• Normativa
  • Assicurazioni e responsabilità civile
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Regolamento recante disposizioni in materia di obbligo di

decreto
1 aprile 2008 , n. 86

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

DECRETO 1 aprile 2008 , n. 86

 

Regolamento   recante   disposizioni   in   materia   di  obbligo  di

 

assicurazione    della   responsabilita'   civile   derivante   dalla

 

circolazione  dei  veicoli a motore e dei natanti di cui al titolo X,

 

capo I, e al titolo XII, capo II, del decreto legislativo 7 settembre

 

2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.

 

         

 

 

Capo IDisposizioni di carattere generale

 

         

 

 

       

 

                             IL MINISTRO

 

                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

  Visto  il  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il

 

Codice delle assicurazioni private ed in particolare:

 

    - l'articolo 122,  comma 1,  che  prevede  l'individuazione della

 

tipologia  di  veicoli  esclusi  dall'obbligo di assicurazione per la

 

responsabilita'  civile  verso  i terzi e l'individuazione delle aree

 

equiparate  a  quelle  di  uso  pubblico con regolamento adottato dal

 

Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ISVAP;

 

    - l'articolo 123,  comma 1,  che  prevede  l'individuazione della

 

tipologia  di  natanti  esclusi  dall'obbligo di assicurazione per la

 

responsabilita'  civile  verso i terzi e l'individuazione delle acque

 

equiparate  a  quelle  di  uso  pubblico con regolamento adottato dal

 

Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ISVAP;

 

    - l'articolo 125, comma 2, lettera a), che per i natanti soggetti

 

all'obbligo  di  assicurazione  per la responsabilita' civile verso i

 

terzi   registrati   in   Stati   esteri  prevede  che  l'obbligo  di

 

assicurazione si considera assolto, tra l'altro, con la stipula di un

 

contratto  di  assicurazione  secondo quanto previsto con regolamento

 

adottato   dal   Ministro   dello  sviluppo  economico,  su  proposta

 

dell'ISVAP;

 

    - l'articolo 125, comma 3, lettera a), che per i veicoli a motore

 

muniti  di  targa  di  immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo

 

prevede  che l'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile

 

verso  i  terzi  e'  assolto,  tra  l'altro,  mediante  contratto  di

 

assicurazione «frontiera»;

 

    - l'art.  125,  comma 7,  che  stabilisce  che  il Ministro dello

 

sviluppo  economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP,

 

individua  i  veicoli  aventi targa di immatricolazione rilasciata da

 

uno  Stato estero ai quali non si applicano le disposizioni di cui al

 

comma 3,  lettera b),  ed al comma 4 del medesimo articolo in tema di

 

assicurazione  della responsabilita' civile per danni derivanti dalla

 

circolazione;

 

    - l'articolo 126,   comma 2,   lettera a),   che  stabilisce  che

 

l'Ufficio  centrale  italiano (UCI), tra l'altro, stipula e gestisce,

 

in   nome   e  per  conto  delle  imprese  aderenti,  l'assicurazione

 

«frontiera»  come  disciplinata dal regolamento adottato dal Ministro

 

dello sviluppo economico, su proposta dell'ISVAP;

 

    - l'articolo 171,  comma 3,  che stabilisce che il Ministro dello

 

sviluppo  economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP,

 

individua  in  caso  di trasferimento di proprieta' del veicolo o del

 

natante  e sostituzione del relativo contratto per l'assicurazione di

 

altro  veicolo  o  natante di proprieta' le modalita' di rilascio del

 

nuovo  certificato  e  del  nuovo  contrassegno relativo al veicolo o

 

natante;

 

  Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198, di attuazione

 

della  direttiva  2005/14/CE  che  modifica  le direttive 72/166/CEE,

 

84/5/CEE,  88/357/CEE,  90/232/CEE  e  2000/26/CE  sull'assicurazione

 

della   responsabilita'   civile  risultante  dalla  circolazione  di

 

autoveicoli, ed in particolare l'articolo 1, comma 4, con il quale e'

