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  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Revisione periodica dei veicoli a motore

Corte di Cassazione sez. II civ.
1 dicembre 2010, n. 24375

Circolazione stradale – Obbligo di revisione periodica dei veicoli a motore – Termini - Art. 80 c.s. – Scadenza del termine in giorno festivo – Art. 155 c.p.c. – Proroga al primo giorno lavorativo.

 

Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 80 c.s., se il termine fissato dalla legge per effettuare la revisione del veicolo scade in giorno festivo questo si intende prorogato di diritto al primo giorno lavorativo utile.
Infatti, il principio sancito nell’art. 155 c.p.c. per gli atti dei procedimenti civili ha carattere generale e può trovare applicazione anche nei rapporti con la pubblica amministrazione relativi ad obblighi inerenti disposizioni la cui violazione comporti l’irrogazione di sanzioni amministrative.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Polizia stradale di Pordenone il 1 novembre 2004 accertava la violazione dell’art. 80 comma 14 CdS, commessa da (omissis) conducendo un autoveicolo non sottoposto a revisione periodica.
Il Giudice di pace di Pordenone l’8 novembre 2005 respingeva l’opposizione al verbale di contestazione, imperniata sulla tesi che il termine per la revisione, scaduto in giorno festivo, doveva intendersi prorogato al primo giorno utile non festivo.
L’opponente ha proposto ricorso per cassazione notificato al Ministero dell’Interno e al Prefetto locale il 28 novembre 2006.
L’Avvocatura dello Stato, costituendosi per i soggetti intimati, ha notificato controricorso.
Trattata con rito camerale, all’adunanza del 26 ottobre 2009 la causa è stata rimessa a pubblica udienza.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente occorre rilevare che la costituzione in giudizio, senza nulla eccepire, del Ministero dell’Interno, rappresentato dall’Avvocatura erariale, ha sanato il vizio nella costituzione del contraddittorio che si era verificato in primo grado a causa dell’evocazione in giudizio del Prefetto, sebbene fosse stata proposta opposizione non all’ordinanza ingiunzione, ma al verbale di contestazione (SU 3117/06; Cass. 8249/09; 4695/09; e anche 17189/07).
Da respingere sono i rilievi preliminari contenuti nel controricorso, nel quale in primo luogo è stata eccepita l’inammissibilità del ricorso per omessa formulazione dei quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c.
L’impugnazione è estranea al dettato di tale norma, che si applica ai ricorsi avverso sentenze pubblicate dopo il 1 marzo 2006 secondo quanto disposto dall’art. 27 del d.lgs. n. 40 del 2006.
Priva di fondamento è anche la affermazione secondo cui il ricorso si risolverebbe in un “mero motivo di fatto”.
Sono infatti svolte due puntuali censure riconducibili all’art. 360 n. 3 c.p.c. e il secondo motivo è anche rassegnato sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.).
2) Infondato è il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione dell’art. 3 della legge 241/90 e dell’art. 1 della legge 689/81, per avere l’amministrazione omesso di indicare nel provvedimento la disposizione - art. 3 del DM n. 408/98 - che disciplina modalità e termini per la revisione, limitandosi ad indicare l’art. 80 c. 14 del CdS, relativo alle sanzioni irrogabili.
La Corte, rilevato che è stato impugnato il verbale di accertamento e non il provvedimento sanzionatorio prefettizio, impedendo così all’amministrazione di emendare nella sede propria l’eventuale errore o omissione, reputa sufficiente richiamare la propria consolidata giurisprudenza in materia.
A mente di essa, l’obbligo di contestazione prescritto dall’art. 14 della legge n. 689 del 1981 a tutela del diritto di difesa del trasgressore, deve ritenersi osservato anche in presenza, nel relativo verbale, di errori circa la individuazione della norma applicabile, poi emendati con il provvedimento irrogativo della sanzione, ove risulti che detti errori non abbiano in concreto implicato un pregiudizio per il diritto di difesa dell’incolpato, in relazione alle facoltà accordategli dagli artt. 16 e 18 della citata legge (Cass. 11475/03; 7123/06; 1412/07). Nella specie la tempestiva e precisa opposizione rende palese che l’opponente non ha subito alcun pregiudizio dalla mancata individuazione della norma violata.
