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  • Veicoli ed equipaggiamenti
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del

decreto
28/4/2008

 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

 

DECRETO 28 aprile 2008

 

 

Recepimento  della  direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del

 

Consiglio del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli

 

a  motore  e  dei  loro  rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti ed

 

entita' tecniche destinati a tali veicoli.

 

 

          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

 

  Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con

 

decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.  285,  pubblicato  nel

 

supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio

 

1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le

 

competenze  loro  attribuite, le direttive comunitarie concernenti le

 

materie disciplinate dallo stesso codice;

 

  Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4

 

stabilisce  la  competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in

 

materia  di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei

 

loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

 

  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006, n. 181, convertito nella

 

legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia

 

di  riordino  delle  attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei

 

Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il

 

quale e' stato istituito il Ministero dei trasporti;

 

  Visto  il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile

 

29 marzo  1974,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del

 

23 aprile   1974,   di  attuazione  della  direttiva  70/156/CEE  del

 

Consiglio  del 6 febbraio 1970 concernente l'omologazione dei veicoli

 

a motore e dei loro rimorchi;

 

  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

 

27 marzo  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  232  del

 

5 novembre  2006,  di  recepimento  della  direttiva 2005/49/CE della

 

Commissione  del  25 luglio  2005  che,  alla  data di adozione della

 

direttiva   2007/46/CE,   ha   da   ultimo  modificato  la  direttiva

 

70/156/CEE;

 

  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

 

31 gennaio  2003,  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta

 

Ufficiale  n.  123 del 29 maggio 2003, di recepimento della direttiva

 

2002/24/CE,  relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o a

 

tre ruote;

 

  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

 

19 novembre  2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta

 

Ufficiale  n.  88  del 16 aprile 2005, di recepimento della direttiva

 

2003/37/CE,   relativo   all'omologazione   di  trattori  agricoli  o

 

forestali,  dei  loro  rimorchi e delle loro macchine intercambiabili

 

trainate, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche di tali

 

veicoli  e  i  rimorchi  progettati  e  fabbricati specificamente per

 

essere trainati dai medesimi;

 

  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione

 

14 febbraio  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 52 del

 

3 marzo  2000,  di recepimento alla direttiva 1999/37/CE, relativa ai

 

documenti di immatricolazione dei veicoli;

 

  Vista   la  direttiva  2006/42/CE  del  Parlamento  europeo  e  del

 

Consiglio  del  17 maggio  2006,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

 

dell'Unione europea n. 157 del 9 giugno 2006, relativa alle macchine;

 

  Visto  il decreto legislativo n. 172 del 21 maggio 2004, pubblicato

 

nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 165 del 16 luglio 2004, di recepimento

 

della  direttiva  2001/95/CE  relativa  alla  sicurezza  generale dei

 

prodotti;

 

  Vista   la  direttiva  2007/46/CE  del  Parlamento  europeo  e  del

 

Consiglio  del  5 settembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

 

dell'Unione  europea  n.  L 263 del 9 ottobre 2007, che istituisce un

 

quadro  per  l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,

 

nonche'  dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali

 

veicoli;

 

                  A d o t t a il seguente decreto:

 

 

  Recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del

 

Consiglio  del  5 settembre 2007 che istituisce un quadro armonizzato

 

per  l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche'

 

dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli.

 

      (Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo)

 

 

                               Art. 1.

 

                               Oggetto

 

 

  1.  Il presente decreto stabilisce un quadro armonizzato contenente

 

le  disposizioni  amministrative  ed  i  requisiti  tecnici  generali

 

necessari  per  l'omologazione di tutti i veicoli nuovi che rientrano

 

nel  suo  campo di applicazione e dei sistemi, dei componenti e delle

 

entita'  tecniche  destinati  a tali veicoli, al fine di semplificare

 

l'immatricolazione,  la  vendita  e  la  immissione  in  circolazione

 

all'interno del territorio nazionale e della Comunita' europea.

 

  2.  Il  presente  decreto  stabilisce  inoltre  disposizioni per la

 

vendita  e l'entrata in servizio di parti e apparecchiature destinate

 

ai veicoli omologati conformemente al presente decreto.

 

  3.  Specifici  requisiti  tecnici  relativi  alla costruzione ed al

 

funzionamento  di veicoli sono stabiliti in applicazione del presente

 

decreto   con   atti   normativi   il  cui  elenco  tassativo  figura

 

nell'allegato IV.

 

 

       

 

     

 

                               Art. 2.

 

                       Ambito di applicazione

 

 

  1. Il presente decreto si applica:

 

    a) all'omologazione  dei veicoli progettati e fabbricati in una o

 

piu'  fasi  al  fine  di  essere  utilizzati  su  strada, nonche' dei

 

sistemi, componenti ed entita' tecniche progettati e fabbricati per i

 

suddetti veicoli;

 

    b) all'omologazione individuale di tali veicoli;

 

    c) alle  parti  ed  alle  apparecchiature destinate ai veicoli da

 

esso contemplati.

 

  2.   Il   presente   decreto  non  si  applica  all'omologazione  o

 

all'omologazione individuale dei seguenti veicoli:

 

    a) i  trattori  agricoli  o forestali, quali definiti nel decreto

 

del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004,

 

di recepimento della direttiva 2003/37/CE;

 

    b) i  quadricicli,  quali definiti nel decreto del Ministro delle

 

infrastrutture  e dei trasporti 31 gennaio 2003, di recepimento della

 

direttiva 2002/24/CE;

 

    c) i veicoli cingolati.

 

  3.  L'omologazione  o  l'omologazione individuale, disciplinate dal

 

presente decreto, sono facoltative per i seguenti veicoli:

 

    a) veicoli  progettati  e  fabbricati  per  essere essenzialmente

 

utilizzati   in   cantieri  edili,  cave,  installazioni  portuali  o

 

aeroportuali;

 

    b) veicoli  blindati progettati per essere utilizzati dalle Forze

 

armate,  dalla  protezione  civile,  dai  servizi  antincendio  e dai

 

servizi responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico; e

 

    c) macchine mobili,

 

nella  misura in cui tali veicoli soddisfino i requisiti del presente

 

decreto.    Tali    omologazioni    facoltative    non   pregiudicano

 

l'applicazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine.

