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- Dott.ssa Maristella Giuliano
Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace
Senato della Repubblica
Disegno di legge n. S 548
d'iniziativa dei senatori CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, AMORUSO, BRUNI, BRUNO, CARDIELLO, D'AMBROSIO LETTIERI, Giuseppe ESPOSITO, LIUZZI, MANCUSO, MANDELLI, MUSSOLINI, PALMA, RIZZOTTI, TORRISI e SCILIPOTI
Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace
Onorevoli Senatori. -- L'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228) stabilisce che le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che consentono l'utilizzo di giudici onorari di tribunale (g.o.t.) e di vice procuratori onorari (v.p.o.) si applicano fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.
La necessità di procedere alla revisione delle vigenti disposizioni di ordinamento giudiziario che regolano l'impiego dei magistrati onorari costituisce l'occasione per una più ampia rimeditazione del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria che coinvolga anche la figura del giudice di pace, tenendo conto dell'esperienza maturata in oltre un decennio di attività svolta da questa particolare categoria di magistrati onorari, ai quali è stata attribuita nel corso degli anni una sfera di competenza giurisdizionale sempre più ampia.
Il disegno di legge in oggetto persegue pertanto l'obiettivo di attuare una riforma organica della magistratura onoraria, muovendosi lungo tre direttrici fondamentali:
1) predisposizione di uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari;
2) rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari di tribunale;
3) riorganizzazione dell'ufficio del giudice di pace (attraverso un intervento analogo a quello che nel 1989 ha portato alla trasformazione delle preture mandamentali in sezioni distaccate delle neo costituite preture circondariali).
Sotto questo profilo, l'intervento normativo proposto prosegue il percorso di razionalizzazione già avviato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 con riguardo al processo civile, essendo finalizzato a contenere la durata del processo entro il termine di ragionevole durata imposto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, attraverso una migliore organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali disponibili.
Lo statuto unico della magistratura onoraria
Con la previsione di uno statuto unico della magistratura onoraria si introduce una disciplina omogenea dei requisiti per l'accesso alle funzioni giudiziarie onorarie, del reclutamento, della formazione professionale, della durata dell'ufficio, degli illeciti disciplinari.
L'intervento normativo proposto mantiene inalterato il tradizionale carattere onorario e temporaneo dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, giudice onorario di tribunale ovvero vice procuratore onorario, nonché la reciproca autonomia delle rispettive funzioni giudiziarie onorarie.
Vengono invece rimodulati i criteri per il conferimento di tali funzioni, al fine di incentivare il reclutamento dei migliori tra i giovani laureati in giurisprudenza, a cui nelle more del definitivo inserimento nel mondo lavorativo attraverso il superamento di un concorso pubblico o il consolidamento della propria attività professionale -- lo Stato offre la possibilità di svolgere una preziosa esperienza professionale, previo un adeguato periodo di formazione mirata all'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie.
La rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari di tribunale
L'articolo 43-bis del vigente ordinamento giudiziario (di cui al regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12) stabilisce che «I giudici onorari di tribunale non possono tenere udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari».
Ai giudici onorari di tribunale è pertanto assegnata una funzione di mera supplenza del magistrato ordinario impedito (perché ha un concomitante impegno processuale, ovvero si è astenuto o è stato ricusato) o assente (perché trasferito o applicato ad altra sede), e sempre che non sia possibile provvedere alla sua sostituzione mediante ricorso alle tabelle infradistrettuali, ad applicazioni extradistrettuali o all'impiego di magistrati distrettuali. Viene conseguentemente esclusa la possibilità di affidare al magistrato onorario un ruolo autonomo di cause (si veda la delibera del Consiglio superiore della magistratura del 16 luglio 2008 sui criteri di assegnazione degli affari ai giudici onorari di tribunale).
Al fine di razionalizzare l'impiego dei giudici onorari di tribunale è opportuno superare la concezione tradizionale del magistrato onorario come mero supplente del magistrato ordinario impedito o assente, individuando alcuni presupposti oggettivi (carico di lavoro che supera la media del carico di lavoro esigibile da ciascun magistrato ordinario; vacanze o assenze di magistrati ordinari in misura superiore ad una certa percentuale dei posti in organico; cause pendenti davanti al tribunale da un tempo che supera la durata ragionevole del processo secondo i parametri enunciati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo) al verificarsi dei quali può essere affidata ai magistrati onorari addetti al tribunale la trattazione di alcuni procedimenti selezionati per legge ratione materiae.
Al tal fine è necessario contestualmente rimuovere le incertezze che hanno condizionato in passato l'impiego dei magistrati onorari di tribunale a causa della scarna disciplina contenuta nell'articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario, rimettendo alla legge il compito di stabilire quali siano le cause (in materia civile e penale) che non possono senz'altro essere affidate alla trattazione del magistrato onorario, perché necessitano di una trattazione da parte di un giudice professionale.
Il disegno di legge si compone di tre capi, che contengono -- rispettivamente -- le nuove norme che disciplinano la magistratura onoraria (capo I), le norme in materia di ufficio del giudice di pace (capo II), le norme di coordinamento, transitorie e finali (Capo III).
Articolo 1
Definisce l'ambito di applicazione del nuovo statuto della magistratura onoraria, che si applicherà ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, con esclusione delle altre categorie di magistrati onorari previste dalle leggi in materia di ordinamento giudiziario (esperti del tribunale e della sezione di corte di appello per i minorenni; esperti che compongono le sezioni specializzate agrarie; giudici popolari), per i quali è necessario mantenere in vigore la vigente disciplina in considerazione delle specifiche funzioni da essi esercitate.