 

stato   sostituito  l'articolo 128  del  citato  decreto  legislativo

 

7 settembre 2005, n. 209;

 

  Vista  la  nota n. 02.07.000828 in data 3 ottobre 2007 con la quale

 

l'ISVAP  ha formulato la propria proposta ai fini dell'emanazione del

 

Regolamento  di  cui  agli  articoli 122, comma 1, 123, comma 1, 125,

 

comma 2,  lettera a),  125,  comma 3,  lettera a), 125, comma 7, 126,

 

comma 2,   lettera a),   e  171,  comma 3,  del  decreto  legislativo

 

7 settembre 2005, n. 209;

 

  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione

 

consultiva per gli atti normativi nella seduta del 25 febbraio 2008;

 

  Vista  la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri

 

n. DAGL/12.22.1/2/2008 del 27 marzo 2008;

 

A d o t t a

 

il seguente regolamento:

 

 

 

                               Art. 1.

 

                       Ambito di applicazione

 

 

  1.   Il   presente   regolamento   si   applica   all'assicurazione

 

obbligatoria  della  responsabilita'  civile  verso i terzi derivanti

 

dalla circolazione dei veicoli a motori e natanti.

 

 

       

 

     

 

         

 

 

Capo IDisposizioni di carattere generale

 

         

 

 

       

 

                               Art. 2.

 

                             Definizioni

 

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

 

    a) «assicurazione   obbligatoria   della  responsabilita'  civile

 

derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli a motore e dei natanti»:

 

l'assicurazione  obbligatoria  della responsabilita' civile derivante

 

dalla  circolazione  dei  veicoli  a motore per i rischi del ramo 10,

 

diversi dalla responsabilita' del vettore, e per i rischi del ramo 12

 

di  cui  all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre

 

2005, n. 209;

 

    b) «Codice»:  il  decreto  legislativo  7 settembre 2005, n. 209,

 

recante il Codice delle assicurazioni private;

 

    c) «imprese»:  le  imprese di assicurazione autorizzate in Italia

 

all'esercizio  dell'assicurazione  obbligatoria della responsabilita'

 

civile  derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore e dei

 

natanti  nonche' le imprese di assicurazione aventi sede legale in un

 

altro Stato membro dello Spazio economico europeo abilitate in Italia

 

all'esercizio  dei rami 10 (esclusa la responsabilita' del vettore) e

 

12 in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;

 

    d) «natante»:  qualsiasi unita' che e' destinata alla navigazione

 

marittima,  fluviale  o  lacustre  e  che  e' azionata da propulsione

 

meccanica;

 

    e) «Stato  membro»:  uno  Stato  membro dell'Unione europea o uno

 

Stato  aderente  allo  Spazio economico europeo, come tale equiparato

 

allo Stato membro dell'Unione europea;

 

    f) «Stato terzo»: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea

 

o non e' aderente allo Spazio economico europeo;

 

    g) «Ufficio  centrale  italiano»: l'ente costituito dalle imprese

 

di  assicurazione  autorizzate  ad esercitare il ramo responsabilita'

 

civile   autoveicoli  che  e'  stato  abilitato  all'esercizio  delle

 

funzioni  di  Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della

 

Repubblica   ed   allo   svolgimento  degli  altri  compiti  previsti

 

dall'ordinamento comunitario e italiano;

 

    h) «unita'  da diporto»: ogni costruzione di qualunque tipo e con

 

qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto,

 

ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo

 

18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice sulla nautica da diporto;

 

    i) «veicolo»:  qualsiasi  autoveicolo  destinato  a circolare sul

 

suolo e che puo' essere azionato da una forza meccanica, senza essere

 

vincolato  ad  una  strada  ferrata, nonche' i rimorchi, anche se non

 

agganciati ad una motrice.

 

 

       

 

     

 

         

 

 

Capo IIObbligo di assicurazione

 

 

Sezione IVeicoli a motore e natantisoggetti all'obbligo di assicurazione

 

         

 

                               Art. 3.

