• Normativa
  • Patente di guida
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Requisiti di idoneità psicofisica per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 26 gennaio 2018

Recepimento della direttiva (UE) 2016/1106 con cui sono state apportate modifiche in materia di requisiti di idoneita' psicofisica per il conseguimento e la conferma di validita' della patente di guida

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 26 gennaio 2018

Recepimento  della  direttiva  (UE)  2016/1106  con  cui  sono  state
apportate modifiche in materia di requisiti di idoneita'  psicofisica
per il conseguimento e la conferma  di  validita'  della  patente  di
guida. (18A01825)

(GU n.63 del 16-3-2018)

 
                             IL MINISTRO
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 
  Vista  la  direttiva  2006/126/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 20 dicembre 2016,  concernente  la  patente  di  guida,
recepita con il decreto legislativo 18 aprile  2011,  n.  59,  e,  in
particolare, l'Allegato  III  recante  le  norme  minime  concernenti
l'idoneita' fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore;
  Vista la direttiva 2016/1106 della commissione del 7  luglio  2016,
che modifica il su indicato Allegato III;
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni,  recante  il  nuovo  codice  della   strada,   e,   in
particolare, l'art. 119, concernente i requisiti  fisici  e  psichici
per il conseguimento e la conferma  di  validita'  della  patente  di
guida;
  Visto l'art. 24 del richiamato decreto legislativo n. 59 del  2011,
il quale dispone che, salvo che sia diversamente  disposto  da  leggi
comunitarie, le direttive che  modificano  gli  allegati  al  decreto
medesimo, necessarie  per  adeguare  il  contenuto  degli  stessi  al
progresso scientifico  e  tecnico,  sono  recepite  con  decreti  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  sentiti  i  Ministri
eventualmente interessati;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante il regolamento di  esecuzione  e  di  attuazione  del
codice della strada, e, in particolare, gli articoli da 319 a 330  in
materia di requisiti per il conseguimento e la conferma di  validita'
delle patenti di guida;
  Visto il parere  favorevole  del  Ministero  della  salute  del  20
ottobre 2017;
  Considerata la necessita' di recepire la direttiva  (UE)  2016/1106
entro i termini previsti dalla direttiva stessa;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2011, n.
                                 59
 
  1. L'Allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e'
modificato conformemente agli Allegati I e II al presente decreto.
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2018.
    Roma, 26 gennaio 2018
 
