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  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Revoca della patente - Giurisdizione

Tar Veneto III sez.
12 maggio 2008, n. 1301

Sospensione della patente di guida - Circolazione abusiva – Art. 218, sesto comma, Cod. strada - Sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente – Ricorso al TAR – Inammissibile – Giurisdizione G.O.

 

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario il ricorso avverso il provvedimento di revoca della patente di guida disposto dal Prefetto quale sanzione amministrativa accessoria alla circolazione abusiva durante il periodo di sospensione della validità della patente.  
sul ricorso n. 743/2008, proposto da B. F., rappresentato e difeso dall’avv.to Patrizia Scalvi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Piero Coluccio in Venezia – Mestre, via A. Fusinato n. 23; CONTRO Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge; per l’annullamento previa sospensiva, del provvedimento della Prefettura di Verona – Ufficio Territoriale del Governo, in persona del Prefetto pro tempore, prot. n. BS 5286908, emesso il 19.12.2007 e notificato il 20.1.2008, avente oggetto la revoca della patente di guida cat. D, rilasciata dall’Ufficio D.I.T. di Brescia l’8.3.2003; Visto il ricorso, notificato il 26 marzo 2008 e depositato presso la Segreteria il 23 aprile 2008, con i relativi allegati; visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno, depositato presso la Segreteria il 2 maggio 2008; visti gli atti tutti di causa; uditi all’udienza camerale del 7 maggio 2008 (relatore il referendario Marina Perrelli), l’avv. Tigani in sostituzione di Scalvi per la parte ricorrente e l’avvocato dello Stato Muscarello per l’Amministrazione resistente; considerato: che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve; che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti: FATTO E DIRITTO Con il provvedimento impugnato la Prefettura di Verona ha revocato la patente di guida del ricorrente ai sensi dell’art. 218, comma 6, del Dlgs. 30 aprile 1992, n. 285, in quanto il medesimo, durante il periodo di sospensione della validità del proprio documento di guida, è stato sorpreso alla guida di un autoveicolo. Il ricorrente lamenta il difetto dei presupposti per l’applicazione della revoca della patente in quanto non è stato ancora definito con sentenza il procedimento promosso davanti al Giudice di Pace di Legnago avverso il provvedimento di sospensione della patente ex art. 186, 2° comma, CdS, atto presupposto della sanzione accessoria oggetto dell’odierno gravame. Il Collegio ritiene il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. La norma per la quale è stata disposta la revoca della patente dispone che “chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.754 a Euro 7.018. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi”. La giurisdizione del giudice ordinario è estesa a tutti i casi in cui la legge considera la revoca della patente di guida come sanzione accessoria di illeciti amministrativi connessi a violazioni del Codice della Strada (cfr. Cass. civ., Sez. un., 29 aprile 2003 n. 6630). Deve, pertanto, rilevarsi che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto, nel caso di specie, è impugnata la revoca della patente di guida (ai sensi dell’art. 218, comma 6, del Dlgs. 30 aprile 1992, n. 285) quale sanzione amministrativa accessoria alla circolazione abusiva durante il periodo di sospensione della validità della patente (cfr. Tar Veneto, 26 novembre 2007, n. 3731; Tar Toscana, Sez. I, 13 gennaio 2005 n. 106; id. 7 giugno 2006, n. 2708; Trga Trentino - Alto Adige, Bolzano, 19 agosto 2003 n. 345; Tar Emilia Romagna, Parma, 20 maggio 2002, n. 277; Tar Liguria, Sez. II, 30 ottobre 2000 n. 1110). Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, in quanto il provvedimento impugnato, erroneamente, reca l’indicazione che, avverso lo stesso, è possibile ricorrere al giudice amministrativo. P.Q.M. il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

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