• Normativa
  • Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Riduzione compensata dei pedaggi autostradali

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Delibera 2 ottobre 2014

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELIBERA 2 ottobre 2014

Disposizioni  relative  alla   riduzione   compensata   dei   pedaggi
autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2013.  (Delibera  n.
02 /2014). (14A07912)

(GU n.242 del 17-10-2014)

 
 
 
                        IL COMITATO CENTRALE
       per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche
      che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
 
  Riunitosi nella seduta del 2 ottobre 2014;
  Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998,  n.  451,  convertito  con
legge 26 febbraio 1999, n .40;
  Visto in  particolare  l'art.  2,  comma  3  del  decreto-legge  28
dicembre 1998 n. 451, convertito nella legge 40/99,  che  assegna  al
Comitato centrale  per  l'Albo  degli  autotrasportatori  risorse  da
utilizzare per la protezione ambientale  e  per  la  sicurezza  della
circolazione,    anche    con    riferimento    all'utilizzo    delle
infrastrutture;
  Visto l'art. 45  della  legge  23  dicembre  1999  n.  488,  che  a
decorrere dall'anno 2000 rende strutturali le misure  previste  dalle
disposizioni normative teste' citate, destinando alle stesse la somma
di € 46.481.121,00;
  Visto il decreto-legge  22  giugno  2000,  n.  167  convertito  con
modifiche nella  legge  10  agosto  2000,  n.  229,  che  modificando
l'articolo 45 comma 1 lettera c) della legge 23 dicembre 1999 n. 488,
ha elevato la  predetta  somma  di  € 46.481.121,00  portandola  a  €
67.139.397,00;
  Visto l'art. 16, comma 2, del decreto-legge 30  settembre  2003  n.
269 convertito con modificazioni nella legge  24  novembre  2003,  n.
326,  con  il  quale,  a  decorrere  dall'anno  2003,  la  somma   di
€ 67.139.397,00 e' stata incrementata di € 10.329.138,00;
  Vista  la  direttiva  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti prot. n. DM 0000117 del 21  marzo  2013,  registrata  dalla
Corte dei conti in data 15 maggio 2013 reg. 4  -  fogl.  64,  con  la
quale sono state adottate le disposizioni in merito all'impiego delle
somme stanziate sul capitolo 1330 di cui alla legge n. 40/1999  e  di
quelle che risultassero assegnate nel corso del 2013;
  Vista la delibera adottata dal  Comitato  centrale  per  l'albo  n.
08/2013, con la quale in attuazione della citata direttiva  e'  stato
destinato provvisoriamente l'importo di € 67.733.123,00, pari al  90%
delle risorse assegnate, ai sensi della legge n. 40/99  e  successive
modifiche, per gli interventi relativi all'anno 2013 a  favore  delle
imprese  italiane  e  comunitarie  di  autotrasporto,  attraverso  la
stipula di apposite convenzioni con le  societa'  che  gestiscono  le
infrastrutture autostradali, nonche' per la definizione di  eventuali
contenziosi connessi alle procedure di erogazione dei rimborsi;
  Considerato, inoltre, che per fronteggiare il contenzioso legato al
meccanismo di  calcolo  del  fatturato  rilevante  per  le  riduzioni
compensate dei pedaggi, si rende necessario accantonare una cifra che
puo' indicativamente stimarsi in € 200.000,00;
  Considerato,   quindi,   che   per   favorire   l'utilizzo    delle
infrastrutture  autostradali  da  parte  delle  imprese  italiane   e
comunitarie di autotrasporto di cose, risulta  disponibile  l'importo
di € 67.733.123,00, dal quale  andra'  detratto  l'importo  per  dare
copertura alle spese  necessarie  a  rendere  operativa  la  presente
delibera, fermo restando quanto previsto dalla  citata  direttiva  n.
0000117 del 21 marzo 2013  e  salve  ulteriori  somme  che  dovessero
residuare dall'ammontare come sopra preventivato;
  Considerata la necessita' di stabilire  l'entita'  percentuale  dei
rimborsi dei pedaggi autostradali da applicarsi  ai  soggetti  aventi
titolo;
  Considerato che l'utilizzo della  firma  digitale  rende  possibile
l'invio  al  Comitato  centrale,  attraverso  il  suo  sito  internet
www.alboautotrasporto.it, delle domande per le  riduzioni  compensate
dei pedaggi autostradali;
  Considerato altresi' che occorre stabilire i criteri e le modalita'
per la presentazione delle domande e della  relativa  documentazione,
ai fini dell'ottenimento delle riduzioni compensate dei pedaggi per i
transiti effettuati nell'anno 2013;
  Visto il capitolo  di  spesa  1330  «Somma  assegnata  al  Comitato
centrale  per  l'albo  degli  autotrasportatori  per   le   attivita'
propedeutiche alla riforma organica del  settore  nonche'  interventi
per la sicurezza della circolazione»;
 
