarie ai fini di una decisione sulle prove richieste o a
facilitare l'esecuzione delle medesime.
4. Il costruttore mette a disposizione dell'autorita' di
omologazione la quantita' di veicoli, componenti o entita' tecniche
richiesta dalle pertinenti direttive particolari, ovvero nei decreti
di recepimento delle stesse, o regolamenti CE ai fini dell'esecuzione
delle prove richieste.
Art. 8.
Disposizioni generali
1. Non e' consentito rilasciare l'omologazione CE senza avere prima
accertato che le procedure di cui all'art. 12 sono state debitamente
applicate.
2. E' consentito rilasciare l'omologazione CE a norma degli
articoli 9 e 10.
3. L'autorita' di omologazione puo' rifiutare di rilasciare
l'omologazione CE se ritiene che un veicolo, sistema, componente o
entita' tecnica, benche' conforme alle pertinenti prescrizioni,
rischi di compromettere gravemente la sicurezza stradale, di
danneggiare gravemente l'ambiente ovvero la sanita' pubblica. In tal
caso invia immediatamente agli altri Stati membri della Comunita'
europea e alla Commissione europea una documentazione dettagliata
relativa ai motivi della propria decisione e alle prove a sostegno
delle sue conclusioni.
4. Le schede di omologazione CE sono numerate secondo il metodo di
cui all'allegato VII.
5. L'autorita' di omologazione invia, entro venti giorni
lavorativi, alle omologhe autorita' degli altri Stati membri della
Comunita' europea copia della scheda di omologazione CE, completa dei
relativi allegati, per ogni tipo di veicolo che ha ricevuto
l'omologazione. La copia cartacea puo' essere sostituita da una copia
elettronica.
6. L'autorita' di omologazione informa senza indugio le omologhe
autorita' degli altri Stati membri della Comunita' europea circa ogni
rifiuto o revoca dell'omologazione di un veicolo, specificando i
motivi della decisione.
7. L'autorita' di omologazione invia ogni tre mesi alle omologhe
autorita' degli altri Stati membri della Comunita' europea l'elenco
dei sistemi, componenti o entita' tecniche per i quali ha rilasciato,
modificato, rifiutato o revocato l'omologazione CE durante il periodo
precedente. L'elenco include le menzioni indicate nell'allegato XIV.
8. Su domanda di una autorita' di omologazione di un altro Stato
membro della Comunita' europea, l'autorita' di omologazione, che ha
rilasciato un'omologazione CE, gli invia, entro venti giorni
lavorativi dal ricevimento della domanda, copia della scheda di
omologazione CE con i relativi allegati. La copia cartacea puo'
essere sostituita da una copia elettronica.
Art. 9.
Disposizioni specifiche concernenti i veicoli
1. E' consentito il rilascio di una omologazione CE per i seguenti
veicoli:
a) un tipo di veicolo conforme alle informazioni contenute nella
documentazione informativa e che soddisfa le prescrizioni tecniche
specificate dagli atti normativi pertinenti elencati nell'allegato
IV;
b) un tipo di veicolo per uso speciale conforme alle informazioni
contenute nella documentazione informativa e che soddisfa le
prescrizioni tecniche specificate dagli atti normativi pertinenti
elencati nell'allegato XI.
2. Per il rilascio dell'omologazione CE, di cui al comma 1, si
applicano le procedure di cui all'allegato V.
3. E' consentito il rilascio di un'omologazione in piu' fasi per un
tipo di veicolo, incompleto o completato, conforme alle informazioni
contenute nella documentazione informativa e che soddisfa le
prescrizioni tecniche specificate dagli atti normativi pertinenti
elencati nell'allegato IV o nell'allegato XI, in funzione dello stato
di completamento del veicolo.
4. L'omologazione in piu' fasi si applica anche ai veicoli completi
trasformati o modificati da un altro costruttore.
5. Per il rilascio dell'omologazione di cui ai commi 3 e 4 si
applicano le procedure di cui all'allegato XVII.
6. Per ogni tipo di veicolo l'autorita' di omologazione procede
come segue:
a) compila tutte le parti pertinenti della scheda di omologazione
CE, compresa la scheda dei risultati delle prove ad essa unita, il
cui modello e' riportato nell'allegato VIII;
b) appronta o verifica l'indice del fascicolo di omologazione;
c) rilascia al richiedente la scheda compilata con i suoi
allegati, senza ritardi ingiustificati.
