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  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Reciproco riconoscimento della patente di guida

Conclusioni dell'Avvocato Generale della Corte CEE Yves Bot presentate il 14 febbraio 2008
Cause riunite C 329/06 e C 343/06

Patente di guida – reciproco riconoscimento – provvedimento di revoca per uso di droga e alcol – mancanza di visita medico psichiatrica – direttiva 91/439 - legittimo rifiuto di riconoscimento della patente in un altro stato membro

 

 L’Avvocato Generale della Corte CEE chiede alla Corte di accertare se esiste la possibilità per un Stato membro di rifiutare il riconoscimento della validità di una patente di guida, rilasciata da parte di un altro Stato membro, sulla base della constatazione che il secondo Stato abbia rilasciato la patente senza l’effettuazione di una visita medico psichiatrica, richiesta come necessaria dal primo Stato. La visita medico psichiatrica richiesta nella procedura di rilascio del primo Stato, è indicata come necessaria sul presupposto del fatto che il soggetto aveva subito un provvedimento di revoca della patente per consumo di alcol e droga. Per l’Avvocato Generale è ravvisabile la legittimità di tale rifiuto in base alla direttiva 91/439, che tutela e favorisce la libera circolazione della persone all’interno della Comunità europea.    
Arthur Wiedemann  contro  Land Baden Württemberg e Peter Funk  contro  Stadt Chemnitz   Cause riunite C 334/06 – C 336/06 Matthias Zerche contro Landkreis Mittweida Steffen Schubert contro Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis nonché Manfred Seuke contro Landkreis Mittweida [domande di pronuncia pregiudiziale presentate dal Verwaltungsgericht Sigmaringen (Germania) e dal Verwaltungsgericht Chemnitz (Germania)]   «Reciproco riconoscimento delle patenti di guida – Ritiro della patente di guida nazionale nello Stato di residenza per consumo di droga e di alcol – Sicurezza stradale – Possibilità che uno Stato membro neghi il riconoscimento di una patente di guida – Art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439/CEE»   1. Le controversie sottoposte alla Corte fanno parte del già vasto contenzioso comunitario in materia di reciproco riconoscimento delle patenti di guida.   2. Nelle cinque controversie di cui trattasi, si chiede alla Corte di stabilire se uno Stato membro possa negare il riconoscimento della validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, qualora il titolare di tale patente sia stato oggetto, sul territorio del primo Stato membro, di un provvedimento di revoca corredato dall’obbligo di superare una visita medico psichiatrica finalizzata all’ottenimento di una nuova patente di guida.   3. Si tratterà di definire la portata degli obblighi che incombono agli Stati membri ai sensi della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE (2), e, in particolare, ai sensi degli artt. 7, n. 1, lett. a) e b), e 8, nn. 2 e 4, di tale direttiva.   4. Nelle presenti conclusioni, proporrò alla Corte di dichiarare che, qualora una persona si sia vista ritirare la patente di guida in uno Stato membro per il fatto che guidava sotto l’effetto dell’alcol o della droga e qualora, tenuto conto dello stato di pericolosità dell’interessato, il rilascio di una nuova patente di guida fosse subordinato al superamento di una visita medico psichiatrica, tale Stato membro può rifiutarsi, ai sensi degli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439, di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, qualora non sia stata effettuata nello Stato membro di rilascio una visita di livello paragonabile a quello richiesto nel primo Stato membro.   5. Proporrò anche alla Corte di dichiarare che, qualora il titolare della patente di guida manifesti un comportamento potenzialmente pericoloso, in particolare alla luce dei motivi che hanno indotto al ritiro della prima patente, lo Stato membro che ha effettuato il controllo ha la possibilità di adottare provvedimenti provvisori, come la sospensione di detta patente, durante l’esame, da parte dello Stato membro di rilascio, delle condizioni di ottenimento di tale patente.   6. Preciso che, poiché tali cinque controversie riguardano la stessa questione giuridica, io le esaminerò insieme nelle presenti conclusioni.   I – Contesto normativo   A – La disciplina comunitaria   7. Allo scopo di agevolare la circolazione delle persone all’interno della Comunità europea o il loro stabilimento in uno Stato membro diverso da quello in cui tali persone hanno ottenuto la patente di guida, la direttiva 91/439 ha stabilito il principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida (3).   8. La fissazione, in tale direttiva, dei presupposti minimi in base ai quali tale patente può essere rilasciata ha anche per obiettivo il miglioramento della sicurezza della circolazione stradale sul territorio dell’Unione europea (4).   9. L’art. 7, n. 1, lett. a) e b), di detta direttiva recita come segue:   «Il rilascio della patente di guida è subordinato inoltre:   a) al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di una prova di controllo delle cognizioni, nonché al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;   b) alla residenza normale o alla prova della qualifica di studente per un periodo di almeno 6 mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida [(5)]».   10. In particolare, la direttiva 91/439 prevede che la patente di guida non debba essere rilasciata né rinnovata a nessun candidato o conducente di autoveicoli che si sia trovato in stato di dipendenza da alcol o da sostanze psicotrope.   