 

                          Veicoli a motore

 

  1.    Sono   soggetti   all'obbligo   di   assicurazione   per   la

 

responsabilita'  civile  verso  i  terzi  di cui all'articolo 122 del

 

Codice  tutti  i  veicoli  a motore senza guida di rotaie, compresi i

 

filoveicoli  e  rimorchi  posti  in  circolazione  su  strade  di uso

 

pubblico o su aree a queste equiparate.

 

  2. Ai fini di cui al comma 1:

 

    a) sono  equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di

 

proprieta' pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico;

 

    b) sono  considerati  in circolazione anche i veicoli in sosta su

 

strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

 

 

       

 

     

 

         

 

 

Capo IIObbligo di assicurazioneSezione IVeicoli a motore e natantisoggetti all'obbligo di assicurazione

 

         

 

 

       

 

                               Art. 4.

 

                               Natanti

 

  1.    Sono   soggetti   all'obbligo   di   assicurazione   per   la

 

responsabilita'  civile  verso  i  terzi  di cui all'articolo 123 del

 

Codice  tutte  le unita' da diporto, i natanti ed i motori amovibili,

 

cosi'  come  rispettivamente previsti dai commi 1, 2 e 3 dello stesso

 

articolo,  posti in navigazione in acque ad uso pubblico o in acque a

 

queste equiparate.

 

  2. Ai fini di cui al comma 1:

 

    a) sono  considerati in navigazione anche i natanti ormeggiati in

 

acque ad uso pubblico o in acque a queste equiparate;

 

    b) sono  equiparate  alle acque di uso pubblico, ancorche' di uso

 

privato, tutte le acque aperte alla navigazione del pubblico.

 

  3.  Ai fini dell'individuazione dei natanti soggetti all'obbligo di

 

assicurazione  per  la  responsabilita' civile verso i terzi ai sensi

 

dell'articolo 123,  comma 2, del Codice, la stazza lorda e la potenza

 

del motore dei natanti sono quelle risultanti:

 

    a) per   i   natanti  registrati  in  Italia,  dai  documenti  di

 

 

 

identificazione  del  motore  e  del natante prescritti dalle vigenti

 

disposizioni;

 

    b) per   i  motoscafi  e  le  imbarcazioni  a  motore  registrati

 

all'estero,  dai corrispondenti documenti rilasciati dalle competenti

 

autorita' dello Stato di registrazione.

 

  4.  Per  i  natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e

 

per  quelli la cui stazza lorda non risulti indicata nei documenti di

 

cui   al   comma 2,   e'  preso  in  considerazione  il  dislocamento

 

considerando  sostituito, al limite di 25 tonnellate di stazza lorda,

 

quello di 25 tonnellate di dislocamento.

 

                            

 

Sezione II

 

Veicoli immatricolati in Stati esteri

 

 

       

 

     

 

         

 

 

Capo IIObbligo di assicurazioneSezione IVeicoli a motore e natantisoggetti all'obbligo di assicurazione

 

         

 

 

       

 

                               Art. 5.

 

                     Presunzione di assolvimento

 

                    dell'obbligo di assicurazione

 

  1.  In  attuazione  dell'articolo 125,  comma 7,  del codice, per i

 

veicoli  a  motore  immatricolati  in  Stati  esteri,  che  circolano

 

temporaneamente  nel  territorio  della  Repubblica  italiana,  della

 

citta' del Vaticano e della Repubblica di San Marino, l'obbligo della

 

copertura  assicurativa  per la responsabilita' civile verso i terzi,

 

per  la durata della permanenza in Italia, si considera assolto se la

 

targa  di  immatricolazione  e'  rilasciata da uno dei seguenti Stati

 

esteri: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca

 

e  Isole  Faroer, Estonia, Finlandia, Francia e Principato di Monaco,

 

Germania,   Grecia,   Irlanda,   Islanda,   Lettonia,  Liechtenstein,

 

Lituania,   Lussemburgo,   Malta,  Norvegia,  Paesi  Bassi,  Polonia,

 

Portogallo,  Regno  Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (e le

 

isole  de  la  Manica,  Gibilterra, l'Isola di Man), Repubblica ceca,

 

Repubblica  slovacca,  Slovenia,  Romania,  Spagna (Ceuta e Mililla),

 

Svezia, Svizzera, Ungheria.