 

  4.  L'omologazione  individuale  a  norma  del  presente decreto e'

 

facoltativa per i seguenti veicoli:

 

    a) veicoli  destinati  esclusivamente alle corse automobilistiche

 

su strada;

 

    b) prototipi   di   veicoli   utilizzati   su   strada  sotto  la

 

responsabilita'  di  un  costruttore  per lo svolgimento di specifici

 

programmi   di   prove   purche'   siano   progettati   e  fabbricati

 

specificamente a tale fine.

 

 

       

 

     

 

                               Art. 3.

 

                             Definizioni

 

 

  1.  Ai  fini  del  presente decreto e degli atti normativi elencati

 

nell'allegato IV, salvo altrimenti in essi disposto, si intende per:

 

    a) «atto  normativo»:  una direttiva particolare o un regolamento

 

CE oppure un regolamento UNECE annesso all'accordo del 1958 riveduto;

 

    b) «direttiva  particolare  o  regolamento»:  una  direttiva o un

 

regolamento  CE  elencato  nell'allegato  IV, parte I. La definizione

 

include anche i rispettivi provvedimenti di esecuzione;

 

    c) «omologazione»:  la  procedura  con  la  quale  l'autorita' di

 

omologazione  certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o

 

entita'    tecnica   e'   conforme   alle   pertinenti   disposizioni

 

amministrative e prescrizioni tecniche;

 

    d) «omologazione   nazionale»:   l'omologazione   prevista  dalla

 

legislazione  nazionale  la  cui  validita' e' limitata al territorio

 

nazionale;

 

    e) «omologazione  CE»:  la  procedura con la quale l'autorita' di

 

omologazione  certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o

 

entita'  tecnica e' conforme alle disposizioni amministrative ed alle

 

prescrizioni  tecniche  pertinenti  del presente decreto o degli atti

 

normativi elencati negli allegati IV o XI;

 

    f) «omologazione   individuale»:   la   procedura  con  la  quale

 

l'autorita'  di  omologazione  certifica  che un determinato veicolo,

 

unico o meno, e' conforme alle pertinenti disposizioni amministrative

 

e prescrizioni tecniche;

 

    g) «omologazione  in  piu' fasi»: la procedura con la quale una o

 

piu'  autorita'  di  omologazione  degli Stati membri della Comunita'

 

europea  certificano  che, a seconda dello stato di completamento, un

 

tipo  di  veicolo incompleto o completato e' conforme alle pertinenti

 

disposizioni  amministrative  e prescrizioni tecniche della direttiva

 

2007/46/CE, ovvero del presente decreto;

 

    h) «omologazione  a  tappe»:  la  procedura di omologazione di un

 

veicolo  consistente  nell'ottenere  gradualmente  la  serie completa

 

delle  schede  di  omologazione  CE  per i sistemi, i componenti e le

 

entita'  tecniche  relativi  al  veicolo  e  che  conduce, nella fase

 

finale, all'omologazione del veicolo completo;

 

    i) «omologazione in un'unica tappa»: la procedura di omologazione

 

di un veicolo completo per mezzo di un'unica operazione;

 

    l) «omologazione mista»: la procedura di omologazione a tappe per

 

la  quale  sono effettuate una o piu' omologazioni di sistemi durante

 

la  fase finale dell'omologazione del veicolo completo, senza che sia

 

necessario rilasciare le schede CE per tali sistemi;

 

    m) «veicolo  a motore»: ogni veicolo azionato da un motore che si

 

muova  con  mezzi  propri,  abbia  almeno  quattro  ruote,  completo,

 

completato  o  incompleto,  con  una  velocita'  massima  di progetto

 

superiore a 25 km/h;

 

    n) «rimorchio»:  ogni veicolo su ruote non semovente progettato e

 

fabbricato per essere trainato da un veicolo a motore;

 

    o) «veicolo»:  ogni  veicolo  a  motore  o il suo rimorchio quali

 

definiti ai punti m) ed n);

 

    p) «veicolo  a  motore  ibrido»:  veicolo  munito  di  almeno due

 

diversi   convertitori   d'energia   e  di  due  diversi  sistemi  di

 

accumulazione, sul veicolo, dell'energia per la sua propulsione;

 

    q) «veicolo  elettrico  ibrido»:  veicolo  ibrido che, per la sua

 

propulsione  meccanica,  trae  energia  dalle  due  seguenti fonti di

 

accumulazione dell'energia installate a bordo:

 

      1) un carburante di consumo;

 

      2)  un  dispositivo  di  accumulazione  dell'energia  elettrica

 

quale,    ad    esempio,    la    batteria,   il   condensatore,   il

 

volano/generatore, o altro;

 

    r) «macchina   mobile»:  ogni  veicolo  semovente  specificamente

 

progettato   e   fabbricato   per  eseguire  lavori  e,  per  le  sue

 

caratteristiche  costruttive, non idoneo al trasporto di passeggeri o

 

di  merci;  le  macchine montate su un telaio di veicolo a motore non

 

sono considerate macchine mobili;

 

    s) «tipo  di  veicolo»:  i  veicoli  di una determinata categoria

 

identici   almeno   per   quanto   riguarda  gli  aspetti  essenziali

 

specificati  nella  parte B dell'allegato II; un tipo di veicolo puo'

 

comprendere  diverse  varianti e versioni anch'esse specificate nella

 

parte B dell'allegato II;

 

    t) «veicolo   base»:  qualsiasi  veicolo  utilizzato  nella  fase

 

iniziale di un procedimento di omologazione in piu' fasi;

 

    u) «veicolo  incompleto»:  un  veicolo  che, per conformarsi alle

 

pertinenti  prescrizioni  tecniche  del presente decreto, deve essere

 

completato in almeno una fase successiva;

 

    v) «veicolo  completato»: un veicolo che risulta dal procedimento

 

di  omologazione  in  piu'  fasi  e che e' conforme alle prescrizioni

 

tecniche del presente decreto;

 

    z) «veicolo  completo»: un veicolo che non deve essere completato

 

per   essere  conforme  alle  pertinenti  prescrizioni  tecniche  del

 

presente decreto;

