- Normativa
- Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Riduzione compensata dei pedaggi autostradali
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Delibera 2 ottobre 2014
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELIBERA 2 ottobre 2014
Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi
autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2013. (Delibera n.
02 /2014). (14A07912)
(GU n.242 del 17-10-2014)
IL COMITATO CENTRALE
per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche
che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
Riunitosi nella seduta del 2 ottobre 2014;
Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con
legge 26 febbraio 1999, n .40;
Visto in particolare l'art. 2, comma 3 del decreto-legge 28
dicembre 1998 n. 451, convertito nella legge 40/99, che assegna al
Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori risorse da
utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della
circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle
infrastrutture;
Visto l'art. 45 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, che a
decorrere dall'anno 2000 rende strutturali le misure previste dalle
disposizioni normative teste' citate, destinando alle stesse la somma
di € 46.481.121,00;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167 convertito con
modifiche nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che modificando
l'articolo 45 comma 1 lettera c) della legge 23 dicembre 1999 n. 488,
ha elevato la predetta somma di € 46.481.121,00 portandola a €
67.139.397,00;
Visto l'art. 16, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003 n.
269 convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n.
326, con il quale, a decorrere dall'anno 2003, la somma di
€ 67.139.397,00 e' stata incrementata di € 10.329.138,00;
Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti prot. n. DM 0000117 del 21 marzo 2013, registrata dalla
Corte dei conti in data 15 maggio 2013 reg. 4 - fogl. 64, con la
quale sono state adottate le disposizioni in merito all'impiego delle
somme stanziate sul capitolo 1330 di cui alla legge n. 40/1999 e di
quelle che risultassero assegnate nel corso del 2013;
Vista la delibera adottata dal Comitato centrale per l'albo n.
08/2013, con la quale in attuazione della citata direttiva e' stato
destinato provvisoriamente l'importo di € 67.733.123,00, pari al 90%
delle risorse assegnate, ai sensi della legge n. 40/99 e successive
modifiche, per gli interventi relativi all'anno 2013 a favore delle
imprese italiane e comunitarie di autotrasporto, attraverso la
stipula di apposite convenzioni con le societa' che gestiscono le
infrastrutture autostradali, nonche' per la definizione di eventuali
contenziosi connessi alle procedure di erogazione dei rimborsi;
Considerato, inoltre, che per fronteggiare il contenzioso legato al
meccanismo di calcolo del fatturato rilevante per le riduzioni
compensate dei pedaggi, si rende necessario accantonare una cifra che
puo' indicativamente stimarsi in € 200.000,00;
Considerato, quindi, che per favorire l'utilizzo delle
infrastrutture autostradali da parte delle imprese italiane e
comunitarie di autotrasporto di cose, risulta disponibile l'importo
di € 67.733.123,00, dal quale andra' detratto l'importo per dare
copertura alle spese necessarie a rendere operativa la presente
delibera, fermo restando quanto previsto dalla citata direttiva n.
0000117 del 21 marzo 2013 e salve ulteriori somme che dovessero
residuare dall'ammontare come sopra preventivato;
Considerata la necessita' di stabilire l'entita' percentuale dei
rimborsi dei pedaggi autostradali da applicarsi ai soggetti aventi
titolo;
Considerato che l'utilizzo della firma digitale rende possibile
l'invio al Comitato centrale, attraverso il suo sito internet
www.alboautotrasporto.it, delle domande per le riduzioni compensate
dei pedaggi autostradali;
Considerato altresi' che occorre stabilire i criteri e le modalita'
per la presentazione delle domande e della relativa documentazione,
ai fini dell'ottenimento delle riduzioni compensate dei pedaggi per i
transiti effettuati nell'anno 2013;
Visto il capitolo di spesa 1330 «Somma assegnata al Comitato
centrale per l'albo degli autotrasportatori per le attivita'
propedeutiche alla riforma organica del settore nonche' interventi
per la sicurezza della circolazione»;
Delibera:
Titolo I
Disposizioni comuni alle domande per le riduzioni compensate delle
imprese di autotrasporto conto terzi e conto proprio.
1. I pedaggi autostradali per i veicoli Euro 3, Euro 4, Euro 5 e
superiori, appartenenti alle classi B3, B4 e B5, adibiti a svolgere
servizi di autotrasporto di cose in disponibilita' delle imprese di
cui al successivo punto 4, sono soggetti ad una riduzione compensata
a partire dal 1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2013, commisurata
al volume del fatturato annuale in pedaggi.
