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Riforma della legislazione in materia portuale

Dott. Maristella Giuliano - Comitato di Redazione della Rivista Giuridica ACI

 


XVI Legislatura – Senato della Repubblica  TU S143, S263, S754, S2403 Riforma della legislazione in materia portuale

Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del 1 ottobre 2012
Il Senato della Repubblica, il 12 settembre 2012, dopo un lungo iter parlamentare iniziato il 29 aprile 2008, ha approvato in Assemblea, il Testo unificato in materia di legislazione portuale, risultante dall’unione dei disegni di legge n. 143 d’iniziativa del senatore Menardi; n. 263 d’iniziativa dei senatori Marco Filippi, Donaggio, Fistarol, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Villari e Vimercati; n. 754 d’iniziativa dei senatori Grillo, Cicolani, Baldini, Camber, Izzo, Butti, Gallo, Zanetta e Comincioli; n. 2403 d’iniziativa del Governo.  Il 18 settembre 2012, l’atto è stato assegnato alla Camera con il numero 5453, ma l’esame in sede referente non è ancora iniziato.
Il disegno di legge è strutturato in 20 articoli e detta i principi fondamentali in materia di porti.
 Di seguito in breve le novità apportate dalla proposta di legge:

- Si introducono nuove disposizioni in ordine alla ripartizione di competenze legislative tra Stato e regioni,  in coerenza con quanto previsto nella Costituzione agli articoli 117 e 118. La legislazione statale disciplina in via esclusiva la sicurezza della navigazione, la sicurezza portuale, del trasporto marittimo, e quella relativa alla gestione delle emergenze. Nel concetto di sicurezza è  ricompressa l’incolumità delle persone. L’articolo 1 disciplina anche la ripartizione dei compiti e delle funzioni tra autorità portuale e autorità marittima. L’autorità portuale svolge le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti e i porti sedi di Autorità portuale sono previsti dal disegno di legge.

- I porti marittimi nazionali sono classificati in 3 categorie: categoria I (porti che hanno lo scopo principale della difesa militare dello Stato); categoria II ( porti con rilevanza economica nazionale ed internazionale); categoria III (porti con rilevanza economica regionale ed interregionale). I porti di categoria II sono sedi delle Autorità portuali. La loro classificazione nella categoria II dipende dalle dimensioni del traffico marittimo, dal ruolo strategico e dai collegamenti con le grandi reti di comunicazione e trasporto europei e transeuropei. La competenza legislativa delle Regioni è circoscritta ai porti rientranti nella categoria III.


- Si introducono novità anche in tema di piano regolatore portuale, prevedendo anche la connotazione ambientale strategica del piano stesso.

- Il disegno di legge istituisce  anche un fondo per il finanziamento delle connessioni intermodali, finanziato con un accantonamento del 5 per cento dell’ammontare degli investimenti assegnati a Rete ferroviaria italiana Spa e ANAS Spa. Per quanto riguarda le modalità di utilizzo del Fondo si rinvia a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Fondo serve a finanziare le opere inerenti alle connessioni ferroviarie e stradali con i porti di maggiori dimensioni, ricompresi nella circoscrizione delle Autorità portuali.