- Normativa
- Patente di guida
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Requisiti di idoneità psicofisica per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 26 gennaio 2018
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 26 gennaio 2018
Recepimento della direttiva (UE) 2016/1106 con cui sono state
apportate modifiche in materia di requisiti di idoneita' psicofisica
per il conseguimento e la conferma di validita' della patente di
guida. (18A01825)
(GU n.63 del 16-3-2018)
IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 dicembre 2016, concernente la patente di guida,
recepita con il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e, in
particolare, l'Allegato III recante le norme minime concernenti
l'idoneita' fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore;
Vista la direttiva 2016/1106 della commissione del 7 luglio 2016,
che modifica il su indicato Allegato III;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, recante il nuovo codice della strada, e, in
particolare, l'art. 119, concernente i requisiti fisici e psichici
per il conseguimento e la conferma di validita' della patente di
guida;
Visto l'art. 24 del richiamato decreto legislativo n. 59 del 2011,
il quale dispone che, salvo che sia diversamente disposto da leggi
comunitarie, le direttive che modificano gli allegati al decreto
medesimo, necessarie per adeguare il contenuto degli stessi al
progresso scientifico e tecnico, sono recepite con decreti del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri
eventualmente interessati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del
codice della strada, e, in particolare, gli articoli da 319 a 330 in
materia di requisiti per il conseguimento e la conferma di validita'
delle patenti di guida;
Visto il parere favorevole del Ministero della salute del 20
ottobre 2017;
Considerata la necessita' di recepire la direttiva (UE) 2016/1106
entro i termini previsti dalla direttiva stessa;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2011, n.
59
1. L'Allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e'
modificato conformemente agli Allegati I e II al presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2018.
Roma, 26 gennaio 2018
Il Ministro: Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2018, reg. n. 1-85
Allegato I
Il punto B dell'Allegato III al decreto legislativo 18 aprile
2011, n. 59 e' sostituito dal seguente:
«B. Patologie cardiovascolari
B.1. Le patologie cardiovascolari possono provocare una
improvvisa menomazione delle funzioni cerebrali costituendo un
pericolo per la sicurezza stradale. Tali malattie costituiscono un
motivo per istituire restrizioni temporanee o permanenti alla guida.
B.2. Per le seguenti patologie cardiovascolari, l'idoneita' al
rilascio o alla conferma di validita' della patente di guida e'
attestata da uno dei sanitari di cui all'art. 119, comma 2, o dalla
commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del codice
della strada, sulla base di certificazione di un medico specializzato
in cardiologia, appartenente ad una struttura pubblica. Se del caso,
la commissione medica locale prevede termini di validita' della
patente di guida inferiori a quelli ordinari previsti dall'art. 126
del codice della strada:
a) bradiaritmie (malattia del nodo del seno e disturbi della
conduzione) e tachiaritmie (aritmie sopraventricolari e ventricolari)
con anamnesi positiva per sincope o episodi sincopali da patologie
aritmiche (si applica ai gruppi 1 e 2);
b) bradiaritmie: malattia del nodo del seno e disturbi della
conduzione con blocco atrioventricolare (AV) tipo Mobitz II, blocco
AV di terzo grado o blocco di branca alternante (si applica solo al
gruppo 2);
c) tachiaritmie (aritmie sopraventricolari e ventricolari)
con - malattie cardiache strutturali e tachicardia ventricolare
sostenuta (TV) (si applica ai gruppi 1 e 2), o - TV polimorfa non
sostenuta, tachicardia ventricolare sostenuta o con indicazione
all'impiego di defibrillatore (si applica solo al gruppo 2);
d) sintomatologia da angina (si applica ai gruppi 1 e 2);
e) impianto o sostituzione di pacemaker permanenti (si applica
solo al gruppo 2);
f) impianto o sostituzione di defibrillatore o shock
appropriato o inappropriato da defibrillatore (si applica solo al
gruppo 1);
g) sincope (perdita transitoria di coscienza e di tono
posturale, caratterizzata da insorgenza rapida, breve durata e
risoluzione spontanea, dovuta a ipo-perfusione cerebrale globale, di
presunta origine riflessa e avente cause sconosciute, senza evidenza
di cardiopatie correlate) (si applica ai gruppi 1 e 2);
h) sindrome coronarica acuta (si applica ai gruppi 1 e 2);
i) angina stabile, in assenza di sintomatologia da attivita'
fisica moderata (si applica ai gruppi 1 e 2);
j) angioplastica coronarica (PCI) (si applica ai gruppi 1 e 2);
k) bypass aorto-coronarico (CABG) (si applica ai gruppi 1 e 2);
l) ictus/ attacco ischemico transitorio (TIA) (si applica ai
gruppi 1 e 2);
m) stenosi carotidea severa (si applica solo al gruppo 2);
n) diametro aortico massimo superiore a 5,5 cm (si applica solo
al gruppo 2);
o) insufficienza cardiaca: - classe I, II e III New York Heart
Association (NYHA) (si applica solo al gruppo 1), - classe I e II
NYHA a condizione che la frazione di eiezione ventricolare sinistra
sia almeno del 35% (si applica solo al gruppo 2);
p) trapianto di cuore (si applica ai gruppi 1 e 2);
q) dispositivo di assistenza cardiaca (si applica solo al
gruppo 1);
r) chirurgia delle valvole cardiache (si applica ai gruppi 1 e
2);
s) ipertensione maligna (aumento della pressione arteriosa
sistolica ? 180 mmHg o della pressione arteriosa diastolica ?110 mmHg
associato a danni d'organo imminenti o progressivi) (si applica ai
gruppi 1 e 2);
t) ipertensione di III grado (pressione arteriosa diastolica
?110 mmHg e/o pressione arteriosa sistolica ?180 mmHg) (si applica
solo al gruppo 2);
u) cardiopatia congenita (si applica ai gruppi 1 e 2);
v) cardiomiopatia ipertrofica in assenza di sincope (si applica
solo al gruppo 1);
w) sindrome del QT lungo con sincope, torsione di punta o QTc >
500 ms (si applica solo al gruppo 1).