 

    aa) «veicolo  di fine serie»: un veicolo parte di una scorta, che

 

non  puo'  essere immatricolato o venduto o immesso in circolazione a

 

causa  dell'entrata  in vigore di nuovi requisiti tecnici per i quali

 

non e' stato omologato;

 

    bb) «sistema»:  un  insieme  di  dispositivi combinati in modo da

 

eseguire una o piu' funzioni specifiche in un veicolo e soggetto alle

 

prescrizioni degli atti normativi;

 

    cc) «componente»: un dispositivo soggetto alle prescrizioni di un

 

atto  normativo  e destinato a far parte di un veicolo, il quale puo'

 

essere   omologato   indipendentemente  dal  veicolo  qualora  l'atto

 

normativo lo preveda espressamente;

 

    dd) «entita'  tecnica»: un dispositivo soggetto alle prescrizioni

 

di  un  atto  normativo destinato a far parte di un veicolo, il quale

 

puo' essere omologato separatamente ma soltanto in relazione ad uno o

 

piu'  tipi di veicoli determinati qualora l'atto normativo lo preveda

 

espressamente;

 

    ee) «parti  o  apparecchiature originali» parti o apparecchiature

 

costruite  conformemente  alle  specifiche e alle norme di produzione

 

fornite  dal  costruttore  del  veicolo  per la produzione di parti o

 

apparecchiature  per  l'assemblaggio  del  veicolo in questione. Esse

 

includono  le parti o le apparecchiature costruite nella stessa linea

 

di  produzione  di  tali  parti  o  le  apparecchiature.  Salvo prova

 

contraria,  si  presume che le parti costituiscono parti originali se

 

il  costruttore  delle  stesse  certifica  che  esse  hanno  qualita'

 

equivalenti  ai  componenti utilizzati per l'assemblaggio del veicolo

 

in  questione  e sono state costruite conformemente alle specifiche e

 

alle norme di produzione del costruttore del veicolo;

 

    ff) «costruttore»,   la  persona  o  l'ente  responsabile,  verso

 

l'autorita' di omologazione, di tutti gli aspetti del procedimento di

 

omologazione   e   della   conformita'   della   produzione;  non  e'

 

indispensabile  che  detta  persona o ente partecipino direttamente a

 

tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente

 

o dell'entita' tecnica soggetti all'omologazione;

 

    gg) «rappresentante   del  costruttore»,  una  persona  fisica  o

 

giuridica  stabilita  nella  Comunita' europea, debitamente designata

 

dal costruttore per rappresentarlo presso l'autorita' di omologazione

 

e  per  agire  in  suo  nome, ai fini del presente decreto; quando e'

 

fatto  riferimento  al  termine  «costruttore», esso deve indicare il

 

costruttore stesso o il suo rappresentante;

 

    hh) «autorita'  di  omologazione, ovvero l'autorita' responsabile

 

di  tutti  gli  aspetti  dell'omologazione  di  un  tipo  di veicolo,

 

sistema, componente o entita' tecnica o dell'omologazione individuale

 

di  un  veicolo e della procedura di autorizzazione; essa rilascia e,

 

se   necessario,  revoca  le  schede  di  omologazione,  assicura  il

 

collegamento  con  i  propri  omologhi degli altri Stati membri della

 

Comunita'  europea,  designa  i  servizi  tecnici  e  assicura che il

 

costruttore  rispetti  i  propri  obblighi  relativi alla conformita'

 

della  produzione»:  la  Direzione  generale  per la motorizzazione -

 

Dipartimento per i trasporti terrestri - Ministero dei trasporti;

 

    ii) «autorita'  competente di cui all'art. 40, ovvero l'autorita'

 

di  valutazione delle competenze dei servizi tecnici per le attivita'

 

di  cui  all'art.  39»:  il  Dipartimento per i trasporti terrestri -

 

Ministero dei trasporti;

 

    ll) «servizio  tecnico,  ovvero  l'organismo  o  l'ente designato

 

dall'autorita'   di   omologazione  come  laboratorio  di  prova  per

 

l'esecuzione   di   prove  o  come  organismo  di  valutazione  della

 

conformita'  per  l'esecuzione della valutazione iniziale, o di altre

 

prove  o  ispezioni,  per  conto  dell'autorita'  di omologazione»: i

 

seguenti  servizi  tecnici del Dipartimento dei trasporti terrestri -

 

Ministero dei trasporti:

 

      1) Direzione generale per la motorizzazione - Roma;

 

      2)  Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi

 

(CSRPAD) - Roma;

 

      3) Centro prove autoveicoli (CPA) - Torino;

 

      4) Centro prove autoveicoli (CPA) - Milano;

 

      5) Centro prove autoveicoli (CPA) - Brescia;

 

      6) Centro prove autoveicoli (CPA) - Verona;

 

      7) Centro prove autoveicoli (CPA) - Bolzano;

 

      8) Centro prove autoveicoli (CPA) - Bologna;

 

      9) Centro prove autoveicoli (CPA) - Pescara;

 

      10) Centro prove autoveicoli (CPA) - Napoli;

 

      11) Centro prove autoveicoli (CPA) - Bari;

 

      12) Centro prove autoveicoli (CPA) - Palermo;

 

      13) Centro prove autoveicoli (CPA) - Catania;

 

    mm) «metodo   di   prova   virtuale»,   simulazioni  su  computer

 

comprendenti   calcoli   che   dimostrano  se  un  veicolo,  sistema,

 

componente  o entita' tecnica soddisfa i requisiti tecnici di un atto

 

normativo.  Ai  fini  della  prova,  non  e' necessario che un metodo

 

virtuale  utilizzi  un veicolo, sistema, componente o entita' tecnica

 

reali;

 

    nn) «scheda di omologazione», il documento con cui l'autorita' di

 

omologazione  certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o

 

entita' tecnica e' omologato;

 

    oo) «scheda   di   omologazione   CE»,   la   scheda  che  figura

 

nell'allegato  VI,  o  nell'allegato  corrispondente di una direttiva

 

particolare, ovvero in un decreto di recepimento della medesima, o in

 

un   regolamento   CE;  il  modulo  di  comunicazione  figurante  nel

 

pertinente allegato di uno dei regolamenti UNECE elencati nella parte

 

