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  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Responsabilità da insidia o trabocchetto

Giudice di Pace di Caserta
sentenza del 21 dicembre 2007

Responsabilità della pubblica amministrazione – responsabilità nella gestione delle strade pubbliche – art. 2043 cc - insidia o trabocchetto – onere probatorio - non visibilità – non prevedibilità – colpa nella gestione e nella vigilanza – insussistenza

 

Aderendo all’indirizzo giurisprudenziale maggioritario in tema di responsabilità della PA nella gestione delle strade pubbliche, il giudice a quo incanala la questione nell’alveo dell’art. 2043 cc e non dell’art. 2051, rimettendo in capo al danneggiato l’onere probatorio della produzione del danno e del comportamento colposo del gestore. In particolare, in caso di insidia o trabocchetto sussiste la responsabilità del gestore della strada qualora venga fornita la prova oggettiva della non visibilità del pericolo e la prova dell’elemento soggettivo della non prevedibilità, in base alle circostanze di fatto ricorrenti in concreto. La domanda attorea va rigettata quando non si fornisce la prova richiesta, per conseguente inesistenza della responsabilità dell’ente gestore delle strade.  
REPUBBLICA ITALIANA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA - 1a SEZIONE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace di Caserta, Avv. G. Bello, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6647/07 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni, introitata in decisione nell'udienza del 18.12.2007, vertente: T R A TIZIO Gkk, nato a ….il … e CAIA Xzz, nata a … il …., il primo anche in proprio ed entrambi esercenti la patria potestà sul figlio minore Tizio Mxx, di anni 17, elettivamente domiciliati in Caserta …, presso lo studio dell’Avv. …. che li rappresenta e difende per mandato a margine dell’atto di citazione; -attori-          E COMUNE DI CASERTA, in persona del Sindaco p. t., elettivamente domiciliato in Caserta …., presso lo studio dell’Avv. …. che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e delibera G.C. n. .... 2007; -convenuto- * * *           CONCLUSIONI: come da verbale di causa e comparse conclusionali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, Tizio Gkk e Caia Xzz , n. q. rappresentati e difesi come in epigrafe, convenivano il Comune di Caserta, in persona del Sindaco p. t., innanzi a questa Giustizia, per ivi sentir dichiarare la responsabilità unica ed esclusiva del Comune di Caserta nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l’effetto, condannarlo al pagamento, in favore di Tizio Gkko, della somma di € 2.361,77 per i danni al motociclo, ed al pagamento, in favore di entrambi gli attori, n.q., al risarcimento dei danni patrimoniali e non e biologici subiti dal minore Tizio Mxx, quantificati in € 600,00 per I.T.T. ed € 660,00 per I.T.P., oltre il danno biologico da determinare e quantificare in corso di causa a mezzo di C.T.U.. Il tutto oltre interessi dal fatto, entro il limite di € 2.580,00. Vinte le spese, con attribuzione. A fondamento della domanda, gli istanti esponevano: 1) il 13.10.2006, alle ore 15,00 circa, il minore Tizio Mxx, alla guida del motociclo Honda 125 cc, tg. …., di proprietà di Tizio Gkk, mentre in Tuoro di Caserta percorreva la Via Cancello, con direzione Garzano, finiva con la ruota anteriore in una buca presente sul manto stradale e rovinava a terra; 2) il motociclo riportava danni quantificati in € 2.361,77, come da preventivo, mentre il Tizio Mxx , per le lesioni subite, veniva accompagnato all’O.C. di Caserta, dove gli riscontravano: “Policontuso con escoriazioni multiple e contusioni anca e ginocchio sx”, con prognosi di gg. 33, durante i quali sosteneva spese mediche per € 18,59. Ad esso residuavano postumi permanenti; 3) la buca non era visibile in quanto ricoperta di foglie, non vi era alcun segnale che potesse indurre gli utenti una maggiore prudenza rispetto alla normale andatura. Pertanto, nulla poteva il conducente per evitare il sinistro, nonostante procedeva a moderata velocità; 4) sussisteva la responsabilità del Comune di Caserta, tenuto alla manutenzione della strada; 5) con nota racc. a/r, veniva chiesto, senza esito, il risarcimento dei danni al Comune di Caserta. Si costituiva il convenuto Comune di Caserta, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso come in epigrafe, che resisteva alla domanda attrice e ne chiedeva il rigetto in quanto inammissibile ed infondata. Vinte le spese, con attribuzione e clausola. In istruttoria, venivano ammesse ed espletate le prove testimoniali. La causa veniva introitata in decisione sulla scorta delle risultanze istruttorie, della documentazione in atti, delle conclusioni rassegnate e delle note di discussione depositate. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attrice è infondata e va rigettata. In ordine al petitum ed alla causa petendi, deve in primis ricordarsi che, con riferimento alle strade (e/o superfici) pubbliche, ricorre una situazione d'insidia allorquando esistono ostacoli (buche o altro) i quali possono costituire, da un lato, la sussistenza dell’elemento oggettivo della non visibilità del pericolo e, dall’altro, l’elemento soggettivo della non prevedibilità. Deve, pertanto, affermarsi la responsabilità dell'Ente cui spetta la manutenzione e/o gestione delle strade in tutti i casi nei quali, sussistendo i due ricordati elementi, è ravvisata la mancata osservanza delle comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell’incolumità dei terzi e del loro patrimonio, nel rispetto del fondamentale principio del neminem laedere. Pertanto, ove ci sia violazione delle dette regole con pregiudizio per il privato, vertendosi in materia di fatti illeciti, lesivi di diritti soggettivi, deve riconoscersi al medesimo