B.3. Per le seguenti patologie cardiovascolari, la patente di
guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o al
conducente nei gruppi indicati:
a) impianto di un defibrillatore (si applica solo al gruppo 2);
b) malattie vascolari periferiche - aneurisma dell'aorta
toracica e addominale con diametro aortico massimo tale da esporre la
persona a un rischio significativo di rottura improvvisa e quindi a
un evento invalidante improvviso (si applica ai gruppi 1 e 2);
c) insufficienza cardiaca: - classe IV NYHA (si applica solo al
gruppo 1), - classe III e IV NYHA (si applica solo al gruppo 2);
d) dispositivi di assistenza cardiaca (si applica solo al
gruppo 2);
e) valvulopatia con insufficienza aortica, stenosi aortica,
insufficienza mitralica o stenosi mitralica se la stima della
capacita' funzionale corrisponde alla IV classe NYHA o se si sono
verificati episodi sincopali (si applica solo al gruppo 1);
f) valvulopatia in III o IV classe NYHA oppure con frazione
d'eiezione (FE) al di sotto del 35 %, stenosi mitralica e
ipertensione polmonare severa o con stenosi aortica severa o stenosi
aortica tale da provocare una sincope; ad eccezione della stenosi
aortica severa asintomatica con test di tolleranza dell'attivita'
fisica negativo (si applica solo al gruppo 2);
g) cardiomiopatie strutturali ed elettriche - cardiomiopatie
ipertrofiche con anamnesi positiva per sincope, o in presenza di due
o piu' delle seguenti patologie: ventricolo sinistro (LV) con
spessore di parete > 3 cm, tachicardia ventricolare non sostenuta,
anamnesi familiare positiva per morte improvvisa (in familiari di
primo grado), nessun aumento della pressione arteriosa con attivita'
fisica (si applica solo al gruppo 2);
h) sindrome del QT lungo con sincope, torsione di punta e QTc >
500 ms (si applica solo al gruppo 2);
i) sindrome di Brugada con sincope o morte cardiaca improvvisa
abortita (si applica ai gruppi 1 e 2).
La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata in casi
eccezionali, a condizione che il rilascio/rinnovo sia debitamente
giustificato dal parere di un medico specialista e sottoposto a
valutazione medica periodica che garantisca che la persona e' in
grado di guidare il veicolo in modo sicuro tenendo conto degli
effetti della patologia.
B.4. Altre cardiomiopatie e' necessario valutare il rischio di
eventi invalidanti improvvisi per il candidato o il conducente con
cardiomiopatie note (ad esempio, cardiomiopatia ventricolare destra
aritmogena, cardiomiopatia non compattata, tachicardia ventricolare
polimorfa catecolaminergica e sindrome del QT breve) o con
cardiomiopatie non ancora note che possono essere scoperte. E'
necessaria un'attenta valutazione specialistica. E' necessario tenere
conto delle caratteristiche di prognosi della specifica
cardiomiopatia.
Allegato II
Il punto C.1.3 dell'Allegato III al decreto legislativo 18 aprile
2011, n. 59, e' sostituito dal seguente:
«C. Diabete mellito
C.1 Il candidato o conducente affetto da diabete in trattamento
con farmaci che possono provocare ipoglicemia deve dimostrare di
comprendere il rischio connesso all'ipoglicemia e di controllare in
modo adeguato la sua patologia.
C.1.1. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne'
rinnovata al candidato o conducente che non abbia un'adeguata
consapevolezza dei rischi connessi all'ipoglicemia. C.1.2. La patente
di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o
al conducente che soffra di ipoglicemia grave e ricorrente, a meno
che la richiesta non sia supportata da un parere medico specialistico
e valutazioni mediche periodiche. Nel caso di ipoglicemie gravi e
ricorrenti durante le ore di veglia la patente di guida non deve
essere rilasciata ne' rinnovata prima dei tre mesi successivi
all'ultimo episodio. La patente di guida puo' essere rilasciata o
rinnovata in casi eccezionali a condizione che il rilascio/rinnovo
sia debitamente giustificato dal parere di un medico diabetologo,
appartenente ad una struttura pubblica, e sottoposto a valutazione
medica periodica che garantisca che la persona e' in grado di guidare
il veicolo in modo sicuro tenendo conto degli effetti della
patologia.».