In ogni caso l’errore non comporterebbe la nullità del provvedimento, e quindi l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l’atto, ma il rapporto (SU 1786/2010), con conseguente cognizione piena del giudice, che può valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa, prescindendo dalla esattezza del riferimento normativo contenuto nel verbale di contestazione, purché inequivocabili restino il fatto e la violazione oggetto di contestazione.
2) Il secondo motivo espone violazione dell’art. 2693 c.c.: l’opponente ripropone la tesi della proroga ex lege della scadenza del termine per la revisione.
Sostiene che il veicolo era stato immatricolato nell’ottobre 2002 e che il termine scadeva il 31 ottobre 2004; che detto giorno era festivo, perché cadeva di domenica, così come il lunedì successivo, che coincideva con la festività di Ognissanti, con conseguente proroga al 2 novembre. Deduce che il 1 novembre 2004, giorno in cui il verbale era stato formato, la violazione non sussisteva.
La censura è fondata.
L’art. 3 del DM n. 408 del 1998 stabilisce che: “Ogni anno, le operazioni inerenti alle revisioni dei veicoli a motore elencati all’articolo 1 del presente regolamento, hanno inizio il 2 gennaio e devono essere effettuate secondo il seguente calendario:
a) i veicoli elencati all’articolo 1, comma 1, sono sottoposti a revisione annuale per la prima volta nell’anno successivo alla prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni anno entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione;
b) i veicoli elencati all’articolo 1, commi 2 e 3, sono sottoposti a revisione periodica, per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione”.
Nella specie, secondo quanto accertato dal giudice di merito la scadenza finale coincideva quindi, a prescindere dal giorno effettivo del corrispondente mese di immatricolazione o di effettuazione dell’ultima revisione, con l’ultimo giorno del mese.
A questo termine si può applicare la proroga invocata.
Va ricordato infatti che: “Il principio che, se il giorno di scadenza di un termine è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo ha carattere generale ed è valido non solo per gli atti dei procedimenti civili (art. 155 c.p.c.), ma, a norma dell’art. 1187, terzo comma cod. civ. è applicabile, salva l’esistenza di usi diversi o di una diversa pattuizione, anche per l’adempimento delle obbligazioni (Cass. 5288/80).
Il principio ha trovato applicazione anche in ordine al termine di trenta giorni - dal ricevimento del corrispondente invito del datore di lavoro - entro cui il lavoratore reintegrato ai sensi del secondo comma dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 deve riprendere servizio pena la risoluzione del rapporto (Cass. 5838/86; 3032/90).
Si è ritenuto che esso costituisca una norma generale in materia di adempimento delle obbligazioni, applicabile, come tale, anche alle obbligazioni tributarie (Cass. 11391/95; 5832/04).
Si è data conferma di ciò laddove si è ritenuto che esso non sia applicabile ai termini computati a ritroso (Cass. 11163/08; 17013/09) o per i termini dilatori (la cui inosservanza determina la nullità dell’atto compiuto prima del decorso del termine stesso, cfr. Cass. n. 1000/95).
La forza espansiva di questo principio, attestata anche alle recenti modifiche dell’art. 155 c.p.c., induce a ritenere che esso sia applicabile anche nei rapporti con la pubblica amministrazione, in relazione agli obblighi risalenti a disposizioni la cui violazione comporti la irrogazione di sanzioni amministrative (cfr. Cons. St. 993/91, 8/83).
Ne discende che alla data in cui la violazione venne contestata il veicolo del ricorrente era ancora abilitato a circolare, poiché il termine utile per la revisione scadeva il 2 novembre successivo.
Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso e la condanna dell’amministrazione alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
Si fa luogo, con decisione di merito, ex art. 384 c.p.c., all’accoglimento dell’originaria opposizione, giacché l’affermazione del principio di diritto sopraevidenziato comporta l’annullamento dell’atto amministrativo opposto senza necessità di ulteriori indagini di fatto.
P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il verbale opposto. Condanna parte controricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate per questo giudizio in euro 400 per onorari, e 200 per esborsi e per il giudizio di merito in euro 600 per onorari e 100 per esborsi, oltre per entrambi accessori di legge.

 

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