la facoltà dell’azione risarcitoria. Al danno per cui è causa può pacificamente riconoscersi la natura extracontrattuale della responsabilità del fatto illecito (art. 2043 c. c.). Assume, pertanto, particolare rilievo la circostanza che l’onere della prova grava sull’attore il quale è tenuto a dimostrare la condotta dell’Ente proprietario o gestore della strada, sia in ordine alla produzione del danno che al comportamento colposo in termini di responsabilità. Nel merito, dunque, in ordine all’an debeatur, il decidente ritiene che l’incidente per cui è causa va ascritto a colpa esclusiva del conducente del motociclo Honda 125 cc, tg. …., dell’attore Tizio Gkk, risultando del tutto esclusa qualsivoglia responsabilità a carico del Comune di Caserta. Invero, dalla deposizione del teste escusso, Mevio , imbianchino, indifferente, è emerso che in un giorno di metà ottobre 2006, verso le ore 15,00, il teste, alla guida della propria autovettura, percorreva in Tuoro di Caserta, la Via Cancello, con direzione Garzano ed era preceduto da un motociclo Honda, condotto da Tizio Mxx. Procedevano a moderata velocità tenendo la loro corsia di marcia. Improvvisamente il motociclo cadeva inspiegabilmente e con esso il conducente che lamentava lesioni. Il teste si fermava per prestare soccorso e per vedere cosa era successo. Constatavano che il motociclo era finito con la ruota anteriore in una buca presente sul manto stradale. La buca non era visibile in quanto la strada era completamente ricoperta da foglie su entrambi i lati della strada. Anche la buca era completamente coperta da foglie. In quel punto non vi era alcun segnale di pericolo né la buca era segnalata. Il motociclo procedeva a moderata velocità ed era caduto sulla buca, come se la ruota anteriore si fosse bloccata. Tizio Mxx lamentava dolori alle braccia ed alle gambe. Chiamarono il padre che, giunto poco dopo, lo accompagnava all’ospedale. Il motociclo presentava danni alla scocca anteriore, strisciature a quella posteriore ed al parafango anteriore, nonché vari danni quali la rottura del parabrezze anteriore ed altro. Il teste riconosceva tali danni dalle foto che gli venivano esibite. Chiedevano l’intervento dei Vigili Urbani ma riferivano di non poter venire per mancanza di vetture a disposizione. Si noti che il teste non ha fatto alcun cenno alle dimensioni della buca. Anche nell’atto introduttivo non si rinviene alcun elemento sul punto. Obiettivamente, poi, non convince la circostanza che la strada era completamente coperta da foglie, su tutta la carreggiata, ed anche la buca sarebbe risultata invisibile poiché coperta da foglie. A tale riguardo, deve considerarsi che le foglie in questione, per essere cadute dagli alberi, erano certamente secche e, quindi, per la loro leggerezza, volatili a qualsivoglia leggero soffio di vento ed anche al solo passaggio, nei pressi, di un qualunque veicolo. Aggiungasi che, in via presuntiva, se la buca avesse avuto una profondità di soli 20 centimetri ed una larghezza modesta di circa 30 cm., assolutamente mai le foglie avrebbero potuto totalmente coprirla fino al punto di renderla invisibile. Ed allora se, come ha riferito il teste e com’è esposto nell’atto di citazione, il motociclo viaggiava a moderata velocità e la buca era, presumibilmente, di dimensioni inferiori a quelle indicate sopra, non è spiegabile come al motociclo attoreo siano residuati i danni descritti dal teste e dettagliati nel preventivo esibito, nell’entità ivi indicata, di complessivi € 2.361,77, decisamente incompatibili ed eccessivi rispetto alla versione rappresentata. Non va, poi, trascurato che, in ogni caso, negli incidenti come quello in esame, sussiste il preciso obbligo del danneggiato di denunciare l’occorso alla Polizia Municipale al fine di eliminare il presunto pericolo ed evitare altri possibili sinistri della stessa natura. Né è credibile la circostanza riferita dal teste, secondo cui veniva chiamata la Polizia Municipale di Caserta che rispondeva di non poter intervenire per mancanza di vetture disponibili. In concreto, è principale ed assorbente che per aversi la responsabilità dell’Ente proprietario o gestore della strada (o dell’area pubblica), è necessario che i due ricordati elementi, oggettivo della non visibilità del pericolo e soggettivo della non prevedibilità, concorrano entrambi in radice, nella causazione del fatto illecito oggetto del presente giudizio. A tale riguardo, va osservato che nel caso che ci occupa, tenuto conto che il sinistro si è verificato il 13 ottobre, alle ore 15,00 circa, pur volendo, in ipotesi, riconoscersi l’imprevedibilità dell’insidia, deve assolutamente affermarsi la sua indubbia visibilità. Sicché, può serenamente affermarsi che nel caso di specie non ricorrono i due anzidetti elementi, oggettivo della non visibilità del pericolo e soggettivo della non prevedibilità, i quali, per aversi l’accoglimento della domanda risarcitoria, come innanzi precisato, devono sussistere in radice nella causazione del fatto che ha determinato i danni oggetto della pretesa azionata. Consegue che la domanda attrice va rigettata perché infondata. La natura della controversia ed i motivi che hanno portato al rigetto della domanda giustificano la compensazione delle spese di giudizio. P. Q. M. Il Giudice di Pace di Caserta, letti gli atti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Tizio Gkk e Caia Xzz, n.q. in epigrafe, contro il Comune di Caserta, in persona del Sindaco p. t., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: 1) Rigetta la domanda attrice; 2) Dichiara le spese di giudizio interamente compensate tra le parti. Caserta, 21 dicembre 2007 Il Giudice Coordinatore Avv. Generoso Bello

Rubrica e massima a cura del Comitato di Redazione testo della sentenza da www.iussit.it

 

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