• Normativa
  • Ambiente ed energia
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Regolamento recante criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione

decreto
n.110 del 29 aprile 2008

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

 

DECRETO 29 aprile 2008 , n. 110

 

Regolamento  recante criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione

dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una

quota  minima  di biocarburanti, ai sensi dell'articolo 1, comma 368,

punto 3, della legge n. 296/2006.

 

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

 

                           di concerto con

                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

                                  e

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

  Vista   la   direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio

2003/30/CE  sulla  promozione  dell'uso  dei biocarburanti o di altri

carburanti rinnovabili nei trasporti;

  Visto  il  decreto  legislativo  27 maggio  2005,  n. 102, che reca

disposizioni  in  materia  di regolazioni dei mercati agroalimentari,

disciplinando,  in  particolare,  le  intese di filiera e i contratti

quadro  utilizzati  per  la  stipula  dei contratti di coltivazione e

aventi,  tra  l'altro, per scopo la produzione, la trasformazione, la

commercializzazione  e  la  distribuzione  di  biomasse agricole e di

biocarburanti di origine agricola;

  Visto  il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, di attuazione

della   predetta   direttiva   2003/30/CE,   recante,   tra  l'altro,

disposizioni    finalizzate    a    promuovere   l'utilizzazione   di

biocarburanti  o  di  altri carburanti rinnovabili in sostituzione di

carburante  diesel o di benzina nei trasporti, al fine di contribuire

al  raggiungimento  degli obiettivi nazionali in materia di riduzione

delle emissioni di gas a effetto serra;

  Visto  l'articolo  1,  comma 368,  della  legge  27 dicembre  2006,

n. 296,  con  il  quale,  nel  modificare  alcune  norme  della legge

11 marzo  2006,  n. 81, recante disposizioni in materia di interventi

nel   settore   agroenergetico,  si  prevede  che,  a  decorrere  dal

1° gennaio  2007,  i  soggetti  che  immettono  in  consumo benzina e

gasolio  prodotti  a  partire  da  fonti  non rinnovabili e destinati

all'autotrazione  debbano  immettere  in  consumo una quota minima di

biocarburanti;

  Visto  l'articolo  1,  comma  371,  della  legge  27 dicembre 2006,

n. 296,  con  il  quale,  nel  modificare  alcune  norme  del decreto

legislativo  26 ottobre  1995,  n. 504, si prevede, nell'ambito di un

programma  pluriennale, sottoposto ad autorizzazione comunitaria, con

decorrenza   1° gennaio   2007   e   scadenza  31 dicembre  2010,  un

contingente  annuo  di  250.000  tonnellate  di biodiesel al quale si

applica  un'aliquota  di  accisa  pari  al 20% di quella applicata al

gasolio usato come carburante;

  Considerato  che  il  contingente  di  250.000 tonnellate di cui al

punto  precedente  non  copre  totalmente  la  quota  minima  fissata

dall'articolo  1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di

immissione  in  consumo di biocarburanti e che quindi occorre evitare

situazioni  di  disparita' tra i soggetti tenuti all'obbligo, tali da

influire  sulle  condizioni  di  concorrenzialita'  del  mercato  dei

carburanti;

  Visto  l'articolo  1,  comma 372,  della  legge  27 dicembre  2006,

n. 296,  con  il  quale,  nel  modificare  alcune  norme  del decreto

legislativo  26 ottobre  1995,  n. 504, si prevede, nell'ambito di un

programma  pluriennale, sottoposto ad autorizzazione comunitaria, con

decorrenza   1° gennaio   2008   e  scadenza  31 dicembre  2010,  uno

stanziamento di 73 milioni di euro annui per la riduzione dell'accisa

applicata a bioetanolo, ETBE e additivi e riformulanti impiegati come

carburante;

  Considerato che il contingente di cui al punto precedente non copre

totalmente  la quota minima fissata dall'articolo 1, comma 368, della

legge   27 dicembre   2006,  n. 296,  di  immissione  in  consumo  di

biocarburanti  e  che quindi occorre evitare situazioni di disparita'

tra  i soggetti tenuti all'obbligo, tali da influire sulle condizioni

di concorrenzialita' del mercato dei carburanti;

