• Giurisprudenza
  • Assicurazioni e responsabilità civile, Urbanistica, territorio e infrastrutture
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Responsabilità P.A.

Tribunale di Nola, II sezione civile
sentenza del 15 gennaio 2008

Responsabilità della P.A. da insidia e trabocchetto – macchia di olio su manto stradale - responsabilità ex art 2043 – onere probatorio del danneggiato – colpa - pericolo immanente alla struttura del bene strada – elementi sopravvenuti ed estranei alla struttura del bene – incidenza del fattore temporale

 

Interessante sentenza in tema di responsabilità della Pubblica Amministrazione nella gestione delle strade, in cui il giudice ricostruisce ampiamente il problema dell’inquadramento giuridico della fattispecie nel dualismo delle tesi giurisprudenziali divise tra l’art 2051 c.c. e l’art. 2043 c.c. per concludere nella affermazione della validità del 2043. Di conseguenza l’onere probatorio a carico del danneggiato comprende l’evento lesivo, il nesso eziologico e la colpa. In merito a quest’ultimo punto, si raggiunge la prova della colpa in capo alla PA in modo differente a seconda che l’insidia o il trabocchetto sul manto stradale sia dipeso da un pericolo immanente alla struttura del bene (buche, rotture) o discenda da fattori estranei e sopravvenuti (es. macchia di olio). Nel primo caso la prova della colpa è in re ipsa,  denotando incuria e negligenza in capo alla PA, salvo prova contraria; nel secondo caso, siccome il pericolo può essere insorto all’improvviso, occorre dimostrare che il fattore sopravvenuto (macchia d’olio) si sia verificato in un lasso di tempo considerevolmente precedente rispetto all’evento lesivo. La colpa della PA in definitiva,  risiede in una mancata sollecita rimozione del fattore potenzialmente dannoso.  
(…) SENTENZA nella causa n. 3039/2000 R.G., vertente tra Tizio, rappresentato e difeso, giusta procura a margine di comparsa di costituzione di procuratore, dall’avv. …, con la quale domicilia in San Giuseppe Vesuviano … presso lo studio del procuratore, CONTRO Comune di XXXX, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. …, giusta procura in calce all’atto di citazione notificato, con il quale elettivamente domicilia in Ottaviano … ; dando lettura del dispositivo e dalla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nei termini che seguono. ***** Con atto di citazione in riassunzione notificato il 7.6.2000 Tizio Cxx, premettendo che in data 27.3.1997 alle ore 16.30, alla guida del ciclomotore di sua proprietà Piaggio Free tg. zzzzzz, mentre percorreva la via Sxxx in XXXX, riportava una caduta a causa della presenza sul fondo stradale di una macchia di olio, conveniva in giudizio il XXXX per sentirsi risarcire del danno occorsogli in seguito al sinistro. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.10.2000 l’amministrazione si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l’estinzione del processo per tardività della riassunzione rispetto ai termini da rispettarsi a decorrere da precedente pronuncia di incompetenza per valore del G.d.P. di Ottaviano, ed instando, in ogni caso, per il rigetto della domanda, con vittoria di spese. Ammessa ed espletata prova teste e CTU medico - legale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed immediata discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all’udienza del 15.1.2008. A tale ultima udienza, precisate le conclusioni, il Giudice invitava le parti alla discussione orale della controversia ex art. 281 sexies c.p.c. , esaurita la quale, veniva perciò data lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione. Anzitutto, va rigettata l’eccezione di estinzione del processo riassunto. La deduzione sollevata dal Comune si fondava sulla circostanza che la parte attorea aveva precedentemente adito esso convenuto dinanzi al G.d.P. di Ottaviano , il quale aveva però declinato la propria competenza per ragioni di valore, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale. Sennonché, proseguiva il Comune, l’atto di citazione in