 

 

       

 

     

 

         

 

 

Capo IIObbligo di assicurazioneSezione IVeicoli a motore e natantisoggetti all'obbligo di assicurazione

 

         

 

 

       

 

                               Art. 6.

 

                      Assicurazione «frontiera»

 

  1.  Per i veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, muniti di

 

targa  di  immatricolazione rilasciata da uno Stato diverso da quelli

 

indicati  all'art. 5 ed in mancanza del certificato internazionale di

 

assicurazione,   l'obbligo   della   copertura  assicurativa  per  la

 

responsabilita'  civile  verso i terzi per la durata della permanenza

 

in Italia si considera assolto mediante un contratto di assicurazione

 

«frontiera»,  di  durata  non  inferiore  a  quindici  giorni  e  non

 

superiore   a   sei   mesi,   stipulato   con   le   imprese  di  cui

 

all'articolo 130,  comma 1, del Codice, aderenti all'Ufficio centrale

 

italiano, del quale a tal fine si avvalgano.

 

 

       

 

     

 

         

 

 

Capo IIObbligo di assicurazioneSezione IVeicoli a motore e natantisoggetti all'obbligo di assicurazione

 

         

 

 

       

 

                               Art. 7.

 

         Inapplicabilita' della presunzione di assolvimento

 

                    dell'obbligo di assicurazione

 

  1.  I  veicoli  a  motore  immatricolati in Stati esteri, muniti di

 

targa  di  immatricolazione  rilasciata  da  Stati  diversi da quelli

 

indicati  all'articolo 5,  sono  soggetti al controllo alla frontiera

 

dell'adempimento  dell'obbligo di assicurazione della responsabilita'

 

civile.

 

  2.  Le disposizioni di cui all'articolo 125, comma 3, lettera b), e

 

comma 4   del   Codice   non   si   applicano  ai  veicoli,  indicati

 

nell'allegato   1   al   presente   regolamento,   aventi   targa  di

 

immatricolazione  rilasciata  da  uno  degli  Stati  esteri  previsti

 

dall'articolo 5.

 

                             Sezione III

 

                 Natanti registrati in Stati esteri

 

 

       

 

     

 

         

 

 

Capo IIObbligo di assicurazioneSezione IVeicoli a motore e natantisoggetti all'obbligo di assicurazione

 

         

 

 

       

 

                               Art. 8.

 

                 Natanti registrati in Stati esteri

 

  1.  Per  i  natanti  registrati  in  Stati  esteri  e  per i motori

 

amovibili  di  cui  all'articolo 123,  comma 3, del Codice, muniti di

 

certificato  di uso straniero o di altro documento equivalente emesso

 

all'estero,  che  circolano  temporaneamente nelle acque territoriali

 

soggette  alla  sovranita'  della  Repubblica  italiana, l'obbligo di

 

assicurazione  della  copertura  assicurativa  per la responsabilita'

 

civile  verso  i  terzi  per  la durata della permanenza in Italia si

 

considera assolto:

 

    a) con la stipula di un contratto di assicurazione con un'impresa

 

con  sede  legale  nel  territorio  della  Repubblica, autorizzata ad

 

esercitare  l'assicurazione  della responsabilita' civile per i danni

 

causati dalla circolazione dei natanti;

 

    b) con la stipula di un contratto di assicurazione con un'impresa

 

con  sede  legale  in  uno  Stato  membro, abilitata ad esercitare in

 

