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  • Ambiente ed energia
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Regolamento recante disposizioni concernenti l'omologazione e

Decreto
25 gennaio 2008 - , n. 39

 

MINISTERO DEI TRASPORTI

 

DECRETO 25 gennaio 2008 - , n. 39

 

Regolamento   recante   disposizioni   concernenti  l'omologazione  e

l'installazione  di  sistemi  idonei  alla  riduzione  della massa di

particolato  emesso  da motori ad accensione spontanea destinati alla

propulsione di autoveicoli.

 

                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI

                           di concerto con

              IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA

                      DEL TERRITORIO E DEL MARE

                                 ed

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  l'articolo 71 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

che  stabilisce  la  competenza del Ministro dei trasporti ad emanare

decreti,  di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro

della  sanita',  in  materia  di  norme  costruttive e funzionali dei

veicoli a motore e dei loro rimorchi;

  Visto  l'articolo 78  del  citato decreto legislativo n. 285/1992 e

l'articolo 236   del   decreto   del   Presidente   della  Repubblica

16 dicembre  1992,  n.  495,  di  attuazione del Codice della strada,

concernente le modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli

in circolazione e l'aggiornamento della carta di circolazione;

  Visto  il  decreto  del  Ministero  dei  trasporti  5 agosto  1974,

pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 251 del 26 settembre 1974,

concernente le norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi

di  veicolo  a motore per quanto riguarda l'inquinamento prodotto dai

motori  diesel  di  propulsione,  di cui alla direttiva 72/306/CEE, e

successive modifiche ed integrazioni;

  Visto  il  decreto  del Ministero dei trasporti e della navigazione

2 maggio  2001,  n.  277,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del

12 luglio  2001,  n.  160,  con  cui e' stato adottato il regolamento

recante  «Disposizioni  concernenti  le procedure di omologazione dei

veicoli  a  motore,  dei  rimorchi,  delle  macchine  agricole, delle

macchine  operatrici  e  dei  loro  sistemi,  componenti  ed  entita'

tecniche», e successive modifiche ed integrazioni;

  Considerata  l'esigenza di consentire l'adozione di misure in grado

di  ridurre  le  emissioni  inquinanti  dei  veicoli  in circolazione

tramite  l'utilizzazione  di  sistemi  di  riduzione  della  massa di

particolato  emesso dai motori ad accensione spontanea destinati alla

propulsione degli autoveicoli;

  Espletata  la  procedura  d'informazione  in  materia  di  norme  e

regolamentazioni  tecniche  prevista  dalla  legge 21 giugno 1986, n.

317,  modificata  ed  integrata  dal  decreto legislativo 23 novembre

2000, n. 427;

  Visto  l'articolo 17,  commi 3  e 4, della legge 23 agosto 1988, n.

400;

  Udito il parere n. 3144/2007 del Consiglio di Stato, espresso dalla

sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto

2007;

  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a

norma  dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400/1988, con nota n.

16896 del 23 ottobre 2007;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                        Campo di applicazione

  1. Il regolamento si applica ai sistemi idonei alla riduzione della

massa  di  particolato  prodotto  dai motori ad accensione spontanea,

omologati  ai  sensi della direttiva 88/77/CEE e successive modifiche

ed   integrazioni,   ovvero  degli  equivalenti  regolamenti  UN-ECE,

destinati ad essere installati sugli autoveicoli in circolazione.

  2. I sistemi, di cui al comma 1, sono omologati in conformita' alle

prescrizioni  del  regolamento  e  con  riferimento alle procedure di

prova  previste  dalla direttiva 88/77/CEE, e successive modifiche ed

integrazioni, ovvero degli equivalenti regolamenti UN-ECE.

 

       

     

                               Art. 2.

                             Definizioni

  1. Ai fini del regolamento si intendono per:

    a) «sistema»  idoneo  alla  riduzione della massa di particolato,

uno  o  piu'  elementi  funzionalmente  interconnessi  con il motore,

ovvero con i suoi dispositivi di aspirazione o di scarico, ovvero con

il suo sistema di alimentazione e controllo;

    b) «fasce  di appartenenza dei tipi di motori», convenzionalmente

definite  in  funzione  della rispondenza ai limiti di emissione allo

scarico adottati a livello comunitario, i seguenti raggruppamenti:

      aa) Euro 0 appartengono a tale fascia i motori non omologati ai

fini   dell'inquinamento,   ovvero  omologati  antecedentemente  alla

entrata in vigore alla direttiva 91/542/CEE;

      bb) Euro  1  appartengono  a  tale fascia i motori omologati ai

sensi della direttiva 91/542/CEE, riga A;

      cc) Euro  2  appartengono  a  tale fascia i motori omologati ai

sensi della direttiva 91/542/CEE, ovvero 96/1/CEE, riga B;

      dd) Euro  3  appartengono  a  tale fascia i motori omologati ai

sensi delle direttive da 1999/96/CE a 2001/27/CE, riga A;

      ee) Euro  4  appartengono  a  tale fascia i motori omologati ai

sensi delle direttive da 1999/96/CE a 2006/51/CE, riga B1;

      ff) Euro  5  appartengono  a  tale fascia i motori omologati ai

sensi delle direttive da 1999/96/CE a 2006/51/CE, riga B2.