  Ritenuto di dover individuare modalita' per perseguire obiettivi di

sviluppo  di  filiere  agroenergetiche  e  che  tengono  conto  della

sostenibilita' dei biocarburanti anche con riferimento alle quantita'

di  prodotto  proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o

contratti ad essi equiparati;

  Considerato  che,  ai sensi dell'articolo 1, comma 368, della legge

27 dicembre  2006,  n. 296,  occorre  dettare  criteri,  condizioni e

modalita'  per  l'attuazione  del  predetto  obbligo di immissione al

consumo di una quota minima di biocarburanti;

  Visto  l'articolo  17,  commi 3  e  4,  della legge 23 agosto 1988,

n. 400;

  Vista  la  decisione della Commissione europea C(2008)850 def., con

la  quale si autorizza il regime di aiuti concernente le agevolazioni

fiscali  per  il  biodiesel, notificato dall'Italia ed al contempo si

rileva  che  l'obbligo  di  immissione  al consumo di cui al presente

decreto  non  comporta  il  rischio  di una sovracompensazione con la

predetta misura;

  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 marzo 2008;

  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a

norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

effettuata  con  nota  n. 1689 del 2 aprile 2008 ed il relativo nulla

osta  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmesso con nota

n. 1561 dell'8 aprile 2008;

                             A d o t t a

 

                      il seguente regolamento:

 

                               Art. 1.

                              Finalita'

 

  1.  Il  presente  regolamento detta criteri, condizioni e modalita'

per   l'attuazione  degli  obblighi  di  cui  all'articolo  2-quater,

comma 3,  della  legge  11 marzo  2006,  n. 81, cosi' come modificato

dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

       

     

                               Art. 2.

                             Definizioni

 

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a) biocarburanti  e  altri carburanti rinnovabili da immettere in

consumo:  il  biodiesel, il bioetanolo e i suoi derivati, l'ETBE e il

bioidrogeno; ai fini del presente decreto la percentuale in volume di

ETBE considerata biocarburante e' del 47 per cento;

    b) benzina:  quota parte minerale dei prodotti ottenuti a partire

da  fonti primarie non rinnovabili, conformi alle specifiche tecniche

EN 228 e immessi in consumo nel territorio nazionale come carburanti;

    c) gasolio:  quota parte minerale dei prodotti ottenuti a partire

da  fonti primarie non rinnovabili, conformi alle specifiche tecniche

EN 590 e immessi in consumo nel territorio nazionale come carburanti;

    d) soggetti  tenuti  all'obbligo  in  un  dato anno: soggetti che

nell'anno  precedente  hanno  immesso  in  consumo benzina e gasolio,

individuati secondo quanto previsto al comma 2;

    e) produttori   di   biocarburanti:   soggetti  che  producono  i

carburanti di cui alla lettera a);

    f) legge:  la  legge  11 marzo 2006, n. 81, cosi' come modificata

dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

    g) quantitativo   minimo:   la   quantita'  di  biocarburanti  da

immettere  in  consumo  in  un dato anno da parte di ciascun soggetto

tenuto  all'obbligo ai fini del rispetto della legge, calcolata sulla

base della formula di cui all'articolo 3, comma 5;

    h) intesa di filiera: l'intesa stipulata ai sensi dell'articolo 9

del  decreto  legislativo  27 maggio  2005, n. 102, che ha come scopo

l'integrazione  di  filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli

ed   agroalimentari,   o   intese   equiparate,  previa  verifica  di

conformita'  al  decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, da parte

del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

    i) contratto  quadro:  il  contratto  concluso ai sensi e per gli

scopi  di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 27 maggio

2005, n. 102, tra le organizzazioni di produttori e le organizzazioni

di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione, di

cui  alle  lettere c)  e d)  dell'articolo  1  del  medesimo  decreto

legislativo n. 102 del 2005, relativo ad uno o piu' prodotti agricoli

ed  avente  per  oggetto,  senza che derivi l'obbligo di praticare un

prezzo    determinato,   la   produzione,   la   trasformazione,   la

commercializzazione, la distribuzione dei prodotti, nonche' i criteri

e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare;

    j) biocarburanti  fiscalmente agevolati: biocarburanti sottoposti

ad accisa con aliquota ridotta.

  2.  Ai fini del presente decreto l'immissione in consumo di benzina

e gasolio e' desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento

dell'accisa.