Italia  in  regime  di  stabilimento  o di liberta' di prestazione di

 

servizi  l'assicurazione  della  responsabilita'  civile  per i danni

 

causati dalla circolazione dei natanti;

 

    c) con la stipula di un contratto di assicurazione con un'impresa

 

con  sede  legale  in  uno  Stato terzo, autorizzata ad esercitare in

 

Italia    in    regime    di   stabilimento   l'assicurazione   della

 

responsabilita'  civile  per  i  danni causati dalla circolazione dei

 

natanti;

 

    d) con la stipula di un contratto di assicurazione con un'impresa

 

con   sede  legale  nel  territorio  della  Repubblica  abilitata  ad

 

esercitare  l'assicurazione  della responsabilita' civile per i danni

 

causati dalla circolazione dei natanti in regime di stabilimento o in

 

regime  di  libera  prestazione  di  servizi  nello  Stato  estero di

 

registrazione del natante;

 

    e) con un contratto di assicurazione rilasciato da un'impresa con

 

sede   legale  nello  Stato  di  registrazione  del  natante,  e  ivi

 

autorizzata  all'esercizio  dell'assicurazione  della responsabilita'

 

civile  per i danni causati dalla circolazione dei natanti, che abbia

 

stipulato  con un'impresa di cui alle lettere a), b) o c) un'apposita

 

convenzione  che  obblighi  quest'ultima  a  provvedere, nei limiti e

 

nelle  forme  stabilite  dal decreto o, eventualmente, nei limiti dei

 

maggiori  massimali  previsti  dal  contratto  di  assicurazione  che

 

rientra  nella convenzione, alla liquidazione dei predetti danni e la

 

legittimita' a stare in giudizio per le domande dei danneggiati.

 

  2.  Nei casi di cui al comma 1, lettera e), l'impresa autorizzata o

 

abilitata  ad  esercitare  nel  territorio della Repubblica trasmette

 

all'ISVAP  la convenzione, corredata del certificato di assicurazione

 

predisposto ai sensi dell'articolo 9, per la preventiva approvazione.

 

 

       

 

     

 

         

 

 

Capo IIObbligo di assicurazioneSezione IVeicoli a motore e natantisoggetti all'obbligo di assicurazione

 

         

 

 

       

 

                               Art. 9.

 

              Certificato di assicurazione comprovante

 

              l'esistenza della copertura assicurativa

 

  1.   In   esecuzione   della   convenzione   stipulata   ai   sensi

 

dell'articolo 8,  comma 1,  lettera e),  l'impresa  di  assicurazione

 

autorizzata   nello  Stato  di  registrazione  del  natante  rilascia

 

all'assicurato  un  certificato di assicurazione attestante la valida

 

ed  efficace  assicurazione  di  responsabilita'  civile  per i danni

 

cagionati   a   terzi  dalla  navigazione  del  natante  nelle  acque

 

territoriali soggette alla sovranita' della Repubblica italiana.

 

  2. Il certificato di assicurazione di cui al comma 1, rilasciato su

 

carta intestata dell'impresa, riporta in lingua italiana:

 

    a) gli  estremi  identificativi  della convenzione stipulata e la

 

data dell'approvazione da parte dell'ISVAP;

 

    b) nome, cognome e domicilio dell'assicurato;

 

    c) il numero di polizza;

 

    d) gli  estremi  identificativi  del natante ed in particolare la

 

potenza  del motore ed i dati di iscrizione o registrazione oppure il

 

marchio e il numero del motore;

 

    e) il massimale di garanzia coperto dal contratto;

 

    f) la  denominazione e la sede dell'impresa con la quale e' stata

 

stipulata la convenzione e gli obblighi dalla stessa assunti:

 

      1)  di  provvedere a risarcire, nelle forme e fino ai massimali

 

di  legge,  o, se superiori, fino ai limiti previsti dal contratto di

 

assicurazione, i danni causati a terzi dalla navigazione del natante,

 

come  identificato  nel  certificato  di  assicurazione,  nelle acque

 

territoriali soggette alla sovranita' della Repubblica italiana;

 

      2) di stare in giudizio per le domande dei danneggiati relative

 

al risarcimento dei danni predetti;

 

    g) il periodo di validita' del certificato;

 

    h) la  ragione  sociale dell'impresa di assicurazione autorizzata

 

nello   Stato   di   registrazione   del   natante  e  la  firma  del

 

rappresentante legale.