  All'allegato  A  e'  riportata la tabella con i valori limite delle

emissioni  da  massa  di particolato, adottati a livello comunitario,

correlati con le fasce di appartenenza, di cui sopra;

    c) «famiglia  di  tipi  di  motori», un insieme di tipi di motori

individuati  in  base ai parametri riportati al punto 1 dell'allegato

C;

    d) «motore   capostipite»,   un   motore   appartenente   ad  una

determinata  famiglia  di tipi di motori, considerato rappresentativo

della  stessa in base ai parametri riportati al punto 2 dell'allegato

C;

    e) «costruttore»,   il  produttore  di  un  sistema  idoneo  alla

riduzione della massa di particolato emesso da un motore.

 

       

     

                               Art. 3.

                      Omologazione dei sistemi

  1.  La  domanda  di  omologazione  di  un sistema e' presentata dal

costruttore,    ovvero   dal   suo   rappresentante,   opportunamente

accreditato,  ad  un  Centro  prove autoveicoli, secondo le modalita'

previste  dal  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione

2 maggio  2001,  n.  277.  La  domanda  e'  corredata  da  una scheda

informativa   compilata   in   conformita'   al   modello   riportato

nell'allegato B.

  2. Nella domanda sono indicati:

    a) la  famiglia  dei  tipi  di  motori alla quale e' destinato il

sistema,  nonche'  la  fascia  di  originaria appartenenza dei motori

(Euro  .....),  in  funzione  della  loro  rispondenza  ai livelli di

emissione allo scarico;

    b) la    fascia   di   appartenenza   nella   quale   si   chiede

l'inquadramento della famiglia dei tipi di motori, dotati di sistema,

ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato.

  3.   Ogni   sistema  e'  omologato,  con  eventuali  estensioni  di

omologazione,  in  relazione  ad  una  o  piu' famiglie di motori. La

verifica  dell'idoneita' del sistema, ai fini della sua omologazione,

e'  effettuata  in  base  ai  criteri  e  con  le procedure riportate

nell'allegato D.

  4.  Il  costruttore dichiara inoltre in relazione a ciascun tipo di

motore costituente la famiglia, che:

    a) effettua  la prevista procedura di verifica di durabilita' del

sistema, conformemente a quanto riportato nell'allegato E;

    b) l'installazione del sistema non comporta, in qualunque fase di

funzionamento   del   motore,   il  superamento  dei  valori  massimi

ammissibili di contropressione allo scarico.

  5.  A  ciascun  tipo  di  sistema,  omologato  in ottemperanza alle

prescrizioni   del   regolamento,   e'   assegnato   un   numero   di

omologazione/estensione  di  omologazione,  in  conformita'  a quanto

previsto  nell'allegato  IV  al  decreto del Ministro dei trasporti e

della navigazione 2 maggio 2001, n. 277.

  6.   La  Direzione  generale  per  la  motorizzazione  rilascia  il

certificato  di  omologazione  del  sistema redatto in conformita' al

modello riportato all'allegato F.

 

       

     

                               Art. 4.

                Caratteristiche generali dei sistemi

  1.  E'  richiesta  la  preventiva  autorizzazione  del  costruttore

dell'autoveicolo,  ovvero  del  costruttore  del motore se diverso da

quello  dell'autoveicolo, per sistemi funzionalmente connessi con uno

o piu' dei seguenti elementi:

    a) dispositivi  elettronici  di  gestione  dell'alimentazione  ed

eventualmente  di  verifica  della  combustione e del controllo delle

emissioni;

    b) linea  dei  componenti  destinata all'alimentazione del motore

(con l'esclusione del serbatoio e dei relativi condotti);

    c) motore di trazione;

    d) sistema EGR.

  2.  Il  sistema  prevede  un  dispositivo  di allarme per eccessiva

contropressione  allo  scarico  che  segnali  il  livello  critico di

intasamento.

  3.  Non  sono  ammesse soluzioni tecniche che prevedano, attraverso

dispositivi   di  bypass,  l'esclusione  o  la  parzializzazione  del

sistema.

  4.  Per i sistemi che si avvalgono di specifici additivi o reagenti

chimici il costruttore:

    a) prevede sistemi automatici di additivazione;

    b) prevede  l'installazione  sul  veicolo  di  un  dispositivo di

segnalazione dell'assenza di additivo;

    c) dichiara  che  l'uso  di  questi  prodotti  non  danneggia  il

veicolo, ovvero il motore;

    d) allega  alla  documentazione  di  omologazione  la  scheda  di

sicurezza degli additivi o dei reagenti utilizzati;

    e) fornisce  informazioni  circa  eventuali  emissioni di metalli

prodotte dall'utilizzo degli additivi o dei reagenti;

    f) fornisce  istruzioni  sulle  conseguenze  che  la  mancanza  o

l'eccesso di additivo o reagente chimico puo' avere sul sistema o sul

motore;

    g) prescrive  le  misure  da adottare per l'uso corretto da parte

dell'utilizzatore;

    h) dichiara    che    la    qualita'   del   combustibile,   dopo

l'additivazione, resti conforme a quanto previsto dalla norma EN 590,

nonche'  dalle  norme  vigenti  ai  fini  della tutela della salute e

dell'ambiente;

 

       

     

                               Art. 5.