2. I pedaggi autostradali per i veicoli di cui al precedente punto
1, sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata a partire dal
1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2013, commisurata al volume del
fatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne, con
ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00,
ovvero uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00.
Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, alle cooperative, ai
consorzi ed alle societa' consortili, definite nel successivo punto
4, che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di
pedaggi nelle predette ore notturne, secondo le modalita' indicate al
punto 6 della delibera.
Qualora il raggruppamento (cooperativa a proprieta' divisa,
consorzio, societa' consortile) non soddisfi tale ultima condizione,
le singole imprese ad esso aderenti che abbiano comunque realizzato
almeno il 10% del proprio fatturato nelle sopracitate ore notturne,
possono beneficiare dell'ulteriore riduzione compensata purche' detto
raggruppamento fornisca i dati necessari per l'elaborazione dei
pedaggi notturni delle suddette imprese.
3. Le predette riduzioni compensate sono concesse esclusivamente
per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione, e
vengono applicate da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di
pagamento differito del pedaggio, sulle fatture intestate ai soggetti
aventi titolo alla riduzione.
4. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali possono essere
richieste:
a) dalle imprese che, alla data del 31 dicembre 2012 ovvero nel
corso dell'anno 2013, risultavano iscritte all'Albo nazionale delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose
per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n.
298;
b) dalle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui
all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, dai consorzi
ed dalle societa' consortili costituiti a norma del Libro V, titolo
X, capo I, sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell'oggetto
l'attivita' di autotrasporto, iscritti al predetto Albo nazionale
alla data del 31 dicembre 2012 ovvero durante il 2013.
Le imprese, le cooperative, i consorzi e le societa' consortili
iscritte all'Albo nazionale dal 1° gennaio 2013, possono richiedere
le riduzioni di cui sopra per i viaggi effettuati dopo tale
iscrizione;
c) dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi ed
dai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione Europea
che, alla data del 31 dicembre 2012 ovvero nel corso dell'anno 2013
risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del
regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992;
d) dalle imprese ed dai raggruppamenti aventi sede in Italia
esercenti attivita' di autotrasporto in conto proprio che, alla data
del 31 dicembre 2012, ovvero nel corso dell'anno 2013 risultavano
titolari di apposita licenza in conto proprio di cui all'art. 32
della legge 298 del 6 giugno 1974, nonche' dalle imprese e dai
raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, che
esercitano l'attivita' di autotrasporto in conto proprio. Le imprese,
le cooperative, i consorzi e le societa' consortili titolari di
licenza per il conto proprio dal 1° gennaio 2013, possono richiedere
le riduzioni di cui sopra soltanto per i viaggi effettuati dopo la
data di rilascio di detta licenza.
5. La riduzione compensata di cui al punto 1 si applica secondo i
seguenti criteri:
a) determinazione del fatturato totale annuo realizzato da
ciascun soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando il
fatturato dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti
indici di sconto:
1,00 per i veicoli Euro 3;
2,00 per i veicoli Euro 4;
2,50 per i veicoli Euro 5 e superiori;
b) applicazione ai seguenti scaglioni di fatturato globale annuo
delle percentuali di riduzione compensata secondo il seguente
prospetto:
=====================================================
|Fatturato globale annuo in | percentuale di |
| euro | riduzione |
+===========================+=======================+
|- da 200.000 a | |
| 400.000 euro | 4,33% |
+---------------------------+-----------------------+
|- da 400.001 a | |
|1.200.000 euro | 6,50% |
+---------------------------+-----------------------+
|- da 1.200.001 a | |
|2.500.000 euro | 8,67% |
+---------------------------+-----------------------+
|- da 2.500.001 a | |
|5.000.000 euro | 10,83% |
+---------------------------+-----------------------+
|- oltre 5.000.000 euro | 13% |
+---------------------------+-----------------------+
6. L'ulteriore riduzione compensata di cui al punto 2 e' pari al
10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui al
precedente punto 5, calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi
notturni.
7. Per i richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di pagamento
automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il 1° gennaio
2013, le riduzioni del pedaggio sono applicate dalla data a partire
dalla quale tale utilizzo ha avuto inizio.
