• Giurisprudenza
  • Patente di guida, Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti ed omicidio stradale, Sanzioni accessorie
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Revoca della patente di guida, tempi per i conseguimento di una nuova patente

TAR Veneto sez. III
Sentenza n. 1014 del 12 settembre 2016

Revoca della patente di guida – tempi per il conseguimento di una nuova patente – violazioni in tema di guida in stato d’ebbrezza – interpretazione art. 219, comma 3 ter cds – tre anni – decorrenza – accertamento del reato

Il TAR Veneto, in netto contrasto con la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 2416 del 6 giugno 2016 (pubblicata nella Rivista giuridica ACI – fascicolo n.5 settembre/ottobre 2016) sostiene che in tema di revoca della patente di guida, disposta a seguito delle violazioni previste dal codice della strada per guida in stato d’ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope (artt. 186, 186 bis, 187 cds) è possibile  conseguire una  nuova patente dopo che siano trascorsi tre anni dalla data di “accertamento del reato” intendendosi in questo caso la data di contestazione della violazione da parte dell'Organo accertatore e non  la data del passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato il reato.

Secondo il TAR Veneto l’interpretazione corretta del comma 3 ter dell'articolo 219 del codice della strada è quella di indicare come data utile al fine del computo dei tre anni per il conseguimento di una nuova patente di guida, la data di contestazione della violazione. Viceversa se si ritenesse valida la data del passaggio in giudicato della sentenza, si arriverebbe alla situazione paradossale di protrarre per un tempo indefinito il periodo di inibizione alla guida, dipendente principalmente dai tempi di conclusione del procedimento giurisdizionale, che peraltro possono variare caso per caso. 

La ratio della norma consiste nel fatto di non consentire la guida per tre anni a colui a chi si è reso responsabile di un incidente in stato di ebbrezza, periodo che con certezza decorre dalla data di accertamento del reato, ossia dalla data di contestazione della violazione. Sostenere una  interpretazione contraria sarebbe irragionevole e non conforme a Costituzione in quanto porterebbe ad inevitabili disparità di trattamento a seconda della maggior o minore celerità di conclusione dei procedimenti penali.

 

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