• Giurisprudenza
  • Urbanistica, territorio e infrastrutture, Assicurazioni e responsabilità civile
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Rimozione cartelloni pubblicitari

Corte di Cassazione II sez. civile
15 maggio 2007, n. 1115

Art. 23 comma 13 quater cod. strad. – rimozione cartelli pubblicitari – pericolo per la circolazione – omessa comunicazione al trasgressore – legittimità ex art. 24 cost. – natura del provvedimento – soggetto responsabile

 

La rimozione dei cartelli pubblicitari collocati lungo le strade, che possa creare un pericolo per la circolazione, può essere disposta senza necessità di previa comunicazione al trasgressore. Trattasi, infatti, di misura cautelare adottata in presenza di un atto illecito dal quale può derivare un rischio per l’incolumità pubblica.  

Con riferimento all’affissione di manifesti pubblicitari in violazione delle specifiche disposizioni, in caso di mancata identificazione del trasgressore, è legittimamente chiamato a rispondere dell’infrazione e delle spese di rimozione sostenute dall’Amministrazione il proprietario della cosa (rectius: dei manifesti) che servì a commettere l’infrazione.

 

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