8. Nel caso l'ammontare complessivo delle riduzioni applicabili
(risultante dai rendiconti trasmessi dalle societa' concessionarie al
Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori) risultasse
superiore alle disponibilita', lo stesso Comitato provvede al calcolo
del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento
disponibile e la somma complessiva delle riduzioni richieste dagli
aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale per l'albo degli
autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto
qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande
presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti
5 e 6, non pervenga a saturare l'ammontare disponibile.
Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione,
fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.
9. A pena di esclusione dal diritto, a partire dalle ore 9,00 del 3
novembre 2014 e fino alle ore 14,00 del 3 dicembre 2014 le imprese di
autotrasporto in conto terzi e quelle in conto proprio aventi titolo,
interessate alle riduzioni compensate di cui ai punti 1 e 2,
provvedono a compilare ed a presentare la domanda esclusivamente in
via telematica. La compilazione deve avvenire, inserendo i dati
necessari nelle apposite maschere presenti nella sezione dedicata del
sito internet www.alboautotrasporto.it.
Allo scopo di guidare gli utenti affinche' detta compilazione
avvenga in maniera corretta, il Comitato centrale rende disponibile
sul proprio sito internet un manuale utente.
10. Nella domanda per il conto terzi ed in quella per il conto
proprio, devono figurare, a pena di inammissibilita', i seguenti
dati:
a) denominazione e sede dell'impresa che richiede il beneficio;
b) generalita' del titolare, del rappresentante legale o del
procuratore che la sottoscrive in formato elettronico;
c) sottoscrizione da parte del titolare, ovvero del
rappresentante legale dell'azienda o di un suo procuratore, con la
procedura della firma elettronica descritta nel successivo punto 13
della presente delibera. Attraverso questa sottoscrizione, ai sensi
dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003,
l'autore autorizza il Comitato centrale e la Societa' Autostrade per
l'Italia e Telepass S.p.A. al trattamento dei propri dati personali,
al fine di consentire la lavorazione delle pratiche per il
riconoscimento del beneficio richiesto;
d) per le imprese o raggruppamenti aventi sede in altro Paese
dell'U.E., il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria
ottenuta ai sensi del Regolamento CEE 881/1992, del 26 marzo 1992. La
copia cartacea della licenza comunitaria dovra' essere spedita
soltanto su richiesta del Comitato centrale e con le modalita'
specificate da detto organismo.
In aggiunta a quanto sopra, le imprese in conto terzi e quelle in
conto proprio devono fornire gli elementi di cui, rispettivamente, ai
titoli II e III della presente delibera.
11. In merito alla compilazione in via telematica del prospetto dei
veicoli, l'istante, negli appositi campi, deve inserire per ciascun
mezzo a motore la targa, la classificazione ecologica Euro
(esclusivamente Euro 3, Euro 4, Euro 5 o superiore, tenendo presente
la normativa di riferimento riportata in allegato alla presente
delibera) ed il numero dell'apparato telepass ovvero della tessera
viacard ad esso abbinato nell'anno 2013 (Il numero dell'apparato
Telepass o delle Tessera Viacard deve essere formato da 20 caratteri
numerici, qualora il numero di tali apparati dovesse risultare
inferiore a 20 occorre inserire tanti zeri iniziali fino ad arrivare
a 20 caratteri complessivi).
In alternativa all'inserimento manuale dei suddetti dati, le
informazioni obbligatorie relative:
a) al prospetto veicoli;
b) ai soci appartenenti a raggruppamenti, di cui al successivo
punto 22, lett. a) della delibera;
c) ai raggruppamenti in conto terzi che associano imprese
italiane o comunitarie che esercitano attivita' di trasporto in conto
proprio, di cui al successivo punto 22, lettera b) della delibera;
d) ai raggruppamenti di cui facciano parte imprese italiane
titolari di licenza per il trasporto in conto proprio e/o comunitarie
che eseguono il trasporto in conto proprio, di cui al successivo
punto 26 della delibera; potranno essere fornite al Comitato Centrale
utilizzando l'apposita applicazione presente nel sito internet
dell'Albo, nel formato previsto dai tracciati allegati alla presente
delibera.