Articolo 2
In primo luogo vengono stabiliti i requisiti necessari per essere nominati giudice di pace, giudice onorario di tribunale ovvero vice procuratore onorario (tra cui la cittadinanza italiana; un'età compresa tra venticinque e sessanta anni; il conseguimento della laurea in giurisprudenza).
In secondo luogo vengono previsti alcuni criteri preferenziali -- incentrati sul possesso di un elevato livello di preparazione giuridica -- ai fini della formazione della graduatoria tra coloro che sono in possesso dei requisiti necessari per la nomina.
Riprendendo una disposizione attualmente contenuta nell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (legge istitutiva del giudice di pace), si prevede infine che possano essere nominati giudici onorari solo coloro che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, siano capaci di assolvere degnamente, per preparazione giuridica e culturale, nonché per indipendenza, equilibrio ed imparzialità, le funzioni di magistrato onorario.
Articolo 3
Introduce un articolato regime di incompatibilità funzionale (fondato sul contemporaneo esercizio di altre funzioni pubbliche o lo svolgimento di attività lavorativa incompatibile con l'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie), e personale (fondato sui rapporti di parentela con altri magistrati onorari in servizio presso il medesimo ufficio giudiziario).
Articolo 4
La selezione di coloro che aspirano ad esercitare funzioni giudiziarie onorarie riprende -- con alcune modifiche -- il modello attualmente previsto dalla legge 21 novembre 1991, n. 374.
Ciascun aspirante presenta domanda di ammissione al tirocinio per la nomina a giudice di pace, a giudice onorario di tribunale ovvero a vice procuratore onorario. L'ammissione al tirocinio è deliberata dal Consiglio superiore della magistratura -- per un numero di aspiranti non superiore al doppio del numero dei magistrati onorari da nominare in ciascun distretto di corte d'appello -- sulla base delle proposte di ammissione al tirocinio formulate dal consiglio giudiziario.
La soluzione prescelta -- un'unica pubblicazione annuale dei posti disponibili e di quelli che si renderanno vacanti nel corso dell'anno -- è già prevista dalle vigenti circolari del Consiglio superiore della magistratura che regolano la nomina dei giudici di pace, ed è ispirata da ragioni di buona amministrazione ed economicità del procedimento. Si prevede infatti che il complesso iter per la nomina dei magistrati onorari venga messo in moto una sola volta l'anno, pianificando la copertura dei posti in organico senza soluzione di continuità, attraverso la conferma dei magistrati onorari già in servizio (regolata dal successivo articolo 8) o la nomina di nuovi magistrati onorari.
Articolo 5
Il tirocinio per la nomina a magistrato onorario è organizzato e coordinato dal consiglio giudiziario, secondo le direttive del Consiglio superiore della magistratura.
Il tirocinio ha una durata di sei mesi e viene svolto nell'ambito dell'ufficio giudiziario scelto come sede dal tirocinante, sotto la direzione di un magistrato ordinario -- nominato tra coloro che svolgono funzioni di giudice di tribunale ovvero di sostituto procuratore della Repubblica -- il quale si avvale della collaborazione di uno o più magistrati ordinari e onorari per lo svolgimento della pratica giudiziaria in materia civile e penale.
La durata del tirocinio e la sua qualità (partecipazione alle varie fasi in cui si svolge l'attività giudiziaria; partecipazione ai corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26) sono finalizzati a verificare in concreto se l'aspirante -- oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie -- possiede quella preparazione giuridica e culturale, e quelle doti di indipendenza, equilibrio ed imparzialità, che l'articolo 2 del disegno di legge prevede come requisiti effettivi Per la nomina a magistrato onorario.
Si prevede, al riguardo, che il magistrato affidatario predisponga una relazione sulle attività di formazione teorica e pratica svolte dal tirocinante, consentendo al consiglio giudiziario di esprimersi sulla idoneità del tirocinante all'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie. La valutazione del consiglio giudiziario viene quindi trasmessa al Consiglio superiore della magistratura, cui spetta di nominare i magistrati onorari.
Articolo 6
Disciplina le modalità di nomina del magistrato onorario, prevedendo altresì che non possano presentare ulteriori domande di ammissione al tirocinio coloro i quali all'esito del tirocinio -- siano stati giudicati dal Consiglio superiore della magistratura inidonei ad assumere le funzioni giudiziarie onorarie.
Articolo 7
Poiché è necessario assicurare che anche il livello di preparazione dei magistrati onorari si mantenga costantemente adeguato all'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie che essi sono chiamati a svolgere, si è ritenuto necessario prevedere meccanismi di formazione professionale permanente dei magistrati onorari, che tengano conto delle funzioni già attribuite alla Scuola superiore della magistratura dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 e successive modificazioni.
Le soluzioni introdotte mirano, inoltre, a fornire strumenti di verifica dello standard di preparazione giuridica e di professionalità del magistrato onorario, anche al fine di consentire al consiglio giudiziario di pronunciarsi sull'idoneità a svolgere le funzioni giudiziarie da parte del magistrato onorario che presenti domanda di conferma ai sensi dell'articolo 8.
Articolo 8
La disposizione in esame -- che disciplina l'iter procedimentale per la conferma dei magistrati onorari -- ribadisce in modo chiaro il tradizionale carattere temporaneo dell'esercizio delle funzioni giudizi arie onorarie (quale esperienza professionale che può essere fatta per un periodo limitato della vita di ciascun aspirante).
Ogni magistrato onorario (sia esso nominato quale giudice di pace, quale giudice onorario di tribunale ovvero quale vice procuratore onorario) dura in carica quattro anni, e può essere confermato -- una sola volta e nelle medesime funzioni -- soltanto per un ulteriore periodo di quattro anni.