                              Delibera:
 
 
                              Titolo I
 
Disposizioni comuni alle domande per le  riduzioni  compensate  delle
  imprese di autotrasporto conto terzi e conto proprio.
  1. I pedaggi autostradali per i veicoli Euro 3, Euro 4,  Euro  5  e
superiori, appartenenti alle classi B3, B4 e B5, adibiti  a  svolgere
servizi di autotrasporto di cose in disponibilita' delle  imprese  di
cui al successivo punto 4, sono soggetti ad una riduzione  compensata
a partire dal 1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre  2013,  commisurata
al volume del fatturato annuale in pedaggi.
  2. I pedaggi autostradali per i veicoli di cui al precedente  punto
1, sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata a partire  dal
1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2013, commisurata al  volume  del
fatturato annuale in  pedaggi  effettuati  nelle  ore  notturne,  con
ingresso in autostrada dopo le ore  22,00  ed  entro  le  ore  02,00,
ovvero uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00.
  Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, alle cooperative,  ai
consorzi ed alle societa' consortili, definite nel  successivo  punto
4, che hanno realizzato almeno il  10%  del  fatturato  aziendale  di
pedaggi nelle predette ore notturne, secondo le modalita' indicate al
punto 6 della delibera.
  Qualora  il  raggruppamento  (cooperativa  a   proprieta'   divisa,
consorzio, societa' consortile) non soddisfi tale ultima  condizione,
le singole imprese ad esso aderenti che abbiano  comunque  realizzato
almeno il 10% del proprio fatturato nelle sopracitate  ore  notturne,
possono beneficiare dell'ulteriore riduzione compensata purche' detto
raggruppamento fornisca  i  dati  necessari  per  l'elaborazione  dei
pedaggi notturni delle suddette imprese.
  3. Le predette riduzioni compensate  sono  concesse  esclusivamente
per i  pedaggi  a  riscossione  differita  mediante  fatturazione,  e
vengono applicate da ciascuna societa'  che  gestisce  i  sistemi  di
pagamento differito del pedaggio, sulle fatture intestate ai soggetti
aventi titolo alla riduzione.
  4. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali possono  essere
richieste:
    a) dalle imprese che, alla data del 31 dicembre 2012  ovvero  nel
corso dell'anno 2013, risultavano iscritte all'Albo  nazionale  delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto  di  cose
per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6  giugno  1974,  n.
298;
    b) dalle cooperative  aventi  i  requisiti  mutualistici  di  cui
all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello  Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni,  dai  consorzi
ed dalle societa' consortili costituiti a norma del Libro  V,  titolo
X, capo I, sez. II e II-bis del codice  civile,  aventi  nell'oggetto
l'attivita' di autotrasporto, iscritti  al  predetto  Albo  nazionale
alla data del 31 dicembre 2012 ovvero durante il 2013.
  Le imprese, le cooperative, i consorzi  e  le  societa'  consortili
iscritte all'Albo nazionale dal 1° gennaio 2013,  possono  richiedere
le  riduzioni  di  cui  sopra  per  i  viaggi  effettuati  dopo  tale
iscrizione;
    c) dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi  ed
dai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi  dell'Unione  Europea
che, alla data del 31 dicembre 2012 ovvero nel corso  dell'anno  2013
risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai  sensi  del
regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992;
    d) dalle imprese ed dai  raggruppamenti  aventi  sede  in  Italia
esercenti attivita' di autotrasporto in conto proprio che, alla  data
del 31 dicembre 2012, ovvero nel  corso  dell'anno  2013  risultavano
titolari di apposita licenza in conto  proprio  di  cui  all'art.  32
della legge 298 del 6  giugno  1974,  nonche'  dalle  imprese  e  dai
raggruppamenti aventi sede in altro Paese  dell'Unione  europea,  che
esercitano l'attivita' di autotrasporto in conto proprio. Le imprese,
le cooperative, i consorzi  e  le  societa'  consortili  titolari  di
licenza per il conto proprio dal 1° gennaio 2013, possono  richiedere
le riduzioni di cui sopra soltanto per i viaggi  effettuati  dopo  la
data di rilascio di detta licenza.
  5. La riduzione compensata di cui al punto 1 si applica  secondo  i
seguenti criteri:
    a)  determinazione  del  fatturato  totale  annuo  realizzato  da
ciascun soggetto  avente  titolo  alla  riduzione,  moltiplicando  il
fatturato dei pedaggi pagati da un singolo  veicolo  per  i  seguenti
indici di sconto:
      1,00 per i veicoli Euro 3;
      2,00 per i veicoli Euro 4;
      2,50 per i veicoli Euro 5 e superiori;
    b) applicazione ai seguenti scaglioni di fatturato globale  annuo
delle  percentuali  di  riduzione  compensata  secondo  il   seguente
prospetto:
    