                                                  Il Ministro: Delrio

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2018, reg. n. 1-85

                                                           Allegato I
 
    Il punto B dell'Allegato III al  decreto  legislativo  18  aprile
2011, n. 59 e' sostituito dal seguente:
«B. Patologie cardiovascolari
    B.1.  Le  patologie   cardiovascolari   possono   provocare   una
improvvisa  menomazione  delle  funzioni  cerebrali  costituendo   un
pericolo per la sicurezza stradale. Tali  malattie  costituiscono  un
motivo per istituire restrizioni temporanee o permanenti alla guida.
    B.2. Per le seguenti patologie  cardiovascolari,  l'idoneita'  al
rilascio o alla conferma di  validita'  della  patente  di  guida  e'
attestata da uno dei sanitari di cui all'art. 119, comma 2,  o  dalla
commissione medica locale di cui all'art. 119, comma  4,  del  codice
della strada, sulla base di certificazione di un medico specializzato
in cardiologia, appartenente ad una struttura pubblica. Se del  caso,
la commissione medica  locale  prevede  termini  di  validita'  della
patente di guida inferiori a quelli ordinari previsti  dall'art.  126
del codice della strada:
      a) bradiaritmie (malattia del nodo del seno  e  disturbi  della
conduzione) e tachiaritmie (aritmie sopraventricolari e ventricolari)
con anamnesi positiva per sincope o episodi  sincopali  da  patologie
aritmiche (si applica ai gruppi 1 e 2);
      b) bradiaritmie: malattia del nodo del seno  e  disturbi  della
conduzione con blocco atrioventricolare (AV) tipo Mobitz  II,  blocco
AV di terzo grado o blocco di branca alternante (si applica  solo  al
gruppo 2);
      c)  tachiaritmie  (aritmie  sopraventricolari  e  ventricolari)
con -  malattie  cardiache  strutturali  e  tachicardia  ventricolare
sostenuta (TV) (si applica ai gruppi 1 e 2), o  -  TV  polimorfa  non
sostenuta,  tachicardia  ventricolare  sostenuta  o  con  indicazione
all'impiego di defibrillatore (si applica solo al gruppo 2);
      d) sintomatologia da angina (si applica ai gruppi 1 e 2);
      e) impianto o sostituzione di pacemaker permanenti (si  applica
solo al gruppo 2);
      f)  impianto  o  sostituzione   di   defibrillatore   o   shock
appropriato o inappropriato da defibrillatore  (si  applica  solo  al
gruppo 1);
      g)  sincope  (perdita  transitoria  di  coscienza  e  di   tono
posturale,  caratterizzata  da  insorgenza  rapida,  breve  durata  e
risoluzione spontanea, dovuta a ipo-perfusione cerebrale globale,  di
presunta origine riflessa e avente cause sconosciute, senza  evidenza
di cardiopatie correlate) (si applica ai gruppi 1 e 2);
      h) sindrome coronarica acuta (si applica ai gruppi 1 e 2);
      i) angina stabile, in assenza di  sintomatologia  da  attivita'
fisica moderata (si applica ai gruppi 1 e 2);
      j) angioplastica coronarica (PCI) (si applica ai gruppi 1 e 2);
      k) bypass aorto-coronarico (CABG) (si applica ai gruppi 1 e 2);
      l) ictus/ attacco ischemico transitorio (TIA)  (si  applica  ai
gruppi 1 e 2);
      m) stenosi carotidea severa (si applica solo al gruppo 2);
      n) diametro aortico massimo superiore a 5,5 cm (si applica solo
al gruppo 2);
      o) insufficienza cardiaca: - classe I, II e III New York  Heart
Association (NYHA) (si applica solo al gruppo 1), -  classe  I  e  II
NYHA a condizione che la frazione di eiezione  ventricolare  sinistra
sia almeno del 35% (si applica solo al gruppo 2);
      p) trapianto di cuore (si applica ai gruppi 1 e 2);
      q) dispositivo di  assistenza  cardiaca  (si  applica  solo  al
gruppo 1);
      r) chirurgia delle valvole cardiache (si applica ai gruppi 1  e
2);
      s) ipertensione  maligna  (aumento  della  pressione  arteriosa
sistolica ? 180 mmHg o della pressione arteriosa diastolica ?110 mmHg
associato a danni d'organo imminenti o progressivi)  (si  applica  ai
gruppi 1 e 2);
      t) ipertensione di III grado  (pressione  arteriosa  diastolica
?110 mmHg e/o pressione arteriosa sistolica ?180  mmHg)  (si  applica
solo al gruppo 2);
      u) cardiopatia congenita (si applica ai gruppi 1 e 2);
      v) cardiomiopatia ipertrofica in assenza di sincope (si applica
solo al gruppo 1);
      w) sindrome del QT lungo con sincope, torsione di punta o QTc >
500 ms (si applica solo al gruppo 1).
    B.3. Per le seguenti patologie  cardiovascolari,  la  patente  di
guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o  al
conducente nei gruppi indicati:
      a) impianto di un defibrillatore (si applica solo al gruppo 2);
      b)  malattie  vascolari  periferiche -   aneurisma   dell'aorta
toracica e addominale con diametro aortico massimo tale da esporre la
persona a un rischio significativo di rottura improvvisa e  quindi  a
un evento invalidante improvviso (si applica ai gruppi 1 e 2);
      c) insufficienza cardiaca: - classe IV NYHA (si applica solo al
gruppo 1), - classe III e IV NYHA (si applica solo al gruppo 2);
      d) dispositivi di  assistenza  cardiaca  (si  applica  solo  al
gruppo 2);
      e) valvulopatia con  insufficienza  aortica,  stenosi  aortica,
insufficienza  mitralica  o  stenosi  mitralica  se  la  stima  della
capacita' funzionale corrisponde alla IV classe NYHA  o  se  si  sono
verificati episodi sincopali (si applica solo al gruppo 1);
      f) valvulopatia in III o IV classe  NYHA  oppure  con  frazione
d'eiezione  (FE)  al  di  sotto  del  35  %,  stenosi   mitralica   e
ipertensione polmonare severa o con stenosi aortica severa o  stenosi
aortica tale da provocare una sincope;  ad  eccezione  della  stenosi
aortica severa asintomatica con  test  di  tolleranza  dell'attivita'
fisica negativo (si applica solo al gruppo 2);
      g) cardiomiopatie strutturali  ed  elettriche -  cardiomiopatie
ipertrofiche con anamnesi positiva per sincope, o in presenza di  due
o  piu'  delle  seguenti  patologie:  ventricolo  sinistro  (LV)  con
spessore di parete > 3 cm, tachicardia  ventricolare  non  sostenuta,
anamnesi familiare positiva per morte  improvvisa  (in  familiari  di
primo grado), nessun aumento della pressione arteriosa con  attivita'
fisica (si applica solo al gruppo 2);
      h) sindrome del QT lungo con sincope, torsione di punta e QTc >
500 ms (si applica solo al gruppo 2);
      i) sindrome di Brugada con sincope o morte cardiaca  improvvisa
abortita (si applica ai gruppi 1 e 2).
    La patente di guida puo' essere rilasciata o  rinnovata  in  casi
eccezionali, a condizione che  il  rilascio/rinnovo  sia  debitamente
giustificato dal parere di  un  medico  specialista  e  sottoposto  a
valutazione medica periodica che garantisca  che  la  persona  e'  in
grado di guidare il  veicolo  in  modo  sicuro  tenendo  conto  degli
effetti della patologia.
    B.4. Altre cardiomiopatie e' necessario valutare  il  rischio  di
eventi invalidanti improvvisi per il candidato o  il  conducente  con
cardiomiopatie note (ad esempio, cardiomiopatia  ventricolare  destra
aritmogena, cardiomiopatia non compattata,  tachicardia  ventricolare
polimorfa  catecolaminergica  e  sindrome  del  QT   breve)   o   con
cardiomiopatie non  ancora  note  che  possono  essere  scoperte.  E'
necessaria un'attenta valutazione specialistica. E' necessario tenere
conto   delle   caratteristiche   di   prognosi    della    specifica
cardiomiopatia.