 

 

        

 

     

 

         

 

 

Capo IIINorme relative al contratto di assicurazione

 

         

 

 

       

 

                              Art. 10.

 

        Trasferimento di proprieta' del veicolo o del natante

 

  1. In caso di documentato trasferimento di proprieta' del veicolo o

 

del   natante   che   comporti  la  sostituzione  del  contratto  per

 

l'assicurazione   di   altro   veicolo   o   natante   di  proprieta'

 

dell'alienante,  l'alienante richiede all'impresa di assicurazione la

 

sostituzione  del  contratto  per  altro  veicolo  o  natante  di sua

 

proprieta', del quale fornisce gli elementi identificativi.

 

  2.  L'impresa,  ricevuta  la  richiesta di sostituzione, procede al

 

ricalcolo  del  premio  ed all'eventuale conguaglio. L'impresa, entro

 

cinque  giorni  dal  pagamento  del  conguaglio di premio, se dovuto,

 

ovvero,  ove  non  sia  dovuto  alcun  conguaglio,  dalla  richiesta,

 

rilascia  il  certificato di assicurazione e il contrassegno relativi

 

al nuovo veicolo.

 

  3.  La  garanzia  e'  valida  dalla  data  del  rilascio  del nuovo

 

certificato  e  del  nuovo contrassegno previo l'eventuale conguaglio

 

del premio.

 

  4. In caso di documentato trasferimento di proprieta' del veicolo o

 

del  natante  che  comporti  la  risoluzione del contratto, l'impresa

 

restituisce  al  contraente la parte di premio pagata e non goduta al

 

netto  dell'imposta  pagata  e  del  contributo  obbligatorio  di cui

 

all'articolo 334 del Codice.

 

  5.  La  disposizione  di cui al comma 4 si applica anche in caso di

 

documentata  demolizione  o cessazione dalla circolazione del veicolo

 

che comporti la risoluzione del contratto.

 

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

 

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

 

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

 

osservare.

 

    Roma, 1° aprile 2008

 

                                                

 

 

       

 

     

 

         

 

 

Capo IIINorme relative al contratto di assicurazione

 

         

 

 

       

 

                                                    Allegato 1

 

                                                    (Art. 7, comma 2)

 

Andorra:

 

    a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con

 

targa scaduta da oltre dodici mesi.

 

    b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.

 

Austria:

 

    a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con

 

targa scaduta da oltre dodici mesi.

 

Belgio:

 

    a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con

 

targa scaduta da oltre dodici mesi.

 

Bulgaria:

 

    a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con

 

targa scaduta da oltre dodici mesi.

 

    b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.

 

Cipro:

 

    a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con

 

targa scaduta da oltre dodici mesi.

 

    b) I   veicoli  appartenenti  alle  forze  militari  e  ad  altro

 

personale militare e civile soggetti a convenzioni internazionali.

 

Danimarca (e Isole Faroer):

 

    a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con

 

targa scaduta da oltre dodici mesi.

 

    b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.

 

Estonia:

 

    a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con

 

targa scaduta da oltre dodici mesi.

 

    b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.

 

Finlandia:

 

    a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con

 

targa scaduta da oltre dodici mesi.

 

Francia (e Principato di Monaco):

 

    a) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.

 

Germania:

 

    a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con

 

targa scaduta da oltre dodici mesi.

 

    b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.

 

Grecia:

 

    a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con

 

targa scaduta da oltre dodici mesi.

 

    b) I     veicoli    che    appartengono    alle    organizzazioni

 

inter-governative   (targhe   verdi   portanti   le  lettere  «CD»  e

 

«&greco;DS»seguite dal numero di immatricolazione).