11. Infatti, i punti 14.1 e 15.1 dell’allegato III di tale direttiva così dispongono:   «La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza nei confronti dell’alcole o che non possa dissociare la guida dal consumo di alcole.   La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza nei confronti dell’alcole, al termine di un periodo constatato di astinenza e con parere di un medico autorizzato e un controllo medico regolare.   (…)   La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che consumi regolarmente sostanze psicotrope, di qualsiasi forma, capaci di compromettere la sua capacità a guidare senza pericolo, nel caso in cui la quantità assorbita sia tale da avere un’influenza nefasta sulla guida. Lo stesso vale per qualsiasi altro medicinale o associazione di medicinali che abbiano influenza sull’idoneità alla guida».   12. L’art. 8, n. 2, di tale direttiva prevede che un Stato membro di residenza normale possa applicare al titolare della patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali riguardanti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare.   13. In forza dell’art. 8, n. 4, primo comma, della direttiva 91/439, uno Stato membro può anche negare il riconoscimento della validità della patente di guida rilasciata da un altro Stato membro ad una persona che sia oggetto sul territorio di una delle misure summenzionate.   14. Infine, l’art. 12, n. 3, di detta direttiva prevede che «gli Stati membri si assistono reciprocamente nell’applicazione della presente direttiva e si scambiano, se occorre, le informazioni sulle patenti che essi hanno registrato».   B – La disciplina nazionale   15. Il regolamento relativo all’accesso delle persone alla circolazione stradale (Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr; in prosieguo: la «FeV») prevede, all’art. 28, n. 1, che le persone titolari di una patente rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea sono autorizzate a guidare sul territorio della Repubblica federale di Germania.   16. Tuttavia, secondo l’art. 28, n. 4, punto 3, della FeV, tale autorizzazione non si applica alle persone la cui patente di guida è stata oggetto, sul territorio tedesco, di un provvedimento provvisorio o definitivo di revoca da parte di un tribunale oppure di un provvedimento di revoca immediatamente esecutivo o definitivo adottato da un’autorità amministrativa.   17. Peraltro, ai sensi dell’art. 28, n. 5, della FeV, il diritto di avvalersi in Germania di una patente ottenuta in uno Stato membro dell’Unione dopo essere stati assoggettati ad uno dei provvedimenti di cui all’art. 28, n. 4, punto 3, della FeV, viene concesso quando sono cessati i motivi che hanno giustificato la revoca del diritto alla guida o il divieto di chiedere tale diritto.   18. L’art. 11 della FeV prevede che le persone che desiderano ottenere la patente di guida devono soddisfare le condizioni fisiche e mentali necessarie a tale scopo. Tali condizioni non sono soddisfatte quando, in particolare, dette persone sono sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o consumano cannabis.   19. In caso di dubbi quanto alle capacità fisiche o mentali di dette persone, le autorità competenti possono esigere che esse presentino una perizia medica, al fine di poter decidere circa la concessione o la proroga della patente (6).   20. La disciplina tedesca prevede due tipi di revoca. Il conducente di autoveicoli può essere oggetto di una revoca amministrativa della sua patente di guida. Tale conducente, qualora sia oggetto di detto provvedimento, deve, per vedersi riconoscere il diritto alla guida, dimostrare di essere di nuovo idoneo alla guida producendo una perizia medico psichiatrica. Il Verwaltungsgericht Sigmaringen (Germania) precisa che, in tal caso, non è possibile fissare un termine agli effetti della decisione di revoca.   21. Oltre alla revoca amministrativa, la normativa tedesca prevede anche la revoca penale della patente, con la possibilità di vietare al titolare della stessa patente ritirata di chiedere una nuova autorizzazione a guidare per un periodo che va dai sei mesi ai cinque anni (7).   II – I fatti di cui ai procedimenti principali all’origine delle presenti domande di pronuncia pregiudiziale   A – Le controversie C 329/06 e C–343/06   1. La causa C 329/06   22. Il sig. Wiedemann, cittadino tedesco, si è visto ritirare, nel mese di aprile del 2004, la sua patente per aver guidato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (eroina e cannabis). Il ricorso amministrativo proposto contro tale provvedimento dal sig. Wiedemann è stato respinto con decisione del 16 agosto 2004, notificata il 18 agosto 2004 e divenuta esecutiva il 20 settembre 2004.   23. Il 19 settembre 2004, una domenica, il sig. Wiedemann si è visto riconoscere il diritto alla guida dalle autorità ceche competenti. La patente di guida, su cui compare un indirizzo in Germania, gli è stata consegnata il 1 ottobre 2004.   24. L’11 ottobre 2004, il sig. Wiedemann ha causato un incidente sul territorio tedesco e si è visto revocare la patente. Con decisione del 27 ottobre 2004, il Landratsamt Ravensburg (Germania) ha dichiarato il sig. Wiedemann decaduto dal diritto di guidare sul territorio tedesco, in quanto egli non era ancora idoneo alla guida a causa del suo consumo di droga. Il Landratsamt Ravensburg ha poi restituito tale patente al suo titolare dopo avervi apposto la menzione «la presente patente di guida non autorizza la guida degli autoveicoli in Germania».   25. Dopo l’esito negativo della procedura di reclamo, il sig. Wiedemann ha proposto ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht Sigmaringen.   