- Giurisprudenza
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- Dott.ssa Maristella Giuliano
Rilevamento a mezzo apparecchiatura elettronica
Corte Costituzionale ord.
4 maggio 2007, n. 155
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 201, comma 1-bis, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comma introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. L’omissione della contestazione immediata prevista dalla legge non integra una violazione del diritto di difesa, che il cittadino può esercitare in sede di opposizione all’atto amministrativo contenente la determinazione e l’irrogazione della sentenza. Inoltre, l’utilizzo di apparecchiature elettroniche di rilevamento delle infrazioni non è rimesso all’arbitrio dell’amministrazione ma disciplinato direttamente dalla legge che predetermina i casi e i tratti stradali interessati dall’utilizzazione delle apparecchiature de qua.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO: nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 201, comma 1-bis, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comma introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, promosso con ordinanza del 20 marzo 2006 dal Giudice di pace di San Pietro Vernotico, nel procedimento civile vertente tra Roberto Conte e l'Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi, iscritta al n. 587 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2007. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 18 aprile 2007 il Giudice relatore Alfonso Quaranta. Ritenuto che il Giudice di pace di San Pietro Vernotico, con ordinanza del 20 marzo 2006, ha sollevato questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione – dell'art. 201, comma 1-bis, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comma introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214; che il rimettente premette di essere chiamato a giudicare dell'opposizione proposta avverso ordinanza ingiunzione, emessa dal Prefetto della Provincia di Brindisi in forza dell'avvenuta contestazione dell'infrazione stradale di cui all'art. 142, comma 8, del medesimo codice della strada, infrazione accertata «a mezzo dell'apparecchiatura elettronica Velomatic mod. 512»; che il giudice a quo – nell'evidenziare che il ricorso devoluto al suo esame «è motivato dalla omessa contestazione immediata dell'infrazione», ciò che precluderebbe «all'opponente di svolgere le sue difese ed accertare direttamente quanto contestato nell'immediatezza del fatto» (come disposto, invece, dagli artt. 200 e 201 del codice della strada) – reputa di dover condividere il dubbio di costituzionalità, prospettato dall'opponente nel giudizio principale, relativo al predetto art. 201, comma 1-bis, lettera e), del codice della strada; che, osserva il rimettente, se gli artt. 200 e 201 del codice della strada enunciano, in via generale, «il principio della contestazione immediata dell'infrazione», la disposizione censurata consente, viceversa, di derogarvi, allorché l'accertamento della violazione avvenga «per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità», apparecchi che consentono «la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari»; che, in tal modo, l'amministrazione sarebbe legittimata a «precostituirsi un'ipotesi di deroga al principio della contestazione immediata attraverso la scelta di uno strumento» che, «per come è fatto e per come funziona», esclude «il principio della contestazione immediata»; che, conseguentemente, l'art. 201, comma 1-bis, lettera e), del codice della strada violerebbe gli artt. 3 e 24 della Costituzione, «perché lesivo del diritto di difesa da parte del cittadino-utente per disparità di trattamento», e, inoltre, in quanto «impedisce il diritto di agire immediatamente» e dunque di esercitare il «diritto di difesa»; che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione sollevata; che la dedotta violazione del diritto alla difesa, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, non sussiste, in quanto l'art. 200 del codice della strada prevede l'obbligo della contestazione immediata non in termini assoluti, stabilendo che si proceda in tal senso solo «quando sia possibile»; che le ipotesi contemplate dalla disposizione impugnata integrano, appunto, «situazioni operative» le quali, «per la natura della violazione, per le circostanze di luogo e di tempo, non consentono la contestazione immediata se non a prezzo di rischi elevatissimi per la sicurezza del personale accertatore, degli altri utenti e dello stesso contravventore»; che, d'altra parte, per tratti stradali diversi «dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali», la possibilità di omettere la contestazione immediata dell'infrazione stradale non risulta rimessa all'arbitrio dell'amministrazione, dipendendo da una «ponderata valutazione del Prefetto», il quale «accerta l'esistenza di obiettive circostanze che legittimano l'impiego di apparecchiature a distanza»; che su tali basi, pertanto, la difesa erariale ha concluso affinché la Corte costituzionale – in conformità con il precedente costituito dall'ordinanza n. 307 del 2006 – dichiari l'infondatezza della questione sollevata. Considerato che il Giudice di pace di San Pietro Vernotico ha sollevato questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione – dell'art. 201, comma 1-bis, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comma introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214; che questa Corte – con ordinanza n. 307 del 2006 – ha dichiarato la manifesta infondatezza di analoga questione di costituzionalità, sollevata in riferimento ai medesimi parametri evocati dall'odierno rimettente; che la citata pronuncia, oltre a ribadire in termini generali che «l'omissione della contestazione immediata di un'infrazione punita con una misura amministrativa non integra di per sé una violazione del diritto di difesa» (principio già affermato nell'ordinanza n. 150 del 2006 e nella sentenza n. 27 del 2005), ha pure precisato che, in occasione della redazione del verbale di contestazione di illecito amministrativo, «la mancata presentazione di osservazioni, scritti difensivi e documenti non condiziona affatto la possibilità di tutela giurisdizionale, potendo questa intervenire dopo un atto dell'amministrazione lesivo della posizione del responsabile (autore e obbligato solidale), che è normalmente l'atto (ordinanza ingiunzione) che contiene la determinazione e l'irrogazione della sanzione» (così la citata ordinanza n. 307 del 2006, che richiama l'ordinanza n. 160 del 2002); che quanto, poi, alla pretesa disparità di trattamento «del cittadino-utente», che il rimettente sembrerebbe ricollegare ad una (arbitraria) facoltà per l'amministrazione di «precostituirsi un'ipotesi di deroga al principio della contestazione immediata», facendo ricorso alle apparecchiature di rilevamento a distanza della velocità dei veicoli, è sufficiente ribadire come «l'uso delle apparecchiature suddette non sia affatto rimesso all'arbitrio dell'amministrazione, essendo predeterminati sia i casi che le sedi stradali interessati dall'utilizzazione degli strumenti de quibus, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2002, n. 168» (ordinanza n. 307 del 2006); che, pertanto, la questione sollevata dal Giudice di pace di San Pietro Vernotico è manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. PQM la Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 201, comma 1-bis, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comma introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata – in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione – dal Giudice di pace di San Pietro Vernotico con l'ordinanza di cui in epigrafe.
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