 
        =====================================================
        |Fatturato globale annuo in |    percentuale di     |
        |           euro            |       riduzione       |
        +===========================+=======================+
        |- da        200.000    a   |                       |
        | 400.000 euro              |         4,33%         |
        +---------------------------+-----------------------+
        |- da        400.001    a   |                       |
        |1.200.000 euro             |         6,50%         |
        +---------------------------+-----------------------+
        |- da     1.200.001    a    |                       |
        |2.500.000 euro             |         8,67%         |
        +---------------------------+-----------------------+
        |- da     2.500.001    a    |                       |
        |5.000.000 euro             |        10,83%         |
        +---------------------------+-----------------------+
        |- oltre 5.000.000 euro     |          13%          |
        +---------------------------+-----------------------+
 
   6. L'ulteriore riduzione compensata di cui al punto 2 e'  pari  al
10%  dei  valori  percentuali  riportati  nella  tabella  di  cui  al
precedente punto 5,  calcolata  sul  fatturato  relativo  ai  pedaggi
notturni.
  7. Per i richiedenti che si sono avvalsi di  sistemi  di  pagamento
automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il  1°  gennaio
2013, le riduzioni del pedaggio sono applicate dalla data  a  partire
dalla quale tale utilizzo ha avuto inizio.
  8. Nel caso l'ammontare  complessivo  delle  riduzioni  applicabili
(risultante dai rendiconti trasmessi dalle societa' concessionarie al
Comitato centrale  per  l'albo  degli  autotrasportatori)  risultasse
superiore alle disponibilita', lo stesso Comitato provvede al calcolo
del  coefficiente  determinato  dal  rapporto  tra  lo   stanziamento
disponibile e la somma complessiva delle  riduzioni  richieste  dagli
aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale  per  l'albo  degli
autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti  di  riparto
qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande
presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti
5 e 6, non pervenga a saturare l'ammontare disponibile.
  Tale  coefficiente,  applicato  alle  percentuali   di   riduzione,
fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.
  9. A pena di esclusione dal diritto, a partire dalle ore 9,00 del 3
novembre 2014 e fino alle ore 14,00 del 3 dicembre 2014 le imprese di
autotrasporto in conto terzi e quelle in conto proprio aventi titolo,
interessate alle  riduzioni  compensate  di  cui  ai  punti  1  e  2,
provvedono a compilare ed a presentare la domanda  esclusivamente  in
via telematica. La  compilazione  deve  avvenire,  inserendo  i  dati
necessari nelle apposite maschere presenti nella sezione dedicata del
sito internet www.alboautotrasporto.it.
  Allo scopo di  guidare  gli  utenti  affinche'  detta  compilazione
avvenga in maniera corretta, il Comitato centrale  rende  disponibile
sul proprio sito internet un manuale utente.
  10. Nella domanda per il conto terzi ed  in  quella  per  il  conto
proprio, devono figurare, a  pena  di  inammissibilita',  i  seguenti
dati:
    a) denominazione e sede dell'impresa che richiede il beneficio;
    b) generalita' del titolare,  del  rappresentante  legale  o  del
procuratore che la sottoscrive in formato elettronico;
    c)   sottoscrizione   da   parte   del   titolare,   ovvero   del
rappresentante legale dell'azienda o di un suo  procuratore,  con  la
procedura della firma elettronica descritta nel successivo  punto  13
della presente delibera. Attraverso questa sottoscrizione,  ai  sensi
dell'art. 13 del decreto legislativo  n.  196  del  30  giugno  2003,
l'autore autorizza il Comitato centrale e la Societa' Autostrade  per
l'Italia e Telepass S.p.A. al trattamento dei propri dati  personali,
al  fine  di  consentire  la  lavorazione  delle  pratiche   per   il
riconoscimento del beneficio richiesto;
    d) per le imprese o raggruppamenti aventi  sede  in  altro  Paese
dell'U.E., il numero e la data di rilascio della licenza  comunitaria
ottenuta ai sensi del Regolamento CEE 881/1992, del 26 marzo 1992. La
copia  cartacea  della  licenza  comunitaria  dovra'  essere  spedita