2. La causa C 343/06   26. Il sig. Funk, un cittadino tedesco che si era già visto vietare la guida per un periodo di nove mesi in seguito ad una condanna per guida in stato di ebbrezza, si è nuovamente visto ritirare la patente con decisione amministrativa del comune di Chemnitz (Germania) del 15 luglio 2003, per gli stessi motivi. In seguito alla produzione di una perizia medico psichiatrica, la domanda di restituzione di detta patente presentata dal sig. Funk nel mese di dicembre 2003 è stata respinta.   27. Il 9 dicembre 2004, il sig. Funk ha ottenuto una patente di guida nella Repubblica ceca, senza avere residenza in tale Stato membro.   28. Le autorità tedesche, informate dell’esistenza di tale patente, hanno constatato che il sig. Funk non aveva ancora dimostrato di essere idoneo alla guida. Poiché quest’ultimo si è rifiutato di sottoporsi ad una perizia medico psichiatrica, le autorità amministrative tedesche hanno minacciato di ritirare la sua patente ceca.   29. Poiché il suo reclamo è rimasto infruttuoso, il sig. Funk ha proposto ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht Chemnitz (Germania).   B – Le cause C 334/06 – C 336/06   30. I sigg. Zerche, Schubert e Seuke, cittadini tedeschi, si sono visti ritirare la patente tedesca mediante ordinanza penale, con divieto di ottenere una nuova patente prima della scadenza di un termine di diversi mesi, per aver guidato sotto l’effetto dell’alcol.   31. In seguito, poiché essi non hanno prodotto alcuna perizia medico psichiatrica positiva, le domande intese ad ottenere una nuova patente proposte dai tre interessati sono state respinte.   32. Dopo la scadenza del periodo sospensivo, i sigg. Zerche, Schubert e Seuke hanno ottenuto una patente di guida nella Repubblica ceca. L’indirizzo che compare su queste tre patenti è, per ciascuno dei casi, un indirizzo in Germania.   33. Le autorità tedesche, avuta conoscenza dell’esistenza di tali nuove patenti, hanno ingiunto ai tre titolari di presentare una perizia medico psichiatrica. Poiché i tre titolari non si sono conformati a tale richiesta, le autorità amministrative tedesche li hanno dichiarati decaduti dal diritto di avvalersi delle loro patenti ceche sul territorio tedesco.   34. Poiché i procedimenti di reclamo dei sigg. Zerche, Schubert e Seuke sono rimasti infruttuosi, essi hanno proposto ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht Chemnitz.   III – Le questioni pregiudiziali   35. Nella causa C 329/06, il Verwaltungsgericht Sigmaringen ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:   «1) Se gli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439/CEE debbano essere interpretati nel senso che la revoca della patente di guida disposta dalle autorità amministrative nello Stato di residenza per inidoneità alla guida non osti al rilascio di una patente di guida da parte di un altro Stato membro, e se lo Stato membro di residenza debba, in sostanza, riconoscere siffatta patente.   2) Se gli artt. 1, n. 2; 7, n. 1, lett. a) in combinato disposto con l’allegato III; 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439/CEE vadano interpretati nel senso che non sussiste alcun obbligo in capo allo Stato di residenza di riconoscere la patente di guida che il titolare ha ottenuto, dopo la revoca della patente di guida nel suo Stato di residenza, ingannando le autorità amministrative dello Stato di rilascio competenti a rilasciare tale patente e senza dimostrare di avere recuperato l’idoneità alla guida, o grazie alla collusione con funzionari dell’amministrazione dello Stato di rilascio.   3) Se gli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439/CEE vadano interpretati nel senso che lo Stato di residenza, dopo la revoca della patente di guida da parte delle sue autorità amministrative, possa sospendere provvisoriamente il riconoscimento di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, o vietarne l’utilizzo, per il periodo in cui lo Stato di rilascio sta valutando se ritirare la patente di guida rilasciata illegittimamente».   36. Nella causa C-343/06 il Verwaltungsgericht Chemnitz ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:   «1) Se uno Stato membro, ai sensi dell’art. 1, n. 2, e dell’art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439/CEE, possa esigere che il titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro richieda alle autorità nazionali il riconoscimento del diritto di utilizzare la propria abilitazione alla guida all’interno del Paese, qualora al titolare della patente UE straniera sia stata in precedenza ritirata o altrimenti annullata, all’interno del Paese, la patente di guida.   In caso di risposta negativa:   2) Se l’art. 1, n. 2, in combinato disposto con l’art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439/CEE debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro, nell’ambito del proprio territorio, può rifiutare il riconoscimento dell’abilitazione alla guida sulla base di una patente ottenuta in un altro Stato membro, qualora al titolare della patente UE straniera sia stata in precedenza ritirata la suddetta patente dalle autorità amministrative [competenti], qualora il diritto del primo Stato membro preveda che nel caso di provvedimenti giuridici amministrativi di ritiro o annullamento della patente non sussista alcun periodo di sospensione per il relativo riottenimento, e qualora il diritto di ottenere una nuova patente di guida si configuri soltanto dal momento in cui l’interessato, su ordine delle autorità amministrative, abbia fornito la prova in merito all’idoneità alla guida, come presupposto sostanziale per poter riottenere la patente in questione, nella forma di una valutazione medico-psicologica dettagliatamente disciplinata da norme nazionali.   