  3.  Ai  fini  del  calcolo  del  quantitativo minimo si assumono le

specifiche convenzionali dei carburanti e dei biocarburanti riportate

nella tabella allegato 1. Le specifiche convenzionali del bioidrogeno

e   dei   derivati   del   bioetanolo  sono  definite,  in  relazione

all'effettiva disponibilita' dei medesimi, con successivo decreto del

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto

con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e

della  tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e

delle finanze.

  4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22-bis del testo unico

delle disposizioni legislative concernenti le imposte di produzione e

sui  consumi  e  relative  sanzioni penali e amministrative di cui al

decreto  legislativo  26 ottobre  1995,  n. 504,  come modificato dal

decreto   legislativo  2 febbraio  2007,  n. 26,  le  caratteristiche

fiscali  del  biodiesel  sono definite nella tabella allegato 2a) del

presente   regolamento,   mentre   le   caratteristiche  fiscali  del

bioetanolo  sono  definite  nella  tabella  allegato 2b) del presente

regolamento.  Per  il  bioidrogeno,  l'ETBE  e gli altri derivati del

bioetanolo,  le  stesse  caratteristiche  sono definite, in relazione

all'effettiva disponibilita' dei medesimi, con successivo decreto del

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto

con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e

della  tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e

delle finanze.

 

       

     

                               Art. 3.

Determinazione  delle  quantita'  annue di biocarburanti da immettere

                    obbligatoriamente in consumo

 

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

provvedimento  e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno,

i soggetti tenuti all'obbligo comunicano al Ministero delle politiche

agricole alimentari e forestali:

    a) i  quantitativi  complessivi,  espressi  in Gcal, di benzina e

gasolio  come  definiti  dall'articolo  2  comma 1,  lettere b) e c),

immessi in consumo nel corso dell'anno precedente;

    b) i   quantitativi   di  biocarburanti,  espressi  in  Gcal,  da

immettere  in  consumo nell'anno in corso, calcolati con le modalita'

di cui al successivo comma 5.

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

provvedimento  e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno,

i soggetti tenuti all'obbligo comunicano al Ministero delle politiche

agricole  alimentari  e  forestali  i  quantitativi  di biocarburanti

immessi in consumo nell'anno precedente. I predetti quantitativi sono

cosi' differenziati:

    a1) prodotto,   fiscalmente   non  agevolato,  non  derivante  da

contratto quadro, intesa di filiera o contratti ad essi equiparati;

    a2) prodotto,  fiscalmente  non agevolato, derivante da contratto

quadro, intesa di filiera o contratti ad essi equiparati;

    a3) prodotto,  fiscalmente  agevolato, non derivante da contratto

quadro, intesa di filiera o contratti ad essi equiparati;

    a4) prodotto,   fiscalmente  agevolato,  derivante  da  contratto

quadro, intesa di filiera o contratti ad essi equiparati.

  3.  Le  comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate secondo

il  formato  di  cui  all'allegato  3  del  presente  regolamento. Le

medesime  comunicazioni  hanno  valore di autocertificazione ai sensi

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

e successive modifiche ed integrazioni.

  4.  I  soggetti  di  cui  al  comma 1,  che  cessano l'attivita' di

immissione  in  consumo  di benzina e gasolio, sono tenuti comunque a

garantire  il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, lettera b) per

l'anno successivo all'ultimo anno solare di attivita'.

  5.  La  quantita'  di biocarburanti da immettere in consumo ai fini

del  rispetto  dell'obbligo  e'  calcolata  sulla base della seguente

formula:

    Bio = Q% x Bt-1

  dove per:

    Bio  si  intende il quantitativo minimo annuo di biocarburanti da

immettere  in  consumo  obbligatoriamente,  in  un  determinato anno,

espresso in Gcal;

    Q%  si  intende  la  quota  minima  di biocarburanti da immettere

obbligatoriamente,  vigente  in  un  determinato  anno,  espressa  in

percentuale;

    Bt-1  si  intende  il  contenuto  termico  espresso  in  Gcal del

quantitativo  di  benzina  e  gasolio,  immesso  in consumo nell'anno

precedente,  da  utilizzare come base di calcolo, espresso in Gcal, e

calcolato sulla base della seguente formula:

      B t-1 = (Pb x Xb) + (Pg x Yg)

  dove per:

    Pb  si  intende  il  Potere  calorifico  inferiore  della benzina

espresso in Gcal/tonn;

    Xb  si  intende  il  quantitativo,  espresso in tonnellate, della

benzina immessa in consumo nell'anno solare precedente;

    Pg si intende il Potere calorifico inferiore del gasolio espresso

in Gcal/tonn;

    Yg si intende il quantitativo, espresso in tonnellate, di gasolio

immesso in consumo nell'anno solare precedente.