I  o  parte  II  dell'allegato IV del presente decreto e' considerato

 

equivalente ad essa;

 

    pp) «scheda  di  omologazione  individuale», il documento con cui

 

l'autorita'  di  omologazione  certifica  che  un  singolo veicolo e'

 

omologato;

 

    qq) «certificato di conformita», il documento di cui all'allegato

 

IX,   rilasciato   dal   costruttore  e  attestante  che  un  veicolo

 

appartenente  alla  serie  del  tipo  omologato  a norma del presente

 

decreto  e'  conforme a tutti gli atti normativi al momento della sua

 

produzione;

 

    rr) «scheda  informativa», le schede figuranti negli allegati I o

 

III  o  nel  corrispondente  allegato  di  una direttiva particolare,

 

ovvero di un decreto di recepimento della stessa, o in un regolamento

 

in cui sono prescritte le informazioni che il richiedente e' tenuto a

 

fornire;  la  scheda  informativa  puo' essere fornita sotto forma di

 

documento elettronico;

 

    ss) «documentazione  informativa»,  la  documentazione  completa,

 

comprendente  la  scheda  informativa, dati, disegni, fotografie ecc.

 

forniti  dal  richiedente;  la documentazione informativa puo' essere

 

fornita sotto forma di documento elettronico;

 

    tt) «fascicolo  di  omologazione»,  la documentazione informativa

 

accompagnata  dai verbali di prova e da tutti gli altri documenti che

 

il servizio tecnico o l'autorita' di omologazione hanno aggiunto alla

 

documentazione  informativa nello svolgimento delle proprie funzioni;

 

il  fascicolo  di  omologazione  puo'  essere  fornito sotto forma di

 

documento elettronico;

 

    uu) «indice  del  fascicolo di omologazione», il documento in cui

 

e'   elencato   il   contenuto   del   fascicolo   di   omologazione,

 

opportunamente  numerato o altrimenti contrassegnato in modo che ogni

 

pagina  sia  chiaramente  identificabile;  in  tale  documento devono

 

essere    registrate    le    tappe    successive    nella   gestione

 

dell'omologazione  CE, in particolare le date delle revisioni e degli

 

aggiornamenti.

 

 

       

 

     

 

                               Art. 4.

 

               Obblighi dell'autorita' di omologazione

 

 

  1.  L'autorita'  di  omologazione  assicura  che  i costruttori che

 

richiedono  un'omologazione  rispettino  gli  obblighi  previsti  dal

 

presente decreto.

 

  2.  L'autorita'  di  omologazione rilascia un'omologazione soltanto

 

per i veicoli, i sistemi, i componenti o le entita' tecniche conformi

 

alle disposizioni del presente decreto.

 

  3. E' consentita l'immatricolazione o l'autorizzazione alla vendita

 

o  la immissione in circolazione soltanto dei veicoli, dei componenti

 

e  delle  entita'  tecniche  conformi  alle disposizioni del presente

 

decreto.

 

  4.    Non    e'    consentito    vietare,   limitare   o   impedire

 

l'immatricolazione,  la  vendita  o  la immissione in circolazione su

 

strada  di veicoli, componenti o entita' tecniche per motivi connessi

 

ad  aspetti  della  costruzione  e  del funzionamento contemplati dal

 

presente  decreto,  se  soddisfano  i  requisiti  previsti  da questo

 

ultimo.

 

 

       

 

     

 

                               Art. 5.

 

                      Obblighi dei costruttori

 

 

  1. Il costruttore e' responsabile verso l'autorita' di omologazione

 

di  tutti  gli  aspetti  della  procedura  di  omologazione  e  della

 

conformita'  della  produzione,  indipendentemente dal fatto che egli

 

partecipi  direttamente  o  meno a tutte le fasi di costruzione di un

 

veicolo, sistema, componente o entita' tecnica.

 

  2.  Nel  caso  di un'omologazione in piu' fasi, ogni costruttore e'

 

responsabile  dell'omologazione  e della conformita' della produzione

 

dei   sistemi,  dei  componenti  o  delle  entita'  tecniche  che  si

 

aggiungono  nella  fase  di  realizzazione  del  veicolo  in cui egli

 

interviene.  Il  costruttore  che  modifica componenti o sistemi gia'

 

omologati  in  fasi  precedenti  e'  responsabile dell'omologazione e

 

della conformita' della produzione di tali componenti e sistemi.

 

  3.  Ai  fini  del  presente decreto, il costruttore stabilito fuori

 

dalla    Comunita'   europea   designa   a   rappresentarlo   dinanzi

 

all'autorita'  di  omologazione  un  proprio rappresentante stabilito

 

nella Comunita' europea.

 

 

       

 

     

 

                               Art. 6.

 

             Procedure per l'omologazione CE dei veicoli

 

 

  1. Il costruttore puo' scegliere una delle seguenti procedure:

 

    a) omologazione a tappe;

 

    b) omologazione in un'unica tappa;

 

    c) omologazione mista.

 

  2. La domanda di omologazione a tappe consiste nella documentazione

 

informativa  contenente le informazioni specificate nell'allegato III

 

ed  e' accompagnata dalla serie completa delle schede di omologazione

 

richieste   da   ciascuno  dei  pertinenti  atti  normativi  elencati

 

nell'allegato IV o nell'allegato XI. Nel caso dell'omologazione di un

 

sistema  o di un'entita' tecnica secondo i pertinenti atti normativi,

 

l'autorita'  di  omologazione  ha  accesso  al  relativo fascicolo di

 

omologazione    fino   alla   data   di   rilascio   o   di   rifiuto

 

dell'omologazione.

 

  3.  La  domanda  di  omologazione  in un'unica tappa consiste nella

 

documentazione  informativa  contenente  le  informazioni specificate

 

nell'allegato   I,  in  relazione  agli  atti  normativi  specificati

 

nell'allegato  IV  o  nell'allegato XI e, se del caso, nella parte II

 

dell'allegato III.

 

  4.  Nel caso di una procedura di omologazione mista, l'autorita' di

 

omologazione  puo'  esentare  un costruttore dall'obbligo di produrre

 

una  o piu' schede di omologazione CE di sistemi, a condizione che la

 

documentazione  informativa sia accompagnata dalle indicazioni di cui

 

all'allegato I, necessarie per l'omologazione di tali sistemi durante

 

la  fase  di  omologazione  del veicolo, nel qual caso ciascuna delle

 

omologazioni  CE  cui  si  applica  l'esenzione  e'  sostituita da un

 

verbale di prova.