 

    c) I veicoli appartenenti alle forze armate e al personale civile

 

e militare della NATO (targhe gialle portanti le lettera «EA» seguite

 

dal numero di immatricolazione).

 

    d) I  veicoli  appartenenti  alle  forze  armate  greche  (Targhe

 

portanti le lettere «E\Sigma»).

 

    e) I  veicoli  appartenenti  alle forze alleate in Grecia (Targhe

 

portanti le lettere «AGF»).

 

    f) I  veicoli con targa prova (Targhe bianche portanti le lettere

 

«&greco;DOK»    seguite    da    quattro    cifre   del   numero   di

 

immatricolazione).

 

Irlanda:

 

    a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con

 

targa scaduta da oltre dodici mesi.

 

Islanda:

 

    a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con

 

targa scaduta da oltre dodici mesi.

 

Lettonia:

 

    a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con

 

targa scaduta da oltre dodici mesi.

 

    b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.

 

Liechtenstein:

 

    a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con

 

targa scaduta da oltre dodici mesi.

 

Lituania:

 

    a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con

 

targa scaduta da oltre dodici mesi.

 

    b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.

 

Lussemburgo:

 

    a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con

 

targa scaduta da oltre dodici mesi.

 

Malta:

 

    a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con

 

targa scaduta da oltre dodici mesi.

 

    b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.

 

Norvegia:

 

    a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con

 

targa scaduta da oltre dodici mesi.

 

Paesi Bassi.

 

    I  veicoli  ad  immatricolazione  temporanea (targa doganale) con

 

targa scaduta da oltre dodici mesi:

 

      a) I  veicoli  privati  dei  militari  olandesi  e  delle  loro

 

famiglie stazionanti in Germania.

 

      b) I  veicoli  appartenenti  ai militari tedeschi di stanza nei

 

Paesi Bassi.

 

      c) I   veicoli   appartenenti  a  persone  occupate  presso  il

 

Quartiere generale delle Forze alleate in Europa.

 

      d) I veicoli di servizio delle Forze armate della NATO.

 

Polonia:

 

    a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con

 

targa scaduta da oltre dodici mesi.

 

    b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.

 

Portogallo:

 

    a) Le  macchine agricole e le attrezzature meccaniche motorizzate

 

per  le  quali  la  legislazione  portoghese  non  richiede targhe di

 

immatricolazione.

 

    b) I  veicoli  appartenenti  a Stati esteri e alle organizzazioni

 

internazionali di cui il Portogallo e' membro (Targhe bianche - cifre

 

rosse precedute dalle lettere «CD» o «FM»).

 

    c) I  veicoli  appartenenti  allo stato portoghese (Targhe nere -

 

cifre  bianche precedute dalle lettere «AM», «AP», «EP», «ME», «MG» o

 

«MX», in base all'amministrazione di appartenenza).

 

Regno  Unito  di  Gran  Bretagna  e  Irlanda  del Nord (e Isole della

 

Manica, Gibilterra, Isola di Man):

 

    a) I  veicoli  della  NATO  che  sono  soggetti alle disposizioni

 

proprie  della  convenzione  di  Londra  del  19 giugno  1951  e  del

 

protocollo di Parigi del 28 agosto 1952.

 

Repubblica ceca:

 

    a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con

 

targa scaduta da oltre dodici mesi.

 

Repubblica slovacca:

 

    a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con

 

targa scaduta da oltre dodici mesi.

 

Slovenia:

 

    a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con

 

targa scaduta da oltre dodici mesi.

 

Romania:

 

    a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con

 

targa scaduta da oltre dodici mesi.

 

    b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.

 

Svezia:

 

    a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con

 

targa scaduta da oltre dodici mesi.

 

Svizzera:

 

    a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con

 

targa scaduta da oltre dodici mesi.

 

Ungheria:

 

    a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con

 

targa scaduta da oltre dodici mesi.

 

 

       

 

 

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