- Normativa
- Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Rilascio licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
n. 3/09 del 3 aprile 2009
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità
Divisione 2
Via G. Caraci, 36 – 00157 Roma
Tel.0039 06 41584245 – Fax 0039 0641584006
M_TRA -DIPT
Dip. Trasporti terrestri e intermodale
DIP-T_DGTS_D2
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot: 0033686 – 03/04/2009
23.13.01
Circolare n. 3 /09
A TUTTI GLI UFFICI MOTORIZZAZIONE CIVILE.
LORO SEDI
ALLE DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI
LORO SEDI
ALLA REGIONE SICILIA
ASSESSORATO REGIONALE TURISMO COMUNICAZIONE E TRASPORTI
DIPARTIMENTO TRASPORTI E COMUNICAZIONI
SERVIZIO 1 AUTOTRASPORTO PERSONE E COSE
U.O.B AUTOLINEE REGIONALI E STATALI
VIA NOTARBARTOLO, 17
90141 PALERMO
ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ENERGIA, MOBILITA’ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
VIA GIULIA 75/1
34126 TRIESTE
ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO MOTORIZZAZIONE CIVILE ED INFRASTRUTTURE FERROVIARIE
UFFICIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
LUNGADIGE S.NICOLÒ, 14
38100 TRENTO
ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
RIPARTIZIONE TRAFFICO E TRASPORTI
UFFICIO TRASPORTO LOCALE DI PERSONE
PALAZZO 3,
VIA CRISPI, 10
39100 BOLZANO
AGLI ENTI ED ASSOCIAZIONI INTERESSATE
LORO SEDI
e p.c. Al CAPO DIPARTIMENTO
S E D E
OGGETTO: Rilascio licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi effettuato con autobus . Chiarimenti ed integrazioni alla circolare n. 1 del 9 gennaio 2009.
A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute alla scrivente Direzione Generale, in ordine alle nuove modalità di rilascio della licenza comunitaria per il trasporto di viaggiatori per conto terzi effettuato con autobus, si dispone quanto segue.
1) Modifiche ed integrazioni del punto 2) della circolare 9 gennaio 2009, n. 1, relativo alle modalità di presentazione delle domande.
La circolare n.1 del 9 gennaio 2009, così come modificata dalla successiva circolare n.2/09, prevede per le domande volte ad ottenere ad ottenere la sostituzione o il rinnovo della licenza comunitaria che non è necessario allegare la licenza in scadenza e qualora non siano intervenuti atti o fatti nuovi da quelli documentati o attestati nelle più recenti dichiarazioni, rese per la dimostrazione dei requisiti necessari per il rilascio della licenza comunitaria, è sufficiente produrre un’unica dichiarazione, utilizzando il modello di cui all’allegato n. 5, in luogo delle dichiarazioni redatte secondo i modelli di cui agli allegati 2, 3, 3/A e 3/B e della documentazione relativa al possesso del requisito di capacità finanziaria.
Al riguardo si precisa che il modello di dichiarazione, di cui all'allegato n. 5, che sostituisce quindi ogni altra dichiarazione e documentazione, potrà essere utilizzato esclusivamente per le istanze di sostituzione o di rinnovo delle licenze comunitarie rilasciate a seguito di domanda presentata successivamente all’11 febbraio 2009.
Le domande per la sostituzione o il rinnovo delle licenze comunitarie rilasciate con le precedenti modalità, di cui alle circolari, n. 38 del 9 dicembre 1998, n. 2 dell’8 maggio 2003 e n. 1 dell’8 gennaio 2004, vanno presentate con le stesse dichiarazioni previste dalla citata circolare n. 1/09 per le domande di nuovo rilascio, ciò in quanto la licenza oggetto di rinnovo o di sostituzione è stata ottenuta senza produrre le dichiarazioni ora richieste.
Si precisa, inoltre, che in merito alla documentazione da allegare alla domanda per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria previsto dall’articolo 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modificazioni ed integrazioni, l’impresa può, ai sensi del comma 3, del citato articolo 6, produrre, sulla scorta degli elementi previsti all'art. 6, comma 2, del citato Decreto legislativo n.395/00, alternativamente:
- una attestazione rilasciata da un istituto bancario, redatta conformemente al modello previsto dal D.M. 161/05 (allegato n. 4 alla circolare n. 1/09);
- una relazione tecnica, redatta da un revisore contabile, iscritto al registro dei revisori contabili, tenuto presso il Consiglio dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nella quale sia fatto esplicito riferimento agli elementi di valutazione di cui al su citato articolo 6, comma 2, D.lgs n.395/00.
- una attestazione di un Ente pubblico (Regione, Provincia, Comune), che ha rilasciato all’impresa un titolo legale per l’esercizio dell’attività di trasporto di persone su strada effettuato mediante autobus, con la quale l’Ente medesimo dichiari formalmente che per tale impresa, al momento della data di rilascio dell’attestazione, sussiste il requisito di capacità finanziaria di cui al citato articolo 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.
L’attestato rilasciato dall’istituto bancario o la relazione tecnica del revisore contabile devono indicare una disponibilità finanziaria dell’impresa per un importo pari a euro 50.000 aumentato di euro 5.000 per ogni ulteriore autobus, rispetto al primo, in disponibilità dell’impresa.
Si invitano gli Uffici Motorizzazione Civile, gli Enti e le Associazioni in indirizzo a dare la massima diffusione alle indicazioni contenute nella presente circolare.
La presente circolare sarà pubblicata sul sito internet dello scrivente Ministero.
F.TO IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Clara Ricozzi)