Fuori dei casi previsti dagli articoli 9 e 24 (su cui si veda infra), chi ha esercitato per otto anni funzioni giudiziarie onorarie non può più presentare domanda per esercitare funzioni di giudice di pace, di giudice onorario di tribunale ovvero di vice procuratore onorario.
Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, si prevede che non possano presentare ulteriori domande di ammissione al tirocinio per la nomina a magistrato onorario coloro i quali hanno presentato domanda di conferma ma sono stati giudicati dal Consiglio superiore della magistratura inidonei allo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie.
Articolo 9
In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, la disposizione in esame consente -- a coloro che hanno già svolto le funzioni di giudice onorario di tribunale ovvero di vice procuratore onorario -- di presentare domanda per essere nominati giudici di pace.
Coloro che sono nominati giudici di pace ai sensi della presente disposizione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta, per la durata di quattro anni.
La disposizione in esame intende valorizzare il pregresso, positivo esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie svolte in qualità di giudice onorario di tribunale ovvero di vice procuratore onorario, consentendo a questi ultimi di esercitare ulteriormente funzioni giudiziarie onorarie (quelle di giudice di pace) che presentano rispettivamente -- un maggiore grado di stabilità rispetto a quelle esercitate dai giudici onorari di tribunale (che possono essere impiegati solo al verificarsi di determinati presupposti stabiliti dalla legge: si veda quanto stabilito dall'articolo 18) e un maggior grado di autonomia rispetto a quelle esercitate dai vice procuratori onorari (che svolgono le funzioni ad essi delegate dal procuratore della Repubblica ai sensi dell'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario).
Tenuto conto del fatto che possono essere nominati giudici di pace ai sensi dell'articolo 9 solo coloro che hanno già positivamente svolto funzioni giudiziarie onorarie, si esclude in tali casi che la nomina debba essere preceduta dal tirocinio disciplinato dall'articolo 5.
Articolo 10
Disciplina le domande di trasferimento del magistrato onorario, che può chiedere di essere trasferito soltanto presso un ufficio giudiziario omologo a quello in cui egli presta servizio (non è cioè consentito al giudice di pace in servizio di presentare una domanda per essere assegnato quale magistrato onorario presso il tribunale e viceversa).
Articolo 11
Viene vietato espressamente l'impiego del magistrato onorario, in applicazione o supplenza, presso un ufficio giudiziario diverso rispetto a quello al quale è assegnato.
Articolo 12
Disciplina quali siano i doveri del magistrato onorario, anche con riguardo agli obblighi di astensione (si rendono tra l'altro applicabili le disposizioni previste, rispettivamente, dal codice di procedura civile e dal codice di procedura penale, per i magistrati ordinari).
Articolo 13
Disciplina le ipotesi di decadenza dall'ufficio del magistrato onorario (per inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 6 in caso di nomina; per il venir meno di uno dei requisiti necessari per la nomina; per dimissioni volontarie; per il sopravvenire di una causa di incompatibilità).
Articolo 14
Disciplina le ipotesi di dispensa del magistrato onorario (per infermità o altro impedimento).
Articolo 15
La disposizione in esame regola la materia degli illeciti disciplinari, tipizzando i comportamenti che costituiscono illecito (anche attraverso il rinvio, in quanto compatibili con l'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie, delle disposizioni in materia di illecito disciplinare del magistrato ordinario contenute nel decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109); tipizzando le sanzioni disciplinari irrogabili al magistrato onorario (ammonimento, censura, revoca della nomina); prevedendo un regime di gradualità delle sanzioni disciplinari in funzione della gravità dell'illecito commesso.
Articolo 16
Disciplina il procedimento di decadenza, di dispensa e di irrogazione di sanzioni disciplinari a carico del magistrato onorario. Viene inoltre prevista la possibilità di applicare la misura della sospensione cautelare del magistrato onorario sottoposto a procedimento penale o disciplinare, rinviando per la puntuale disciplina dei casi e modi ad apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 29.
Articolo 17
Con la disposizione in esame viene definito il ruolo organico della magistratura onoraria.
Il numero complessivo dei magistrati onorari addetti agli uffici circondariali del giudice di pace viene stabilito in 3200 unità (ridotto rispetto all'attuale contingente di 4700 unità, tenuto conto del numero di magistrati effettivamente addetti agli uffici del giudice di pace nel corso di questi anni, delle effettive esigenze di personale di magistratura onoraria valutate su base nazionale e fatta salva la rideterminazione delle piante organiche dei singoli uffici del giudice di pace come previsto dal comma 4 dell'articolo in esame).
Il numero dei giudici onorari di tribunale e quello dei vice procuratori onorari viene stabilito in misura corrispondente a quello dei g.o.t. e v.p.o. che attualmente compongono il ruolo organico della magistratura onoraria (in base alle norme attualmente in vigore il ruolo organico dei giudici onorari di tribunale è composto da un numero di magistrati non superiore alla metà dei magistrati ordinari previsti nella pianta organica di ciascun tribunale, mentre il numero dei vice procuratori onorari viene stabilito in misura non superiore al numero dei magistrati ordinari previsti nella pianta organica di ciascun ufficio di procura).
Si stabilisce, infine, che con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura, venga determinata la pianta organica degli uffici del giudice di pace.
Articolo 18
La disposizione in esame modifica l'articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario, prevedendo quali siano i presupposti che legittimano l'impiego dei giudici onorari presso il tribunale ordinario e quali le funzioni giurisdizionali che possono essere ad essi attribuite.
