- Giurisprudenza
- Velocipedi, Comportamenti alla guida, Patente di guida
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Revisione patente di guida
Tar Veneto Sez. III
21 agosto 2008, n. 2568
Il conducente di un veicolo che in fase di sorpasso provoca, senza rendersene conto, la caduta di un ciclista e, nonostante la richiesta d’aiuto di questi, prosegue la marcia, deve essere sottoposto a revisione della patente di guida al fine di accertare la persistenza dei requisiti psicofisici e tecnici prescritti dalla legge. Considerato che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve; che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti. 1. XXXX, nato nel 1938, fu coinvolto nella sera del 24 agosto 2007 in un incidente stradale, urtando una ciclista al momento del sorpasso, senza poi fermarsi a prestarle soccorso. Ricevuto il rapporto della polizia stradale, che l’aveva fermato poco dopo il sinistro, la Motorizzazione civile di Treviso ha disposto la revisione della partente di guida del conducente, mediante nuovo esame di idoneità psicofisica e tecnica, ex art. 128 cod. strada. Il provvedimento, nel suo preambolo, constata, in particolare, che il XXXX “nell’attività di guida di cui trattasi, non ha dato sufficiente prova del suo comportamento di guida quale utente della strada, soprattutto in riferimento all’obbligo specifico di fermarsi e di prestare soccorso alla persona ferita, quale principio fondamentale della sicurezza stradale”; inoltre, erano risultate altre precedenti infrazioni, le quali avevano comportato la decurtazione dei punti sulla patente di guida. 2. Il provvedimento di revisione è stato impugnato con il ricorso in esame; resiste l’Amministrazione, concludendo per la reiezione. 3. L’argomento principale del ricorrente, già esposto nel corso del procedimento, è che egli non si sarebbe accorto di aver causato il sinistro: il contatto sarebbe probabilmente avvenuto con lo specchietto laterale destro della sua autovettura, staccatosi per l’urto, ma già prima malfermo. 4. Ora, la revisione è disposta, ex art. 128 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, qualora sorgano dubbi sulla persistenza, nei titolari di patente di guida, dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica. È evidente che, poiché il conducente deve sottoporsi ad una serie di verifiche, in certi casi anche particolarmente impegnative, i dubbi dovranno essere ragionevoli, giustificati cioè da un indice che, per legge o secondo esperienza, si può obiettivamente collegare alla perdita dell’idoneità: la revisione non è cioè una sanzione, e dunque anche una condotta soggettivamente non imputabile può tuttavia rilevare come espressione delle capacità di guida, e giustificare la verifica. 5. Ora, si può riconoscere che l’Amministrazione non abbia puntualmente risposto con il provvedimento ai rilievi del XXXX quanto alla sua consapevolezza di aver causato l’incidente, ma ciò condurrà, al più, ad applicare nel presente giudizio l’art. 21 octies, l. 241/90, e non certo all’accoglimento del ricorso. Invero, anche ammesso che il XXXX sia in buona fede, e l’obbligo di prestato soccorso non sia stato rispettato per distrazione, pare al Collegio che non avvertire né il contatto tra la propria autovettura ed un ciclista, né la sua caduta e le successive invocazioni, costituisca in complesso un indice sufficiente per disporre la revisione, sia fisica che tecnica: i dubbi si rafforzano quando si legge nel rapporto Polstrada che l’auto del XXXX fu intercettata un’ora dopo il sinistro mentre procedeva su strada, lentamente ma rumorosamente a causa del pneumatico anteriore destro lacero. 6. In conclusione, il ricorso va respinto: le spese di lite, compensate per metà, seguono per il resto la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
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