soltanto su richiesta  del  Comitato  centrale  e  con  le  modalita'
specificate da detto organismo.
  In aggiunta a quanto sopra, le imprese in conto terzi e  quelle  in
conto proprio devono fornire gli elementi di cui, rispettivamente, ai
titoli II e III della presente delibera.
  11. In merito alla compilazione in via telematica del prospetto dei
veicoli, l'istante, negli appositi campi, deve inserire  per  ciascun
mezzo  a  motore  la  targa,  la   classificazione   ecologica   Euro
(esclusivamente Euro 3, Euro 4, Euro 5 o superiore, tenendo  presente
la normativa di  riferimento  riportata  in  allegato  alla  presente
delibera) ed il numero dell'apparato telepass  ovvero  della  tessera
viacard ad esso abbinato  nell'anno  2013  (Il  numero  dell'apparato
Telepass o delle Tessera Viacard deve essere formato da 20  caratteri
numerici, qualora  il  numero  di  tali  apparati  dovesse  risultare
inferiore a 20 occorre inserire tanti zeri iniziali fino ad  arrivare
a 20 caratteri complessivi).
  In  alternativa  all'inserimento  manuale  dei  suddetti  dati,  le
informazioni obbligatorie relative:
    a) al prospetto veicoli;
    b) ai soci appartenenti a raggruppamenti, di  cui  al  successivo
punto 22, lett. a) della delibera;
    c)  ai  raggruppamenti  in  conto  terzi  che  associano  imprese
italiane o comunitarie che esercitano attivita' di trasporto in conto
proprio, di cui al successivo punto 22, lettera b) della delibera;
    d) ai raggruppamenti  di  cui  facciano  parte  imprese  italiane
titolari di licenza per il trasporto in conto proprio e/o comunitarie
che eseguono il trasporto in conto  proprio,  di  cui  al  successivo
punto 26 della delibera; potranno essere fornite al Comitato Centrale
utilizzando  l'apposita  applicazione  presente  nel  sito   internet
dell'Albo, nel formato previsto dai tracciati allegati alla  presente
delibera.
  12. L'impresa che intenda chiedere la misura sia per il conto terzi
che per il conto proprio, presenta un'unica domanda  inserendo  nelle
apposite maschere i dati necessari per accedere ai predetti benefici.
  13. Terminata la  compilazione  sul  sito  internet  dell'Albo,  la
domanda, a pena di inammissibilita', deve essere firmata  in  formato
elettronico  dal   titolare,   ovvero   dal   rappresentante   legale
dell'azienda o da un suo procuratore;  a  tal  fine,  l'impresa  deve
dotarsi dell'apposito kit per la firma digitale (smart card  o  token
usb ) distribuito dai certificatori  abilitati  iscritti  nell'elenco
pubblico previsto dall'art. 29, comma 1  del  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82, (es. Poste, Infocamere, ecc...). L'apposizione  di
questa  firma  con  le  modalita'  sopra   indicate,   determina   il
completamento della domanda  che,  da  quel  momento,  assume  valore
legale con le conseguenti responsabilita' previste dall'art.  76  del
D.P.R del 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni  mendaci
e di falsita' in atti.
  14.  Il  pagamento  della  marca  da  bollo  va  eseguito   tramite
bollettino postale sul c/c 4028 (specifico per  l'autotrasporto).  Al
termine della compilazione in  formato  elettronico,  l'impresa  deve
inserire negli appositi campi gli estremi  del  versamento  (data  di
effettuazione del pagamento ed identificativo dell'ufficio  postale),
sui quali il Comitato centrale effettuera' gli opportuni riscontri. A
tal fine l'impresa e' tenuta a conservare la ricevuta  del  pagamento
(da non inviare al Comitato centrale), per esibirla a  richiesta  del
medesimo Comitato.
  15.  Le  riduzioni  dei  pedaggi  si  applicano  per   i   percorsi
autostradali per i quali risulta adottato, alla data del  1°  gennaio
2013, il sistema di classificazione dei  veicoli  basato  sul  numero
degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso.
  16. Il fatturato annuale  a  cui  vanno  commisurate  le  riduzioni
compensate  dei  pedaggi   e'   calcolato   unicamente   sulla   base
dell'importo lordo dei  pedaggi  relativi  ai  transiti  autostradali
effettuati con veicoli appartenenti alle classi B3, B4 e B5 nell'anno
2013, per i quali le societa' concessionarie abbiano  emesso  fattura
entro il 30 aprile 2014.
  17.  Le  societa'  concessionarie  danno  seguito  ai  rimborsi  ai
soggetti  aventi  titolo,  secondo  le   modalita'   previste   dalle
convenzioni stipulate tra le stesse societa' ed il Comitato centrale.
 