La norma -- fortemente innovativa -- abbandona la tradizionale idea di impiegare il magistrato onorario soltanto nei casi di impedimento o assenza dei magistrati ordinari addetti al tribunale, prevedendo specifici presupposti in presenza dei quali è possibile l'impiego dei giudici onorari (carico di lavoro che supera la media del carico di lavoro esigibile da ciascun magistrato ordinario; vacanze o assenze di magistrati ordinari in misura superiore ad una certa percentuale dei posti in organico; cause pendenti davanti al tribunale da un tempo che supera la durata ragionevole del processo secondo i parametri enunciati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo).
Al verificarsi di almeno uno dei presupposti che legittimano l'impiego del giudice onorario potrà essere assegnata ad esso la trattazione di procedimenti in materia civile e penale, con esclusione di quelli per i quali si è espressamente prevista l'opportunità che vengano trattati da un magistrato professionale (in ragione della natura della causa e degli interessi coinvolti, del grado di specializzazione professionale richiesto per la trattazione di alcune tipologie di cause, della tipologia dei reati per i quali si procede in giudizio, del tipo di funzioni giurisdizionali che il magistrato è chiamato ad esercitare).
Articolo 19
La disposizione in esame apporta alcune modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (che reca la disciplina dei consigli giudiziari), prevedendo la costituzione di un'apposita sezione del consiglio giudiziario per i magistrati onorari, con i poteri e le funzioni di cui è attualmente investita la sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace. È prevista, comunque, una riserva di posti, in modo da garantire che nella composizione risulti presente un numero minimo di giudici di pace. La costituzione di un unica sezione del consiglio giudiziario per i magistrati onorari viene a colmare una lacuna del sistema già segnalata dal Consiglio superiore della magistratura.
Articoli 20, 21 e 22
Le disposizioni in esame contengono le norme necessarie per attuare la costituzione dell'ufficio del giudice di pace, con la previsione che le funzioni di coordinamento dell'ufficio del giudice di pace sono esercitate dal presidente del tribunale (o da un presidente di sezione da questi delegato), che avrà il compito di provvedere, tra l'altro, alla distribuzione degli affari tra i vari giudici dell'ufficio, con la possibilità di delegare tale compito ad un giudice di pace dell'ufficio. L'ufficio del giudice di pace rimane un ufficio giudiziario autonomo rispetto al tribunale, e ad esso continua ad applicarsi l'attuale regime di competenza in materia civile e penale previsto dalla legge.
Articolo 23
Contiene disposizioni transitorie sulla formazione dei magistrati onorari, applicabili fino alla piena attivazione dei corsi della Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.
Articolo 24
Al fine di attuare la riforma organica della magistratura onoraria con il necessario carattere di gradualità (evitando di sguarnire improvvisamente gli uffici giudiziari in cui sono addetti magistrati onorari) è previsto in via transitoria un regime di proroga dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della legge.
I giudici di pace, i magistrati onorari di tribunale e i vice procuratori onorari in servizio potranno, a domanda, essere confermati nell'esercizio delle rispettive funzioni, secondo un regime di proroghe differenziato in funzione dell'età anagrafica del magistrato e della durata della pregressa esperienza nell'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie.
Ispirandosi ad analoga norma contenuta nell'articolo 7, comma 1-bis, della legge 21 novembre 1991 n. 374, l'articolo 23 del disegno di legge prevede che l'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie non possa essere in ogni caso prorogato oltre il settantacinquesimo anno di età (per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno compiuto sessanta anni), oltre il settantesimo anno di età (per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno compiuto cinquantacinque anni). Ciascuna delle proroghe previste dall'articolo 24 ha una durata di quattro anni ed è soggetta alle medesime regole che disciplinano in via generale il procedimento per la conferma del magistrato onorario (v. l'articolo 8 del disegno di legge).
Articolo 25
Contiene una disposizione transitoria in materia di illeciti disciplinari (in base alla quale, per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le vigenti disposizioni in materia di illeciti disciplinari dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari).
Articolo 26
Apporta alcune modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, al fine di coordinare le vigenti disposizioni in materia di elezione dei consigli giudiziari con le modifiche introdotte dall'articolo 19 in materia di composizione e funzioni della sezione del consiglio giudiziario per i magistrati onorari.
Articolo 27
La norma in esame si limita a riprodurre quanto previsto dal vigente articolo 40, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, con riguardo ai provvedimenti di nomina, decadenza, dispensa, ammonimento, censura e revoca dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudici di pace nelle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.
Articolo 28
Contiene le abrogazioni della legge istitutiva del giudice di pace (legge 21 novembre 1991, n. 374) e dell'ordinamento giudiziario (regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) rese necessarie dal coordinamento con le disposizioni contenute nel presente disegno di legge.
Articolo 29
Prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge vengano emanate le norme regolamentari di coordinamento e di attuazione rese necessarie dalla legge.
Articolo 30
Contiene la clausola di invarianza finanziaria.
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
DELLA MAGISTRATURA ONORARIA
Art. 1.
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai magistrati onorari che svolgono le funzioni di giudice di pace ai sensi della legge 21 novembre 1991, n. 374, nonché di giudice onorario di tribunale ovvero di vice procuratore onorario, ai sensi dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
Art. 2.
(Requisiti per la nomina)
1. Per la nomina a giudice di pace. a giudice onorario di tribunale ovvero a vice procuratore onorario sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l'esercizio dei diritti civili;
c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) avere idoneità fisica e psichica;
e) avere un'età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessanta anni;
f) avere conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
g) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di magistrato onorario, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata.