 

  5. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, nel caso di un'omologazione in

 

piu' fasi vanno fornite le seguenti informazioni:

 

    a) nella  prima fase, le parti della documentazione informativa e

 

le  schede  di  omologazione  CE  richieste  per un veicolo completo,

 

relative allo stato di costruzione del veicolo base;

 

    b) nella  seconda  fase  e  in  quelle successive, le parti della

 

documentazione  informativa  e  le schede di omologazione CE relative

 

alla  fase  attuale di costruzione, nonche' una copia della scheda di

 

omologazione  CE  del  veicolo  rilasciata  nella fase di costruzione

 

precedente;  il  costruttore deve inoltre fornire un elenco esaustivo

 

delle modifiche o delle aggiunte da lui apportate al veicolo;

 

    c) le  informazioni  di  cui  alle lettere a) e b) possono essere

 

fornite secondo la procedura di omologazione mista di cui al comma 4.

 

  6.   Il   costruttore   presenta   la   domanda   all'autorita'  di

 

omologazione.   Per  un  tipo  particolare  di  veicolo  puo'  essere

 

presentata una sola domanda e in un solo Stato membro della Comunita'

 

europea.  Per  ogni  tipo  da  omologare viene presentata una domanda

 

separata.

 

  7.  Su domanda debitamente motivata dell'autorita' di omologazione,

 

il  costruttore puo' essere invitato a fornire ulteriori informazioni

 

necessarie  ai  fini  di  una  decisione  sulle  prove  richieste o a

 

facilitare l'esecuzione delle medesime.

 

  8.   Il   costruttore   mette   a  disposizione  dell'autorita'  di

 

omologazione  la  quantita'  di  veicoli  necessaria  a  garantire lo

 

svolgimento soddisfacente della procedura di omologazione.

 

 

       

 

     

 

                               Art. 7.

 

             Procedure per l'omologazione CE di sistemi

 

                    componenti o entita' tecniche

 

 

  1.   Il   costruttore   presenta   la   domanda   all'autorita'  di

 

omologazione.  Per  un  tipo di sistema, componente o entita' tecnica

 

puo'  essere  presentata  una  sola domanda e in un solo Stato membro

 

della  Comunita' europea. Per ogni tipo da omologare viene presentata

 

una domanda separata.

 

  2. La domanda e' accompagnata da una documentazione informativa, il

 

cui  contenuto e' specificato nelle direttive particolari, ovvero nei

 

decreti di recepimento delle stesse, o nei regolamenti.

 

  3.  Su domanda debitamente motivata dell'autorita' di omologazione,

 

il  costruttore puo' essere invitato a fornire ulteriori informazioni

 

necessarie  ai  fini  di  una  decisione  sulle  prove  richieste o a

 

facilitare l'esecuzione delle medesime.

 

  4.   Il   costruttore   mette   a  disposizione  dell'autorita'  di

 

omologazione  la  quantita' di veicoli, componenti o entita' tecniche

 

richiesta  dalle pertinenti direttive particolari, ovvero nei decreti

 

di recepimento delle stesse, o regolamenti CE ai fini dell'esecuzione

 

delle prove richieste.

 

 

       

 

     

 

                               Art. 8.

 

                        Disposizioni generali

 

 

  1. Non e' consentito rilasciare l'omologazione CE senza avere prima

 

accertato  che le procedure di cui all'art. 12 sono state debitamente

 

applicate.

 

  2.  E'  consentito  rilasciare  l'omologazione  CE  a  norma  degli

 

articoli 9 e 10.

 

  3.   L'autorita'  di  omologazione  puo'  rifiutare  di  rilasciare

 

l'omologazione  CE  se  ritiene che un veicolo, sistema, componente o

 

entita'  tecnica,  benche'  conforme  alle  pertinenti  prescrizioni,

 

rischi   di   compromettere  gravemente  la  sicurezza  stradale,  di

 

danneggiare  gravemente l'ambiente ovvero la sanita' pubblica. In tal

 

caso  invia  immediatamente  agli  altri Stati membri della Comunita'

 

europea  e  alla  Commissione  europea una documentazione dettagliata

 

relativa  ai  motivi  della propria decisione e alle prove a sostegno

 

delle sue conclusioni.

 

  4.  Le schede di omologazione CE sono numerate secondo il metodo di

 

cui all'allegato VII.

 

  5.   L'autorita'   di   omologazione   invia,  entro  venti  giorni

 

lavorativi,  alle  omologhe  autorita' degli altri Stati membri della

 

Comunita' europea copia della scheda di omologazione CE, completa dei

 

relativi   allegati,  per  ogni  tipo  di  veicolo  che  ha  ricevuto

 

l'omologazione. La copia cartacea puo' essere sostituita da una copia

 

elettronica.

 

  6.  L'autorita'  di  omologazione informa senza indugio le omologhe

 

autorita' degli altri Stati membri della Comunita' europea circa ogni

 

rifiuto  o  revoca  dell'omologazione  di  un veicolo, specificando i

 

motivi della decisione.

 

  7.  L'autorita'  di  omologazione invia ogni tre mesi alle omologhe

 

autorita'  degli  altri Stati membri della Comunita' europea l'elenco

 

dei sistemi, componenti o entita' tecniche per i quali ha rilasciato,

 

modificato, rifiutato o revocato l'omologazione CE durante il periodo

 

precedente. L'elenco include le menzioni indicate nell'allegato XIV.

 

  8.  Su  domanda  di una autorita' di omologazione di un altro Stato

 

membro  della  Comunita' europea, l'autorita' di omologazione, che ha

 

rilasciato   un'omologazione   CE,  gli  invia,  entro  venti  giorni

 

lavorativi  dal  ricevimento  della  domanda,  copia  della scheda di

 

omologazione  CE  con  i  relativi  allegati.  La copia cartacea puo'

 

essere sostituita da una copia elettronica.

 

 

       

 

     

 

                               Art. 9.

