- Giurisprudenza
- Assicurazioni e responsabilità civile
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Responsabilità civile nelle gare motoristiche sportive su strada
Corte di Cassazione, III sez. civile
6 maggio 2008, n. 11040
Le ordinarie norme di comportamento prescritte dal codice della strada ai conducenti dei veicoli non si applicano per i partecipanti alle manifestazioni sportive motoristiche su strada. Conseguentemente, il pilota che partecipa ad una gara sportiva di velocità su strada temporaneamente interdetta al pubblico transito, non risponde, ex art. 2054 cod. civ., dei danni eventualmente subiti dagli spettatori a causa della uscita di strada della propria autovettura. È, infatti, onere proprio ed esclusivo degli organizzatori della corsa approntare le precauzioni indispensabili al fine di evitare il concretizzarsi di tali pericoli.
Svolgimento del processo In occasione di una prova speciale di un Rally denominato “19° Rally Team ‘971 Città di Chieri”, nella notte fra il 24 e il 25 marzo 1990, un’autovettura, partecipante al Rally e guidata da Giordanino Marco nel territorio di Moncucco Torinese (AT) fuoriusciva di strada in corrispondenza di una curva e, dopo aver percorso decine di metri, travolgeva due spettatori, Cortese Santo e Pasqua Antonio, provocando ad essi gravi lesioni personali, e schiantandosi infine contro un albero. I rapporti dei Carabinieri, intervenuti sul posto, affermavano che l’uscita di strada dell’autovettura era stata determinata essenzialmente dall’elevata velocità tenuta nell’affrontare una curva destrosa priva di visuale. Con citazione notificata il 30 settembre 1990 il Cortese conveniva in giudizio il Giordanino, la Uniass assicurazioni, il comitato organizzatore del 19° Rally Team 971 Città di Chieri e il direttore di gara Zini Sergio, chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei gravi danni sofferti; intervenivano in causa Pasqua Antonio (chiedendo il risarcimento dei propri danni ed associandosi alle affermazioni del Cortese) e l’Inps (chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento da quanto erogato al Cortese). Con sentenza depositata in data 26.3.1998 il Tribunale di Torino dichiarava che l’incidente si era verificato per colpa concorrente paritaria di Cortese Santo e Pasqua Antonio nella misura di ¼, nonché di Giordanino Marco anche nella misura di ¼ e del Comitato Organizzatore nella misura del restante mezzo e, conseguentemente, condannava in solido Giordanino Marco, il Comitato Organizzatore, Zini Sergio, nella sua qualità di direttore di gara, e la Uniass Assicurazioni spa, nei limiti del massimale (già versato), al pagamento dei richiesti danni. Respingeva perché carente di prova la domanda dell’Inps. In particolare il Tribunale ravvisava un comportamento colposo nell’eccesso di velocità dell’autovettura condotta dal Giordanino, ritenendo, da un lato, non applicabili le norme in tema di velocità prevista dal Codice della Strada ma, dall’altro, che “nessun regolamento di gara per la nota gerarchia delle fonti di diritto, può abrogare la legge, tra cui il principio del neminem laedere e il principio di cui all’art. 2054 c.c.”. Proponevano appello l’Inps, in via principale (con atto di citazione notificato il 28.10.1998, senza iscrivere la causa a ruolo, sì che successivamente riassumeva l’appello con atto rinotificato il 14 dicembre 1998 iscrivendo la causa a ruolo con il n. 1569/98) e alla prima udienza istruttoria si costituivano il Cortese e il Pasqua nonché il Giordanino che, a sua volta, proponeva appello incidentale (negando ogni responsabilità a suo carico). Non si costituivano né lo Zini, né il Comitato Organizzatore. In data 7.5.1999 (quindi in data posteriore alla prima udienza istruttoria - 29.3.1999 - tenutasi nell’appello dell’Inps ma anteriore all’udienza del 7.2.2000 cui la causa dell’appello Inps era stata rinviata per le integrazioni del contraddittorio) il Cortese e il Pasqua proponevano autonomo appello; nel relativo giudizio si costituivano il Giordanino, l’Uniass e l’Inps, mentre non si costituivano né lo Zini, né il Comitato Organizzatore, né il suo presidente Ghiotti Mario, citato in proprio. All’udienza del 7.2.2000, il Consigliere Istruttore, disponeva la riunione dei due giudizi di appello (nn. 1569/98 e 550/99 del Cortese e del Pasqua e la Corte d’Appello di Torino, con sentenza depositata in data 24.10.2002, dichiarava inammissibile l’appello del Cortese Santo e Pasqua Antonio nei confronti di Ghiotti Mario, di Giordanino Marco, del Comitato Organizzatore, di Zini Sergio e della Uniass Assicurazioni e accoglieva l’appello incidentale di Giordanino Marco (in conseguenza respingeva le domande del Cortese e del Pasqua nei confronti dello stesso Giordanino), dando conseguentemente atto che “ai sensi dell’art. 336 c.p.c. resta ferma la misura della responsabilità per l’incidente per cui è causa nella quota del 25% quale stabilita dall’appellata sentenza a carico delle parti Cortese Santo e Pasqua Antonio e resta parimenti ferma la misura della responsabilità nella restante quota del 75% quale stabilita dell’appellata sentenza ai fini del I comma dell’art. 2055 c.c. - e cioè nei confronti delle parti danneggiate Cortese e Pasqua - a carico solidale di parti Comitato Organizzatore, Zini Sergio e, conseguentemente, anche