2. Costituisce titolo preferenziale per la nomina a giudice di pace, a giudice onorario di tribunale ovvero a vice procuratore onorario il possesso di uno o più dei seguenti requisiti:
a) avere conseguito la laurea in giurisprudenza con votazione non inferiore a 110/110;
b) avere conseguito il diploma presso una delle scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;
c) avere conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
d) avere conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
e) aver esercitato per almeno un quadriennio:
1) funzioni giudiziarie, anche onorarie;
2) professione di avvocato;
3) funzioni notarili;
4) insegnamento di materie giuridiche nelle università con qualifica non inferiore a quella di ricercatore;
5) funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la nomina a magistrato onorario presso gli uffici giudiziari che hanno sede nel capoluogo del circondario di Bolzano è richiesta inoltre:
a) adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca;
b) appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
4. Possono essere nominati magistrati onorari solo coloro che, in possesso dei requisiti di cui ai commi da 1 a 3, siano capaci di assolvere degnamente, per preparazione giuridica e culturale, nonché per indipendenza, equilibrio ed imparzialità, le funzioni di magistrato onorario.
Art. 3.
(Incompatibilità)
1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:
a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
c) coloro che ricoprono, o hanno ricoperto nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;
d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;
e) coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche. Quando tale attività è svolta abitualmente dal coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado, le funzioni di magistrato onorario non possono essere esercitate nell'ambito del circondario di tribunale in cui l'attività professionale è svolta
2. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario di tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense il coniuge o il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società tra professionisti o di associazioni professionali non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario di tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, alle commissioni tributarie.
3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio giudiziario al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, al convivente, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.
4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario.
5. Il magistrato onorario non può assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario di tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.
Art. 4.
(Presentazione delle domande)
1. La domanda di ammissione al tirocinio per la nomina a giudice di pace, a giudice onorario di tribunale ovvero a vice procuratore onorario si presenta al consiglio giudiziario del distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale la domanda è presentata.
2. Il consiglio giudiziario, nel mese di gennaio di ciascun anno, provvede alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e mediante inserzione nel sito internet del Ministero della giustizia, dei posti vacanti e di quelli che si renderanno vacanti nel corso dell'anno, dandone altresì comunicazione ai presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.
3. La domanda di ammissione al tirocinio si propone nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei posti vacanti nella Gazzetta Ufficiale. Nella domanda sono indicati i requisiti posseduti ed è contenuta la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.
4. Gli interessati non possono presentare domanda di ammissione al tirocinio in più di un distretto nello stesso anno e non possono indicare più di tre sedi per ciascun distretto.
5. Il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni, formula le proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti.
6. Le domande degli interessati e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura, che delibera l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 5 per un numero di aspiranti non superiore al doppio del numero di magistrati da nominare.
Art. 5.
(Tirocinio)
1. Il tirocinio per la nomina a magistrato onorario ha una durata di sei mesi e viene svolto, nell'ambito dell'ufficio giudiziario scelto come sede dal tirocinante, sotto la direzione di un magistrato affidatario, nominato tra coloro che svolgono funzioni di giudice di tribunale ovvero di sostituto procuratore della Repubblica.
2. Il consiglio giudiziario, nella composizione di cui al comma 5 dell'articolo 4, organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura e nomina i magistrati affidatari.
3. Il tirocinio si svolge presso gli uffici del tribunale, della procura della Repubblica presso il tribunale ovvero del giudice di pace. I magistrati affidatari si avvalgono della collaborazione di magistrati ordinari ed onorari, da essi designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.
4. Il tirocinio si articola nella partecipazione alle attività giudiziarie svolte dal magistrato assegnatario, compresa la preparazione dell'udienza, la partecipazione alla camera di consiglio e la redazione delle minute dei provvedimenti. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace comprende anche un periodo di assistenza alle attività giudiziarie espletate da un magistrato addetto all'ufficio del giudice per le indagini preliminari.
5. Al termine del periodo di tirocinio i magistrati affidatari redigono, sulla base delle note trasmesse dai magistrati assegnatari e delle minute dei provvedimenti giurisdizionali redatti, una relazione sulle attività di formazione teorica e pratica svolte dal tirocinante. La relazione contiene elementi di valutazione delle attitudini rivelate dal tirocinante, avuto riguardo, in particolare, alla preparazione culturale e giuridica dimostrata, all'impegno profuso nelle attività di tirocinio, alla disponibilità al costante aggiornamento professionale e alle circostanze da cui trarre un giudizio sul possesso dei requisiti di equilibrio, indipendenza ed imparzialità.
6. Il consiglio giudiziario, nella composizione di cui al comma 5 dell'articolo 4, formula per ciascun tirocinante un giudizio sulla idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie e propone una graduatoria degli idonei sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari. I giudizi e la graduatoria sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per le deliberazioni di cui all'articolo 6.
Art. 6.
(Nomina)
1. I magistrati onorari sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sulla idoneità ad assumere le funzioni giudiziarie onorarie.
2. Gli ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati idonei al termine del tirocinio medesimo ma non siano stati nominati magistrati onorari presso le sedi messe a concorso, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi vacanti.
3. Il magistrato onorario assume possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla data di nomina, a pena di decadenza dall'ufficio.
4. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività lavorativa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), questa deve avvenire, a pena di decadenza dall'ufficio, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla data della nomina, e comunque prima dell'assunzione delle funzioni.
5. Coloro che, a seguito di deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sono stati giudicati inidonei ad assumere le funzioni giudiziarie onorarie non possono presentare ulteriori domande di ammissione al tirocinio per la nomina a magistrato onorario.
Art. 7.
(Formazione professionaledei magistrati onorai)
1. Nei due anni successivi all'assunzione delle funzioni giudiziarie, i magistrati onorari partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal magistrato affidatario nominato ai sensi del comma 2 dell'articolo 5. Nel corso delle riunioni vengono esaminate le questioni giuridiche più rilevanti di cui i magistrati onorari abbiano curato la trattazione e vengono discusse le soluzioni adottate.