In caso di risposta negativa:   3) Se l’art. 1, n. 2, in combinato disposto con l’art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439/CEE debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro, nell’ambito del proprio territorio, può rifiutare il riconoscimento dell’abilitazione alla guida sulla base di una patente ottenuta in un altro Stato membro, qualora al titolare della patente UE straniera all’interno del Paese sia stata in precedenza ritirata o altrimenti annullata la patente di guida dalle autorità amministrative e sulla base di elementi obiettivi (non residenza nello Stato membro che ha rilasciato la patente e tentativo infruttuoso di riottenere la patente all’interno del Paese) si debba ritenere che, ottenendo una patente [europea rilasciata da un altro Stato membro], si siano soltanto voluti evitare i rigorosi presupposti di fatto per riottenere la patente all’interno del Paese, in particolare la valutazione medico psicologica».   37. Nelle cause C-335/06 e C-336/06, il Verwaltungsgericht Chemnitz ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:   «1) Se uno Stato membro, ai sensi dell’art. 1, n. 2, e dell’art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439/CEE, possa esigere che il titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro richieda alle autorità nazionali il riconoscimento del diritto di utilizzare la propria abilitazione alla guida all’interno del paese, qualora il titolare della patente rilasciata da un altro Stato membro abbia avuto in precedenza, all’interno del paese, la propria patente di guida ritirata o comunque annullata.   In caso di risposta negativa:   2) Se l’art. 1, n. 2, in combinato disposto con l’art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439/CEE debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro, nell’ambito del proprio territorio, può rifiutare il riconoscimento dell’abilitazione alla guida sulla base della patente ottenuta in un altro Stato membro, qualora il titolare della patente UE straniera abbia avuto in precedenza la propria patente ritirata o altrimenti annullata all’interno del paese, nel caso in cui il periodo di sospensione prima del rilascio di una nuova patente all’interno del paese previsto nel provvedimento di ritiro fosse spirato prima del rilascio della patente in un altro Stato membro e qualora, sulla base di elementi obiettivi (non residenza nello Stato membro che ha rilasciato la patente e tentativo infruttuoso di riottenere la patente all’interno del paese), si debba ritenere che, ottenendo una patente UE straniera, si siano soltanto voluti evitare i rigorosi presupposti di fatto per il nuovo rilascio della patente all’interno del paese, in particolare la valutazione medico-psicologica».   38. La questione presentata dal Verwaltungsgericht Chemnitz nella causa C 334/06 è identica alla seconda questione presentata dallo stesso giudice nelle cause C-335/06 e C-336/06.   IV – Analisi   39. La questione che si pone nelle cause principali consiste nello stabilire se gli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439 debbano essere interpretati nel senso in cui ostano a che uno Stato membro rifiuti di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, in quanto il titolare di tale patente è stato oggetto, nel primo Stato, di un provvedimento di revoca per guida sotto l’effetto della droga o dell’alcol, provvedimento che può essere corredato o meno dalla fissazione di un periodo sospensivo, e in quanto il rilascio di una nuova patente è subordinato, in tale primo Stato membro, al superamento di un esame medico psichiatrico.   40. La Commissione delle Comunità europee è del parere che lo Stato membro di residenza non sia, in linea di principio, tenuto a verificare il rispetto delle condizioni di rilascio della patente concessa da un altro Stato membro se tale patente è stata rilasciata in conformità all’art. 1, n. 1, di tale direttiva. Tuttavia, essa aggiunge che, qualora lo Stato di rilascio ritenga che la patente sia stata rilasciata in violazione del diritto comunitario, il titolare di tale patente non può, in tal caso, far valere il principio del reciproco riconoscimento.   41. In ogni caso, la Commissione considera che lo Stato membro di residenza disponga di altre misure per opporsi al riconoscimento di tale patente. Tale Stato membro potrebbe revocare detta patente in forza dell’art. 8, n. 2, della direttiva, sulla base di un comportamento colposo del titolare, successivo al rilascio della seconda patente. Inoltre, lo Stato membro di residenza potrebbe informare lo Stato membro di rilascio delle carenze esistenti sulla base dell’art. 12, n. 3, della direttiva 91/439, oppure, ancora, intraprendere una procedura contro detto Stato membro ai sensi dell’art. 227 CE.   42. Io non condivido il parere della Commissione per i seguenti motivi.   43. La direttiva 91/439 persegue due obiettivi, cioè quello di garantire la sicurezza e quello di agevolare la circolazione delle persone, senza che l’importanza dell’uno prevalga su quella dell’altro, il che non viene contestato da nessuno, essendo inconcepibile ammettere che la circolazione delle persone possa essere agevolata a detrimento della loro sicurezza.   44. Poste in relazione con le presenti controversie, le disposizioni più rilevanti di tale direttiva sono quelle che riguardano la prevenzione del rischio che coloro che abusano di alcol e droga, ovvero che ne sono dipendenti, fanno correre agli altri utenti della strada.   45. Le disposizioni di detta direttiva o quelle dei suoi allegati lo dimostrano in modo particolarmente chiaro attraverso il modo in cui sono previsti e descritti i provvedimenti destinati alla lotta contro lo stato di pericolosità che tali conducenti manifestano, lotta che viene condotta privando gli interessati del diritto di guidare fintantoché non sia cessato il loro stato di pericolosità o non siano state attuate o rispettate le misure destinate a prevenirne il manifestarsi o il ripetersi.   