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  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Responsabilità da sorpasso

Corte di Cassazione, III sez. civile
29 febbraio 2008,n. 5505

Circolazione stradale – Sorpasso - Scontro tra veicoli – Responsabilità – Concorso di colpa – Valutazione giudice di merito – Obbligo motivazione – Riesame in sede di legittimità.

 

Il sorpasso costituisce una manovra pericolosa e complessa che deve essere effettuata con estrema cautela, usando la dovuta diligenza e, in presenza di condizioni di assoluta sicurezza, valutando anche il comportamento degli altri utenti della strada.
In particolare, anche l’apertura di uno sportello, senza essersi preventivamente accertati della possibilità di farlo liberamente, costituisce evento da prevedersi da parte del conducente diligente il quale intraprenda una manovra di sorpasso di un veicolo fermo o in sosta, con conseguente concorso di colpa nella eventuale causazione di un incidente.
In tale ultimo caso, le valutazioni del giudice di merito circa lo svolgimento dei fatti e la efficienza causale delle condotte tenute dai soggetti coinvolti nel sinistro, concretano un giudizio di fatto che, in presenza di congrua motivazione, non è riesaminabile in sede di legittimità.

 

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