  6.  Il  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali,

sulla  base  dei  dati  disponibili  e di quelli forniti dall'Agenzia

delle   dogane,   riscontra   annualmente   la  corrispondenza  delle

autocertificazioni  di  cui  ai commi 1 e 2, informando degli esiti i

soggetti interessati.

 

       

     

                               Art. 4.

        Modalita' di immissione in consumo dei biocarburanti

 

  1.  L'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti puo' essere

assolto  impiegando  indifferentemente  uno  o  piu'  prodotti di cui

all'articolo  2,  comma 1, lettera a), dei quali siano state definite

le specifiche convenzionali e le caratteristiche fiscali. Resta fermo

il  rispetto  dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005,

n. 128.

 

       

     

                               Art. 5.

Certificazione  di immissione in consumo di biocarburanti fiscalmente

                            non agevolati

 

  1.  Il  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali,

anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per le erogazioni

in agricoltura (AGEA), entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal

2008,   rilascia   ai   soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma 1,

lettera d), che hanno immesso in consumo biocarburanti non agevolati,

«certificati  di  immissione  in consumo di biocarburanti» sulla base

delle comunicazioni relative all'anno precedente, di cui all'articolo

3, comma 2, lettera al) e a2).

  2.  L'immissione  in  consumo  di  10  Gcal di biocarburanti di cui

all'articolo  3,  comma 2,  lettere  al)  ed  a2),  da' diritto ad un

certificato.

  3.  Ai  fini  di quanto disposto dai commi precedenti, il Ministero

delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  arrotonda,  con

criterio   commerciale,  a  10  Gcal,  le  quantita'  complessive  di

biocarburanti immesse in consumo di cui al comma 2.

  4.  I  certificati  di cui ai commi precedenti hanno, ai fini della

copertura  dell'obbligo,  un  valore  unitario  di  10  Gcal  e  sono

commerciabili.  Entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore del

presente   regolamento,   il   Ministero   delle  politiche  agricole

alimentari  e forestali promuove l'istituzione di una piattaforma per

la contrattazione e lo scambio di tali certificati e puo' individuare

un   soggetto   idoneo   alla   gestione  della  stessa,  sentite  le

Amministrazioni  interessate.  I certificati sono altresi' oggetto di

libero mercato anche al di fuori di tale piattaforma.

  5.  A  decorrere  dal  2009,  entro  il  31 marzo  di ciascun anno,

l'emissione   dei   certificati   relativi   all'anno  precedente  e'

effettuata  compensando  la  eventuale  mancata corrispondenza tra le

autocertificazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e le verifiche

di  cui  all'articolo  3,  comma 6,  relative  all'anno antecedente a

quello a cui si riferiscono i certificati.

 

       

     

                               Art. 6.

Certificazione    di   immissione   in   consumo   di   biocarburanti

                        fiscalmente agevolati

 

  1.  Il  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali,

entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 2008, sulla base delle

comunicazioni  relative  all'anno  precedente  di cui all'articolo 3,

comma 2, lettere a3) ed a4), emette a proprio favore i certificati di

immissione   in   consumo  di  biocarburanti  fiscalmente  agevolati,

corrispondenti  comunque  al  volume  effettivamente commercializzato

nell'anno precedente.

  2.  L'immissione  in  consumo  di  10  Gcal di biocarburanti di cui

all'articolo  3,  comma 2,  lettere  a3)  ed  a4),  corrisponde  a un

certificato.

  3.  Ai  fini  di  quanto disposto ai commi precedenti, il Ministero

delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  arrotonda,  con

criterio   commerciale,  a  10  Gcal,  le  quantita'  complessive  di

biocarburanti immesse in consumo di cui al comma 2.

