• Giurisprudenza
  • Limiti di velocità
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Rilevamento automatico della velocità

Corte di Cassazione sez. II
28 settembre 2006 n. 210719

Eccesso di velocità - contestazione immediata – utilizzo di misuratori elettronici di rilevamento ex ante - sussistenza – rilevamento con autovelox – insussistenza Organizzazione del servizio – possibilità di inseguimento del veicolo - insindacabilità

 

Nel caso di rilevamento della velocità attraverso apparecchiature elettroniche, la contestazione immediata è necessaria soltanto nel caso in cui l’apparecchio de qua consenta il rilevamento prima del transito del veicolo davanti agli agenti.

Diversamente, costituisce “valida ragione giustificatrice”alla deroga alla immediata contestazione l’utilizzo di apparecchi quali l’autovelox, che consentono il rilevamento solo in un momento successivo al transito del veicolo.[1]

 Insindacabile in sede giurisdizionale le modalità di organizzazione del servizio da parte degli agenti deputati al controllo.

 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Piedimonte Matese ha respinto l’opposizione che M. P. aveva proposto avverso il verbale, notificatole il 31 gennaio 2001, con cui la polizia municipale di Piana di Monte Verna le aveva contestato che il 19 ottobre 2001 un’autovettura di sua proprietà aveva superato il limite di velocità vigente nel luogo dell’accertamento, avvenuto mediante un apparecchio del tipo "autovelox". M. P. ha proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. Il Comune di Piana di Monte Verna non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.  

MOTIVI DELLA DECISIONE - Con il motivo addotto a sostegno del ricorso M. P. lamenta che erroneamente il Giudice di pace ha ritenuto giustificata la mancata contestazione immediata della violazione, pur se “una pattuglia congruamente formata avrebbe potuto fermare poco più innanzi il conducente dell’autovettura”.

La censura va disattesa, poiché la giurisprudenza di legittimità è ormai stabilmente e univocamente orientata nel senso che l’eccesso di velocità deve essere contestato immediatamente soltanto se verificato mediante dispositivi che consentono la misurazione a una congrua distanza prima del transito del veicolo davanti agli agenti, poiché l’utilizzazione di apparecchiature diverse, come l"autovelox", rientra di per sé tra le ipotesi di esenzione da tale obbligo e l’attestazione del loro impiego, contenuta nel verbale di accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice della mancata contestazione immediata, né d’altra parte sono sindacabili in sede giudiziaria le modalità di organizzazione del servizio di polizia stradale, che non prevedano subitanei inseguimenti o il fermo del veicolo ad opera di una pattuglia di agenti posta “a valle” (v., da ultimo, Cass. 28 aprile 2006 n. 9924).

Il ricorso viene pertanto rigettato.

Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale il Comune di Piana di Monte Verna non ha svolto attività difensive.  

<hr"33%" size="1"></hr"33%">

[1] Il principio è divenuto, ormai, pacifico nella giurisprudenza di legittimità: tra gli altri vedi Cass. 7 aprile 2005 n. 7332, Cass. 6 maggio 2005 n. 9469, Cass. 14 marzo 2005 n. 5528. Inoltre , nello stesso senso, anche Cass. 11 gennaio 2006 n. 281 in cui è sottolineato ( allo stesso modo che nell’arresto considerato ) come risultino assolutamente insindacabili in sede giurisdizionale le modalità di organizzazione del servizio di vigilanza da parte dell’autorità amministrativa.