46. Infatti, l’art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 91/439 rinvia all’allegato III di essa. Orbene, secondo i punti 14 e 15 di tale allegato, è vietato rilasciare o rinnovare la patente ad una persona che è dipendente dall’alcol o dalla droga ovvero che, senza esserne dipendente, ne consuma o ne abusa regolarmente (8).   47. L’idoneità medica alla guida nella Repubblica ceca è disciplinata dalla legge n. 361/2000, relativa alla circolazione stradale. Secondo le disposizioni di tale legge, l’idoneità medica alla guida è l’idoneità fisica e mentale. Tale idoneità viene valutata, su domanda del candidato all’ottenimento della patente, da un medico che emette sull’idoneità alla guida del richiedente un parere dal punto di vista medico.   48. Il parere emesso dal medico deve aver preso in considerazione le dichiarazioni del richiedente e l’esame del suo stato di salute.   49. La detta legge n. 361/2000 esclude dal diritto alla guida le persone che soffrono di turbe del comportamento dovute alla dipendenza dall’alcol o da sostanze psicotrope.   50. Nelle cause principali, sembrerebbe dunque che i cinque titolari delle patenti ceche abbiano prodotto alle autorità ceche competenti un semplice certificato medico per attestare la loro idoneità alla guida.   51. A mio avviso, la direttiva 91/439, che fissa condizioni minime ai fini dell’ottenimento della patente, non esige dagli Stati membri che essi richiedano al candidato più di un semplice certificato di idoneità alla guida, rilasciato da un medico.   52. Infatti, noi non possiamo ragionevolmente esigere da ciascuno Stato membro che, in assenza di segni particolari rivelati dall’esame clinico abituale, le sue autorità competenti controllino sistematicamente ogni candidato, imponendogli, tra l’altro, di sottoporsi alle analisi del sangue, al fine di verificare che egli non è sotto l’effetto della droga o dell’alcol.   53. Per contro, ritengo che un esame più approfondito delle capacità di guida sotto il profilo medico debba essere effettuato qualora, ad esempio, oltre al caso precedente, il titolare della patente abbia causato un incidente avendo consumato droga o alcol e la patente gli sia stata per questo motivo ritirata, oppure qualora sia notorio, ovvero taluni comportamenti tendano a dimostrare, che tale persona è verosimilmente in stato di dipendenza rispetto a dette sostanze.   54. In considerazione dell’obiettivo di miglioramento della sicurezza della circolazione stradale, questo è, a mio avviso, il senso che il legislatore comunitario ha inteso dare ai punti 14 e 15 dell’allegato III della direttiva 91/439, cioè evitare che persone inidonee alla guida, in quanto consumatrici di sostanze pericolose, possano ottenere il diritto di guidare.   55. Tale direttiva ha organizzato, per raggiungere gli obiettivi che si prefigge, una procedura di rilascio delle patenti comune a tutti gli Stati membri ed ha riconosciuto alle patenti così rilasciate il beneficio dell’applicazione del principio del reciproco riconoscimento (9).   56. Tuttavia, tale riconoscimento reciproco soffre una limitazione.   57. Infatti, l’art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439 prevede che, qualora il titolare di una patente sia oggetto di un provvedimento restrittivo, di sospensione, di revoca o di annullamento sul territorio di uno Stato membro, quest’ultimo può rifiutare a tale titolare il riconoscimento della validità di qualsiasi patente rilasciata da un altro Stato membro.   58. Tale disposizione mira a conseguire l’obiettivo di miglioramento della circolazione stradale fissato dalla direttiva. Essa consente ad uno Stato membro di assicurarsi che le persone che egli ritiene inidonee alla guida, perché pericolose, non possano avvalersi di una patente rilasciata da un altro Stato membro.   59. Inoltre, nelle implicazioni del principio del mutuo riconoscimento che essa sancisce, detta direttiva impone anche agli Stati membri un obbligo di leale cooperazione, espresso, soprattutto, in due disposizioni particolarmente chiare, contenute all’art. 2, n. 2, da un lato, e all’art. 12, n. 3, dall’altro.   60. L’art. 2, n. 2, della direttiva 91/439 prevede che gli Stati membri adottino tutte le disposizioni utili per evitare la falsificazione delle patenti di guida.   61. L’art. 12, n. 3, di detta direttiva impone agli Stati membri di assistersi reciprocamente nell’applicazione delle disposizioni della direttiva scambiandosi, in caso di necessità, le informazioni relative alle patenti da essi registrate.   62. Adita in passato per risolvere differenti questioni e, in particolare, riguardo al principio del riconoscimento reciproco, la Corte ha avuto occasione di sviluppare una giurisprudenza che precisa in particolare l’obbligatorietà del riconoscimento reciproco, che vieta agli Stati membri di residenza di controllare il procedimento seguito dallo Stato di rilascio.   63. Infatti, a partire dalla sentenza Skanavi et Chryssanthakopoulos (10), la Corte ha dichiarato che il reciproco riconoscimento delle patenti vige senza alcuna formalità, e ha poi confermato questo assunto nelle sentenze Awoyemi (11) e Commissione/Paesi Bassi (12).   64. Peraltro, la Corte ha precisato in tali due sentenze che l’obbligo del reciproco riconoscimento delle patenti contenuto nella direttiva 91/439 è un obbligo chiaro e incondizionato e che gli Stati membri non dispongono di alcun margine discrezionale per quanto riguarda le modalità da adottare per conformarvisi (13).   