  4.  A  decorrere  dal  2008,  entro il 31 maggio di ciascun anno, i

certificati  di cui ai precedenti commi e relativi al bando dell'anno

precedente,  sono  attribuiti  dal Ministero delle politiche agricole

alimentari  e  forestali a ciascun soggetto che ha immesso in consumo

biocarburanti  fiscalmente  agevolati  sulla  base  dei  quantitativi

immessi  in  consumo e comunque in misura non superiore all'incidenza

dell'obbligo del singolo soggetto rispetto all'obbligo complessivo di

immissione   in   consumo   di   biocarburanti  previsto  per  quella

annualita'.

  5.  A  decorrere  dal  2009,  l'emissione  dei certificati relativi

all'anno  precedente  e'  effettuata compensando la eventuale mancata

corrispondenza  tra  le  autocertificazioni  di  cui  all'articolo 3,

commi 1  e 2, e le verifiche di cui all'articolo 3, comma 6, relative

all'anno antecedente a quello a cui si riferiscono i certificati.

 

       

     

                               Art. 7.

               Verifica dell'adempimento dell'obbligo

 

  1.  Ogni  anno a partire dal 2009, entro il 31 maggio ogni soggetto

tenuto  agli  obblighi  di  immissione  in  consumo  di  una quota di

biocarburanti   trasmette   al  Ministero  delle  politiche  agricole

alimentari  e  forestali  i  certificati  di immissione in consumo di

biocarburanti  in  proprio possesso, relativi all'anno precedente. Ai

fini  della  verifica dell'assolvimento dell'obbligo di immissione in

consumo   sono   contabilizzati   i   quantitativi  di  biocarburanti

introdotti  nei  depositi fiscali e miscelati con benzine e gasoli di

cui all'articolo 2, lettere b) e c) destinati al mercato nazionale.

  2. Ogni anno a partire dal 2009, entro il 30 settembre il Ministero

delle  politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dei dati

di  cui  all'articolo  3,  commi 1 e 2, e dei certificati ricevuti da

ciascuno  soggetto  sottoposto  all'obbligo, avvalendosi del supporto

tecnico   dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura  (AGEA),

effettua  la  verifica  del rispetto dell'obbligo complessivamente in

capo  a  ciascun soggetto nell'anno precedente. Avvalendosi anche del

supporto  della  Guardia  di Finanza, effettua la verifica a campione

delle  autocertificazioni fornite dagli operatori di cui all'articolo

3, commi 1 e 2.

  3.  Fatto  salvo  quanto previsto nel comma 5, l'obbligo si intende

rispettato  se,  nell'anno  oggetto di verifica, i certificati di cui

agli  articoli 5  e  6,  trasmessi  da  ciascun soggetto uguagliano o

superano  il valore minimo dei certificati di competenza del soggetto

stesso.   I   relativi  certificati  che  concorrono  alla  copertura

dell'obbligo  sono  annullati.  L'esito  della verifica e' comunicato

agli interessati.

  4.  In  caso di mancato adempimento dell'obbligo, sono comminate le

sanzioni  previste  dal  decreto  di  cui  al  comma 2  dell'articolo

2-quater  della  legge  81,  cosi'  come  modificato dall'articolo 1,

comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  5.  A  partire dal 2009, qualora a seguito della verifica di cui ai

commi precedenti,  un  soggetto  sottoposto  all'obbligo consegua una

quota  del  proprio  obbligo  di  ciascun  anno  superiore  al  75% e

inferiore  al  100% puo' compensare tale quota residua esclusivamente

nell'anno  successivo.  Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano in

ogni caso qualora il soggetto sottoposto all'obbligo abbia conseguito

una  quota  del proprio obbligo di ciascun anno inferiore o uguale al

75%, per la parte mancante al 75% stesso.

  6.  Qualora a seguito della verifica di cui ai commi precedenti, un

soggetto  sottoposto all'obbligo disponga di certificati eccedenti il

quantitativo  minimo  di  obbligo a lui riconducibile nell'anno, puo'

far  valere  tali  certificati  ai  fini  del  rispetto  dell'obbligo

relativo  all'anno successivo, fino ad un massimo del 25% del proprio

obbligo in tale anno successivo.

 

       

     

                               Art. 8.