                              Titolo II
 
 
Disposizioni specifiche per le domande di riduzione compensata  delle
                imprese di autotrasporto conto terzi
 
  18. In aggiunta agli elementi  indicati  al  precedente  punto  10,
l'impresa di autotrasporto per conto  di  terzi  che  intende  fruire
delle riduzioni compensate, deve fornire  le  ulteriori  informazioni
indicate nei successivi punti da 19 a  23.  La  mancanza  o  l'errata
indicazione di una  di  queste  informazioni,  comporta  l'esclusione
totale o parziale dai suddetti benefici, a seconda del caso.
  19. Le imprese di autotrasporto per conto di terzi, devono inserire
negli appositi spazi del sito  internet  del  Comitato  centrale,  le
informazioni di seguito elencate:
    numero,  data   di   iscrizione   e   di   eventuale   cessazione
dell'iscrizione all'Albo degli  autotrasportatori  del  soggetto  che
richiede  il  beneficio;  le  imprese  aventi  sede  in  altro  Paese
dell'Unione europea, devono indicare il numero e la data di  rilascio
della licenza comunitaria;
    societa'  autostradale/i  concessionaria/e  che  gestisce/ono  il
sistema automatizzato di pagamento  a  riscossione  differita  ed  il
relativo/i codice/i  di  fatturazione  intestato/i  al  soggetto  che
richiede il beneficio. Il codice o i codici  di  fatturazione  devono
essere indicati nella loro interezza, che per la Societa'  Autostrade
consiste in nove cifre;
    per ciascun veicolo a motore per il quale si chiede la  riduzione
compensata dei pedaggi autostradali, l'indicazione della targa, della
categoria  (Euro  3,  Euro  4,  Euro  5  o  superiore),  del   numero
dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato
nell'anno 2013. Tale indicazione dovra'  avvenire  con  le  modalita'
indicate nel precedente punto 11, a seconda del numero di  veicoli  a
motore per i quali e' chiesta la riduzione.
  20.  Le  imprese  iscritte  all'Albo  nel  corso  del  2013  devono
indicare, in un'apposita  maschera,  se  tale  iscrizione  sia  stata
ottenuta ai sensi dell'art. 12 della legge n. 298/1974 o dell'art. 15
della stessa legge, ovvero per trasferimento di sede.
  21. Le imprese o i raggruppamenti aventi sede  in  un  altro  Paese
dell'Unione europea, che abbiano ottenuto una licenza comunitaria nel
corso dell'anno 2013, devono  indicare  in  un'apposita  maschera  se
trattasi di primo  rilascio  ovvero  di  rinnovo  di  una  precedente
licenza.
  22. I  raggruppamenti  italiani  (cooperative,  consorzi,  societa'
consortili) iscritti all'Albo nazionale  degli  autotrasportatori  di
cose per conto di terzi, ed i raggruppamenti esteri  aventi  sede  in
altro Paese dell'U.E., titolari di licenza comunitaria, sono chiamati
ad osservare le seguenti disposizioni:
    a) i  raggruppamenti  formati  esclusivamente  da  soci  iscritti
all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di  terzi,  ovvero
da imprese titolari di licenza comunitaria con sede  in  altro  Paese
dell'U.E.,   devono   specificare    nell'apposita    maschera,    la
denominazione, il numero e  la  data  di  iscrizione  all'Albo  degli
autotrasportatori dei rispettivi soci  italiani  o,  per  le  imprese
U.E., il numero e  la  data  di  rilascio  delle  rispettive  licenze
comunitarie;
    b) i raggruppamenti  tra  i  cui  soci  compaiano  anche  imprese
italiane e/o comunitarie che effettuino trasporti in conto proprio  o
iscritte  al   registro   delle   imprese   per   attivita'   diverse
dall'autotrasporto di  cose  per  conto  di  terzi,  devono  indicare
nell'apposita maschera del sito  internet  dell'albo,  la  parte  del
fatturato autostradale del raggruppamento ottenuta con  detti  viaggi
eseguiti dai veicoli di tali aziende, affinche' il  relativo  importo
venga scorporato in sede di quantificazione del beneficio  richiesto.
Per ciascuno dei soci italiani titolari di licenza in conto proprio o
comunitari che esercitano attivita' di trasporto in conto proprio, il
raggruppamento procede ad elencarli evidenziandone  il  fatturato  in
pedaggi maturato nel corso del 2013, sulla base del quale sara'  loro
riconosciuto l'ammontare della riduzione;  resta  fermo  che  per  le
imprese socie iscritte all'Albo degli autotrasportatori e per  quelle
straniere titolari  di  licenza  comunitaria,  il  raggruppamento  e'
tenuto a fornire, negli appositi campi, le informazioni di  cui  alla
precedente lettera a).
  23. Le imprese che hanno aderito  o  cessato  di  aderire  a  forme
associate nel corso dell'anno 2013, debbono presentare  una  distinta
domanda  a  loro  nome,  per  i  transiti  effettuati  nei   periodi,
rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla  cooperativa,
al consorzio od alla  societa'  consortile,  ovvero  successivi  alla
cessazione del rapporto associativo.
 
