- Approfondimenti e Articoli di dottrina
- Norme di riforma del Codice della Strada
Riforma codice della strada
Direzione studi e ricerche
agosto 2007
Come annunciato, il Governo, nell’impossibilità di giungere con l’iter ordinario all’approvazione del pacchetto di riforme del codice della strada, contenuto nel disegno di legge “Bianchi”, attualmente al senato ( s. 1677) ha fatto ricorso alla decretazione di urgenza adottando il decreto-legge n. 117 ( decreto-legge “a perdere”, che non si ha alcuna intenzione di convertire in legge, ma adottato nell’attesa della definizione dell’iter ordinario del disegno di legge) pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 4 agosto 2007 e da tale data in vigore.
Il provvedimento recepisce, ed in parte modifica, talune delle disposizioni contenute nel disegno di legge “Bianchi”; in particolare, sono state introdotte le disposizioni concernenti le violazioni al codice della strada ritenute più pericolose per la sicurezza della circolazione stradale.
L’obiettivo perseguito dal Governo è stato duplice: da un lato inasprire le sanzioni, dall’altro promuovere una maggiore consapevolezza circa i rischi di incidenti stradali legati a particolari condizioni di guida, quale quello in stato di ebbrezza. Ha prevalso decisamente il primo obiettivo.
In sintesi le novità contenute nel decreto-legge:
- Guida senza patente (Art. 116)
E’ prevista l’ammenda da euro 2257 a euro 9032 nel caso di guida di autoveicoli e motoveicoli:
- senza aver conseguito la patente;
- con patente revocata;
- con patente non rinnovata per mancanza dei requisiti;
Nel caso di reiterazione della violazione nel biennio è prevista la pena dell’arresto fino ad un anno.
Limitazioni alla guida per neopatentati (Art. 117)
Confermate le limitazioni per coloro che abbiano conseguito la patente di guida ( cat. B ) nei primi tre anni dal rilascio. Non è, infatti, consentita la guida di autoveicoli con potenza superiore ai 50 KW/t (nel testo approvato alla Camera il limite era di 60 kw/t), eccetto quelli adibiti al trasporto di persona invalida, purché la stessa sia presente sul veicolo (sanzione da 148 a 594 euro)[1].
La norma non contiene modifiche rispetto all’originario disegno Bianchi.
Rimangono pertanto i dubbi già espressi con riguardo alle conseguenze determinate da tale disposizione posto che il rapporto tra potenza e massa misurata in tonnellate potrebbe, in alcuni casi, ricomprendere anche auto di grossa cilindrata; ciò, vanificherebbe, la ratio di contenimento dei rischi connessi alla minore esperienza del neo patentato.
Trasporto minori su veicoli a due ruote (inserimento comma 1-bis all’art 170 CdS)
E’ vietato il trasporto di minori di anni quattro su motocicli o ciclomotori a due ruote; la violazione del divieto è sanzionata con la sanzione pecuniaria da euro 148 a euro 594.
La disposizione, già contenuta in un precedente disegno di legge ( n. 1424, che peraltro faceva riferimento al divieto di trasporto di minori di anni cinque) pur nelle buone intenzione delle Istituzioni di apprestare tutela ai soggetti “deboli”, non tiene conto, però della esiguità delle vittime di età inferiore ai tredici anni, coinvolte in incidenti stradali su motocicli e ciclomotori. Dati statistici monitorati dall’ACI parlano dello 0,7% a fronte del 27% delle vittime tra i 14 e 24 anni per i ciclomotori e il 17% di quelli compresi tra i 18 e 29 anni per i motocicli.
Superamento dei limiti di velocità e accertamenti elettronici (art. 142)
Come già disposto nel disegno di legge Bianchi è introdotto un più articolato sistema relativo alla violazione dei limiti di velocità:
- oltre i 40 Km/h ma non oltre i 60 Km/h è prevista la sanzione da euro 370 a euro 1458 (inasprimento) e la sospensione della patente da un mese a tre mesi[2]. In caso di recidiva nel biennio: sospensione patente da 8 a 18 mesi;
- oltre i 60 Km/h (previsione non contemplata nell’attuale art. 142 ) si applicherà la sanzione pecuniaria da 500 a 2000 euro[3] e la sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva nel biennio: sanzione della revoca della patente.