Misure   per   il   rispetto   degli   obblighi   di  tracciabilita',

rintracciabilita',   verifica   dei   parametri   di   emissione  dei

             certificati e del bilancio energetico netto

 

  1. Ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 2-quater

della  legge  11 marzo  2006, n. 81, come modificato dall'articolo 1,

comma 368,  della  legge  27 dicembre  2006,  n. 296, i produttori di

biocarburanti,  per  il  tramite del primo trasformatore riconosciuto

con  il  quale  hanno stipulato contratto di fornitura, assicurano la

disponibilita'   dei   dati   relativi   ai  produttori  agricoli  ed

all'identificazione  delle particelle di terreno di provenienza delle

produzioni  oggetto  di  un contratto quadro, di un'intesa di filiera

ovvero  di  contratti  ad  essi  equiparati,  nonche'  relativi  alle

quantita' acquistate da ciascuno di essi.

  2.  Nei  successivi passaggi commerciali dei biocarburanti derivati

dalle  produzioni  di  cui  al  comma  1  deve  essere  assicurato il

trasferimento  dei  dati  di  cui  al  comma 1  fino  ai soggetti che

immettono in consumo, nel territorio nazionale, benzina e gasolio.

  3.  Il  mancato  rispetto degli obblighi di rintracciabilita' della

materia  prima  comporta  la  non  imputazione  del  quantitativo  di

biocarburante  e/o  altro  carburante  rinnovabile  come  prodotto  a

partire da materie prime oggetto di un contratto quadro, di un'intesa

di   filiera   o   contratti   ad   essi   equiparati  come  definiti

all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i).

  4.  Ai fini della verifica dell'andamento del rispetto dell'obbligo

il  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla

base  dei  dati  disponibili  e  di quelli forniti dall'Agenzia delle

dogane,   effettua   un  monitoraggio  infrannuale  del  mercato  dei

biocarburanti  per operatori e aree geografiche e ne comunica l'esito

agli altri Ministeri concertanti il presente provvedimento.

  5.  Il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare  e  il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

determinano  annualmente,  a  partire  dai dati di cui all'articolo 8

comma 4, e di ulteriori approfondimenti tecnici riferiti alle singole

filiere  di  produzione,  il  bilancio  energetico  netto conseguente

all'immissione in consumo dei biocarburanti al fine di monitorare gli

effetti   ambientali   assoluti  ed  in  particolare  l'apporto  alla

riduzione   delle   emissioni   di  CO2.  Dopo  il  secondo  anno  di

applicazione  del  presente regolamento, in base ai risultati di tale

monitoraggio saranno valutate e predisposte dai Ministeri concertanti

necessarie modifiche.

  6.  A  partire  dal  2008,  entro  il  30 giugno  di ogni anno, con

riferimento  all'obbligo  dell'anno  successivo,  il  Ministro  delle

politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro

dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze e

il  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

procede  ad  eventuali modifiche dei parametri di cui all'articolo 5,

comma  2,  e  all'articolo  6, comma 2, anche al fine di garantire il

corretto livello di incentivazione dei certificati di cui ai predetti

articoli.

 

        

     

                               Art. 9.

                         Bollettino annuale

 

  1.  A  decorrere  dal  2008,  il Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali, sentite le Amministrazioni interessate, anche

avvalendosi  del  supporto  tecnico dell'Agenzia per le erogazioni in

agricoltura  (AGEA),  pubblica  un bollettino annuale contenente dati

aggregati, non riferibili al singolo soggetto tenuto all'obbligo, con

indicazione:

    a) dei  dati  relativi  a  benzina  e  gasolio immessi in consumo

nell'anno precedente;

    b) dei   dati   relativi  ai  biocarburanti  immessi  in  consumo

nell'anno  precedente,  riferiti  a  ciascuna  delle tipologie di cui

all'articolo 3, comma 2;

    c) dei certificati emessi per ciascuna delle medesime tipologie;

    d) degli esiti delle verifiche e delle compensazioni effettuate;

    e) delle   attivita'   eseguite   in   attuazione   del  presente

regolamento;

    f) delle  notizie  utili  a  supportare il corretto funzionamento

delle  contrattazioni  di  cui all'articolo 5, comma 4, e articolo 6,

comma 4.

 

       

     

                              Art. 10.

                          Entrata in vigore

 

  1.  Il  presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della  Repubblica  italiana  ed  entra in vigore il giorno successivo

alla sua pubblicazione.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 

Allegato omissis               

       

     

 

 

 

 

 

Documenti allegati