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  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Regolamento recante la fissazione delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli

DECRETO
2 Agosto 2007 , n. 161

 

MINISTERO DEI TRASPORTI 
DECRETO 2 Agosto 2007 , n. 161  Regolamento  recante  la  fissazione  delle  tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli.                      

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112, e in specie l'articolo 104,  comma 1,  lettera nn), che ha mantenuto in capo allo Stato  le  funzioni  relative  alle revisioni generali e parziali sui veicoli  a  motore  e i loro rimorchi, le quali possono essere svolte anche  tramite officine autorizzate, e al controllo tecnico su queste ultime,  nonche'  l'articolo 105,  comma 3,  lettera d),  il quale ha attribuito   alle  province  le  funzioni  relative  al  rilascio  di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;  
Visto  l'articolo 80,  comma 12,  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale demanda al Ministro dei trasporti, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  il  compito  di stabilire  le  tariffe  per  le operazioni di revisione dei veicoli a motore  e  dei loro rimorchi svolte dagli uffici della motorizzazione civile  e  dalle  imprese  di  cui  all'articolo 80, comma 8, nonche' quelle inerenti i controlli a campione effettuati dai medesimi uffici della motorizzazione civile ai sensi dell'articolo 80, comma 10;  
Considerata  la  necessita'  che  l'espletamento delle revisioni da parte  degli  uffici  della motorizzazione civile avvenga senza oneri per  lo  Stato  e,  pertanto,  che ogni spesa relativa resti a carico degli utenti;  
Ritenuto  che l'espletamento delle revisioni da parte delle imprese di cui al citato articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del  1992  debba  consentire  alle stesse un equo utile, connesso con l'esercizio della loro attivita';  
Visto  il  decreto  22 marzo  1999, n. 143, con il quale sono state fissate  le tariffe relative alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;  
Visto l'articolo 1, comma 923, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge  finanziaria 2007) il quale prescrive che, entro il 31 gennaio 2007  venga  stabilito,  con  decreto  del  Ministro dei trasporti di concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai   sensi   del   richiamato   articolo 80,  comma 12,  del  decreto legislativo  n. 285 del 1992, un incremento delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in  misura  eguale  per  le  operazioni  eseguite  dagli uffici della motorizzazione  civile  e per quelle eseguite dalle imprese di cui al citato  articolo 80, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992; 
 Ritenuta  la necessita' che le predette tariffe siano adeguate alle mutate   esigenze   del   mercato,  tenuto  conto  degli  intervenuti incrementi   del  costo  del  servizio  erogato  dagli  uffici  della motorizzazione  civile  e dalle imprese di cui al citato articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992;  
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 7 maggio 2007; 
Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma  del  citato  articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 (nota n. 9260 del 5 giugno 2007); 
Vista  la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  per  gli  affari  giuridici  e  legislativi (nota n. DAGL/19.3.4/20 4686 2007 del 12 giugno 2007);   

adotta il seguente regolamento:

Art. 1.                 
Revisioni svolte presso gli uffici della motorizzazione civile  
1.  La  tariffa relativa alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi eseguite dai funzionari degli Uffici della motorizzazione   civile   ai   sensi   dell'articolo 80  del  decreto legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  e' fissata in Euro 45,00 che l'utente  corrisponde  anticipatamente  mediante versamento sul conto corrente   postale   n.  9001  intestato  al  Dipartimento  trasporti terrestri - Roma.                                                

 

Art. 2.           
Revisioni svolte presso le officine autorizzate  
1.  La  tariffa relativa alle operazioni di revisione dei veicoli a motore   e   dei   loro   rimorchi  eseguite  dalle  imprese  di  cui all'articolo 80,  comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' fissata   in  Euro 45,00  che  l'utente  corrisponde  anticipatamente all'impresa  interessata.  A tale tariffa e' aggiunta quella prevista al punto 2) della tabella 3) allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870,  che  l'utente  corrisponde  anticipatamente  con  le  modalita' previste   dall'articolo 1,   per   l'annotazione   dell'esito  della revisione sulla carta di circolazione.                                               

 Art. 3.                              
Controlli  
1.  Il  controllo,  anche  a  campione,  dei  veicoli  sottoposti a revisione  dalle imprese di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo  n.  285  del  1992,  previsto  dal comma 10 del medesimo articolo 80, e' assoggettato alla tariffa stabilita all'articolo 1 ed e'   eseguito   presso   le   stazioni   prova   degli  uffici  della motorizzazione  civile  a  spese  delle imprese stesse. Il versamento della  tariffa  ha  luogo  con  le  modalita'  previste  dal medesimo articolo   1  entro  tre  giorni  dalla  data  di  effettuazione  del controllo.   L'esito  del  controllo  e'  riportato  sulla  carta  di circolazione  a  cura  del  competente  ufficio  della motorizzazione civile,  il  quale provvede a restituire il documento di circolazione solo dopo tale adempimento.   2.   Il   controllo   dei   locali,   delle  attrezzature  e  delle strumentazioni  in  possesso  delle  imprese  di cui all'articolo 80, comma 8,  del  decreto  legislativo  n. 285 del 1992, propedeutico al rilascio  della  autorizzazione  provinciale  all'espletamento  delle revisioni,  ed  i  controlli  periodici  successivi al rilascio della medesima autorizzazione provinciale sono assoggettati, ciascuno, alla tariffa  di  Euro 103,29,  che  le  imprese interessate corrispondono anticipatamente  con le modalita' stabilite dall'articolo 1. Nel caso di   controlli   periodici   che   non  siano  stati  preventivamente concordati, le imprese interessate corrispondono la tariffa entro tre giorni dalla data di esecuzione dei controlli stessi.                                                

Art. 4.                             
Abrogazioni  
1. Il decreto 22 marzo 1999, n. 143 e' abrogato. 
Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo dello Stato, sara' inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.    
Roma, 2 agosto 2007