Le sanzioni relative ai limiti di velocità vengono raddoppiate se commesse alla guida di veicoli destinati al trasporto merci o di autobus. Inoltre, se il veicolo è tenuto a montare il limitatore di velocità, le sanzioni sono quelle appositamente prescritte (anche per il titolare della licenza), con accompagnamento del mezzo presso un’officina.
Con riferimento agli accertamenti elettronici è introdotto un nuovo comma 6-bis all’art.142 nel quale è stabilito che le postazioni per i rilevamenti dovranno essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo a cartelli o ad apparecchi luminosi.
Infine, è previsto espressamente il ricorso al c. detto “tutor “, rilevatore della velocità media.
Stante l’identità dei contenuti rispetto all’originario disegno di legge permangono anche in questo caso le perplessità relative all’adeguatezza dell’inasprimento della sanzione con riferimento, in particolare, all’eventuale sperequazione cui la stessa da luogo posto che spesso proprio quelli che possono permettersi veicoli particolarmente potenti hanno le disponibilità economiche per il pagamento della pur esosa sanzione pecuniaria.
Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida. (Art. 173)
Vengono inasprite le sanzioni connesse alla violazione delle prescrizioni relative alla guida con lenti e all’uso di strumenti telefonici o di cuffiette.
- nel primo caso: sanzione pecuniaria da 70 a 285 euro
- nel secondo caso: sanzione da 148 a 594 euro e sospensione della patente da uno a tre mesi in caso di reiterazione della violazione nel corso del biennio.
Occorre segnalare che nel testo del decreto-legge, così come risultante in Gazzetta, non sono stati recepiti due importanti emendamenti stabiliti in Senato. In particolare non è stata recepita la disposizione volta ad eliminare dal novero dei soggetti esonerati dal divieto di utilizzo di apparecchi telefonici e cuffie durante la guida i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. Inoltre non è stata riportata la disposizione che prevedeva il divieto di fumo per il conducente e per i passeggeri durante la marcia del veicolo.
Lascia perplessi il mancato recepimento di due disposizioni importanti per le finalità che il provvedimento intende conseguire.
Guida in stato di ebbrezza (Art. 186)
Sanzioni per la guida in stato di ebbrezza:
- ammenda da 500 a 2000 euro, arresto fino ad un mese, sospensione della patente da 3 a 6 mesi (con tasso alcolemico compreso tra 0.5 e 0.8 gr/l);
- ammenda da 800 a 3200 euro e l’arresto fino a 3 mesi, sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno (con tasso alcolemico tra 0.8 e 1.5 gr/l); la pena detentiva può essere sostituita, a richiesta dell’imputato, con l’obbligo di svolgere un’attività sociale gratuita continuativa presso strutture sanitarie pubbliche di traumatologia per un periodo da due a sei mesi.
- ammenda da 1500 a 6000 euro, arresto fino a 6 mesi fino ad 1 anno, sospensione patente da 1 a 2 anni (con tasso alcolemico superiore a 1.5 gr/l); anche in questo caso è prevista la possibilità per l’imputato di chiedere in alternativa alla pena detentiva lo svolgimento di attività in strutture pubbliche di traumatologia per un periodo da sei mesi ad un anno.
- patente di guida sempre revocata quando:
1. il reato è stato commesso da conducente di Autobus o veicolo destinato al trasporto merci (con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 t)
2. in caso di recidiva biennale
- se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente le pene descritte sono raddoppiate ed sempre disposto il fermo amministrativo di 90 giorni (salvo il caso in cui il veicolo non appartenga a persona estranea alla violazione);
- la competenza a giudicare dei suddetti reati è del tribunale in composizione monocratica.
- Sanzione pecuniaria da 2500 a 10.000 euro ( da 3.000 a 12.000 in caso di incidente) nel caso in cui il soggetto rifiuti di sottoporsi ai dovuti accertamenti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato. Dalla violazione consegue inoltre la sospensione della patente per un periodo da sei mesi a due anni e il fermo del veicolo per un periodo di centottanta giorni.
