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  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Revisione della patente di guida e obbligo di motivazione

Tar Emilia Romagna sez. I
3 giugno 2010, n. 5400

Art. 128 Codice della Strada - Revisione della patente di guida – Provvedimento amministrativo a carattere non sanzionatorio – Obbligo di motivazione – Revisione disposta sulla base di un solo comportamento presuntivamente costituente infrazione alle norme del Codice della Strada - Omessa valutazione dell’idoneità e della capacità alla guida del soggetto – Illegittimità del provvedimento

 

È illegittimo il provvedimento con il quale l’autorità competente dispone la revisione della patente di guida di un automobilista sulla base della segnalazione, da parte degli organi accertatori, di un solo comportamento presuntivamente costituente infrazione alle norme del Codice della Strada, anche se di una certa rilevanza, a prescindere da ogni valutazione dell’idoneità e della capacità alla guida del soggetto.
La revisione della patente di guida è, infatti, un provvedimento amministrativo non sanzionatorio che incide fortemente sul destinatario e la cui adozione è rimessa alla discrezionalità della P.A. a garanzia della sicurezza del traffico stradale.
Conseguentemente, tale provvedimento deve essere adeguatamente motivato e deve, altresì, contenere una valutazione dei fatti nel loro complesso.

Sul ricorso numero di registro generale 268 del 2010, proposto da:
(omissis), rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Ferlini, ed selettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Galleria del Toro n. 3;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Territoriale Nord/Est - Ufficio della Motorizzazione Civile di Bologna, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento prot. BO6F23/09 del 14 gennaio 2010, del Direttore dell’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Bologna con il quale si disponeva, ai sensi dell’art. 128 del Codice della strada (d. lgs. n. 285/1992) la revisione della patente di guida di cui il ricorrente risulta essere titolare mediante nuovo esame di idoneità tecnica.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Direzione Generale Territoriale Nord/Est - Ufficio della Motorizzazione Civile di Bologna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2010 il Cons. Rosaria Trizzino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Atteso che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare sentenza resa in forma semplificata stante la manifesta fondatezza del ricorso per le seguenti ragioni in fatto e diritto:
1. – Il ricorso in epigrafe è rivolto avverso il provvedimento della Motorizzazione  Civile e dei Trasporti di Bologna 14 gennaio 2010 prot. BO6F23/09, con cui è stata disposta la revisione della patente di guida di cui il ricorrente è titolare.
A sostegno del gravame il ricorrente deduce la violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’articolo 97 della Costituzione; la violazione del principio del giusto procedimento; la violazione degli articoli 1 e 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per carenza di adeguata istruttoria e per inesistenza e insufficienza della motivazione, nonché dell’articolo 128 del Codice della Strada e l’eccesso di potere per errore o travisamento dei presupposti.
2. – Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione chiedendo la reiezione del ricorso e dell’istanza cautelare.
3. – Con ordinanza 8 aprile 2010 n. 203 questo Tribunale ordinava incombenti istruttori all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione di Bologna in ordine alle oggettive e concrete ragioni poste a base della disposta revisione.
In adempimento all’ordinanza istruttoria l’Amministrazione depositava documenti e memoria difensiva insistendo per il rigetto del gravame.
4. - Nella odierna camera di consiglio, fissata per l’ulteriore trattazione dell’istanza cautelare, il ricorso, sentite le parti, è stato trattenuto in decisione per essere deciso con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’articolo 9 della legge 205 del 2000
5. 1 - Il ricorso è fondato.
Al riguardo il Collegio, richiamando i principi giurisprudenziali in materia, deve precisare quanto segue:
- l’articolo 128, primo comma, del d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada), laddove prevede un provvedimento di revisione della patente di guida, qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica, non configura tale revisione come una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì come un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale;
- trattasi infatti di provvedimento la cui adozione è rimessa alla discrezionalità della P. A. che ha la facoltà, nell’espletamento delle sue funzioni istituzionali di tutela del pubblico interesse e ove ne ravvisi i presupposti, di disporre un nuovo accertamento, al fine di verificare la persistenza dei requisiti e dell’idoneità necessari all’esercizio della guida (Cassazione S. U. Ordinanza n. 5979 del 15 marzo 2007);
- conseguentemente, il provvedimento con cui la motorizzazione civile, in seguito alla comunicazione degli organi accertatori che hanno rilevato un sinistro stradale, dispone la revisione della patente, deve contenere una valutazione dei fatti nel loro complesso, una adeguata motivazione circa la gravità della condotta tenuta dall’interessato ed infine specifiche considerazioni in base alle quali si è formato il dubbio in ordine alla perizia e alla capacità del conducente;
- un solo comportamento presuntivamente costituente infrazione alle norme del Codice della strada, pur se di una certa rilevanza, non può costituire, di per sé e indipendentemente da ogni valutazione dell’idoneità e capacità alla guida del conducente l’autovettura, il presupposto di un provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente, trattandosi di atto fortemente incisivo delle attività del cittadino che richiede, pertanto, una puntuale motivazione (cfr. ex multis Tar Bologna 8 giugno 2009 n. 910; Tar Piemonte, 5 giugno 2009 n. 1598; Consiglio di Stato 9 giugno 2008 n. 2760)
5. 2. - Ciò premesso, osserva il Collegio che nella fattispecie l’Amministrazione si è limitata a richiamare quale presupposto legittimante l’impugnato provvedimento la comunicazione dei Vigili Urbani di Reno-Galliera in data 2 ottobre 2009, senza fornire alcuna giustificazione in merito alla correlazione fra il comportamento di guida così come rilevato dal consulente tecnico nominato dal giudice penale e dai medesimi vigili urbani e la ritenuta non persistenza dei requisiti psicofisici e di idoneità prescritti per il possesso della patente.
Il provvedimento è perciò viziato da violazione dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per difetto della motivazione e incorre nelle dedotte censure di eccesso di potere e violazione dell’articolo 128 del Codice della Strada.
6. – Per tutte le suesposte considerazioni il ricorso va accolto e per l’effetto l’impugnato provvedimento deve essere annullato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna - Bologna, I sezione, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.
Condanna la intimata Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, al pagamento delle spese e competenze del giudizio che liquida in via equitativa in € 2000, 00 oltre Iva e Cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

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