Inquadramento  dei  motori ai soli fini dell'inquinamento da massa di

                             particolato

  1. L'installazione di un sistema riconosciuto idoneo per un tipo di

motore   determina,  ai  soli  fini  dell'inquinamento  da  massa  di

particolato, l'inquadramento del medesimo tipo di motore nella fascia

di  appartenenza  richiesta  nella domanda di omologazione, di cui al

comma 2, punto b, dell'articolo 3.

 

       

     

                               Art. 6.

Prescrizioni  per  l'installazione  dei  sistemi sugli autoveicoli in

                            circolazione

  1.  Gli  Uffici  motorizzazione  civile,  a  richiesta dell'utenza,

procedono  alla  visita  sui  singoli  autoveicoli  per verificare la

conformita' del sistema installato al tipo omologato.

  2. L'installatore fornisce una dichiarazione con la quale certifica

l'osservanza   delle   disposizioni  di  installazione  previste  dal

costruttore,  ovvero,  nei  casi previsti al comma 1 dell'articolo 4,

dal costruttore dell'autoveicolo o del motore.

 

       

     

                               Art. 7.

              Aggiornamento della carta di circolazione

  1.  Successivamente  all'effettuazione,  con  esito positivo, della

visita  di  cui  all'articolo 6,  gli  Uffici  motorizzazione  civile

aggiornano   la   carta  di  circolazione  dell'autoveicolo  mediante

l'apposizione  sulla  stessa  di  una  dicitura  recante  la seguente

annotazione:

  «Autoveicolo  dotato  di  sistema  per  la riduzione della massa di

particolato,   con   marchio  di  omolo-gazione  ....  Ai  soli  fini

dell'inquinamento da massa di particolato, e' inquadrabile quale Euro

......».

 

       

     

                               Art. 8.

             Prescrizioni per il costruttore del sistema

  1.  Ogni  sistema  omologato  riporta  il marchio dell'omologazione

conseguita,   chiaramente   leggibile   ed   indelebile,  recante  la

numerazione  di  cui  al  comma 6  dell'articolo 3.  Tale  marchio va

apposto  direttamente  o  tramite  targhetta  solidale  su  uno degli

elementi componenti il sistema, posto sulla linea di scarico.

  2.  Il  costruttore  correda  ogni  singola  unita' prodotta con le

prescrizioni per l'installazione, di cui all'articolo 6, comprendenti

le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche.

  3.  Ogni  singolo sistema prodotto e' corredato con le informazioni

di  uso e manutenzione dello stesso, destinate all'utilizzatore. Tali

informazioni includono anche quelle relative alle caratteristiche dei

carburanti che possono essere utilizzati con ciascun sistema, come il

contenuto di zolfo.

 

       

     

                               Art. 9.

                    Conformita' della produzione

  1.  Gli  impianti  di  produzione  dei  sistemi  sono  soggetti  al

controllo del sistema di verifica della conformita' della produzione,

prevista dal decreto dirigenziale 25 novembre 1997.

  2.  I  sistemi  omologati  sono  realizzati  in  modo  da risultare

conformi al tipo omologato.

  3.  La  Direzione  generale  della  motorizzazione puo' procedere a

qualsiasi   prova   prescritta  nel  regolamento,  nell'ambito  della

verifica:

    a) della conformita' della produzione del sistema;

    b) delle  procedure  per  la  valutazione  della  durabilita' del

sistema.

  4.  L'omologazione  accordata per un tipo di sistema e' revocata se

non vengono rispettate le prescrizioni del presente articolo.

 

       

     

                              Art. 10.

Riconoscimento  dei  sistemi  omologati  da  Stati membri dell'Unione

                               europea

  1.  I  sistemi omologati in altri Stati membri dell'Unione europea,

dalla Turchia, o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo,

corredati  di  idonea  documentazione  emessa  da uno dei sopracitati

Stati,  sono  soggetti  a  verifica delle condizioni di sicurezza del

prodotto  e  di  protezione degli utenti sulla base di certificazioni

rilasciate nei Paesi di provenienza.

  2.  La  verifica  di  cui  al  comma 1,  ove  si evinca da un esame

documentale  che  le  condizioni  di  sicurezza  del  prodotto  e  di

protezione  degli  utenti  sono  equivalenti  o  superiori  a  quelle

richieste  dal  regolamento, non comporta la ripetizione di controlli

gia' esperiti nell'ambito dell'originaria procedura di approvazione.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  Atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Roma, 25 gennaio 2008

 

                      Il Ministro dei trasporti

                               Bianchi

 

                      Il Ministro dell'ambiente

              e della tutela del territorio e del mare

                           Pecoraro Scanio

 

                      Il Ministro della salute

                                Turco

 

Visto, il Guardasigilli: Scotti

 

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2008

Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del

territorio, registro n. 1, foglio n. 135

 

       

     

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