Guida sotto l’influenza di droghe (art 187)
Sanzioni:
- ammenda da 1000 a 4000 euro;
- arresto fino a 3 mesi e sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno. E’ prevista la pena alternativa alla detenzione dello svolgimento di attività presso strutture pubbliche di traumatologia per n periodo da tre a sei mesi.
- patente di guida sempre revocata quando:
1. il reato è stato commesso da conducente di Autobus o veicolo destinato al trasporto merci (con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 t);
2. in caso di recidiva biennale.
- se il conducente in stato di alterazione psico-fisica da droghe provoca un incidente le pene descritte sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo di 90 giorni (salvo il caso in cui il veicolo non appartenga a persona estranea alla violazione);
- la competenza a conoscere del suddetto reato è il tribunale in composizione monocratica.
La necessità di contenere il dilagante fenomeno dell’uso di alcol e di droghe alla guida ha portato il Governo a dettare una articolata disciplina sanzionatoria, a seconda del diverso livello alcolemico riscontrato.
Per altro, pur condividendo le esigenze di reprimere questo triste fenomeno non possiamo non sottolineare alcuni aspetti importanti.
Innanzi tutto il sistema risulterà vanificato se non sarà accompagnato da un reale aumento dei controlli.
Dall’altro lato, convince poco, la scelta della criminalizzazione delle condotte, in antitesi al processo di depenalizzazione che ha riguardato molte delle violazioni al codice della strada. Non sfugge a nessuno come sia complesso e defatigante l’iter di accertamento penale che è instaurato a seguito della realizzazione di un fatto penalmente rilevante.
E’, peraltro, da salutare con favore la scelta di prevedere quale misura alternativa al carcere, il servizio presso strutture di traumatologia, presso le quali potrà essere effettivamente aumentato il senso di consapevolezza circa le conseguenze di determinate condotte.
Inoltre, viene confermata l’univocità del plesso giurisdizionale ( tribunale in composizione monocratica) competente per entrambe le violazioni, segno della volontà di equiparare le due condotte sotto un profilo sostanziale e dunque processuale.
Promozione della consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza
L’obiettivo della maggiore informatizzazione e della maggiore sensibilizzazione in materia di incidenti stradali è perseguita attraverso una duplice direzione:
- introduzione nell’ambito del sistema di educazione stradale rivolto ai giovani dell’informazione afferente i rischi connessi alla assunzione di sostanze psicotrope e di stupefacenti e bevande alcoliche;
- obbligo per i gestori di locali di intrattenimento in cui siano vendute bevande alcoliche di apposizione all’entrata, all’uscita e all’interno del locale, di apposite tabelle, le quali riproducano, secondo un decreto da adottarsi ad opera del Ministro della Salute:
1. la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica;
2. quantità in centimetri cubici delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcoolemico rilevante ai fini dell’integrazione del reato di guida in stato di ebbrezza.
La disposizione funge da contrappeso rispetto alla soluzione di mero inasprimento delle sanzioni.
La norma, che recepisce quanto già contenuto nel disegno Bianchi, va salutata con favore stante il convincimento per cui è fondamentale investire quanto più possibile nell’attività di prevenzione, piuttosto che in quella soltanto repressiva, data la sua comprovata, spesso, inutilità.
Peraltro, ci si chiede, perché sia stata inserita nell’ambito della decretazione d’urgenza dal momento che occorrerà attendere per la sua attuazione un decreto ministeriale da adottarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento.
Regime intertemporale
Le disposizioni relative alle sanzioni penali trovano applicazione, in deroga alla disciplina di cui all’art. 2 del codice penale in materia di successione di norme, che imporrebbe la non retroattività di disposizioni meno favorevoli al reo, trattandosi di decreto-legge, anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della disposizione, con il solo limite della non definizione del procedimento penale con sentenza o decreto di condanna irrevocabili.
[1] La disposizione si applica ai titolari di patente B rilasciata dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della legge.
[2] Nella stesura originaria era prevista la sospensione da tre a sei mesi.
[3] Nella stesura originaria era prevista una sanzione fino 7018 euro.
Documenti allegati
- decreto117_04.pdf 160 KB