dall’Uniass Assicurazioni. Ricorrono per cassazione, in via principale, il Cortese con due motivi (contro il Giordanino, l’Uniass Assicurazioni, lo Zini, il Comitato Organizzatore, il Ghiotto e l’Inps, nei confronti del Pasqua), cui resistono con autonomi controricorsi il Giordanino e il Comitato Organizzatore, nonché, in via incidentale il Comitato Organizzatore con due motivi (contro il Giordanino, l’Uniass Assicurazioni, l’Inps, il Pasqua e lo Zini), cui resistono il Giordanino con controricorso e il Cortese con “memoria”. Motivi della decisione Ricorso principale (Cortese): con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 327, 331, 332, 333, 334, e 343 c.p.c. là dove la sentenza impugnata ha statuito l’inammissibilità dell’appello proposto dal Cortese e dal Pasqua sia in quanto, pur essendo sorto il relativo interesse di dette parti a proporre appunto impugnazione non dalla pronuncia della sentenza di primo grado ma solo dall’appello incidentale proposto dal Giordanino nella prima udienza istruttoria, la difesa di tali parti non ha mai illustrato le ragioni del “collegamento”; sia perché le parti Cortese e Pasqua avrebbero dovuto proporre, a pena di decadenza, il loro appello in forma incidentale e comunque entro il termine di cui al I comma dell’art. 343 c.p.c. (avendo invece proposto il loro appello con atto notificato in data 7.5.1999, vale a dire successivamente alla prima udienza istruttoria, della causa originante dall’appello dell’Inps, in data 29.3.1999). Si afferma in proposito che i giudici dell’appello hanno fatto un’applicazione errata dell’art. 343 c.p.c. perché “il principio cui si ispirano gli artt. 333 e 334 c.p.c. per le impugnazioni in genere, e l’art. 343 c.p.c., per l’appello incidentale, è quello di consentire alla parte, contro cui è proposta impugnazione, di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza”. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 2043 c.c. nonché dell’art. 2050 c.c., e relativo difetto di motivazione, là dove la sentenza impugnata ha, da un lato, escluso la condotta colposa del Giordanino ma, dall’altro, riconosciuta la colpa degli spettatori investiti, tra l’altro trascurando che il mancato collaudo dei tratti chiusi al traffico non determinasse, in detti tratti, l’applicabilità sia dell’art. 2054 c.c. che dell’art. 2050 c.c., con la conseguenza sia di una presunzione di colpa a carico del Giordanino sia di inversione dell’onere della prova a carico di quest’ultimo, cui spettava di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Ricorso incidentale (Comitato Organizzatore): con il primo motivo si deduce mancata e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. e 41, II comma, c.p. (in relazione alla valutazione del nesso di casualità) nonché violazione di legge in relazione dei principi in tema di onere della prova. Si afferma in proposito che “la Corte d’Appello di Torino, in modo assolutamente non condivisibile ha valutato erroneamente il valore intrinseco e sostanziale della condotta posta in essere dal concorrente della corsa automobilistica in relazione alla causazione dell’evento dannoso”. Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione “circa la condanna colposa del Giordanino quale risultante dagli atti del processo” con particolare riferimento al punto della decisione impugnata in cui si afferma che non è prova ex se rilevante in tema di condotta colposa di un pilota in una gara di velocità la sbandata e la conseguenze uscita di strada. Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c. Fondato è il primo motivo del ricorso principale proposto da Cortese Santo. In proposito, come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 24627/07 in tema di impugnazione incidentale tardiva avverso sentenze di condanna di coobbligati solidali, deve essere “sottoposto a revisione” l’orientamento dominante secondo cui è l’impugnazione principale che fissa immodificabilmente l’oggetto del giudizio determinando in modo automatico l’ambito dell’eventuale impugnazione incidentale in considerazione dei limiti derivanti dalla decadenza, dall’acquiescenza e dalla mancata riproposizione delle domande e delle eccezioni non espressamente riproposte; ciò in quanto deve considerarsi prevalente la ricerca dell’interesse all’impugnazione da ravvisarsi, anche nelle cause scindibili, allorché uno solo dei coobbligati soccombenti proponga gravame che, se accolto, darebbe luogo ad una modifica, in senso peggiorativo, della situazione giuridica del coobbligato inerte (in tal modo pregiudicando l’esercizio del suo diritto di regresso). In definitiva, non condivisibile è la ratio decidendi della impugnata decisione sul punto là dove afferma, in relazione all’appello proposto dal Cortese (e dal Pasqua), che lo stesso è inammissibile, da un lato, deducendo che l”interesse di Cortese e Pasqua ad appellare sia sorto direttamente dalla pronuncia della sentenza di primo grado” e dall’altro, sostenendo che non sarebbe stato in proposito dimostrato il collegamento con l’appello incidentale del Giordanino”; la Corte territoriale non prende, quindi, in considerazione l’ormai affermato principio generale (sulla base della sopra richiamata decisione delle Sezioni Unite) secondo cui l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile a tutela