 

            Disposizioni specifiche concernenti i veicoli

 

 

  1.  E' consentito il rilascio di una omologazione CE per i seguenti

 

veicoli:

 

    a) un  tipo di veicolo conforme alle informazioni contenute nella

 

documentazione  informativa  e  che soddisfa le prescrizioni tecniche

 

specificate  dagli  atti  normativi pertinenti elencati nell'allegato

 

IV;

 

    b) un tipo di veicolo per uso speciale conforme alle informazioni

 

contenute   nella   documentazione  informativa  e  che  soddisfa  le

 

prescrizioni  tecniche  specificate  dagli  atti normativi pertinenti

 

elencati nell'allegato XI.

 

  2.  Per  il  rilascio  dell'omologazione  CE, di cui al comma 1, si

 

applicano le procedure di cui all'allegato V.

 

  3. E' consentito il rilascio di un'omologazione in piu' fasi per un

 

tipo  di veicolo, incompleto o completato, conforme alle informazioni

 

contenute   nella   documentazione  informativa  e  che  soddisfa  le

 

prescrizioni  tecniche  specificate  dagli  atti normativi pertinenti

 

elencati nell'allegato IV o nell'allegato XI, in funzione dello stato

 

di completamento del veicolo.

 

  4. L'omologazione in piu' fasi si applica anche ai veicoli completi

 

trasformati o modificati da un altro costruttore.

 

  5.  Per  il  rilascio  dell'omologazione  di  cui ai commi 3 e 4 si

 

applicano le procedure di cui all'allegato XVII.

 

  6.  Per  ogni  tipo  di veicolo l'autorita' di omologazione procede

 

come segue:

 

    a) compila tutte le parti pertinenti della scheda di omologazione

 

CE,  compresa  la  scheda dei risultati delle prove ad essa unita, il

 

cui modello e' riportato nell'allegato VIII;

 

    b) appronta o verifica l'indice del fascicolo di omologazione;

 

    c) rilascia  al  richiedente  la  scheda  compilata  con  i  suoi

 

allegati, senza ritardi ingiustificati.

 

  7.  Nel caso di un'omologazione CE in relazione alla quale, a norma

 

degli  articoli 20  o  22 oppure dell'allegato XI, sono state imposte

 

restrizioni  di  validita'  o sono state concesse esenzioni da talune

 

disposizioni  degli  atti  normativi,  la  scheda  di omologazione CE

 

specifica tali restrizioni o esenzioni.

 

  8.   Qualora   nella  documentazione  informativa  siano  precisate

 

disposizioni  relative  ai  veicoli  per  uso  speciale come indicato

 

nell'allegato  XI,  la  scheda  di  omologazione  CE  specifica  tali

 

disposizioni.

 

  9.  Qualora  il  costruttore  scelga  la  procedura di omologazione

 

mista,  l'autorita'  di  omologazione  compila  nella parte III della

 

documentazione informativa il cui modello figura nell'allegato III, i

 

riferimenti  ai verbali di prova, stabiliti dagli atti normativi, per

 

i quali non e' disponibile una scheda di omologazione CE.

 

  10.  Qualora  il costruttore scelga la procedura di omologazione in

 

un'unica tappa, l'autorita' di omologazione stabilisce l'elenco degli

 

atti  normativi  applicabili,  il  cui  modello figura nell'appendice

 

dell'allegato  VI  e  acclude tale elenco alla scheda di omologazione

 

CE.

 

 

       

 

     

 

                              Art. 10.

 

              Disposizioni speciali relative ai sistemi

 

                ai componenti o alle entita' tecniche

 

 

  1.  E'  consentito il rilascio di un'omologazione CE per un sistema

 

conforme  alle indicazioni contenute nella documentazione informativa

 

e  che soddisfa le prescrizioni tecniche della direttiva particolare,

 

ovvero  del decreto di recepimento della stessa, o del regolamento CE

 

pertinenti, come stabilito nell'allegato IV o nell'allegato XI.

 

  2. E' consentito il rilascio di un'omologazione CE del componente o

 

dell'entita'  tecnica per un componente o un'entita' tecnica conforme

 

alle  informazioni  contenute  nella documentazione informativa e che

 

soddisfa le prescrizioni tecniche della direttiva particolare, ovvero

 

del  decreto  di  recepimento  della  stessa,  o  del  regolamento CE

 

pertinenti, come stabilito nell'allegato IV.

 

  3.  Qualora  i  componenti  o le entita' tecniche, destinate o meno

 

alla  riparazione,  all'assistenza  o  alla manutenzione, siano anche

 

coperte  da  un'omologazione  di  un  sistema  relativa a un veicolo,

 

un'omologazione  supplementare  del componente o dell'entita' tecnica

 

e'  necessaria  solo  quando  cio'  e'  previsto  dall'atto normativo

 

pertinente.

 

  4.  Quando  un  componente  o  un'entita' tecnica svolge la propria

 

funzione  o  presenta  una  particolare  caratteristica  soltanto  in

 

connessione  con  altri elementi del veicolo, e per questa ragione la

 

sua  conformita'  alle  prescrizioni  puo' essere verificata soltanto

 

quando  funziona  in connessione con tali altri elementi del veicolo,

 

la  portata  dell'omologazione  CE  di  detto  componente  od entita'

 

tecnica  e'  limitata  di  conseguenza.  La scheda di omologazione CE

 

specifica  in tal caso le eventuali restrizioni d'uso e le condizioni

 

particolari di montaggio. Quando tale componente o entita' tecnica e'

 

montato  dal costruttore del veicolo, il rispetto di tali restrizioni

 

d'uso   o   condizioni   di   montaggio   e'  verificato  al  momento

 

dell'omologazione del veicolo.

 

 

       

 

     

 

                              Art. 11.

 

                Prove richieste per l'omologazione CE

 

 

  1. La conformita' alle prescrizioni tecniche contenute nel presente

 

decreto   e   negli  atti  normativi  elencati  nell'allegato  IV  e'

 

dimostrata  mediante  prove  adeguate  eseguite  da  servizi  tecnici

 

designati.  Le procedure di prova, le apparecchiature e gli strumenti

 

specifici  necessari  all'esecuzione  delle  prove  sono descritti in

 

ciascuno degli atti normativi.

