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  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Revisione patente di guida

Tar Lazio sez. III
23 gennaio 2009, n. 605

Art. 128 c.s. – revisione patente – natura provvedimento – presupposti – sinistro stradale – necessaria responsabilità titolare – insussistenza

 

Il provvedimento di revisione della patente di guida non ha carattere sanzionatorio ma cautelare rispetto alle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
Ai fini della sua adozione, anche qualora il titolare sia coinvolto in un sinistro stradale, non è necessario l’accertamento della responsabilità dello stesso.
E’, al contrario sufficiente l’esistenza di circostanze in grado di mettere in dubbio l’idoneità fisico-psichica, ovvero tecnica del conducente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Con atto notificato in data 8/4/04 e depositato il successivo 6/5 la ricorrente premette di essere rimasta coinvolta, a Roma, in data 29/10/03, in un sinistro stradale ove riportava lesioni il sig. F. alla guida del proprio motoveicolo, (incidente) cagionato dalla condotta di guida del motoveicolo antagonista che procedeva in senso vietato, inducendo il sig.F a spostarsi sulla destra della carreggiata, ove la ricorrente tentava di reimmettersi nel flusso della circolazione.
Veniva dunque contestata alla ricorrente la violazione degli artt. 7 e 154 del codice della strada, per avere sostato in divieto di fermata, e per avere effettuato una manovra di intralcio nell’immettersi nel flusso della circolazione.
Ne conseguiva l’ordinanza prefettizia di sospensione provvisoria della patente di guida per un mese, ed il provvedimento in data 10/2/04, oggetto di gravame, disponente la revisione della patente stessa.
Avverso quest’ultimo provvedimento, ha proposto ricorso mediante allegazione dei seguenti motivi di diritto :
1) Eccesso di potere per difetto di motivazione.
Il provvedimento impugnato si limita a riprodurre il contenuto dell’art. 128 del codice della strada, risultando privo di un proprio contenuto provvedimentale.
2) Eccesso di potere per travisamento dei fatti.
Assume parte ricorrente che, al momento della collisione tra i due motoveicoli, non si era ancora immessa nel flusso della circolazione, tanto che il proprio autoveicolo non è rimasto coinvolto nell’urto.
Assume dunque come il contenuto della relazione della Polizia Municipale di Roma, redatta da agenti verbalizzanti intervenuti successivamente al verificarsi del sinistro, nel ricostruire la dinamica del medesimo, sia incorsa in un evidente travisamento dei fatti.
3) Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto.
Il provvedimento impugnato resta dunque privo di motivazione, od anche solo indicazione delle ragioni per cui il predetto incidente stradale ingenererebbe incertezze in ordine alla idoneità tecnica alla guida della esponente.
A tutto concedere, e cioè ad ammettere come corretta la, pur contestata, dinamica dei fatti esplicitata nel rapporto dei Vigili Urbani, emerge evidente la responsabilità del tutto parziale ed indiretta della sig.ra A., il cui autoveicolo era ancora in sosta e non è rimasto coinvolto nell’urto.
Resiste in giudizio il Ministero dei Trasporti.
All’udienza del 17/7/2008 la causa è stata trattenuta in decisione.
1. - Con il primo mezzo si deduce il vizio motivazionale del provvedimento impugnato, che non sarebbe corredato da un’adeguata rappresentazione delle sottostanti ragioni di diritto e dei presupposti di fatto.
La censura non appare meritevole di positiva valutazione.
Ed invero la revisione della patente di guida, disciplinata dall’art. 128 del codice della strada (di cui al d.lgs. 30/4/1992, n. 285), secondo il costante indirizzo giurisprudenziale (in termini, da ultimo, T.A.R. Trentino - Alto Adige, Trento, 12/3/2007, n. 40; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 12/8/2008, n. 1724), è provvedimento privo di valenza sanzionatoria, e con natura preminentemente cautelare, di presidio della sicurezza della circolazione.
In quanto tale, non deve essere basato su comprovati elementi di fatto, risultando sufficiente per la sua adozione l’esistenza di circostanze in grado di mettere in dubbio la idoneità fisico - psichica, ovvero tecnica alla guida.
Tale requisito risulta dal provvedimento gravato, ove è fatto riferimento ad una condotta di guida che ha concorso alla causazione di un incidente stradale (in cui altro conducente ha riportato lesioni), secondo quanto rappresentato nel rapporto della Polizia Municipale di Roma.
2. - Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, in quanto tra loro complementari, si allega il travisamento dei fatti e l’erronea presupposizione in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione nel ritenere, come elemento idoneo a far sorgere il dubbio sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica in capo alla ricorrente, che la medesima si trovasse, con il proprio autoveicolo, in fase di immissione nel flusso della circolazione al momento del sinistro stradale, sostenendo al contrario che non si era ancora messa in moto.
Anche tali doglianze devono essere respinte, in quanto infondate.
Occorre anzitutto precisare che il potere di disporre la revisione della patente di guida in caso di incidente stradale, proprio perché si tratta di provvedimento privo di natura sanzionatoria, non presuppone l’accertamento della responsabilità in capo al conducente del veicolo (in termini, ex multis, T.A.R. Liguria, Sez. II, 27/4/2007, n. 699).
In ogni modo, nella vicenda controversa, un concorso di responsabilità in capo alla ricorrente non può escludersi, sia con riferimento alla incontestata violazione del divieto di sosta, sia con riguardo alla contestata violazione delle modalità di manovra per l’immissione nel flusso della circolazione.
Sotto quest’ultimo profilo, dal verbale della Polizia Stradale (che, ovviamente, ha efficacia di piena prova fino a querela di falso ex art. 2700 del c.c. solo in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti, e relativi alla fase statica dell’incidente, quale risultava al momento del loro intervento : così Cass., Sez. III, 15/2/2006, n. 3282), ed in particolare dalle “sommarie informazioni” emerge come solamente la ricorrente sostenga che non aveva ancora iniziato la manovra per immettersi nel flusso del traffico; gli altri soggetti coinvolti nel sinistro affermano invece concordemente che la Smart condotta dalla sig.ra A. si stava immettendo nella circolazione.
D’altro canto, l’assunto di parte ricorrente non può neppure ritenersi supportato dall’evidenziata circostanza che il di lei veicolo non risulti direttamente coinvolto, in quanto è verosimile che il sig. F., alla guida del proprio motoveicolo, proprio per evitare la collisione, si sia sbilanciato, cadendo poi a terra.
3. - Alla stregua di quanto premesso, il ricorso deve essere respinto, perché infondato. 
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

 

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