2. I magistrati onorari che esercitano funzioni giudicanti partecipano alle attività di scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali organizzate dai presidenti di sezione ai sensi dell'articolo 47-quater dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
3. Si applicano le disposizioni sulla formazione permanente della magistratura onoraria di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.
4. La partecipazione ai corsi di formazione professionale e alle riunioni periodiche indette dai magistrati affidatari ai sensi del comma 1 è obbligatoria.
5. Decorsi due anni dall'assunzione delle funzioni giudiziarie, il magistrato affidatario predispone una relazione sull'attività giudiziaria svolta da ciascun magistrato onorario. La relazione è redatta sulla base dell'esame a campione dei provvedimenti emessi, inclusa la verifica sulla tempestività del deposito delle decisioni, e dell'autorelazione presentata dal magistrato onorario. La relazione, unitamente alle statistiche sull'attività svolta, è trasmessa al consiglio giudiziario, per le valutazioni di cui al comma 3 dell'articolo 8, e al capo dell'ufficio giudiziario, anche per gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 22.
Art. 8.
(Durata dell'ufficio e confermadel magistrato onorario)
1. Il magistrato onorario dura in carica quattro anni e può essere confermato, una sola volta e nelle medesime funzioni, per un periodo di quattro anni. Possono essere confermati solo coloro che non hanno superato i sessanta anni di età. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 24, l'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie non può superare la durata complessiva di otto anni, anche non consecutivi.
2. La domanda di conferma si presenta, almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio, al consiglio giudiziario del distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale la conferma è richiesta.
3. Almeno tre mesi prima della scadenza del quadriennio il consiglio giudiziario, nella composizione di cui al comma 5 dell'articolo 4, esprime, con riguardo al magistrato onorario che ha presentato domanda di conferma, un giudizio di idoneità a svolgere le funzioni giudiziarie.
4. Il giudizio di idoneità di cui al comma 3 è finalizzato ad accertare il possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 2, e viene espresso, se necessario previa audizione dell'interessato, sulla base dei seguenti elementi:
a) la relazione redatta dal magistrato affidatario ai sensi del comma 5 dell'articolo 7;
b) i dati statistici relativi all'attività svolta;
c) l'esame a campione dei provvedimenti giurisdizionali e dei verbali delle udienze a cui ha partecipato il magistrato onorario nel quadriennio;
d) il rispetto delle regole di deontologia;
e) l'assenza di sanzioni disciplinari;
f) il parere del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario presta servizio;
g) l'autorelazione del magistrato onorario.
5. Il consiglio giudiziario trasmette al Consiglio superiore della magistratura il giudizio espresso ai sensi del comma 3, unitamente alla domanda dell'interessato. La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sulla idoneità a svolgere le funzioni giudiziarie onorarie.
6. Coloro che, a seguito di deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sono stati giudicati inidonei allo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie non possono presentare ulteriori domande di ammissione al tirocinio per la nomina a magistrato onorario.
7. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorità sulle domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 9, nonché sulle richieste di trasferimento di cui all'articolo 10.
Art. 9.
(Nomina di giudici di pace che hanno già svolto funzioni giudiziarie onorarie)
1. Coloro che hanno svolto per almeno un quadriennio le funzioni di giudice onorario di tribunale o di vice procuratore onorario possono presentare domanda per essere nominati giudici di pace. I vice procuratori onorari non possono presentare domanda per l'ufficio del giudice di pace che ha sede nel capoluogo del circondario in cui hanno svolto le funzioni requirenti.
2. I giudici di pace nominati ai sensi del presente articolo possono essere confermati una sola volta, per la durata di quattro anni.
3. Il procedimento per la nomina a giudice di pace e quello per la conferma sono regolati dall'articolo 8. Non si applicano le disposizioni sul tirocinio per la nomina a magistrato onorario.
Art. 10.
(Domande di trasferimento)
1. I magistrati onorari in servizio possono chiedere il trasferimento presso altri uffici giudiziari omologhi che presentino vacanze in organico.
2. La domanda di trasferimento si presenta al consiglio giudiziario del distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale la domanda è presentata. La domanda ha ad oggetto uno dei posti vacanti pubblicati dal consiglio giudiziario e si presenta entro i termini previsti per le domande di ammissione al tirocinio.
3. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4, 6 e 9.
Art. 11.
(Divieto di applicazione o supplenza)
1. I magistrati onorari non possono essere destinati, in applicazione o supplenza, ad altri uffici giudiziario.
Art. 12.
(Doveri del magistrato onorario)
1. Il magistrato onorario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili. Il giudice di pace ed il giudice onorario di tribunale hanno inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51 del codice di procedura civile e dall'articolo 36 del codice di procedura penale, in ogni caso in cui essi, un associato di studio, il coniuge, il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado abbiano, o abbiano avuto, rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti. Ai vice procuratori onorari si applicano le disposizioni sull'astensione del magistrato del pubblico ministero.
Art. 13.
(Decadenza)
1. Il magistrato onorario decade dall'ufficio, oltre che nelle ipotesi previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 6, quando viene meno taluno dei requisiti necessari per la nomina, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.
Art. 14.
(Dispensa)
1. Il magistrato onorario è dispensato, su sua domanda o d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi.
Art. 15.
(Sanzioni disciplinari)
1. Il magistrato onorario che viola i propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) ammonimento;
b) censura;
c) revoca della nomina.
2. L'ammonimento è un richiamo, espresso nel dispositivo della decisione disciplinare, all'osservanza, da parte del magistrato onorario, dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso.
