• Giurisprudenza
  • Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti ed omicidio stradale
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Rifiuto di sottoporsi all'accertamento con etilometro

Cassazione penale
sentenza n. 43405 del 23 novembre 2007

Reato di guida in stato di ebbrezza – richiesta di oblazione - depenalizzazione del reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento con etilometro – L. 160/2007 di conversione del DL n.117 3 agosto 2007 – applicazione d’ufficio dei principi di successione di leggi nel tempo ex art. 2 c.p.

 

Al colpevole dei reati di guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi all’accertamento con etilometro (formulazione antecedente alla riforma operata dal DL n. 117 del 3 agosto 2007, convertito in legge n. 160 /2007) viene respinta la richiesta di oblazione per violazione del termine richiesto dall’art. 162 bis c.p. Tale richiesta deve perentoriamente essere esercitata fino all’apertura del dibattimento, nel caso contrario non può essere riproposta se non quando sia stata in prima battuta respinta dal giudice. In questo ultimo caso può essere proposta dalla parte fino all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.La Suprema Corte inoltre ha applicato d’ufficio i principi di cui all’art 2 c.p. riguardanti la successione di norme penali nel tempo, annullando la sentenza di condanna al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento con etilometro, perché depenalizzato da una legge successiva alla emissione della sentenza di primo grado (DL N. 117/2007 convertito in L. n. 160/2007).  
FattoDiritto1 - Il Giudice di Pace di Clusone dichiarava P.M. colpevole dei reati di guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi all'accertamento con etilometro, condannandolo alla pena complessiva di Euro 1.200,00 di ammenda con la concessione delle attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra i due reati: il giudicante muoveva da una pena base di Euro 1.500,00, senza peraltro indicare il reato ritenuto più grave, diminuita di un terzo per le attenuanti generiche ed aumentata a quella inflitta per effetto della continuazione; ai sensi dell'art. 174 c.p. e della L. 31 luglio 2006, n. 241, il Giudice di pace dichiarava integralmente condonata la pena inflitta all'imputato.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo violazione di legge in ordine alla mancata ammissione all'oblazione;deduce il ricorrente che: a) l'imputato aveva presentato alla Procura della Repubblica istanza di oblazione speciale ex art. 162 bis c.p.;b) il P.,M. aveva espresso parere favorevole; c) il Giudice di pace aveva ammesso l'imputato all'oblazione fissando in Euro 2.582,00 la somma da pagare entro il 31 ottobre 2003; d) il 23 gennaio 2004 il Giudice aveva restituito gli atti al P.M. segnalando che l'imputato non aveva provveduto al versamento della somma dovuta per l'oblazione; e) era stato quindi emesso decreto di citazione per il giudizio per l'udienza del 31 marzo 2005; f) in tale udienza, aperto il dibattimento, il processo era stato rinviato al 26 gennaio 2006 e l'imputato aveva quindi, in detta udienza, reiterato l'istanza di oblazione; g) il Giudice aveva respinto la richiesta di oblazione ritenendola tardiva sul rilievo che detta istanza sarebbe proponibile fino all'apertura del dibattimento dovendo riconoscersi al termine stabilito dall'art. 162 bis c.p. natura di termine perentorio; h) l'assunto del giudicante sarebbe, ad avviso del ricorrente, errato, dovendo ritenersi possibile presentare la domanda di oblazione fino all'inizio della discussione finale; i) il P. non aveva potuto provvedere al versamento della somma dovuta entro il primo termine indicato dal Giudice perchè versava in difficili condizioni economiche.2- La dedotta censura concernente il rigetto della domanda di oblazione è infondata, e quindi al riguardo il ricorso non può trovare accoglimento. Ed invero deve ritenersi corretta la decisione del Giudice di pace di disattendere la seconda domanda di oblazione proposta dall'imputato, posto che questi, dopo aver ottenuto già in precedenza l'ammissione all'oblazione, non aveva ottemperato alle relative formalità entro il termine che gli era stato accordato. Nè rileva la disposizione, invocata dal ricorrente, di cui all'art. 162 bis c.p., comma 5 - in virtù del quale la domanda di oblazione può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado - valendo tale norma evidentemente per il caso in cui una prima richiesta non abbia trovato accoglimento, e non nell'ipotesi, come quella che ci occupa, in cui l'interessato non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dall'accoglimento della sua prima domanda di oblazione.3 - L'introduzione della nuova disciplina in ordine alle condotte di guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi al test con l'etilometro (D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito in L. 2 ottobre 2007, n. 160), con la quale, in particolare, è stato stabilito un nuovo trattamento sanzionatorio per la prima (con riferimento a diverse soglie di ebbrezza) ed è stata depenalizzata la seconda, impone l'intervento di ufficio, in applicazione dell'art. 2 c.p. in materia di successione delle leggi; ed invero: a) l'impugnata sentenza deve essere i annullata, senza rinvio, limitatamente al rifiuto di sottoporsi all'alcoltest perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato; b) conseguentemente la sentenza stessa deve essere altresì annullata con rinvio allo stesso Giudice di pace di Clusone, quanto al reato di guida in stato di ebbrezza, per la rideterminazione della pena, non potendo questa Corte procedere direttamente all'eliminazione dell'aumento di pena per la continuazione con il rifiuto di sottoporsi al controllo con l'etilometro, posto che il primo giudice non ha indicato quale delle due condotte addebitate all'imputato (all'epoca entrambe costituenti reato) ha ritenuto più grave ai fini della determinazione della pena base indicata in Euro 1.500,00 di ammenda.P.Q.M.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla imputazione di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.Annulla la stessa sentenza relativamente alla imputazione di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al Giudice di pace di Clusone.Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2007.Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2007  

 

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