                             Titolo III
 
Disposizioni specifiche per le domande di riduzione compensata  delle
  imprese di autotrasporto conto proprio.
  24. In aggiunta agli elementi  indicati  al  precedente  punto  10,
l'impresa di autotrasporto in conto proprio interessata a  richiedere
le riduzioni  compensate,  deve  fornire  le  ulteriori  informazioni
indicate nei successivi punti 25 e 26.
  La mancanza o l'errata indicazione di una di  queste  informazioni,
comporta l'esclusione totale o  parziale  dai  suddetti  benefici,  a
seconda del caso.
  25. Le imprese di autotrasporto in conto proprio,  devono  inserire
negli appositi spazi del sito  internet  del  Comitato  centrale,  le
informazioni di seguito elencate:
    numero e data di rilascio della licenza in conto proprio  di  cui
e' titolare il richiedente;
    societa'  autostradale/i  concessionaria/e  che  gestisce/ono  il
sistema automatizzato di pagamento  a  riscossione  differita  ed  il
relativo/i codice/i  di  fatturazione  intestato/i  al  soggetto  che
richiede il beneficio. Il codice o i codici  di  fatturazione  devono
essere indicati nella loro interezza, che per la Societa'  Autostrade
consiste in nove  cifre.  Al  fine  di  agevolare  le  operazioni  di
individuazione/riconoscimento dei codici, e' opportuno che  l'impresa
richiedente alleghi copia  di  una  fattura  per  ognuno  dei  codici
indicati nella domanda;
    per ciascun veicolo a motore per il quale si chiede la  riduzione
compensata dei pedaggi autostradali, l'indicazione della targa, della
categoria  (Euro  3,  Euro  4,  Euro  5  o  superiore),  del   numero
dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato
nell'anno 2013. Tale indicazione dovra'  avvenire  con  le  modalita'
indicate nel precedente punto 11, a seconda del numero di  veicoli  a
motore per i quali e' chiesta la riduzione.
  26. I raggruppamenti che associano  imprese  italiane  titolari  di
licenza per  il  trasporto  in  conto  proprio  e/o  comunitarie  che
effettuano  il  trasporto  in   conto   proprio,   devono   compilare
un'apposita maschera nella quale elencano le imprese associate ed  il
relativo fatturato autostradale realizzato da ognuna  di  queste  nel
2013, sulla base del quale sara'  calcolato  la  riduzione  spettante
alla singola impresa.
  27. La societa' da' seguito ai rimborsi ai soggetti aventi  titolo,
secondo le modalita' previste  dalla  convenzione  stipulata  tra  la
stessa societa' ed il Comitato centrale.
  La presente delibera verra'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 2 ottobre 2014
 
                                                Il Presidente: Fumero

                                                             Allegato
 
              Parte di provvedimento in formato grafico