7. Nel caso di un'omologazione CE in relazione alla quale, a norma
degli articoli 20 o 22 oppure dell'allegato XI, sono state imposte
restrizioni di validita' o sono state concesse esenzioni da talune
disposizioni degli atti normativi, la scheda di omologazione CE
specifica tali restrizioni o esenzioni.
8. Qualora nella documentazione informativa siano precisate
disposizioni relative ai veicoli per uso speciale come indicato
nell'allegato XI, la scheda di omologazione CE specifica tali
disposizioni.
9. Qualora il costruttore scelga la procedura di omologazione
mista, l'autorita' di omologazione compila nella parte III della
documentazione informativa il cui modello figura nell'allegato III, i
riferimenti ai verbali di prova, stabiliti dagli atti normativi, per
i quali non e' disponibile una scheda di omologazione CE.
10. Qualora il costruttore scelga la procedura di omologazione in
un'unica tappa, l'autorita' di omologazione stabilisce l'elenco degli
atti normativi applicabili, il cui modello figura nell'appendice
dell'allegato VI e acclude tale elenco alla scheda di omologazione
CE.
Art. 10.
Disposizioni speciali relative ai sistemi
ai componenti o alle entita' tecniche
1. E' consentito il rilascio di un'omologazione CE per un sistema
conforme alle indicazioni contenute nella documentazione informativa
e che soddisfa le prescrizioni tecniche della direttiva particolare,
ovvero del decreto di recepimento della stessa, o del regolamento CE
pertinenti, come stabilito nell'allegato IV o nell'allegato XI.
2. E' consentito il rilascio di un'omologazione CE del componente o
dell'entita' tecnica per un componente o un'entita' tecnica conforme
alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che
soddisfa le prescrizioni tecniche della direttiva particolare, ovvero
del decreto di recepimento della stessa, o del regolamento CE
pertinenti, come stabilito nell'allegato IV.
3. Qualora i componenti o le entita' tecniche, destinate o meno
alla riparazione, all'assistenza o alla manutenzione, siano anche
coperte da un'omologazione di un sistema relativa a un veicolo,
un'omologazione supplementare del componente o dell'entita' tecnica
e' necessaria solo quando cio' e' previsto dall'atto normativo
pertinente.
4. Quando un componente o un'entita' tecnica svolge la propria
funzione o presenta una particolare caratteristica soltanto in
connessione con altri elementi del veicolo, e per questa ragione la
sua conformita' alle prescrizioni puo' essere verificata soltanto
quando funziona in connessione con tali altri elementi del veicolo,
la portata dell'omologazione CE di detto componente od entita'
tecnica e' limitata di conseguenza. La scheda di omologazione CE
specifica in tal caso le eventuali restrizioni d'uso e le condizioni
particolari di montaggio. Quando tale componente o entita' tecnica e'
montato dal costruttore del veicolo, il rispetto di tali restrizioni
d'uso o condizioni di montaggio e' verificato al momento
dell'omologazione del veicolo.
Art. 11.
Prove richieste per l'omologazione CE
1. La conformita' alle prescrizioni tecniche contenute nel presente
decreto e negli atti normativi elencati nell'allegato IV e'
dimostrata mediante prove adeguate eseguite da servizi tecnici
designati. Le procedure di prova, le apparecchiature e gli strumenti
specifici necessari all'esecuzione delle prove sono descritti in
ciascuno degli atti normativi.
2. Le prove necessarie sono eseguite su veicoli, componenti ed
entita' tecniche rappresentativi del tipo da omologare. Tuttavia, il
costruttore puo' selezionare, d'accordo con l'autorita' di
omologazione, un veicolo, un sistema, un componente o un'entita'
tecnica che, pur non essendo rappresentativi del tipo da omologare,
combinino alcune delle caratteristiche piu' sfavorevoli con riguardo
al livello di prestazione richiesto. Per agevolare le decisioni
durante il processo di selezione possono essere utilizzati metodi di
prova virtuali.
3. Su richiesta del costruttore, in alternativa alle procedure di
prova di cui al paragrafo 1 e previo accordo dell'autorita' di
omologazione, possono essere utilizzati metodi di prova virtuali per
quanto riguarda gli atti normativi elencati nell'allegato XVI.
4. Le condizioni generali che i metodi di prova virtuali devono
soddisfare sono specificate nell'allegato XVI, appendice 1. Per i
singoli atti normativi elencati nell'allegato XVI le condizioni di
prova specifiche e le corrispondenti disposizioni amministrative
figurano nell'appendice 2 del medesimo allegato.