65. La soluzione contraria avrebbe avuto la conseguenza di danneggiare tra gli Stati membri la necessaria fiducia reciproca che il principio di reciproco riconoscimento presuppone (14).   66. Tuttavia, le ipotesi nelle quali la Corte viene oggi adita sono del tutto differenti da quelli in cui essa ha dovuto finora statuire.   67. Nella citata sentenza Kapper, la Corte ha certamente ammesso che non spetta allo Stato membro di residenza verificare che ricorrano tutte le condizioni richieste per l’ottenimento della patente e, in particolare, la condizione relativa alla residenza normale del titolare della patente. Tale verifica incombe soltanto allo Stato membro di rilascio, che possiede una competenza esclusiva ad assicurarsi che le patenti vengano rilasciate nel rispetto delle condizioni richieste (15).   68. Per quanto riguarda l’art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439, la Corte ha giudicato nella citata sentenza Kapper che uno Stato membro non può indefinitamente rifiutare ad una persona, che è stata oggetto sul suo territorio di un provvedimento di revoca o di annullamento di una patente precedentemente rilasciata da detto Stato, il riconoscimento della validità di ogni patente che possa esserle rilasciata in seguito da un altro Stato membro, dopo il periodo di divieto temporaneo di ottenere una nuova patente di guida (16).   69. Tuttavia, va rilevato che, nella citata sentenza Kapper, lo Stato membro di residenza aveva rifiutato di riconoscere la patente rilasciata da un altro Stato membro per il solo motivo che la condizione di residenza, prevista all’art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva 91/439 non era stata rispettata.   70. A mio avviso, tale condizione non può essere posta sullo stesso piano di una condizione relativa ad un’idoneità medica, come avviene nelle presenti controversie. La residenza, sia essa sul territorio dello Stato membro di stabilimento oppure su quello dello Stato membro di rilascio, non influisce in alcun modo sulla sicurezza degli utenti della strada, contrariamente a comportamenti pericolosi come quelli dei cinque interessati nelle presenti controversie.   71. Si tratta, infatti, oggi, di statuire su ipotesi in cui il titolare di una patente, nell’inosservanza di misure restrittive del diritto alla guida adottate a suo carico a causa del suo stato di dipendenza dall’alcol o dalla droga, ha ottenuto da uno Stato membro il rilascio di una patente di guida senza che si tenesse conto delle regole fissate dalla direttiva.   72. L’esame dei fatti nelle controversie principali dimostra senza ambiguità la volontà fraudolenta dei titolari delle patenti controverse.   73. Infatti, sembrerebbe, a prima vista, che, come spiega il sig. Wiedemann nelle sue osservazioni, gli interessati si siano recati nella Repubblica ceca perché sapevano che il test medico psichiatrico, richiesto in Germania per il rilascio di una nuova patente, non era richiesto nel primo Stato e che essi non dovevano precisare i motivi che avevano condotto alla revoca della patente tedesca.   74. Occorre, al riguardo, osservare che tale informazione è nota a tutti in quanto esistono siti Internet specializzati che indicano, in lingua tedesca, che tale test, definito «Idiotentest», non è necessario per il rilascio della patente di guida nella Repubblica ceca (17).   75. Il sig. Wiedemann spiega, poi, di aver iniziato a partecipare a sedute di gruppi di lavoro finalizzati a risolvere i suoi problemi legati alla droga, ma che egli ha cessato di parteciparvi quando è stato informato del fatto che il testo medico psichiatrico non era richiesto nella Repubblica ceca.   76. L’insieme di tali elementi rivela che talune disposizioni della direttiva 91/439 che potrebbero apparire come accessorie qualora le formalità sostanziali da essa previste all’atto del rilascio del titolo di guida fossero rispettate, divengono per contro di importanza primaria in un contesto fraudolento e che il fatto di averle eluse ha costituito la condizione indispensabile per la realizzazione della frode di cui trattasi.   77. Altrettanto accade per la disposizione relativa alla competenza dello Stato membro di rilascio espressa all’art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva 91/439.   78. Tale condizione di residenza di almeno sei mesi sul territorio dello Stato membro di rilascio prima dell’ottenimento della patente si rivela indispensabile perché gli esami medici previsti dalla direttiva possano essere effettuati, allo stesso modo delle domande e dei necessari scambi di informazioni, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 12, n. 3, di tale direttiva.   79. Per questi motivi, la citata giurisprudenza Kapper, non può essere validamente applicata al caso in esame, in quanto le condizioni della controversia sono totalmente diverse.   80. Per questi stessi motivi, il principio del reciproco riconoscimento non può ricevere, in queste ipotesi, la sua normale e tradizionale applicazione.   81. Simile applicazione avrebbe, nelle dette ipotesi, la conseguenza di agevolare o di ratificare la frode e di rafforzare così la situazione di pericolo potenziale, in diretto contrasto con l’obiettivo perseguito dalla direttiva 91/439, che viene da essa stessa espresso e che è quello di rafforzare la sicurezza stradale.   82. Non soltanto il diritto, ma già il semplice buon senso impongono, in una situazione di tal genere, di osservare che la frode elimina la fiducia reciproca e di riconoscere, pertanto, agli Stati membri la facoltà di controllare le condizioni in cui il rilascio della patente è stato ottenuto.   