3. La censura è una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel dispositivo della decisione disciplinare.
4. La revoca della nomina può essere disposta nei casi in cui il magistrato si dimostri inidoneo a svolgere le funzioni giudiziarie onorarie ovvero in caso di grave violazione disciplinare.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, costituisce grave violazione disciplinare:
a) la violazione dell'obbligo di astensione nei casi previsti dall'articolo 12;
b) l'esercizio di attività lavorative o di collaborazione, in qualunque forma svolte, incompatibili con l'esercizio delle funzioni di magistrato onorario;
c) l'omessa partecipazione alle attività di formazione professionale organizzate ai sensi dell'articolo 7, quando sia reiterata e non dipenda da legittimo impedimento.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione I del capo I del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e successive modificazioni.
Art. 16.
(Procedimento)
1. Nei casi previsti dagli articoli 13, 14 e 15, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, il presidente della corte d'appello, ovvero il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello se i fatti riguardano un vice procuratore onorario, propone al consiglio giudiziario, nella composizione di cui al comma 5 dell'articolo 4, la dichiarazione di decadenza, la dispensa, l'ammonimento, la censura o la revoca. Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa, sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca.
2. I provvedimenti di cui agli articoli 13, 14 e 15 sono adottati con decreto del Ministro della giustizia.
3. Con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 29 è disciplinata la sospensione cautelare del magistrato onorario sottoposto a procedimento penale o disciplinare.
Art. 17.
(Ruolo organico della magistraturaonoraria)
1. Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 3.200 posti.
2. Il numero dei giudici onorari di tribunale non può essere superiore alla metà dei magistrati ordinari previsti nella pianta organica dell'ufficio interessato.
3. Il numero dei vice procuratori onorari non può essere superiore al numero dei magistrati ordinari previsti nella pianta organica dell'ufficio interessato.
4. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura, è determinata la pianta organica degli uffici del giudice di pace.
Art. 18.
(Modifiche all’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto30 gennaio 1941. n. 12)
1. L'articolo 43-bis dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 43-bis - (Funzioni dei giudici ordinari ed onorari addetti al tribunale ordinario). -- 1. I giudici ordinari e onorari svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro assegnato dal presidente del tribunale, o, se il tribunale è costituito in sezioni, dal presidente o altro magistrato che dirige la sezione.
2. Ai giudici onorari può essere assegnata la trattazione di singoli procedimenti quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) il numero dei magistrati ordinari mancanti o assenti è superiore al 20 per cento del numero dei magistrati ordinari previsti dalla pianta organica del tribunale;
b) il numero dei procedimenti assegnati ai magistrati ordinari in servizio presso il tribunale supera la media del carico di lavoro esigibile come determinata dal Consiglio superiore della magistratura sentito il Ministro della giustizia;
c) sono pendenti davanti al tribunale procedimenti rispetto ai quali è stato superato il termine ragionevole di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89.
3. Nella materia civile non può essere affidata ai giudici onorari la trattazione:
a) delle cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale;
b) delle cause devolute dalla legge alla competenza di sezioni specializzate;
c) delle cause in materia di lavoro e previdenza;
d) delle cause in materia societaria e fallimentare;
e) delle cause in materia di famiglia, compresi i procedimenti di competenza del giudice tutelare;
f) dei procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;
g) delle opposizioni ad ordinanza ingiunzione;
h) dei procedimenti di appello avverso le sentenze del giudice di pace.
4. Nella materia penale non può essere affidata ai giudici onorari la trattazione:
a) di procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale;
b) dei procedimenti per reati in materia ambientale, urbanistica, di alimenti e prevenzione degli infortuni;
c) dei procedimenti di appello avverso le sentenze del giudice di pace.
5. Quando ricorrono le condizioni previste dal comma 2, i giudici onorari possono comunque essere destinati in supplenza dei giudici ordinari anche nei collegi.
6. Il giudice onorario non può, in ogni caso, svolgere la funzione di giudice delle indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare».
Art. 19.
(Modifiche al decreto legislativo27 gennaio 2006, n. 25)
1. L'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 è sostituito dal seguente:
«Art. 10. - (Sezione del consiglio giudiziario per i magistrati onorari). -- 1. Nel consiglio giudiziario è istituita una sezione autonoma competente per l'espressione dei pareri in materia di magistrati onorari e sui provvedimenti organizzativi relativi agli uffici del giudice di pace. Detta sezione è composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da:
a) due magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due magistrati onorari, di cui almeno uno giudice di pace, eletti dai magistrati onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2;
b) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre magistrati onorari, di cui almeno uno giudice di pace, eletti dai magistrati onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3;
c) cinque magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro magistrati onorari, di cui almeno due giudici di pace, eletti dai magistrati onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis.
2. Le sedute della sezione del consiglio giudiziario per i magistrati onorari sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
3. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni».
2. L'articolo 12-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 è sostituito dal seguente:
«Art. 12-ter. - (Presentazione delle liste per la elezione dei magistrati onorari componenti della sezione del consiglio giudiziario per i magistrati onorari). -- 1. Concorrono all'elezione dei magistrati onorari componenti della sezione di cui all'articolo 10, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario e deve contenere tra i candidati almeno uno o due giudici di pace secondo quanto previsto dall'articolo 10 lettere a), b), c). Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.
2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista. Le firme sono autenticate dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato.
