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  • Dott.ssa Maristella Giuliano, Dott.ssa Micaela Ercolani e Dott.ssa Tiziana Santucci

Revisione estera: configurabilità del reato di falso

Corte di Cassazione Sezione VI Civile
Ordinanza del 21 febbraio 2018, n. 7066 - massima a cura della Dott.ssa Maristella Giuliano

Revisione – certificato emesso da Paese estero – Paese membro dell’Unione Europea - atto pubblico straniero – falso documentale - sussiste

In materia di documenti relativi alla circolazione stradale, si configura il reato di falsità materiale in certificato amministrativo commesso da privato, di cui al combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p. nel caso di falsa attestazione dell'avvenuta revisione di un autoveicolo con esito positivo. Tale interpretazione si estende anche al certificato di revisione periodica di un veicolo immatricolato in un Paese membro dell'Unione europea. 

In sostanza la revisione attestata su carte di circolazione di veicoli con targa estera ed eseguita nel Paese di immatricolazione ha la stessa validità e lo stesso rilievo giuridico delle attestazioni rilasciate dalle autorità competenti in Italia per veicoli immatricolati nel nostro Paese. Pertanto anche gli atti pubblici stranieri ricevono tutela attraverso la incriminazione del falso documentale, purché siano atti idonei a produrre effetto nell'ordinamento giuridico italiano, mentre la falsificazione degli stessi non integra il reato contestato laddove il documento non abbia alcuna validità nel territorio italiano.

SENTENZA CORTE CASSAZIONE

21 febbraio 2019, n. 7900

 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Presidente:

Enrico Vittorio Stanislao SCARLINI

Rel. Consigliere:

Luca PISTORELLI

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 

Ritenuto in fatto

 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Brescia assolveva A. A. del reato di cui agli art. 485 e 489 c.p., perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

 Al predetto veniva contestato di aver formato un falso certificato di controllo tecnico dei veicoli - apparentemente emesso dalle autorità bulgare - e di averne fatto uso, avendolo esibito agli operatori di polizia a seguito di un controllo alla circolazione stradale.

 2. Avverso la sentenza propone ricorso immediato il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia, deducendo - con un unico motivo - erronea applicazione della legge penale. A suo giudizio, il fatto originariamente contestato avrebbe dovuto essere diversamente inquadrato nella fattispecie ex art. 477 e 482 c.p., non depenalizzata. In tal senso, la formazione di una falsa attestazione della avvenuta revisione di un autoveicolo con esito positivo integrerebbe il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo commesso dal privato.

 

Considerato in diritto

 

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

 2. Deve anzitutto premettersi che, secondo un risalente, ma condivisibile, arresto di questa Suprema Corte, anche gli atti pubblici stranieri ricevono tutela attraverso la incriminazione del falso documentale, purché siano idonei a produrre un qualsiasi effetto nell'ordinamento giuridico italiano (Sez. 5, n. 1797 del 03/07/1984, Morellato, Rv. 16525601). Segnatamente, in materia di documenti relativi alla circolazione stradale, è stato affermato che la falsificazione degli stessi non integra il reato contestato laddove il documento non abbia alcuna validità nel territorio italiano, nè sotto il profilo della legittimazione alla guida di autovettura, ne tanto meno sotto il profilo della identificazione della persona (ex multis Sez. 5, n. 12693 del 08/03/2007, P.G. in proc. Aghohawa, Rv. 236180, ma anche Sez. 5, n. 21929 del 17/04/2018, Ramos, Rv. 273022).

 2.1. Ciò posto, alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il giudice di merito ha erroneamente ritenuto che il documento in questione, fosse privo di alcuna validità sotto il profilo dei requisiti di idoneità alla circolazione e di legittimazione alla guida, equiparandolo ad una mera scrittura privata, ed escludendo di conseguenza la rilevanza penale della condotta contestata.

 2.2 Plurimi dati normativi depongono invero nel senso della rilevanza pubblicistica nel nostro ordinamento di un certificato di revisione periodica relativo ad un'autovettura immatricolata in un paese membro dell'Unione europea - segnatamente la Bulgaria - circolante sul territorio nazionale ed emesso all'estero dalle autorità competenti.

 2.2.1 Al fine di comprenderne l'effettiva valenza giuridica, è utile pertanto delineare il quadro normativo - nazionale e sovranazionale - in materia di circolazione internazionale, con specifico riferimento al controllo tecnico di revisione. Anzitutto, va precisato come ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale dell'8.11.1968, di cui sono Stati aderenti sia l'Italia che la Bulgaria, un veicolo è detto in "circolazione internazionale" quando transita sul territorio di uno Stato diverso da quello in cui è immatricolato. In riferimento ai controlli tecnici, l'art. 39 rubricato "Prescrizioni tecniche e revisione dei veicoli", prescrive che: "Ogni autoveicolo, ogni rimorchio e ogni complesso di veicoli in circolazione internazionale debbono soddisfare alle disposizioni dell'allegato 5 della presente Convenzione. Essi debbono inoltre, essere in buono stato di marcia." Con riguardo, invece, ai tempi di scadenza delle revisioni periodiche dei veicoli esteri, il primo paragrafo dell'allegato 5 della stessa, rimanda alla normativa dello Stato di immatricolazione, prevedendo che: "Tutti i veicoli in circolazione internazionale devono rispondere alle prescrizioni tecniche in vigore nel loro Paese di immatricolazione al momento della loro prima messa su strada".