83. Infatti, la natura stessa del dispositivo della direttiva 91/439 impone, affinché l’obiettivo della sicurezza sia raggiunto, che, quantomeno nei settori essenziali espressamente considerati dalla direttiva, al reciproco riconoscimento delle patenti corrisponda il reciproco riconoscimento delle sospensioni o degli annullamenti di tali patenti o delle altre restrizioni del diritto alla guida pronunciate per i motivi per i quali tale direttiva esige dagli Stati membri identiche misure di controllo dell’idoneità alla guida.   84. Tale forma complementare di riconoscimento reciproco è, a mio avviso, un obbligo che grava sugli Stati membri per effetto dell’art. 2, n. 2, della direttiva 91/439 che impone loro di adottare tutte le disposizioni utili per evitare i rischi di falsificazione delle patenti. Infatti, io non vedo per quale motivo la nozione di falsificazione dovrebbe contemplare soltanto l’alterazione materiale di un titolo amministrativo.   85. Tale nozione, a meno di essere deprivata di ogni significato utile, deve essere intesa nel senso che riguarda anche i casi in cui una persona scorretta si faccia rilasciare in modo fraudolento un titolo amministrativo che, sotto la parvenza dell’autenticità, le riconosce apparentemente un diritto di cui essa è, in realtà, priva.   86. Tale obbligo che grava sugli Stati membri comporta conseguentemente quello dello scambio di informazioni previsto all’art. 12, n. 3, della direttiva 91/439, di cui spetta agli Stati membri attuare le condizioni di realizzazione.   87. In caso contrario, spetta al legislatore comunitario, in forza del principio di sussidiarietà, attuare tali condizioni di realizzazione, che non dovrebbero essere affatto più complicate dell’immissione in rete, già realizzata tra taluni Stati membri, dei files del casellario giudiziale che, del resto, devono normalmente contenere le informazioni necessarie relative alle decisioni giudiziarie riguardanti la restrizione, la sospensione o l’annullamento del diritto alla guida.   88. Tuttavia, fintantoché tali condizioni armonizzate non saranno effettive, io ritengo che, non foss’altro che per precauzione, lo Stato membro che possa obiettivamente considerare che le norme a tutela dei terzi adottate con direttiva 91/439 non siano state applicate abbia il diritto di controllare le condizioni di applicazione del principio di reciproco riconoscimento.   89. Ciò accade, in particolare, quando la semplice lettura della patente rivela che la condizione della residenza effettiva minima richiesta dall’art. 7, n. 1, lett. b), di tale direttiva, non è stata soddisfatta mentre l’interessato è stato oggetto, sul territorio dello Stato membro che ha effettuato il controllo, di un provvedimento di revoca della patente corredato di un obbligo di superamento di un esame medico psichiatrico ai fini del rilascio di una nuova patente.   90. Io ritengo che, in tale contesto, lo Stato membro che effettua il controllo abbia il diritto di rivolgersi, in caso di dubbio, allo Stato membro di rilascio affinché esso possa statuire, potendolo fare solo esso stesso, sulla validità del titolo rilasciato.   91. Nelle presenti controversie, ciò equivarrebbe per lo Stato membro di rilascio a verificare se il titolare della patente di guida sia stato sottoposto, alla luce delle circostanze che hanno condotto al ritiro della sua prima patente e alla luce della sua pericolosità per gli altri utenti della strada, ad un esame medico di livello paragonabile a quello del test medico psichiatrico.   92. Se un test di livello paragonabile a quello richiesto nel primo Stato membro, che verifica le capacità del titolare della patente sotto il profilo medico e, in particolare, la sua dipendenza riguardo ad alcol e droga è stato effettuato dallo Stato membro di rilascio, io ritengo che il primo Stato membro debba riconoscere la patente in tal modo rilasciata in forza dell’art. 1, n. 2, della direttiva 91/439.   93. Per contro, se lo Stato membro di rilascio informa il primo Stato membro del fatto che esso non aveva avuto conoscenza dei precedenti del titolare della patente e che, per questo, non è stato effettuato alcun esame medico approfondito atto ad accertare che egli fosse di nuovo idoneo alla guida, io ritengo che il primo Stato membro abbia eccezionalmente il diritto, ai sensi dell’art. 8, nn. 2 e 4, di tale direttiva di rifiutare di riconoscere la validità di detta patente, tenuto conto della pericolosità accertata del suo titolare.   94. A mio avviso, la possibilità per le autorità competenti di controllare il conducente di autoveicoli dotato di una patente rilasciata da un altro Stato membro e di verificare, all’occorrenza, la validità di detta patente presso le autorità dello Stato membro di rilascio non contrasta con il principio di reciproco riconoscimento.   95. Diversa sarebbe la situazione soltanto nel caso in cui lo Stato membro che ha effettuato il controllo non riconoscesse d’ufficio la patente o se tale patente non fosse riconosciuta valida neppure qualora il controllo non rivelasse nulla di anormale.   96. La Commissione stessa ha posto l’accento in una raccomandazione sul fatto che il controllo, e in particolare il controllo transfrontaliero, è un modo importante ed efficace per prevenire e ridurre il numero di incidenti (18).   97. Non riconoscere simile possibilità ad uno Stato membro sarebbe, a mio avviso, in contrasto con l’obiettivo di miglioramento della sicurezza stradale, cui si ispira la direttiva 91/439 e che la Commissione raccomanda (19).   98. D’altra parte, la Commissione ha ricordato che la mancanza di sicurezza stradale è la prima preoccupazione degli utenti della strada e che, tra tutti i mezzi di trasporto, l’automobile è di gran lunga il più pericoloso e quello che costa di più in vite umane (20).   