                                                          Allegato II
 
    Il punto C.1.3 dell'Allegato III al decreto legislativo 18 aprile
2011, n. 59, e' sostituito dal seguente:
«C. Diabete mellito
    C.1 Il candidato o conducente affetto da diabete  in  trattamento
con farmaci che possono  provocare  ipoglicemia  deve  dimostrare  di
comprendere il rischio connesso all'ipoglicemia e di  controllare  in
modo adeguato la sua patologia.
    C.1.1. La patente di guida non deve  essere  ne'  rilasciata  ne'
rinnovata  al  candidato  o  conducente  che  non  abbia  un'adeguata
consapevolezza dei rischi connessi all'ipoglicemia. C.1.2. La patente
di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato  o
al conducente che soffra di ipoglicemia grave e  ricorrente,  a  meno
che la richiesta non sia supportata da un parere medico specialistico
e valutazioni mediche periodiche. Nel caso  di  ipoglicemie  gravi  e
ricorrenti durante le ore di veglia la  patente  di  guida  non  deve
essere  rilasciata  ne'  rinnovata  prima  dei  tre  mesi  successivi
all'ultimo episodio. La patente di guida  puo'  essere  rilasciata  o
rinnovata in casi eccezionali a condizione  che  il  rilascio/rinnovo
sia debitamente giustificato dal parere  di  un  medico  diabetologo,
appartenente ad una struttura pubblica, e  sottoposto  a  valutazione
medica periodica che garantisca che la persona e' in grado di guidare
il  veicolo  in  modo  sicuro  tenendo  conto  degli  effetti   della
patologia.».


 

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