 2.2.2 Ora, conseguenza necessitata delle citate prescrizioni è che lo Stato "ospitante", vale a dire quello - diverso dallo Stato di immatricolazione - in cui transita il veicolo in circolazione internazionale, è tenuto a riconoscere validità e rilievo certificativo al documento di revisione straniero, formato all'estero dalle autorità competenti del paese di immatricolazione secondo la sua legge nazionale. Ciò al fine di consentire - sia che il veicolo si trovi in territorio nazionale, che all'estero - la verifica dei fondamentali requisiti tecnici di idoneità alla guida. In altri termini, il conducente di un veicolo con targa straniera deve provare di essere stato sottoposto a controllo tecnico periodico, nei termini previsti dal proprio Stato di immatricolazione ed alla luce del descritto diritto convenzionale, pena la sottoposizione alle sanzioni amministrative previste dallo Stato di transito. Se così non fosse e il certificato in parola non fosse valido o riconosciuto nel Paese di transito, evidentemente verrebbe frustrata la ratio stessa che ha ispirato la citata convenzione internazionale, rendendo in tal modo del tutto ineffettive le esaminate prescrizioni. Tali norme muovono, infatti, dal dichiarato intento di facilitare la circolazione stradale internazionale e, in modo particolare, di accrescere la sicurezza sulle strade attraverso la previsione di regole uniformi di circolazione, fra le quali rientrano per l'appunto quelle in materia di revisione periodica dei veicoli. Tale adempimento tecnico, che assurge a requisito di idoneità alla circolazione, è invero preordinato a garantire che i veicoli - in qualsiasi paese aderente circolino- siano mantenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento (in tal senso anche l'art. 79 del C.d.S).

 2.3 Pertanto, i veicoli devono essere sottoposti a revisione periodica nei paesi di immatricolazione e la revisione attestata sulla carta di circolazione sarà senz'altro riconosciuta nel Paese di transito. Analoghe prescrizioni, espressive della medesima ratio, si rinvengono anche nel diritto europeo, che rileva nel caso in esame, in quanto il Paese di immatricolazione dell'autovettura condotta dal A. A. (la Bulgaria) è anche Stato membro della UE. A tal proposito, occorre richiamare la direttiva del Consiglio dell'Unione europea 96/96/CE del 20 dicembre 1996, recepita nell'ordinamento nazionale attraverso il D.M. 6 agosto 1998, n. 408, finalizzata ad un ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativamente al controllo tecnico dei veicoli a motore e loro rimorchi. In particolare, l'articolo 3, comma 2, della stessa prescrive che: "Ogni Stato membro riconosce l'attestato rilasciato da un altro Stato membro comprovante che un veicolo a motore immatricolato in quest'ultimo Stato, nonché il suo rimorchio o semirimorchio, sono stati sottoposti con esito positivo ad un controllo tecnico che sia conforme almeno alle disposizioni della presente direttiva, come se avesse esso stesso rilasciato detto attestato.".

 2.4 Ne deriva che, anche il diritto eurounitario, depone - peraltro ancora più chiaramente - nel senso del riconoscimento e del rilievo squisitamente pubblicistico nel nostro ordinamento di una revisione attestata sulle carte di circolazione con vettura immatricolata in uno stato estero. È doveroso, comunque, sottolineare, come - anche a seguito della recente Direttiva 2014/45/UE, in materia di controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi - non risulti invece disciplinato il reciproco riconoscimento delle operazioni di revisione effettuate su veicoli di Paesi Membri dell'Unione Europea in stati diversi da quelli nei quali essi sono stati immatricolati.

 Pertanto, un veicolo immatricolato in un paese Membro dovrà eseguire i controlli tecnici (revisione periodica) solo ed esclusivamente nel paese di immatricolazione, fermo restando che il Paese ospitante sarà tenuto a riconoscerne l'attestazione. Inoltre, la revisione effettuata all'estero su veicoli con targa Italiana non ha alcuna validità e parimenti In Italia non risulta possibile dare corso a domande di revisione di veicoli con targa estera.

 3. In definitiva, alla luce del quadro normativo fin qui delineato, deve senz'altro riconoscersi alla revisione attestata su carte di circolazione di veicoli con targa estera ed eseguita nel Paese di immatricolazione, la stessa validità e lo stesso rilievo giuridico, delle medesime attestazioni rilasciate dalle autorità competenti in Italia per veicoli immatricolati nel nostro Paese. Ciò in quanto, da un lato i conducenti in circolazione internazionale devono poter provare di essere stati sottoposti ai prescritti controlli tecnici nei termini prescritti dai rispettivi Stati di immatricolazione, dall'altro le autorità competenti devono poter verificare che ogni veicolo circolante sia nelle condizioni tecniche di massima efficienza al fine di garantire elevati standard di sicurezza nella circolazione e di tutela contro emissioni inquinanti. Pertanto, l'accertamento della validità del certificato straniero comporta l'integrazione del reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. Va infatti ribadito come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, integri il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo commesso da privato, di cui al combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p., la condotta costituita dalla formazione di una falsa attestazione dell'avvenuta revisione di un autoveicolo con esito positivo, anche quando la mendace indicazione è apposta sulla carta di circolazione (ex multis Sez. 5, n. 46499 del 01/07/2014, Bellone, Rv. 261019).

 4. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Brescia, la quale si atterrà al principio di diritto affermato.

 

Per questi motivi

 

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia per il giudizio.

 

Così deciso il 14 gennaio 2019.

 

Il Presidente: SCARLINI

Il Consigliere estensore: PISTORELLI

 

 

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019.

 

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