Art. 12.
Provvedimenti relativi alla conformita' delle produzioni
1. L'autorita' di omologazione che rilascia un'omologazione CE
adotta i provvedimenti necessari a norma dell'allegato X per
accertare, se necessario in collaborazione con le autorita' di
omologazione degli altri Stati membri della Comunita' europea, se
siano stati presi i provvedimenti appropriati per garantire la
conformita' al tipo omologato dei veicoli, sistemi, componenti o
entita' tecniche prodotti.
2. L'autorita' di omologazione che ha rilasciato un'omologazione CE
adotta i provvedimenti necessari a norma dell'allegato X in relazione
a tale omologazione per accertare, se necessario in collaborazione
con le autorita' di omologazione degli altri Stati membri, se i
provvedimenti di cui al comma 1 siano ancora appropriati e se i
veicoli, sistemi, componenti o entita' tecniche prodotti siano ancora
conformi al tipo omologato. La verifica effettuata per assicurare la
conformita' al tipo omologato e' limitata alle procedure previste
nell'allegato X e negli atti normativi contenenti prescrizioni
specifiche. A tal fine l'autorita' di omologazione che ha rilasciato
l'omologazione CE puo' eseguire qualsiasi controllo o prova previsti
dagli atti normativi elencati nell'allegato IV o nell'allegato XI su
campioni prelevati nelle sedi del costruttore, inclusi gli impianti
di produzione.
3. Qualora l'autorita' di omologazione che ha rilasciato
un'omologazione CE constata che i provvedimenti di cui al comma 1 non
sono stati applicati, divergono in modo significativo dai
provvedimenti e dai piani di controllo convenuti o hanno cessato di
essere applicati sebbene la produzione non sia stata interrotta, essa
adotta le misure necessarie, compresa la revoca dell'omologazione,
per garantire che sia seguita correttamente la procedura di
conformita' della produzione.
Art. 13.
Disposizioni generali
1. Il costruttore informa immediatamente l'autorita' di
omologazione, che ha rilasciato l'omologazione CE, di qualsiasi
modifica delle informazioni figuranti nel fascicolo di omologazione.
L'autorita' di omologazione decide la procedura da seguire
conformemente alle disposizioni del presente decreto. Se necessario,
puo' decidere, in consultazione con il costruttore, che deve essere
rilasciata una nuova omologazione CE.
2. La domanda di modifica di un'omologazione CE e' presentata
esclusivamente all'autorita' di omologazione che ha rilasciato
l'omologazione CE originaria.
3. Se l'autorita' di omologazione ritiene che, per introdurre una
modifica, siano necessarie nuove ispezioni o nuove prove, ne informa
il costruttore. Le procedure di cui agli articoli 14 e 15 si
applicano solo previo esito positivo delle nuove ispezioni o delle
nuove prove richieste.
Art. 14.
Disposizioni speciali relative ai veicoli
1. La modifica delle indicazioni figuranti nel fascicolo di
omologazione e' detta «revisione». In tal caso, l'autorita' di
omologazione rilascia, se necessario, la pagina o le pagine
modificate del fascicolo di omologazione, indicando chiaramente su
ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del
nuovo rilascio. E' considerata conforme a questa prescrizione una
versione unificata e aggiornata del fascicolo di omologazione,
accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche.
2. La revisione e' detta «estensione» se, oltre a quanto disposto
dal comma 1:
a) sono necessarie ulteriori ispezioni o nuove prove;
b) una delle informazioni figuranti nella scheda di omologazione
CE, esclusi gli annessi, e' stata modificata;
c) entrano in vigore nuove prescrizioni contemplate da uno degli
atti normativi applicabili al veicolo omologato.
3. Nei casi di cui al comma 2, l'autorita' di omologazione rilascia
una scheda di omologazione CE riveduta, contrassegnata da un numero
di estensione progressivo in funzione del numero di estensioni
successive gia' rilasciate. La scheda di omologazione riporta
chiaramente il motivo dell'estensione e la data del nuovo rilascio.
4. Ogni volta che sono rilasciate pagine modificate o una versione
unificata e aggiornata, viene modificato di conseguenza l'indice del
fascicolo di omologazione annesso alla scheda di omologazione,
indicando la data dell'estensione o della revisione piu' recente o
dell'unificazione piu' recente della versione aggiornata.
5. Non e' necessario modificare l'omologazione di un tipo di
veicolo se le nuove prescrizioni di cui al comma 2, lettera c), sono
irrilevanti dal punto di vista tecnico per quel tipo di veicolo o
riguardano altre categorie di veicoli.