riassunzione del presente giudizio , cui era seguita regolare iscrizione a ruolo, era stato notificato solo in data 7.6.2000, oltre il termine semestrale dalla pubblicazione delle sentenza di incompetenza , avvenuta il 24.11.1999. La difesa non ha pregio. In primis, deve osservarsi che il termine per la riassunzione della causa ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ. decorreva dalla data della comunicazione della sentenza che aveva dichiarato l'incompetenza, o in mancanza da quella della notificazione, a nulla rilevando il momento della data di pubblicazione della sentenza, che è atto interno alla cancelleria, di cui la parte non ha notizia (Cassazione civile , sez. lav., 29 agosto 2005, n. 17424;Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 6323 del 26/06/1998; Cass. Civ. Sez. L. Sentenza n. 4805 del 24/05/1996): per cui la parte non doveva dolersi della maturazione del semestre dal deposito della sentenza, ma dalla relativa comunicazione, rispetto alla quale , di contro, essa tace completamente. Tanto già giustificherebbe il rigetto dell’eccezione. A tanto si aggiunga, poi, che la parte eccipiente riconosceva che, dinanzi al Tribunale di Nola, l’attore aveva già notificato un primo atto di citazione tempestivo. Il Tizio, però, non aveva formalizzato l’iscrizione a ruolo del giudizio e, con la successiva notificazione in (nuova) riassunzione del giudizio, aveva violato il termine semestrale. Ma in ogni caso nessuna estinzione processuale ex art. 50 c.p.c. si era prodotta. Invero, nella riassunzione successiva alla declaratoria di incompetenza, prevista e disciplinata dal combinato disposto degli articoli 50 e terzo comma 307 c.p.c., l'estinzione consegue solo alla omessa o ritardata riassunzione. Ma nessuna delle due ipotesi si verificava. Invero, il Tizio , dopo aver riassunto la causa ex articolo 50 c.p.c. mediante mera notificazione della citazione entro il termine di sei mesi dalla sentenza, poteva tranquillamente sanare il vizio legato alla sua mancata costituzione effettuando una nuova riassunzione nel rispetto del termine di un anno ( e non più di sei mesi ex art. 50 c.p.c.) di cui al primo comma dell'articolo 307 c.p.c., in quanto il processo , già inizialmente riassunto con la prima notifica, si era venuto a trovare in una situazione di quiescenza a norma dei commi 1 e 2 dell'art. citato e poteva essere definitivamente incardinato davanti al giudice dichiarato competente nel più ampio termine ex art. 307 cit. (Cassazione civile , sez. II, 06 novembre 2003, n. 16688, cfr Cass. Civ. 4-12-1992 n. 12917). Tanto acclarato, nel merito la domanda non può trovare accoglimento. Nel presente giudizio, l’attore agiva per vedersi risarcita di un danno che gli sarebbe derivato da una scorretta manutenzione del demanio stradale da parte dell’amministrazione competente, nel caso il Comune di San Giuseppe Vesuviano. Appare, pertanto , necessario da subito chiarire quale debba essere il corretto inquadramento della figura di responsabilità extracontrattuale dedotta in giudizio, al fine di distribuire correttamente gli oneri probatori tra le parti e dedurne, correttamente, le relative conseguenze. Sul punto va dato atto che è costante orientamento di questo Giudice quanto segue: A 1) E’ noto che, secondo un orientamento giurisprudenziale per lungo tempo incontrastato, in ordine ai danni subiti dall'utente in conseguenza della presunta omessa o insufficiente manutenzione di una strada pubblica il referente normativo della responsabilità della p.a. sarebbe costituito - non dall'art. 2051 cod. civ., che sancisce una presunzione inapplicabile nei confronti della p.a., con riferimento ai beni demaniali, laddove essi siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi - ma dall'art. 2043 cod. civ., che impone, nell'osservanza della norma primaria del "neminem laedere", di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto. Detta responsabilità, pertanto, sarebbe configurabile a condizione che venga provata da parte del danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva dello stesso (cd. “insidia e trabocchetto”) (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15707 del 08/11/2002; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2067 del 13/02/2002; cfr., Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 16179 del 21/12/2001; ancora, Cass. N. 7062 del 1997; Cass. Civ. N. 7742 del 1997, Cass. Civ. N. 5989 del 1998; Cass. Civ. N. 3991 del 1999 ). Tuttavia, negli ultimi anni si sono proposte delle varianti a tale cristallizzata impostazione. A 2) Secondo una prima differente ricostruzione – autorevolmente sostenuta, pure di recente, presso la Corte di Legittimità - anche in caso di sinistro su strada pubblica soggetta ad uso indifferenziato e generale dei consociati la P.A. risponderebbe ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. dei danni conseguenti a cattiva manutenzione della stessa. Infatti, l’applicabilità alla fattispecie della presunzione di colpa (o responsabilità oggettiva) posta dalla norma richiamata sarebbe giustificata – secondo argomentazioni diametralmente opposte a quelle precedenti - da un potere di signoria sul bene pubblico in ogni caso sussistente in capo alla PA, visto che la stessa vanterebbe poteri incidenti di gestione, disponibilità e controllo sul demanio tali da assimilarla ad un normale custode ex art. 2051 c.c. (da ultimo, per tutte, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 3651 del 20/02/2006). In particolare, dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade poste all'interno dell'abitato (art. 16 lett. b) della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F) discenderebbe non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, come stabilito dall'art. 5 del R.D. 15 novembre 1923 n. 2056, ma anche quello della custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c.. Tanto che ritenere non applicabile alla PA anche per i beni demaniali la responsabilità da custodia, ma solo quella ex art. 2043 c.c., costituirebbe un ingiustificato privilegio per la PA e, di riflesso, in un ingiustificato deteriore trattamento per gli utenti. Il danneggiato, allora, non sarebbe più onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, dovendo esclusivamente provare - come avviene di regola per le ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia - l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto. (cfr, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19653 del 01/10/2004; Cass. 22/4/1998, n. 4070; Cass. 20/11/1998, n. 11749; Cass. 21/5/1996, n. 4673;). A 3) Infine, secondo un ulteriore orientamento intermedio, l'art. 2051 c.c., potrebbe trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione esclusivamente con riguardo a quei beni demaniali che non siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi, ma vengano utilizzati dall'amministrazione medesima in situazione tale da rendere possibile un concreto controllo ed una vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo (Cass. 30 ottobre 1984 n. 5567), ovvero, ancora, qualora trattisi di beni demaniali o patrimoniali che per la loro limitata estensione territoriale consentano una adeguata attività di vigilanza sulle stesse (Cass. 5/8/2005, n. 16675; Cass. n. 11446 del 2003; Cass. 1/12/2004, n. 22592; Cass. 15/01/2003, n. 488; Cass. 13/1/2003, n. 298; Cass. 23/07/2003, n. 11446). A 4) Ebbene, secondo questo Giudicante non può trovare seguito – come pure invoca l’odierna appellante - la tesi esposta sub. A 2): ciò in base alle seguenti argomentazioni. La figura di responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. trova la sua ratio applicativa nello stesso presupposto qualificante ed indefettibile della norma: la sussistenza, in capo al responsabile, di un effettivo e reale potere fisico sulla cosa capace di arrecare il danno. Infatti, solo tale condizione di oggettiva e continua padronanza del bene, da apprezzarsi prima di tutto su di un piano fisico-materiale, può giustificare, secondo quanto emergente dallo spirito della previsione de qua, l’immediata imputazione del danno