- Atti preparatori
- Urbanistica, territorio e infrastrutture, Norme di riforma del Codice della Strada
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Riforma Codice della strada
Direzione Studi e Ricerche ACI
Marzo 2007
MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA
Schema di disegno di legge
Il 16 marzo 2007 il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di disegno di legge di modifica di talune norme del Codice della Strada miranti a garantire una maggiore sicurezza della circolazione stradale. Con il provvedimento in questione il Governo ha agito, principalmente, su uno dei maggiori fattori di incidentalità, il “comportamento umano”, attraverso un pesante inasprimento delle sanzioni previste per le violazioni a talune norme comportamentali contenute nel Codice.
Nel dettaglio le modifiche riguardano:
Limitazioni alla guida da parte dei neo-patentati (art. 117): a coloro che abbiano conseguito la patente di guida ( cat. B ) nei primi tre anni dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli con potenza superiore ai 60 KW/t, eccetto quelli adibiti al trasporto di persona invalida, purché la stessa sia presente sul veicolo. Quando sia commessa una violazione che comporta la sanzione accessoria della sospensione della patente la durata di questa è aumentata di 1/3 qualora si tratti della prima violazione, è raddoppiata per le violazioni successive. Queste disposizioni si applicano per i primi cinque anni ( e non per i primi tre) dal conseguimento della patente qualora sia stata commessa una violazione che importi l’applicazione della sanzione della sospensione per un periodo non inferiore ad un mese.
Violazione dei limiti di velocità ( art. 142 ): sono previsti due distinti scaglioni di superamento. Oltre i 40 Km/h ma non oltre i 60 Km/h è prevista la sospensione della patente da tre a sei mesi. Nel caso di reiterazione della violazione entro un biennio sarà applicata la sospensione della patente da otto a diciotto mesi; oltre i 60 Km/h ( previsione non contemplata nell’attuale art. 142 ) si applicherà la sanzione pecuniaria da 1754 a 7018 euro e la sospensione della patente da sei a dodici mesi; la reiterazione della violazione nel biennio comporterà la sanzione della revoca della patente. Inversione di marcia su carreggiate, rampe e svincoli ( art. 176 comma 22 ): alla sospensione della patente di guida da sei a ventiquattro mesi è sostituita la revoca della patente. ·
Guida in stato di ebbrezza ( art. 186 ): sono inasprite tanto la pena dell’arresto, che nel caso di incidente può giungere fino a sei mesi, tanto quella pecuniaria ( fino a 12.000 euro ). E’ previsto, inoltre, il fermo del veicolo per 90 giorni. Per coloro che abbiano conseguito la patente da non più di tre anni la soglia minima del tasso alcolemico determinante per riscontrare lo stato di ebbrezza penalmente rilevante è di 0,2 grammi per litro, contro gli ordinari 0,5. Qualora il tasso alcolemico riscontrato sia superiore a 1,5 grammi per litro, l’organo accertatore dispone il sequestro del veicolo, il quale sarà confiscato con la sentenza di condanna, anche quando la pena sia condizionalmente sospesa. La confisca è esclusa quando il veicolo sia di proprietà di persona estranea al reato, disponendosi in tal caso il fermo per 180 giorni. E’ prevista in ogni caso la revoca della patente qualora uno stesso soggetto compia più violazioni nel corso di un biennio. ·
Guida in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti ( art. 187): allo stesso modo che per la guida in stato di ebbrezza sono state innalzate tanto le sanzioni pecuniarie quanto quelle detentive. E’ previsto il ritiro provvisorio della patente per un periodo non superiore a 10 giorni nelle more degli accertamenti. Per entrambe le fattispecie di reato è prevista la possibilità di applicare in luogo della misura detentiva dell’arresto la misura alternativa dell’affidamento in prova ai Servizi sociali, che esercitino preferibilmente la loro attività nell’assistenza alle vittime dei sinistri stradali e alle loro famiglie.
Revisione della patente di guida per perdita dei requisiti fisici e psichici riscontrata a mezzo di accertamenti disposti dal DTT o dal Prefetto (art. 128): è sempre prevista la revisione della patente a carico di chi sia coinvolto in un incidente stradale e nei confronti del quale sia stata disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a due mesi. Inoltre, è sempre applicata la sospensione della patente a tempo indeterminato, qualora il titolare non ottemperi alla disposizione delle autorità di sottoporsi agli accertamenti nei termini prescritti. La sospensione opera de iure senza necessità di ulteriore provvedimento e cesserà solo al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. Il disegno di legge interviene su un altro fattore di incidentalità che è rappresentato dal sistema delle infrastrutture.
Con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri dell’interno e delle infrastrutture verranno individuate le strade sulle quali si registrano i più alti tassi di incidentalità, sulle quali è fatto obbligo ai proprietari e concessionari di intervenire allo scopo di effettuare azioni di manutenzione per migliorarne la condizione, allo scopo di ridurre il rischio connesso alla loro percorrenza. Alle attività manutentive dovranno, peraltro, aggiungersi nuovi e più intensi controlli, nonché miglioramento della segnaletica e più in generale qualunque altro intervento dovesse rendersi necessario allo scopo.
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