 

  2.  Le  prove  necessarie  sono  eseguite su veicoli, componenti ed

 

entita'  tecniche rappresentativi del tipo da omologare. Tuttavia, il

 

costruttore   puo'   selezionare,   d'accordo   con   l'autorita'  di

 

omologazione,  un  veicolo,  un  sistema,  un componente o un'entita'

 

tecnica  che,  pur non essendo rappresentativi del tipo da omologare,

 

combinino  alcune delle caratteristiche piu' sfavorevoli con riguardo

 

al  livello  di  prestazione  richiesto.  Per  agevolare le decisioni

 

durante  il processo di selezione possono essere utilizzati metodi di

 

prova virtuali.

 

  3.  Su  richiesta del costruttore, in alternativa alle procedure di

 

prova  di  cui  al  paragrafo 1  e  previo  accordo dell'autorita' di

 

omologazione,  possono essere utilizzati metodi di prova virtuali per

 

quanto riguarda gli atti normativi elencati nell'allegato XVI.

 

  4.  Le  condizioni  generali  che i metodi di prova virtuali devono

 

soddisfare  sono  specificate  nell'allegato  XVI, appendice 1. Per i

 

singoli  atti  normativi  elencati nell'allegato XVI le condizioni di

 

prova  specifiche  e  le  corrispondenti  disposizioni amministrative

 

figurano nell'appendice 2 del medesimo allegato.

 

 

       

 

     

 

                              Art. 12.

 

      Provvedimenti relativi alla conformita' delle produzioni

 

 

  1.  L'autorita'  di  omologazione  che  rilascia un'omologazione CE

 

adotta   i  provvedimenti  necessari  a  norma  dell'allegato  X  per

 

accertare,  se  necessario  in  collaborazione  con  le  autorita' di

 

omologazione  degli  altri  Stati  membri della Comunita' europea, se

 

siano  stati  presi  i  provvedimenti  appropriati  per  garantire la

 

conformita'  al  tipo  omologato  dei  veicoli, sistemi, componenti o

 

entita' tecniche prodotti.

 

  2. L'autorita' di omologazione che ha rilasciato un'omologazione CE

 

adotta i provvedimenti necessari a norma dell'allegato X in relazione

 

a  tale  omologazione  per accertare, se necessario in collaborazione

 

con  le  autorita'  di  omologazione  degli  altri Stati membri, se i

 

provvedimenti  di  cui  al  comma 1  siano  ancora appropriati e se i

 

veicoli, sistemi, componenti o entita' tecniche prodotti siano ancora

 

conformi  al tipo omologato. La verifica effettuata per assicurare la

 

conformita'  al  tipo  omologato  e' limitata alle procedure previste

 

nell'allegato  X  e  negli  atti  normativi  contenenti  prescrizioni

 

specifiche.  A tal fine l'autorita' di omologazione che ha rilasciato

 

l'omologazione  CE puo' eseguire qualsiasi controllo o prova previsti

 

dagli  atti normativi elencati nell'allegato IV o nell'allegato XI su

 

campioni  prelevati  nelle sedi del costruttore, inclusi gli impianti

 

di produzione.

 

  3.   Qualora   l'autorita'   di   omologazione  che  ha  rilasciato

 

un'omologazione CE constata che i provvedimenti di cui al comma 1 non

 

sono   stati   applicati,   divergono   in   modo  significativo  dai

 

provvedimenti  e  dai piani di controllo convenuti o hanno cessato di

 

essere applicati sebbene la produzione non sia stata interrotta, essa

 

adotta  le  misure  necessarie, compresa la revoca dell'omologazione,

 

per   garantire   che  sia  seguita  correttamente  la  procedura  di

 

conformita' della produzione.

 

 

       

 

     

 

                              Art. 13.

 

                        Disposizioni generali

 

 

  1.   Il   costruttore   informa   immediatamente   l'autorita'   di

 

omologazione,  che  ha  rilasciato  l'omologazione  CE,  di qualsiasi

 

modifica  delle informazioni figuranti nel fascicolo di omologazione.

 

L'autorita'   di   omologazione   decide   la  procedura  da  seguire

 

conformemente  alle disposizioni del presente decreto. Se necessario,

 

puo'  decidere,  in consultazione con il costruttore, che deve essere

 

rilasciata una nuova omologazione CE.

 

  2.  La  domanda  di  modifica  di  un'omologazione CE e' presentata

 

esclusivamente   all'autorita'  di  omologazione  che  ha  rilasciato

 

l'omologazione CE originaria.

 

  3.  Se  l'autorita' di omologazione ritiene che, per introdurre una

 

modifica,  siano necessarie nuove ispezioni o nuove prove, ne informa

 

il  costruttore.  Le  procedure  di  cui  agli  articoli 14  e  15 si

 

applicano  solo  previo  esito positivo delle nuove ispezioni o delle

 

nuove prove richieste.

 

 

       

 

     

 

                              Art. 14.

 

              Disposizioni speciali relative ai veicoli

 

 

  1.  La  modifica  delle  indicazioni  figuranti  nel  fascicolo  di

 

omologazione  e'  detta  «revisione».  In  tal  caso,  l'autorita' di

 

omologazione   rilascia,   se  necessario,  la  pagina  o  le  pagine

 

modificate  del  fascicolo  di omologazione, indicando chiaramente su

 

ciascuna  pagina  modificata  la  natura della modifica e la data del

 

nuovo  rilascio.  E'  considerata  conforme a questa prescrizione una

 

versione  unificata  e  aggiornata  del  fascicolo  di  omologazione,

 

accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche.

 

  2.  La  revisione e' detta «estensione» se, oltre a quanto disposto

 

dal comma 1:

 

    a) sono necessarie ulteriori ispezioni o nuove prove;

 

    b) una  delle informazioni figuranti nella scheda di omologazione

 

CE, esclusi gli annessi, e' stata modificata;

 

    c) entrano  in vigore nuove prescrizioni contemplate da uno degli

 

atti normativi applicabili al veicolo omologato.

 

  3. Nei casi di cui al comma 2, l'autorita' di omologazione rilascia

 

una  scheda  di omologazione CE riveduta, contrassegnata da un numero

 

di  estensione  progressivo  in  funzione  del  numero  di estensioni

 

successive   gia'  rilasciate.  La  scheda  di  omologazione  riporta

 

chiaramente il motivo dell'estensione e la data del nuovo rilascio.