99. La Commissione precisa anche che spetta agli Stati membri adottare le misure necessarie per raggiungere l’obiettivo fissato dal Libro bianco che consiste nel ridurre del 50% il numero dei morti sulle strade (21).   100. Al riguardo, il caso del sig. Wiedemann dimostra che lo stato di pericolosità non sembra abbia potuto essere escluso, in quanto meno di un mese dopo aver ottenuto la patente ceca, egli ha nuovamente causato un incidente sul territorio tedesco.   101. Tale soluzione non appare in contrasto con la giurisprudenza della Corte.   102. Abbiamo visto, infatti, che nella citata sentenza Kapper era in discussione soltanto la condizione della residenza.   103. Si potrebbe anche obiettare che, nella citata ordinanza nella causa Halbritter, la Corte ha nuovamente ammesso che gli Stati membri non hanno il diritto di verificare di nuovo il rispetto delle condizioni di rilascio e che, nella fattispecie, si trattava della condizione relativa all’idoneità sotto il profilo medico (22).   104. Tuttavia, a differenza delle presenti controversie, le autorità dello Stato membro di rilascio nella causa sfociata nella citata sentenza Halbritter avevano già verificato l’idoneità del titolare della patente di guida sotto il profilo medico esaminando, per l’esattezza, se quest’ultimo fosse ancora sotto l’effetto della droga (23).   105. Poiché la verifica era già stata effettuata e le autorità austriache avevano ritenuto che il richiedente fosse medicalmente idoneo alla guida, la Repubblica federale di Germania non era più legittimata ad esigere un esame medico psichiatrico da parte del titolare della patente e, quindi, a rifiutare il riconoscimento di tale patente.   106. Infine, le presenti controversie si distinguono anche dai fatti della causa Kremer (24), poiché, in quest’ultima, la Repubblica federale di Germania aveva rifiutato d’ufficio il riconoscimento di una patente rilasciata dal Regno del Belgio, senza essersi previamente assicurata del fatto che il Regno del Belgio avesse effettuato le necessarie verifiche delle idoneità mediche.   107. Il Verwaltungsgericht Sigmaringen chiede, inoltre, alla Corte se, durante l’esame da parte dello Stato membro di rilascio delle condizioni di ottenimento della patente, lo Stato membro sul territorio del quale il titolare della patente è stato oggetto di un provvedimento di revoca di una prima patente possa adottare provvedimenti provvisori ai fini della sospensione della seconda patente.   108. A mio avviso, in attesa della decisione dello Stato membro di rilascio, lo Stato membro che ha effettuato il controllo può validamente revocare la patente controversa con un provvedimento che assume qui un carattere di necessaria tutela dei terzi.   109. Sarebbe infatti inconcepibile, a mio avviso, che si dovesse attendere un nuovo incidente o la commissione di una nuova infrazione per autorizzare lo Stato membro che ha effettuato il controllo ad agire.   110. Una posizione diversa comporterebbe in realtà la negazione di qualsiasi politica di prevenzione di cui noi, tuttavia, conosciamo il ruolo preminente in materia di sicurezza stradale. Essa sarebbe anche tale da colpire, comprensibilmente, in modo negativo l’opinione pubblica e da gettare dubbi sull’efficacia e l’utilità delle disposizioni comunitarie.   111. Per l’insieme di tali motivi, ritengo che occorra risolvere le questioni presentate nel modo seguente.   112. Qualora una persona si sia vista ritirare la patente di guida in uno Stato membro perché guidava sotto l’effetto dell’alcol o della droga, e qualora, tenuto conto del suo stato di pericolosità, il rilascio di una nuova patente sia subordinato al superamento di un esame medico psichiatrico, tale Stato membro ha il diritto, in forza degli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439, di rifiutare il riconoscimento della validità di una patente rilasciata da un altro Stato membro, se non è stato effettuato, nello Stato membro di rilascio, un esame di livello paragonabile a quello richiesto nel primo Stato.   113. Peraltro, gli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro adotti provvedimenti provvisori, come la sospensione della patente, durante l’esame, da parte dello Stato membro di rilascio, delle condizioni di ottenimento di tale patente, qualora il titolare della patente manifesti un comportamento potenzialmente pericoloso.   V – Conclusione   114. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere nel modo seguente le questioni presentate dal Verwaltungsgericht Sigmaringen e dal Verwaltungsgericht Chemnitz:   «Gli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, devono essere interpretati nel senso in cui non ostano a che uno Stato membro rifiuti il riconoscimento della validità di una patente rilasciata da un altro Stato membro qualora il titolare di tale patente si sia visto ritirare una patente nel primo Stato membro per il fatto che guidava sotto l’effetto dell’alcol o della droga e qualora, tenuto conto del suo stato di pericolosità, il rilascio di una nuova patente sia subordinato al superamento di un esame medico psichiatrico e non sia stato effettuato, nello Stato membro di rilascio, un esame di livello paragonabile a quello richiesto nel primo Stato.   Peraltro, gli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439 devono essere interpretati nel senso in cui non ostano a che uno Stato membro adotti provvedimenti provvisori, come la sospensione della patente, durante l’esame da parte dello Stato membro di rilascio, delle condizioni di ottenimento di tale patente, qualora il titolare di detta patente manifesti un comportamento potenzialmente pericoloso».
Testo da www.cortedicassazione.it . Rubrica e massima a cura del Comitato di redazione ACI

 

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