• Normativa
  • Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Regolamentazione degli autoveicoli destinati al trasporto di plasma

Decreto
9 settembre 2008

 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


DECRETO 9 settembre 2008

Regolamentazione  degli  autoveicoli destinati al trasporto di plasma

ed organi.

                        IL CAPO DIPARTIMENTO

                      per i trasporti terrestri

                     e il trasporto intermodale

 

  Visto  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della

strada);

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,

n.  495  (regolamento  di esecuzione e di attuazione del codice della

strada);

  Visto  l'art.  54, comma 1, lettera g), del codice della strada che

definisce  la  categoria  degli  autoveicoli ad uso speciale, nonche'

l'art. 203, comma 2, lettera dd), del regolamento di esecuzione dello

stesso codice che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti  -  Direzione generale per la motorizzazione la facolta' di

classificare   come   uso   speciale   altri  autoveicoli  dotati  di

attrezzature riconosciute idonee per tale uso;

  Visto,  in particolare, l'art. 177, comma 1, del nuovo codice della

strada,   secondo   cui  i  veicoli  assimilati  alle  autoambulanze,

destinati  al  trasporto  di  plasma  ed  organi,  sono  soggetti  al

riconoscimento  di  idoneita'  al  servizio  da parte della Direzione

generale per la motorizzazione;

  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

del  20 giugno  2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE, che

adegua  al  progresso  tecnico  la direttiva 70/156/CEE del Consiglio

concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri

relative all'omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi;

  Visto il decreto del Ministero dei trasporti del 28 aprile 2008, di

recepimento della direttiva 2007/46/CE, relativa all'omologazione dei

veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti

ed entita' tecniche destinati a tali veicoli;

  Considerata    l'esigenza   di   disciplinare   l'ammissione   alla

circolazione  degli  autoveicoli  destinati  al trasporto di plasma e

organi;

  Sentito  il parere del Ministero della salute, espresso con nota n.

28446-P del 1° agosto 2008;

                              Decreta:

 

                               Art. 1.

Classificazione degli autoveicoli per il trasporto di plasma e organi

 

  Il  presente  decreto  si  applica  agli  autoveicoli  destinati al

trasporto plasma e organi.

  Essi  rientrano  nella  categoria dei veicoli definiti all'art. 54,

comma 1,  lettera g),  del codice della strada, quali autoveicoli per

uso speciale distinti da particolari attrezzature.

 

       

     

                               Art. 2.

                    Procedure di immatricolazione

 

  Per  gli  autoveicoli  per  il  trasporto  di  plasma  ed organi si

applicano le procedure di immatricolazione delle autoambulanze.

 

       

     

                               Art. 3.

                    Rispondenza a norme generali

 

  Gli  autoveicoli  per il trasporto di plasma e organi, in relazione

alla loro massa, debbono essere conformi alle norme applicabili, alla

data  di  presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di

accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione, ai veicoli

della  categoria  internazionale  M1,  di  cui  all'art. 47 del nuovo

codice della strada.

 

       

     

                               Art. 4.

                     Caratteristiche costruttive

 

  Gli autoveicoli per il trasporto di plasma e organi debbono inoltre

rispondere  alle  caratteristiche  previste  nell'allegato tecnico al

presente decreto, di cui esso costituisce parte integrante.

    Roma, 9 settembre 2008

                                         Il capo dipartimento: Fumero

 

       

     

                                                     Allegato tecnico

 

    1. Caratteristiche generali.

    1.1.  La  tara  degli  autoveicoli,  oltre quanto definito per la

generalita'  dei  veicoli, comprende anche tutta l'attrezzatura fissa

necessaria allo svolgimento delle specifiche funzioni.

    1.2. Gli autoveicoli debbono essere dotati:

      di almeno due posti a sedere, oltre quello del conducente;

      di  almeno  una porta su una fiancata, con esclusione di quelle

d'accesso  alla  cabina,  nonche'  una  porta posizionata sulla parte

posteriore del veicolo stesso;

      di  un  vano  di  carico  confinato,  separato dall'abitacolo e

destinato  esclusivamente  all'alloggiamento  di  idonei  contenitori

termici per il trasporto di plasma e organi.

    2. Segni distintivi.

    2.1.  Gli  autoveicoli  debbono  essere  dotati di un dispositivo

supplementare  di  segnalazione  visiva  a luce lampeggiante blu e di

quello di allarme previsti dall'art. 177 del codice della strada.

    2.2.  Gli  autoveicoli  debbono avere la colorazione fondamentale

bianca  e  portare su ogni fiancata, nonche' anteriormente (se esiste

lo   spazio   per   l'applicazione)   e   posteriormente  il  simbolo

internazionale di soccorso riportato nell'allegato tecnico al decreto

ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553.

    2.3.  Gli  autoveicoli  debbono  essere  dotati  di una fascia di

pellicola  retroriflettente vinilica autoadesiva di colore arancione,

di  altezza  minima  di 10 cm, applicata lungo la fiancata e la parte

posteriore,  nonche'  nella  parte  interna  delle  ante  della porta

posteriore  (se  si  tratta  di porta a battente). Sono ammesse altre

indicazioni   (es.   fascia   aziendale),   purche'   non   luminose,

retroriflettenti o fosforescenti.

    2.4.  Sulla fiancata degli autoveicoli per il trasporto di plasma

e  organi  deve essere riportata, in forma chiaramente individuabile,

la  denominazione  dell'ente  che  ha la proprieta' o l'usufrutto del

veicolo  o  l'abbia acquisito con patto di riservato dominio o locato

con facolta' di compera.

    3. Accessori.

    I  materiali di rivestimento comunque presenti nel vano di carico

debbono essere ignifughi o autoestinguenti.

    L'impianto  elettrico,  asservito alle eventuali attrezzature e/o

apparecchiature  presenti  nel vano di carico, deve essere realizzato

con  adeguate protezioni e deve essere certificato dall'allestitore a

norma  del  decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche ed

integrazioni.

    Gli  autoveicoli  di  soccorso  avanzato debbono essere muniti di

estintore.

 

       

 

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