 

  4.  Ogni volta che sono rilasciate pagine modificate o una versione

 

unificata  e aggiornata, viene modificato di conseguenza l'indice del

 

fascicolo  di  omologazione  annesso  alla  scheda  di  omologazione,

 

indicando  la  data  dell'estensione o della revisione piu' recente o

 

dell'unificazione piu' recente della versione aggiornata.

 

  5.  Non  e'  necessario  modificare  l'omologazione  di  un tipo di

 

veicolo  se le nuove prescrizioni di cui al comma 2, lettera c), sono

 

irrilevanti  dal  punto  di  vista tecnico per quel tipo di veicolo o

 

riguardano altre categorie di veicoli.

 

 

       

 

     

 

                              Art. 15.

 

              Disposizioni speciali relative ai sistemi

 

                ai componenti o alle entita' tecniche

 

 

  1.  La  modifica  delle  indicazioni  registrate  nel  fascicolo di

 

omologazione  e'  detta  «revisione».  In  tali  casi, l'autorita' di

 

omologazione  rilascia,  se  necessario,  le  pagine  modificate  del

 

fascicolo  di  omologazione, indicando chiaramente su ciascuna pagina

 

modificata  la natura della modifica e la data del nuovo rilascio. E'

 

considerata  conforme  a questa prescrizione una versione unificata e

 

aggiornata   del  fascicolo  di  omologazione,  accompagnata  da  una

 

descrizione dettagliata delle modifiche.

 

  2.  La  revisione e' detta «estensione» se, oltre a quanto disposto

 

dal comma 1:

 

    a) sono necessarie ulteriori ispezioni o nuove prove;

 

    b) una  delle informazioni figuranti nella scheda di omologazione

 

CE, esclusi gli annessi, e' stata modificata;

 

    c) entrano  in vigore nuove prescrizioni contemplate da uno degli

 

atti  normativi  applicabili  al sistema, al componente o all'entita'

 

tecnica omologati.

 

  3. Nei casi di cui al comma 2, l'autorita' di omologazione rilascia

 

una  scheda  di omologazione CE riveduta, contrassegnata da un numero

 

di  estensione  progressivo  in  funzione  del  numero  di estensioni

 

successive  gia'  rilasciate.  Nei  casi  in  cui la modifica e' resa

 

necessaria   dall'applicazione  del  comma 2,  lettera c),  la  terza

 

sezione  del  numero  di  omologazione  e'  aggiornata.  La scheda di

 

omologazione  riporta chiaramente il motivo dell'estensione e la data

 

del nuovo rilascio.

 

  4.  Ogni volta che sono rilasciate pagine modificate o una versione

 

unificata  e aggiornata, viene modificato di conseguenza l'indice del

 

fascicolo  di  omologazione  annesso  alla  scheda  di  omologazione,

 

indicando  la  data  dell'estensione o della revisione piu' recente o

 

dell'unificazione piu' recente della versione aggiornata.

 

 

       

 

     

 

                              Art. 16.

 

              Rilascio e comunicazione delle modifiche

 

 

  1.  Nel caso di un'estensione, l'autorita' di omologazione aggiorna

 

tutte  le  pertinenti  sezioni  della  scheda  di  omologazione CE, i

 

relativi  annessi e l'indice del fascicolo di omologazione. La scheda

 

aggiornata  e i relativi annessi sono rilasciati al richiedente senza

 

ritardi ingiustificati.

 

  2.  Nel caso di una revisione, l'autorita' di omologazione rilascia

 

al  richiedente  senza  ritardi  ingiustificati,  secondo  il caso, i

 

documenti  riveduti  o  la  versione  unificata e aggiornata, incluso

 

l'indice riveduto del fascicolo di omologazione.

 

  3.  L'autorita'  di  omologazione  comunica alle autorita' omologhe

 

degli  altri  Stati membri della Comunita' europea tutte le modifiche

 

delle omologazioni CE secondo le procedure di cui all'art. 8.

 

 

       

 

     

 

                              Art. 17.

 

          Cessazione della validita' di un'omologazione CE

 

 

  1.  L'omologazione CE di un veicolo cessa di essere valida nei casi

 

seguenti:

 

    a) quando  nuove  prescrizioni  contemplate  da un atto normativo

 

applicabile   al   veicolo   omologato   diventano  obbligatorie  per

 

l'immatricolazione,  la  vendita  o  la immissione in circolazione di

 

nuovi   veicoli   e   non  e'  possibile  aggiornare  di  conseguenza

 

l'omologazione;

 

    b) quando    la    produzione   del   veicolo   omologato   cessa

 

definitivamente per iniziativa volontaria;

 

    c) quando cessa la validita' dell'omologazione per effetto di una

 

restrizione speciale.

 

  2.  Quando  la  cessazione  della  validita'  riguarda soltanto una

 

variante di un tipo o una versione di una variante, l'omologazione CE

 

del  veicolo  di  cui  trattasi  perde  validita'  limitatamente alla

 

particolare variante o versione interessata.

 

  3.  Quando  cessa  definitivamente  la  produzione  di  un  tipo di

 

veicolo,  il  costruttore  ne  informa  l'autorita' che ha rilasciato

 

l'omologazione  CE di detto veicolo. Ricevuta la comunicazione, detta

 

autorita' informa entro venti giorni lavorativi le autorita' omologhe

 

degli altri Stati membri della Comunita' europea.

 

  4.  L'art.  27  si applica solo quando la cessazione interviene nel

 

caso di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo.

 

  5.  Fatto salvo il comma 3, quando un'omologazione CE di un veicolo

 

perde  validita',  il  costruttore  ne  informa  l'autorita'  che  ha

 

rilasciato   l'omologazione   CE.   Questa   comunica  senza  ritardi

 

ingiustificati alle autorita' omologhe degli altri Stati membri della

 

Comunita'  europea  tutte  le  informazioni pertinenti per consentire

 

eventualmente   l'applicazione   dell'art.   27.  Tale  comunicazione

 

precisa,  in  particolare,  la  data  di  produzione  e  il numero di

 

identificazione dell'ultimo veicolo prodotto.

 

 

       

 

     

 

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