3. Ogni elettore riceve una scheda, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata».
3. All'articolo 12-quater del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Assegnazione dei seggi per i magistrati onorari»;
b) è aggiunta, infine, la seguente lettera:
«c-bis) ove l'individuazione dei candidati eletti non comporti l'elezione di giudici di pace nel numero minimo previsto dall'articolo 10 sono proclamati eletti, fino al raggiungimento di tale numero e prima dei candidati di cui alla lettera c), i giudici di pace che abbiano riportato il maggior numero di preferenza anche se la lista di appartenenza non risulti quella con la maggiore cifra elettorale. In caso di parità di voti tra giudici di pace candidati nella stessa lista si applica quanto previsto dalla lettera c), mentre tra giudici di pace candidati in liste diversi sarà proclamato eletto quello inserito nella lista con maggior cifra elettorale».
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
Art. 20.
(Modifica alla legge 21 novembre 1991, n. 374)
1. Il comma 2 dell'articolo l della legge 21 novembre 1991, n. 374 è sostituito dal seguente:
«2. All'ufficio del giudice di pace sono addetti più magistrati onorari appartenenti all'ordine giudiziario».
Art. 21.
(Coordinamento degli ufficidel giudice di pace)
1. L'ufficio del giudice di pace è coordinato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'ufficio ha sede, o da un presidente di sezione all'uopo delegato. Il coordinatore dell'ufficio provvede all'assegnazione degli affari e stabilisce annualmente i giorni e le ore delle udienze. L'assegnazione degli affari può essere delegata ad uno o più magistrati addetti all'ufficio del giudice di pace. Si applicano gli articoli 7-bis, commi l e 2, e 7-ter dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
Art. 22.
(Sorveglianza sugli ufficidel giudice di pace)
1. La sorveglianza sull'ufficio del giudice di pace è esercitata dal presidente del tribunale nel cui circondario l'ufficio ha sede. Il presidente del tribunale può avvalersi di un presidente di sezione.
2. Il presidente del tribunale, o il presidente di sezione all'uopo delegato, entro il 31 marzo di ogni anno verifica i dati statistici acquisiti ai sensi del comma 5 ed esamina un campione dei provvedimenti giurisdizionali e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario nel corso dell'anno precedente.
3. Quando, anche alla luce degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 2 nonché della relazione redatta dall'affidatario ai sensi del comma 5 dell'articolo 7, il magistrato che esercita la sorveglianza sugli uffici del giudice di pace ha notizia non manifestamente infondata di fatti costituenti causa di decadenza, di dispensa o di applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi degli articoli 13, 14 e 15, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, redige una relazione scritta contenente la descrizione dei fatti e degli altri elementi di valutazione utili ai fini dell'adozione del provvedimento.
4. La relazione viene predisposta previa audizione dell'interessato ed è indirizzata al presidente della corte d'appello, che provvede ai sensi dell'articolo 16.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno le cancellerie degli uffici del giudice di pace trasmettono al presidente del tribunale le statistiche relative all'attività svolta nel corso dell'anno precedente da ciascun giudice di pace in servizio presso l'ufficio.
Capo III
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI
Art. 23.
(Disposizioni transitorie sulla formazione dei magistrati onorari)
1. Fino alla piena attivazione dei corsi della Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, il consiglio giudiziario organizza corsi di formazione professionale per magistrati onorari, avvalendosi della collaborazione di magistrati e di personale delle qualifiche dirigenziali delle cancellerie e segreterie giudizi arie del distretto medesimo, di avvocati e di docenti universitari. I corsi sono organizzati a livello di circondario di tribunale, hanno cadenza annuale e non possono avere durata superiore a venti giorni anche non consecutivi. I corsi sono volti anche all'acquisizione di conoscenze e di tecniche finalizzate all'obiettivo della conciliazione tra le parti.
2. Il consiglio giudiziario può organizzare analoghi corsi per il personale di cancelleria e ausiliario.
Art. 24.
(Proroga delle funzioni dei magistrationorari in servizio)
1. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge e il cui mandato è già stato prorogato almeno due volte, alla scadenza del mandato possono essere confermati nell'esercizio delle rispettive funzioni per un massimo di quattro volte fino ai seguenti limiti di età:
a) settantacinque anni di età, per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno compiuto sessanta anni;
b) settanta anni di età, per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno compiuto cinquantacinque anni.
2. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge e il cui mandato non è mai stato prorogato o è stato prorogato una sola volta, alla scadenza del mandato possono essere confermati nell'esercizio delle rispettive funzioni per ulteriori quattro anni, prorogabili di un ulteriore unico quadriennio.
3. I magistrati onorari di cui ai commi 1 e 2 sono confermati a domanda, ogni quattro anni e con le modalità previste dall'articolo 8.
Art. 25.
(Disposizioni transitorie in materia diilleciti disciplinari)
1. Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le disposizioni in materia di illeciti disciplinari contenute nella legge 21 novembre 1991, n. 374 e nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 42-ter, ultimo comma, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12.
Art. 26.
(Modifiche al decreto legislativo28 febbraio 2008, n. 35)
1. Nel decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35 le parole: «giudici di pace», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «magistrati onorari», e le parole: «giudice di pace», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «magistrato onorario».
Art. 27.
(Norme per le regioni Trentino-Alto Adigee Valle d'Aosta)
1. Alla nomina, alla decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura e alla revoca dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudici di pace nelle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta dei presidenti delle rispettive giunte regionali, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario e nel rispetto delle procedure previste dalla presente legge.
Art. 28.
(Abrogazioni)
1. Gli articoli 3, 4, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 15, 16 e 40, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 sono abrogati.
2. Gli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies, 42-sexies, 42-septies e 71, secondo comma, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 sono abrogati.
Art. 29.
(Disposizioni di attuazione)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di coordinamento e di attuazione rese necessarie dalla presente legge.
Art. 30.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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