della reale utilità della parte tutte le volte che l’appello principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza, e ciò non solo in caso di impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell’impugnazione principale, ma anche quando essa rivesta le forme della contro impugnazione rivolta contro il ricorrente principale. Non meritevole dell’accoglimento è invece il secondo motivo del ricorso principale. Deve premettersi in proposito che la Corte di merito ha ampiamente e logicamente motivato sull’inapplicabilità dell’art. 2054 c.c. e sull’assenza di responsabilità colpevole del Giordanino. Quanto al primo punto si è infatti sostenuto che, trattandosi nella vicenda in esame di una prova speciale a circuito chiuso, i partecipanti non erano tenuti all’osservanza delle disposizioni del codice della strada dirette a disciplinare non una gara su un tratto di strada inibito al traffico bensì la libera circolazione a tutti; e ciò in modo conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui durante lo svolgimento di gara in strada, temporaneamente chiusa al pubblico transito, non trovano applicazione per i partecipanti alla gara le ordinarie norme di comportamento prescritte ai conducenti di veicoli nella circolazione stradale. Quanto al secondo punto (la responsabilità del Giordanino) deve osservarsi: la violazione del principio del neminem ledere di cui all’art. 2043 c.c. non può, a priori ed astrattamente escludersi in relazione al “pilota” di un’auto riguardo ad una gara sportiva di velocità per quanto a circuito chiuso perché anche con riferimento a tale tipo di competizione agonistica può verificarsi il compimento da parte del pilota di un fatto illecito (quale strutturato nei suoi elementi essenziali della colpa e dell’antigiuridicità del comportamento), come ad esempio consequenziale alla non osservanza di una regola riguardante la gara o ad una condotta di evidente negligenza. Tale eventuale comportamento illecito è stato però escluso dalla Corte territoriale nella fattispecie in oggetto (in virtù come detto di un’adeguata motivazione), sulla base di un completo e analitico esame delle risultanze processuali per come spettante all’esclusiva valutazione del Giudice del merito. Rilevanti sono in proposito le affermazioni secondo cui, da un lato, “la condotta tenuta in gara deve essere valutata in relazione alle specifiche esigenze della competizione … la natura della prova a cui egli si era sottoposto gli imponeva di tenere il massimo della velocità che il suo mezzo meccanico era in grado di sviluppare” e, dall’altro, secondo cui “ciò che, purtroppo, si è verificato in corsa rappresenta la possibile evoluzione di eventi da ricollegarsi a quei modi e tempi di percorrenza del circuito imposti dal regolamento della gara e alle condizioni del tracciato”. Pertanto agevolmente individuabile è, della sentenza in esame la ratio decidendi: le circostante (non più esaminabili nella presente sede di legittimità) rendono evidenti la situazione di pericolo alla quale si esposero gli spettatori poi investiti, come rendono evidente che sarebbe stato onere proprio ed esclusivo degli organizzatori della corsa approntare le precauzioni indispensabili al fine di evitare il concretizzarsi di tale pericolo. In definitiva, “in fatto” non è stata ritenuta sussistere responsabilità ex art. 2043 c.c. a carico del Giordanino mentre è stata ritenuta l’esclusiva responsabilità degli organizzatori della corsa e tale accertamento non è più sindacabile nella presente sede. Quanto, poi, all’ulteriore profilo di censura di cui al secondo motivo del ricorso principale attinente la dedotta violazione dell’art. 2050 c.c., con eventuale relativa inversione dell’onere probatorio nella presente controversia, deve rilevarsi non solo che l’accertamento della pericolosità di un’attività, da apprezzarsi esclusivamente in relazione alla probabilità delle conseguenze dannose che possano derivarne e non anche in riferimento alla diffusione delle modalità con le quali viene comunemente esercitata (sul punto, Cass. n. 7916/2004) è un accertamento in fatto spettante al Giudice del merito, ma anche che il ricorrente prospetta una domanda inammissibile perché “nuova” rispetto alle questioni dedotte in sede di merito e perché priva del requisito dell’autosufficienza (non indicando il ricorrente come dove è stata dedotta e non risultando la stessa presa in considerazione dalla Corte territoriale). Il ricorso incidentale del Comitato Organizzatore non è meritevole di accoglimento: inammissibile è il primo motivo perché tendente a un non consentito riesame della valutazione del nesso di causalità tra l’uscita di strada dell’auto del Giordanino e le lesioni al Cortese e al Pasqua, mentre assorbito è il secondo motivo (in ordine alla condotta colposa del Giordanino) da quanto già dedotto riguardo al rigetto del secondo motivo del ricorso principale. PQM La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale e rigetta sia il secondo motivo del ricorso principale che il ricorso incidentale; cassa l’impugnata decisione in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte di appello di Torino in diversa composizione, dichiarando compensate, sussistendo giusti motivi, le sole spese tra i ricorrenti e il Giordanino.
Documenti allegati
- 11040.pdf 83 KB