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  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Regolamento recante le sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti

Decreto
23 aprile 2008 , n. 100

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


DECRETO 23 aprile 2008 , n. 100

Regolamento   recante  le  sanzioni  amministrative  per  il  mancato raggiungimento  dell'obbligo  di  immissione  in consumo di una quota minima  di  biocarburanti,  ai sensi dell'articolo 2-quater, comma 2, della legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

                           di concerto con

 

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 

                                  e

 

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

 

  Visto  l'articolo 1,  comma 368,  della  legge 27 dicembre 2006, n.

296,  che  sostituisce l'articolo 2-quater della legge 11 marzo 2006,

n.  81, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge

10 gennaio 2006, n. 2;

  Visto l'articolo 2-quater citato e, in particolare, il comma 1, che

prevede  che  i  soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio,

prodotti   a   partire   da   fonti   non   rinnovabili  e  destinati

all'autotrazione hanno l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2007, di

immettere in consumo una quota minima di biocarburanti;

  Visto l'articolo 2-quater citato e, in particolare, il comma 2, che

prevede  che  con  decreto  del Ministro dello sviluppo economico, di

concerto  con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente

e  della  tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole

alimentari  e  forestali,  sono  fissate  le  sanzioni amministrative

pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento

dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente

disposizione successivi al 2007;

  Visto  l'articolo 2-quater citato e, in particolare, il comma 3, il

quale  prevede  che con decreto del Ministro delle politiche agricole

alimentari  e  forestali,  di  concerto con i Ministri dello sviluppo

economico,  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare e

dell'economia  e  delle  finanze  sono  dettati criteri, condizioni e

modalita'  per  l'attuazione  del  predetto  obbligo di immissione in

consumo di una quota minima di biocarburanti;

  Visto  l'articolo 17,  commi 3  e 4, della legge 23 agosto 1988, n.

400;

  Vista  la  legge  24 novembre  1981,  n.  689, recante modifiche al

sistema penale ed in particolare l'articolo 17;

  Ravvisata  la necessita' di disciplinare le modalita' di attuazione

del  predetto obbligo di immissione al consumo di una quota minima di

biocarburanti   con   la   previsione   di   sanzioni  amministrative

pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento

dell'obbligo  previsto per i singoli anni di attuazione successivi al

2007;

  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 marzo 2008;

  Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a

norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

effettuata con nota n. DAGL/10.2.21/18 del 22 aprile 2008;

                             A d o t t a

 

                      il seguente regolamento:

 

                               Art. 1.

                 Sanzioni amministrative pecuniarie

 

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in

caso  di  violazione  degli  obblighi  di  immissione  in consumo nel

territorio nazionale della quantita' di biocarburanti e o degli altri

carburanti  rinnovabili,  di  cui  all'articolo 2-quater, della legge

11 marzo 2006, n. 81, di conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge   10 gennaio   2006,   n.   2,  cosi'  come  sostituito

dall'articolo 1,  comma 368,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296,

trasmette  un  documentato rapporto all'autorita' competente ai sensi

dell'articolo 17  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689, ai fini

dell'irrogazione  delle  sanzioni amministrative pecuniarie di cui al

comma 2.

  2.  Salvo  che  il  fatto costituisca reato, nel caso di violazione

dell'obbligo  di  immettere  in  consumo  nel territorio nazionale la

quota  minima  di  biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili

stabilita  dal  regolamento  del  Ministro  delle  politiche agricole

alimentari  e forestali, di cui all'articolo 2-quater, comma 3, della

legge   11 marzo   2006,   n.   81,  di  conversione  in  legge,  con

modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, si applica la

sanzione  amministrativa  pecuniaria  di 600,00 euro. Per tener conto

della  diversa gravita' della violazione si applica una maggiorazione

della   sanzione  stessa,  calcolata  in  ragione  del  diverso  peso

percentuale  dei  certificati  di  immissione  in  consumo  mancanti,

secondo il seguente schema:

    a) per  ogni  certificato  mancante  rientrante nel primo 25% del

quantitativo di obbligo riconducibile a ciascun soggetto obbligato si

applica la sanzione di 600,00 euro;

    b) per  ogni  certificato mancante rientrante nel secondo 25% del

quantitativo di obbligo riconducibile a ciascun soggetto obbligato si

applica la prevista sanzione maggiorata di 100,00 euro;

    c) per  ogni  certificato  mancante  rientrante nel terzo 25% del

quantitativo di obbligo riconducibile a ciascun soggetto obbligato si

applica la prevista sanzione maggiorata di 200,00 euro;

    d) per  ogni  certificato  mancante rientrante nel quarto 25% del

quantitativo di obbligo riconducibile a ciascun soggetto obbligato si

applica la prevista sanzione maggiorata di 300,00 euro.

  3.  Gli  importi derivanti dalla comminazione delle sanzioni di cui

al  comma  1,  sono  versati  ad  apposito  capitolo dell'entrata del

bilancio   statale,   per   essere   riassegnati   al  Fondo  di  cui

all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

  4. Al fine di garantire un adeguato livello delle sanzioni rispetto

alle  condizioni  del  mercato  petrolifero  e dei biocarburanti, con

decreto  di  cui  l'articolo 17,  commi  3 e 4, della legge 23 agosto

1988,  n.  400,  adottato  dal  Ministro dello sviluppo economico, di

concerto  con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare e o delle politiche agricole

alimentari  e  forestali,  puo'  essere  annualmente  modificata, con

riferimento   all'obbligo   dell'anno   successivo,  l'entita'  delle

sanzioni  di  cui  al  comma 2, anche in relazione ai progressi nello

sviluppo delle filiere agroenergetiche.

 

       

     

                               Art. 2.

                          Entrata in vigore

 

  1.  Il  presente  regolamento  entra in vigore il giorno successivo

alla  data  della  sua  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo  di  Stato,  sara'

inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e farlo osservare.

    Roma, 23 aprile 2008

 

                Il Ministro dello sviluppo economico

                               Bersani

 

              Il Ministro dell'economia e delle finanze

                           Padoa Schioppa

 

 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

                           Pecoraro Scanio

 

     Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

                              De Castro

 

 

 

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