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  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Revoca patente di guida

Consiglio di Stato VI sez.
10 maggio 2007, n. 2230

Art. 120 cod. Strad. – revoca patente – applicazione misura di prevenzione –illegittimità costituzionale – annullamento del decreto

 

Il provvedimento di revoca della patente, disposto ex art. 120 del codice della strada a soggetto sottoposto a misura di prevenzione, deve essere revocato in seguito a pronuncia di illegittimità costituzionale della norma de qua.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Il TAR Liguria, con la sentenza di cui viene chiesta la riforma, ha respinto il ricorso dell’istante avverso il decreto di revoca della patente, perché il nuovo articolo 120 del codice della strada, anche alla luce delle considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 354/1994 (di dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 120 del Codice della Strada nella sua versione originaria e non in quella modificata con d.p.r. n. 597/1994), “integra una vera e propria ipotesi di revoca obbligatoria in presenza di una decisione dell’autorità giudiziaria, di applicazione al condannato delle misure di prevenzione”.
 Questa conclusione è avversata dall’istante, il quale rileva il mutato quadro normativo di riferimento in senso a lui favorevole, e per questo chiede la riforma della sentenza impugnata.
 Si è costituito il Ministero dell’Interno.
 Il ricorso, trattenuto in decisione all’udienza del 13.3.2007, è fondato.
 Il presupposto che aveva legittimato la contestata revoca della patente, vale a dire che, ai sensi del nuovo articolo 120 del codice della strada, l’applicazione di misure di prevenzione comporta la revoca della patente, la quale revoca si configura quale atto dovuto, è venuto meno a seguito della sentenza n. 251 del 17 luglio 2001 della Corte Costituzionale, con la quale è stato dichiarato incostituzionale l’art. 120, comma 1, del codice della strada (d. l. 30 aprile 1992 n. 285) in relazione all’art. 130, comma 1 lett. b) del medesimo codice, nella parte in cui prevede la revoca automatica della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione.
 Il decreto impugnato, emesso sul presupposto che l’interessato fosse stato sottoposto a misure di prevenzione, deve, quindi, essere annullato perché emanato sulla base di una norma dichiarata costituzionalmente illegittima. 
 L’appello va, pertanto, accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato fondato il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
 Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati.
P.Q.M.
 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in epigrafe, e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara fondato il ricorso di primo grado. Compensa le spese.
 Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

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