12. L'impresa che intenda chiedere la misura sia per il conto terzi
che per il conto proprio, presenta un'unica domanda inserendo nelle
apposite maschere i dati necessari per accedere ai predetti benefici.
13. Terminata la compilazione sul sito internet dell'Albo, la
domanda, a pena di inammissibilita', deve essere firmata in formato
elettronico dal titolare, ovvero dal rappresentante legale
dell'azienda o da un suo procuratore; a tal fine, l'impresa deve
dotarsi dell'apposito kit per la firma digitale (smart card o token
usb ) distribuito dai certificatori abilitati iscritti nell'elenco
pubblico previsto dall'art. 29, comma 1 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, (es. Poste, Infocamere, ecc...). L'apposizione di
questa firma con le modalita' sopra indicate, determina il
completamento della domanda che, da quel momento, assume valore
legale con le conseguenti responsabilita' previste dall'art. 76 del
D.P.R del 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci
e di falsita' in atti.
14. Il pagamento della marca da bollo va eseguito tramite
bollettino postale sul c/c 4028 (specifico per l'autotrasporto). Al
termine della compilazione in formato elettronico, l'impresa deve
inserire negli appositi campi gli estremi del versamento (data di
effettuazione del pagamento ed identificativo dell'ufficio postale),
sui quali il Comitato centrale effettuera' gli opportuni riscontri. A
tal fine l'impresa e' tenuta a conservare la ricevuta del pagamento
(da non inviare al Comitato centrale), per esibirla a richiesta del
medesimo Comitato.
15. Le riduzioni dei pedaggi si applicano per i percorsi
autostradali per i quali risulta adottato, alla data del 1° gennaio
2013, il sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero
degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso.
16. Il fatturato annuale a cui vanno commisurate le riduzioni
compensate dei pedaggi e' calcolato unicamente sulla base
dell'importo lordo dei pedaggi relativi ai transiti autostradali
effettuati con veicoli appartenenti alle classi B3, B4 e B5 nell'anno
2013, per i quali le societa' concessionarie abbiano emesso fattura
entro il 30 aprile 2014.
17. Le societa' concessionarie danno seguito ai rimborsi ai
soggetti aventi titolo, secondo le modalita' previste dalle
convenzioni stipulate tra le stesse societa' ed il Comitato centrale.
Titolo II
Disposizioni specifiche per le domande di riduzione compensata delle
imprese di autotrasporto conto terzi
18. In aggiunta agli elementi indicati al precedente punto 10,
l'impresa di autotrasporto per conto di terzi che intende fruire
delle riduzioni compensate, deve fornire le ulteriori informazioni
indicate nei successivi punti da 19 a 23. La mancanza o l'errata
indicazione di una di queste informazioni, comporta l'esclusione
totale o parziale dai suddetti benefici, a seconda del caso.
19. Le imprese di autotrasporto per conto di terzi, devono inserire
negli appositi spazi del sito internet del Comitato centrale, le
informazioni di seguito elencate:
numero, data di iscrizione e di eventuale cessazione
dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori del soggetto che
richiede il beneficio; le imprese aventi sede in altro Paese
dell'Unione europea, devono indicare il numero e la data di rilascio
della licenza comunitaria;
societa' autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il
sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il
relativo/i codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto che
richiede il beneficio. Il codice o i codici di fatturazione devono
essere indicati nella loro interezza, che per la Societa' Autostrade
consiste in nove cifre;
per ciascun veicolo a motore per il quale si chiede la riduzione
compensata dei pedaggi autostradali, l'indicazione della targa, della
categoria (Euro 3, Euro 4, Euro 5 o superiore), del numero
dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato
nell'anno 2013. Tale indicazione dovra' avvenire con le modalita'
indicate nel precedente punto 11, a seconda del numero di veicoli a
motore per i quali e' chiesta la riduzione.
20. Le imprese iscritte all'Albo nel corso del 2013 devono
indicare, in un'apposita maschera, se tale iscrizione sia stata
ottenuta ai sensi dell'art. 12 della legge n. 298/1974 o dell'art. 15
della stessa legge, ovvero per trasferimento di sede.
21. Le imprese o i raggruppamenti aventi sede in un altro Paese
dell'Unione europea, che abbiano ottenuto una licenza comunitaria nel
corso dell'anno 2013, devono indicare in un'apposita maschera se
trattasi di primo rilascio ovvero di rinnovo di una precedente
licenza.