al custode (secondo taluni a titolo di responsabilità oggettiva, secondo altri di responsabilità per colpa presunta). Ciò posto, appare di contro difficilmente contestabile che, nel caso di strade pubbliche soggette ad uso diretto di tutti i cittadini, la PA, nonostante ne sia formalmente titolare, non abbia la possibilità di esercitare un potere di controllo materiale sul bene del tipo di quello richiesto dall’art. 2051 c.c.. Invero, la sua posizione è difficilmente assimilabile a quella di un normale custode di una cosa (privata) affidata alla sua esclusiva disponibilità, in quanto la stabile destinazione al pubblico transito della via stride in modo insanabile con la permanenza di una continua e stringente signoria materiale su di essa da parte della PA. Sembra affrettato, allora, dedurre - meccanicamente – dalla circostanza formale della titolarità del bene l’elemento sostanziale della sussistenza di una effettiva posizione custodiale in capo all’amministrazione, rilevante ex art. 2051 c.c. Deve osservarsi, invece, che la PA , pur vantando indiscutibilmente un sicuro e ampio potere di disponibilità giuridica dei beni demaniali de quibus, attesa la sua condizione proprietaria, (secondo quanto ricordato dall’orientamento non condiviso), esercita, a causa della stessa natura e connotazione strutturale dei beni di cui trattasi, un controllo necessariamente diverso, meno pregnante, dal contenuto e dalle consistenza fattuale più sfumati rispetto a quello di ogni custode. E non può non convenirsi che, in casi di tal fatta, per l’amministrazione è materialmente impossibile esercitare quel potere penetrante, continuo ed immediato sulla cosa come richiesto ex art. 2051 c.c., visto che verificare in ogni momento le peculiari condizioni di manutenzione di ogni tratta in cui si articolano tutte le strade di proprietà dell’ente è oggettivamente improponibile, sol che si considerino l’estensione dei beni di cui trattasi e la loro attitudine a subire continuamente ed in ogni momento (anche a distanza di ore) modificazioni e usure in più parti per effetto dell’uso da parte dei consociati tutti. Perciò, ritiene il Tribunale che, con riguardo ad ogni pubblica strada liberamente transitabile, manchi in capo alla PA quella materiale potestà di fatto sul bene capace di giustificare l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. in ipotesi di danno ad un passante: tanto giustifica ampiamente la non riconducibilità della fattispecie dedotta in giudizio alla predetta norma, non ricorrendone dello stesso il primo e saliente presupposto applicativo. (cfr, Cass. Civile, Sezione III, sentenza 6 luglio 2006 n. 15384; Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 6 luglio 2006 n. 15383; Cass. Civ. Sezione III, sentenza 29 aprile 2006 n. 10040). A 5) Si ritiene condivisibile, allora, il più risalente orientamento dell’”insidia e trabocchetto”, così come integrato e specificato dalla interpretazione intermedia riportata sub. A 3), la quale, peraltro, non stride affatto in termini insanabili con il primo, costituendone solo un logico completamento: il tutto, con la precisazione che tra i beni obiettivamente controllabili non possano essere annoverate certamente le strade cittadine aperte al pubblico transito Peraltro, il Tribunale non può associarsi all’ulteriore tesi, pure autorevolmente sostenuta in sede di legittimità , secondo cui la circostanza che una strada del demanio stradale comunale si trovi all'interno della perimetrazione del centro abitato potrebbe costituire un indice oggettivo di possibilità di effettivo controllo della cosa, tale da superare le notazioni prima espresse e rendere applicabile l’art. 2051 c.c. (cfr, Cass. Civ. ,Sezione III, sentenza 26 settembre 2006 n. 20823) Invero, la localizzazione della strada all'interno di tale perimetro, pur costituendo astrattamente un aspetto di oggettiva facilitazione della vigilanza esercitatile da parte del Comune, non assorbe né elide l’aspetto centrale della questione: il fatto , cioè, che il bene di cui trattasi (la strada) rimane caratterizzato da un’estensione, da un’accessibilità, da un diffuso utilizzo da parte di chiunque nonché da una suscettibilità a continue modificazioni che lo rendono tendenzialmente incontrollabile in ogni momento ed in ogni sua parte. Per cui, davanti a queste connaturali ed intrinseche caratteristiche tipologiche della cosa, la ubicazione di essa al centro o ai margini del territorio comunale appare davvero aspetto tendenzialmente irrilevante ai fini che ci occupano e non sposta in modo significativo i termini del ragionamento: e si consideri – in chiusura – che in ogni centro urbano di una città di medie dimensioni (per non parlare dei grandi centri urbani) il demanio stradale cittadino, lungi dall’essere ipso facto più controllabile, si articola comunque per decine (se non centinaia) di chilometri di tratta. A 6) In definitiva , la fattispecie di responsabilità dedotta in giudizio deve andare ricondotta all’art. 2043 c.c. . A questo punto si apre un ulteriore questione. Ferma l’applicabilità della norma, è stato affermato che la responsabilità della p.a. per danni conseguenti all'utilizzo di bene demaniale da parte del soggetto danneggiato non sussisterebbe solo nei casi di cd. “insidia e trabocchetto”, atteso che questi sarebbero solo elementi sintomatici della responsabilità della p.a., che non escludono, perciò, che la colpa dell’amministrazione possa individuarsi, nella singola fattispecie, anche in un diverso suo comportamento . In sostanza, si ritiene che limitare aprioristicamente la responsabilità della p.a. per danni subiti dagli utenti dei beni demaniali alle sole ipotesi della presenza di insidia o trabocchetto non trovi alcuna base normativa, costituendo un'indubbia posizione di privilegio per la p.a. (in questo senso, Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 30 novembre 2006-8 marzo 2007 n. 5307 ; Cass. Civ. Sezione III, sentenza 6 luglio 2006 n. 15384; cfr Cass. 14/3/2006, n. 5445). Tale asserzione non convince. Può rilevarsi , di contro, che in mancanza dei provati presupposti dell’ “insidia e trabocchetto” ben difficilmente possa configurarsi una reale responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo ad un’amministrazione : sulla base dei seguenti motivi. Anzitutto, va sconfessato il postulato di partenza della avversa opinione: quello secondo cui la non visibilità oggettiva del pericolo e la non prevedibilità subiettiva dello stesso integrino semplicemente dei modelli di condotta colposa della PA, come tali surrogabili da altri comportamenti negligenti. Invero, i presupposti in questione sono stati messi sempre al centro della responsabilità extracontrattuale dell’amministrazione non tanto perché individuano una specifica tipologia di colpa del soggetto pubblico responsabile (che di contro è sempre la stessa, mancata manutenzione delle strade), quanto perché essi attengono allo stesso rapporto causale tra l’ipotetica condotta illecita del Comune (omissione colposa nella corretta manutenzione della strada) e il pregiudizio lamentato: insomma, gli stessi devono sussistere, dovendo altresì andare provati da parte del danneggiato, perché configurano elementi positivi – di natura causale - del fatto illecito ex art. 2043 c.c. , pur potendo ulteriormente connotare – in termini di maggiore gravità - la colpevolezza del danneggiante. E’ pacifico , infatti, che il fatto di una “caduta” su suolo demaniale costituisca di per sé un evento neutro che può dipendere da tanti fattori (il comportamento di un terzo, una distrazione, una imprudenza) e dello stesso potrà essere chiamato a rispondere il Comune solo quando si provi che esso sia eziologicamente riferibile proprio ad un comportamento negligente dell’ente. Ma tale dimostrazione (nesso causale caduta- comportamento negligente, omessa manutenzione) deve risolversi nella prova che il fatto dannoso (la caduta) sia stata la normale e attendibile conseguenza (causalità adeguata) della situazione di dissesto e cattiva manutenzione in cui versava la strada: altrimenti si finirebbe per imputare al Comune ogni caduta di un utente, per il solo fatto che essa si sia verificata sulla pubblica via. E proseguendo nel ragionamento, tale descritto rapporto di consequenzialità non può che concretarsi, a sua volta, nella prova che esisteva , al momento del fatto, una condizione fisica del bene di per sé oggettivamente capace di provocare il danno lamentato. Ciò, in quanto è solo l’intrinseca pericolosità del bene scenario del sinistro che consente di riferire con ragionevole certezza il danno proprio ad una condotta colposa della PA nella scorretta conservazione e gestione del medesimo, non avendo l’amministrazione tenuto la cosa in condizioni tali da non poter nuocere ad alcuno (cfr, Cassazione civile , sez. III, sentenza 27.03.2007 n° 7403 ). Per cui resta evidente come tale peculiare pericolosità finisca per risolversi, in ultima analisi, nella stessa “insidiosità” della cosa per gli utenti, i quali devono essere stati indotti all’evento dannoso – non da altro ma - da un’ingannevole apparenza di integrità ed affidabilità del bene: siamo giunti, per tale via , alla necessaria prova del cd. “insidia e trabocchetto”. In definitiva, se si assume che sia prospettabile una responsabilità della PA per omessa manutenzione di una pubblica via senza che si debba provare l’intrinseca pericolosità della strada (cd. insidia e trabocchetto) da cui è derivato il danno, potrebbe rimanere incerta la stessa sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa dell’ente pubblico (omessa manutenzione) e il pregiudizio da ristorare: perciò appare preferibile non aderire alla tesi confutata (per tutte , Tribunale Nola, Panasiti ct Comune Palma Campania, 6.7.2007). Per tutto quanto diffusamente osservato, deve allora operare l’art. 2043 c.c. nella sua configurazione classica per le ipotesi di responsabilità in esame (insidia e trabocchetto) , con il carico probatorio che ne consegue. Per cui, va ribadito che sarebbe stato onere del danneggiato dimostrare, oltre evidentemente al fatto lesivo, la sua riconducibilità causale ad una condizione pericolosa del bene imprevedibile e non visibile , mentre, una volta che ciò fosse stato dimostrato, sulla p.a. avrebbe gravato l’onere di provare che l'evento sarebbe stato semmai da ricondurre, anche o in via esclusiva, a diverso fattore causale o che comunque erano state adottate tutte le misure del caso (ex pluribus Cass. n.11250 del 2002; Cass. n.6807 del 2002; sul punto si veda anche Corte cost. n. 156 del 1999). In applicazione dei riportati principi, passandosi ad esaminare il merito della controversia, l’azione non può trovare accoglimento. La parte ha provato che la caduta sarebbe derivata dalla presenza di una macchia d’olio sul manto stradale, poco visibile per l’attore a bordo del suo motorino (cfr, deposizioni testimoniali in atti). Tuttavia, non sono emersi i presupposti di una chiara responsabilità del Comune ex art. 2043 c.c.. Invero, pur essendo sostenibile che la presenza di una macchia di olio, laddove non immediatamente percepibile per chi proceda su di un motociclo, possa integrare astrattamente una situazione di “insidia e trabocchetto”, non per questo la circostanza consente di pervenire automaticamente alla pronuncia di una condanna risarcitoria nei confronti dell’ente proprietario della strada. Si è detto in precedenza, infatti, che la condizione di “insidia e trabocchetto” rileva anzitutto su di un piano causale, nel senso che solo essa è capace di collegare su di un piano eziologico la condotta da omessa manutenzione del Comune (emergente dallo stato dei luoghi) con il danno occorso all’utente della via (si veda supra A.6). Per cui il carattere insidioso della strada, pur potendo connotare indirettamente anche la colpevolezza dell’amministrazione (laddove è evidente che più grave è la situazione di abbandono o pericolo in cui versa la pubblica via, maggiore per riflesso saranno tendenzialmente le negligenze omissive della PA), non ne segna sempre automaticamente la responsabilità, dovendosi pur sempre valutare caso per caso se vi sia – oltre al nesso causale - anche una reale colpa della PA per la verificazione dell’evento lesivo dedotto dall’attore. E va ribadito come gravi pur sempre in capo al danneggiato l’onere di dimostrare (anche) la colpa della amministrazione ex art. 2043 c.c., (per tutte, Cass. Civ. sezione terza, sentenza n. 5308/07; depositata l'8 marzo). Ebbene, nella fattispecie non si è raggiunta una sufficiente prova proprio su questo profilo. Osserva il Tribunale come, nel giudizio volto a stabilire la ricorrenza di una significativa colpa della PA per l’esistenza di una “insidia e trabocchetto” sulla pubblica via, sia necessario distinguere tra i casi in cui il pericolo sia immanentemente connesso alla struttura del bene, derivando da una sua conformazione materiale tendenzialmente stabile (rotture, logorii, buche) e i casi in cui , invece, la strada non sia in sé pericolosa, ma tale diventi solo a causa di elementi materiali estranei alla sua composizione, che ne modifichino in peius il carattere in modo transitorio (macchia di olio, simili). Nel primo caso , la sola esistenza della situazione pericolosa tenderà di per sé anche ad implicare direttamente una corrispondente colpa dell’amministrazione, non essendo necessaria una ulteriore specifica prova a riguardo, atteso che si può presumere (salvo prova del contrario) che difformità strutturali del bene dipendano sempre da incuria colposa e riprovevole della PA. Nel secondo caso, invece, poiché la condizione pericolosa non deriva da una noncuranza della cosa protratta nel tempo, ma può sorgere in modo estemporaneo anche all’improvviso, la colpevolezza dell’amministrazione non può più ritenersi tendenzialmente implicita nella presenza dell’ “insidia”: ed invero, nel caso della macchia di olio (e simili) la PA non risponderebbe tanto di una omessa idonea conservazione strutturale del bene, ma (cosa diversa) di una mancata sollecita attività di rimozione di agenti dannosi sul medesimo. Sicchè, in questa ipotesi intanto potrebbe muoversi giudizio di censura (colpa) nei confronti della PA, in quanto si dimostri che l’insorgenza di tali fattori pericolosi (macchia olio) abbia preceduto di un lasso temporale significativo il fatto dannoso prodottosi, in modo che sarebbe stato possibile per l’ente proprietario della strada di accorgersi della sopravvenienza e di agire per rimuoverla tempestivamente e che, ciononostante, esso non si è attivato subito. Ma quando non si sia provato – come nella fattispecie - quanto tempo prima del passaggio del danneggiato si sia formata la macchia di olio responsabile della caduta (potendosi la stessa essersi formata anche pochi secondi prima del transito ), non è possibile pervenire alla predetta valutazione di colpevolezza, visto che l’ente proprietario della strada non potrà certo essere ritenuto responsabile ex art. 2043 c.c. anche nelle ipotesi in cui non abbia avuto la materiale possibilità di percezione e di rimozione del pericolo formatosi. Né, come è evidente, sarebbe esigibile da un’amministrazione una attività di monitoraggio e di intervento sul demanio stradale praticamente continua, ininterrotta, permanente ed estesa ad ogni tratto viario di pertinenza, atteso che ad impossibilia nemo tenetur. Pertanto, la domanda andrà rigettata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate da dispositivo. P. Q. M. Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe, - Rigetta la domanda attorea; - Condanna Tizio a rimborsare al Comune di XXXX le spese processuali sostenute nel presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.100,00, di cui € 690,00 per diritti, oltre rimborso spese generali al 12,50%, IVA e contr. cassa prev. avv. come per legge: - Pone le spese di CTU già liquidate in corso di causa definitivamente a carico di Tizio. Così deciso in NOLA il 15.1.2008; si provveda all’immediato deposito in cancelleria. Il Giudice Dott. Alfonso Scermino    
Testo della sentenza da www.iussit.it. Rubrica e Massima a cura del Comitato di redazione ACI

 

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