Art. 15.
Disposizioni speciali relative ai sistemi
ai componenti o alle entita' tecniche
1. La modifica delle indicazioni registrate nel fascicolo di
omologazione e' detta «revisione». In tali casi, l'autorita' di
omologazione rilascia, se necessario, le pagine modificate del
fascicolo di omologazione, indicando chiaramente su ciascuna pagina
modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio. E'
considerata conforme a questa prescrizione una versione unificata e
aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una
descrizione dettagliata delle modifiche.
2. La revisione e' detta «estensione» se, oltre a quanto disposto
dal comma 1:
a) sono necessarie ulteriori ispezioni o nuove prove;
b) una delle informazioni figuranti nella scheda di omologazione
CE, esclusi gli annessi, e' stata modificata;
c) entrano in vigore nuove prescrizioni contemplate da uno degli
atti normativi applicabili al sistema, al componente o all'entita'
tecnica omologati.
3. Nei casi di cui al comma 2, l'autorita' di omologazione rilascia
una scheda di omologazione CE riveduta, contrassegnata da un numero
di estensione progressivo in funzione del numero di estensioni
successive gia' rilasciate. Nei casi in cui la modifica e' resa
necessaria dall'applicazione del comma 2, lettera c), la terza
sezione del numero di omologazione e' aggiornata. La scheda di
omologazione riporta chiaramente il motivo dell'estensione e la data
del nuovo rilascio.
4. Ogni volta che sono rilasciate pagine modificate o una versione
unificata e aggiornata, viene modificato di conseguenza l'indice del
fascicolo di omologazione annesso alla scheda di omologazione,
indicando la data dell'estensione o della revisione piu' recente o
dell'unificazione piu' recente della versione aggiornata.
Art. 16.
Rilascio e comunicazione delle modifiche
1. Nel caso di un'estensione, l'autorita' di omologazione aggiorna
tutte le pertinenti sezioni della scheda di omologazione CE, i
relativi annessi e l'indice del fascicolo di omologazione. La scheda
aggiornata e i relativi annessi sono rilasciati al richiedente senza
ritardi ingiustificati.
2. Nel caso di una revisione, l'autorita' di omologazione rilascia
al richiedente senza ritardi ingiustificati, secondo il caso, i
documenti riveduti o la versione unificata e aggiornata, incluso
l'indice riveduto del fascicolo di omologazione.
3. L'autorita' di omologazione comunica alle autorita' omologhe
degli altri Stati membri della Comunita' europea tutte le modifiche
delle omologazioni CE secondo le procedure di cui all'art. 8.
Art. 17.
Cessazione della validita' di un'omologazione CE
1. L'omologazione CE di un veicolo cessa di essere valida nei casi
seguenti:
a) quando nuove prescrizioni contemplate da un atto normativo
applicabile al veicolo omologato diventano obbligatorie per
l'immatricolazione, la vendita o la immissione in circolazione di
nuovi veicoli e non e' possibile aggiornare di conseguenza
l'omologazione;
b) quando la produzione del veicolo omologato cessa
definitivamente per iniziativa volontaria;
c) quando cessa la validita' dell'omologazione per effetto di una
restrizione speciale.
2. Quando la cessazione della validita' riguarda soltanto una
variante di un tipo o una versione di una variante, l'omologazione CE
del veicolo di cui trattasi perde validita' limitatamente alla
particolare variante o versione interessata.
3. Quando cessa definitivamente la produzione di un tipo di
veicolo, il costruttore ne informa l'autorita' che ha rilasciato
l'omologazione CE di detto veicolo. Ricevuta la comunicazione, detta
autorita' informa entro venti giorni lavorativi le autorita' omologhe
degli altri Stati membri della Comunita' europea.
4. L'art. 27 si applica solo quando la cessazione interviene nel
caso di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo.
5. Fatto salvo il comma 3, quando un'omologazione CE di un veicolo
perde validita', il costruttore ne informa l'autorita' che ha
rilasciato l'omologazione CE. Questa comunica senza ritardi
ingiustificati alle autorita' omologhe degli altri Stati membri della
Comunita' europea tutte le informazioni pertinenti per consentire
eventualmente l'applicazione dell'art. 27. Tale comunicazione
precisa, in particolare, la data di produzione e il numero di
identificazione dell'ultimo veicolo prodotto.
&
Documenti allegati
- Omologazione_02.pdf 222 KB