22. I raggruppamenti italiani (cooperative, consorzi, societa'
consortili) iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori di
cose per conto di terzi, ed i raggruppamenti esteri aventi sede in
altro Paese dell'U.E., titolari di licenza comunitaria, sono chiamati
ad osservare le seguenti disposizioni:
a) i raggruppamenti formati esclusivamente da soci iscritti
all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ovvero
da imprese titolari di licenza comunitaria con sede in altro Paese
dell'U.E., devono specificare nell'apposita maschera, la
denominazione, il numero e la data di iscrizione all'Albo degli
autotrasportatori dei rispettivi soci italiani o, per le imprese
U.E., il numero e la data di rilascio delle rispettive licenze
comunitarie;
b) i raggruppamenti tra i cui soci compaiano anche imprese
italiane e/o comunitarie che effettuino trasporti in conto proprio o
iscritte al registro delle imprese per attivita' diverse
dall'autotrasporto di cose per conto di terzi, devono indicare
nell'apposita maschera del sito internet dell'albo, la parte del
fatturato autostradale del raggruppamento ottenuta con detti viaggi
eseguiti dai veicoli di tali aziende, affinche' il relativo importo
venga scorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto.
Per ciascuno dei soci italiani titolari di licenza in conto proprio o
comunitari che esercitano attivita' di trasporto in conto proprio, il
raggruppamento procede ad elencarli evidenziandone il fatturato in
pedaggi maturato nel corso del 2013, sulla base del quale sara' loro
riconosciuto l'ammontare della riduzione; resta fermo che per le
imprese socie iscritte all'Albo degli autotrasportatori e per quelle
straniere titolari di licenza comunitaria, il raggruppamento e'
tenuto a fornire, negli appositi campi, le informazioni di cui alla
precedente lettera a).
23. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme
associate nel corso dell'anno 2013, debbono presentare una distinta
domanda a loro nome, per i transiti effettuati nei periodi,
rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla cooperativa,
al consorzio od alla societa' consortile, ovvero successivi alla
cessazione del rapporto associativo.
Titolo III
Disposizioni specifiche per le domande di riduzione compensata delle
imprese di autotrasporto conto proprio.
24. In aggiunta agli elementi indicati al precedente punto 10,
l'impresa di autotrasporto in conto proprio interessata a richiedere
le riduzioni compensate, deve fornire le ulteriori informazioni
indicate nei successivi punti 25 e 26.
La mancanza o l'errata indicazione di una di queste informazioni,
comporta l'esclusione totale o parziale dai suddetti benefici, a
seconda del caso.
25. Le imprese di autotrasporto in conto proprio, devono inserire
negli appositi spazi del sito internet del Comitato centrale, le
informazioni di seguito elencate:
numero e data di rilascio della licenza in conto proprio di cui
e' titolare il richiedente;
societa' autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il
sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il
relativo/i codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto che
richiede il beneficio. Il codice o i codici di fatturazione devono
essere indicati nella loro interezza, che per la Societa' Autostrade
consiste in nove cifre. Al fine di agevolare le operazioni di
individuazione/riconoscimento dei codici, e' opportuno che l'impresa
richiedente alleghi copia di una fattura per ognuno dei codici
indicati nella domanda;
per ciascun veicolo a motore per il quale si chiede la riduzione
compensata dei pedaggi autostradali, l'indicazione della targa, della
categoria (Euro 3, Euro 4, Euro 5 o superiore), del numero
dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato
nell'anno 2013. Tale indicazione dovra' avvenire con le modalita'
indicate nel precedente punto 11, a seconda del numero di veicoli a
motore per i quali e' chiesta la riduzione.
26. I raggruppamenti che associano imprese italiane titolari di
licenza per il trasporto in conto proprio e/o comunitarie che
effettuano il trasporto in conto proprio, devono compilare
un'apposita maschera nella quale elencano le imprese associate ed il
relativo fatturato autostradale realizzato da ognuna di queste nel
2013, sulla base del quale sara' calcolato la riduzione spettante
alla singola impresa.
27. La societa' da' seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo,
secondo le modalita' previste dalla convenzione stipulata tra la
stessa societa' ed il Comitato centrale.
La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 2 ottobre 2014
Il Presidente: Fumero
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico