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- Dott.ssa Maristella Giuliano
Revisione della patente di guida
Consiglio di Stato, sez. VI
9 aprile 2009, n. 2189
Ai fini dell’attivazione del procedimento di revisione della patente di guida, di cui all’art. 128 c.s., l’Autorità competente deve fornire un’adeguata motivazione delle ragioni che hanno ingenerato i dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità alla guida in relazione ai fatti accertati, non essendo sufficiente il mero richiamo alla violazione degli obblighi di regolazione della velocità del veicolo.
(omissis)
sul ricorso in appello proposto da B. L., rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Giacchero e Gian Domenico Magrone, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, p.za di Pietra, n. 26;
contro
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 924/2003 dell’11.08.2003;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Vista la memoria prodotta dalla parte istante a sostegno della propria difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 24 febbraio 2009 il Consigliere Polito Bruno Rosario;
Uditi per le parti gli avv.ti Giacchero, Magrone e l’ Avvocato dello Stato Ventrella;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1) Con atto n. 3461/00224/09/99 del 04.10.1999 il Ministero dei Trasporti, Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, Ufficio Provinciale di Milano, disponeva nei confronti dell’avv.to B. L. la revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128 del d.lgs. n. 285/1992.
Ciò in relazione a dubbi insorti sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida in relazione a “comunicazione PS Magenta 06.03.1998 in data 24.09.1999, dalla quale risulta che (l’interessato) il giorno 25.02.1998 (in) località Milano A7, procedeva a velocità non regolata relativamente alle condizioni della strada e del traffico, violando l’art. 141/1 c.d.s.”.
Con decreto n. 6203/128/98 del 12.12.2000 il Ministero dei Trasporti e della Navigazione respingeva il ricorso gerarchico proposto dal B. avverso detto provvedimento con richiamo al rapporto di polizia dal quale risulta la violazione da parte del ricorrente dell’ art. 141/1 del d.lgs. n. 185/1992 e sul rilievo che “la facoltà discrezionale dell’ Amministrazione di cui all’ art. 128 va esercitata in relazione a qualsiasi comportamento di guida che dia adito a dubbi sulla persistenza nel conducente dei requisiti di idoneità a condurre veicoli a motore”.
Avverso tale ultimo decreto e la nota ministeriale n. 128/103 del 25.01.2001, di invito ad ottemperare all’ obbligo di revisione, l’avv.to B. proponeva ricorso avanti al T.A.R. per la Liguria deducendo motivi di violazione dell’art. 204 del codice della strada e di insussistenza dei presupposti per l’ attivazione del procedimento di revisione, essendo stato archiviato il verbale di constatazione della violazione della norma sulla circolazione stradale, nonché di violazione dell’ art.18 della legge n. 286/1981, essendo stati posti a sostegno del provvedimento atti non più efficaci.
Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito respingeva il ricorso.
Avverso la decisione di rigetto l’avv.to B. ha proposto atto di appello ed ha confutato l’ ordine argomentativo del T.A.R., insistendo sui rilievi di inesistenza, per l’ intervenuta archiviazione del verbale della Polizia Stradale, di un valido accertamento della violazione al codice da cui possa trarsi un valido giudizio circa l’ opportunità di procedere alla verifica della persistenza o meno in capo al ricorrente dei requisiti per la conduzione di veicoli a motore.
In sede di note conclusive l’avv.to B. ha insistito nelle proprie tesi difensive.
Il Ministero intimato si è costituito in resistenza.
All’ udienza del 24 febbraio 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2). L’avv. B. con il primo mezzo rinnova la doglianza secondo la quale l’ atto che ha disposto la revisione della patente è stato assunto in assenza dei validi presupposti sul piano probatorio, essendo stato il verbale di contravvenzione alle regole sulla circolazione stradale archiviato, ai sensi dell’ art. 204 del codice della strada, per non essere intervenuto nel termine di 90 giorni ivi previsto la decisione del Prefetto sul ricorso avverso il verbale medesimo.
Sul punto va condivisa la conclusione del T.A.R. che ha ricondotto alla consumazione del termine per la definizione del ricorso al Prefetto i soli effetti preclusivi della comminatoria della sanzione pecuniaria e di ogni altra sanzione accessoria per la violazione ascritta, ma non l’ulteriore conseguenza di rendere “tamquam non essent” i fatti materiali accertati dall’autorità di polizia ai fini di ogni ulteriore accertamento in merito all’idoneità alla guida del contravventore.
Del resto in ordine al sinistro in cui è stato coinvolto l’odierno appellante la Sezione di Polizia Stradale di Milano ha redatto, oltre al verbale di contravvenzione alla norma di cui all’ art. 141/1 del codice della strada - su cui si è innestato il ricorso al Prefetto avvalendosi dell’ art. 203 c.d.s. – separato rapporto ai sensi dell’art. 323/1 c.d.s., poi inoltrato in data 06.03.1998 al Prefetto ed all’ Ufficio Provinciale della Motorizzazione, sulle modalità e sulle circostanze del sinistro che ha costituito occasione per la contestazione della violazione alle prescrizioni sui limiti di velocità.
La determinazione della Direzione generale della motorizzazione civile, che ha attivato il procedimento di revisione della patente trae fondamento negli elementi rassegnati in tale ultimo rapporto, che rivestono pieno valore fidefacente, non contraddetto né privato di efficacia da altra e successiva statuizione dell’ Amministrazione.
3). Va, invece, condiviso il motivo con il quale il B. si duole dell’assenza nell’atto impugnato di un’ adeguata motivazione sulle ragioni che hanno indotto l’ Amministrazione a disporre la revisione della patente.
La sfera di discrezionalità di cui dispone l’ Ufficio della motorizzazione civile ai fini dell’ attivazione del procedimento di revisione della patente di guida ai sensi dell’ art. 128 c.d.s. non esimono la predetta Autorità dall’ obbligo di esternare, con riguardo alle singole fattispecie, le ragioni che hanno ingenerato i dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità fisica e/o tecnica alla guida in relazione ai fatti accertati.
Nell’atto impugnato si rinviene un mero richiamo alla contestata violazione degli obblighi di regolazione della velocità del veicolo, ma non è indicato alcun ulteriore elemento che, in relazione alla situazione dei luoghi, alle condizioni della circolazione, ad ogni altra prescrizione impartita nel contingente dalla Polizia Stradale, possa assurgere a fatto indiziante del “deficit” di idoneità alla guida.
In presenza di una mera violazione alle regole sulla conduzione dei veicoli a motore la comminatoria della misura sanzionatoria esaurisce la potestà di controllo dell’ autorità preposta alla salvaguardia della sicurezza delle circolazione stradale ed all’infrazione ascritta non possono ricondursi conseguenze ulteriori, quali la riedizione della verifica di idoneità tecnica alla guida che, come innanzi esposto, può trarre ragione solo in una condotta obiettivamente accertata che sia espressione, in base ad elementi sintomatici puntualmente indicati, della possibile perdita dei requisiti prescritti per il rilascio della patente di guida.
L’appello va quindi accolto e per l’ effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado e va annullato l’ atto con esso impugnato.
Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’ effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla l’ atto con esso impugnato
Spese compensate.
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