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  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Rimozione illegittima e risarcimento danni

Giudice di Pace Taranto
14 gennaio 2010, n. 15

Circolazione stradale – Sosta in luogo non soggetto a divieto – Successiva apposizione di segnali mobili di divieto di sosta – Rimozione coatta del veicolo – Illegittimità – Risarcimento dei disagi subiti.

 

Il soggetto cui sia stata illegittimamente rimossa l’autovettura regolarmente parcheggiata in una zona non soggetta ad alcun divieto ha diritto al risarcimento dei danni per i disagi ingiustamente subiti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 05.05.2009 la sig.ra (omissis), premetteva che in data 04/12/2008, intorno alle ore 21.30 l’Avv. (omissis), coniuge della ricorrente parcheggiava l’autovettura MERCEDES C250 tg. (omissis) in via Acclavio, nel tratto compreso tra Via Anfiteatro e Via Principe Amedeo che non appariva interdetto alla sosta, stante l’assenza di specifica segnaletica a tale riguardo. Il giorno seguente, venerdì 5 dicembre l’auto non veniva affatto utilizzata né dalla opponente, né dai componenti del proprio nucleo familiare. Solo il successivo sabato 6 dicembre. intorno alle ore 11.00, i coniugi (omissis) dovendo sbrigare delle commissioni che richiedevano l’impiego del mezzo di locomozione, si recavano sul posto dove la vettura era stata posteggiata ma loro, malgrado, si avvedevano che la vettura non vi era più; la scoperta creava sgomento ed apprensione nella ricorrente e nel coniuge.
Chiedeva, pertanto, l’ annullamento del verbale.
Con decreto del 13.05.2009 veniva fissata l’udienza di discussione per il 22.10.2009 ordinando all’amministrazione opposta di costituirsi nei dieci giorni antecedenti all’udienza con deposito di copia del rapporto con tutti gli atti relativi all’accertamento, contestazione e notificazione della violazione.
Il 12.10.2009 si costituiva il Comune opposto e concludeva per il rigetto non ritenendo giustificabile la violazione commessa.
Istruita la causa, anche attraverso l’audizione di un testimone, questa veniva decisa con la lettura in udienza del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È emerso dagli atti di causa e dalla prova testimoniale, che il coniuge dell’odierna opponente, aveva lasciato l’autovettura in sosta regolare.
Il Comune ha sostenuto che la segnaletica mobile che viene apposta ogni qualvolta il cittadino ne fa richiesta per l’esecuzione di opere motivate, quali traslochi, installazioni di impalcature ecc., è costituita da piantane mobili ancorate al terreno con idonei pesi, con il segnale di divieto di sosta integrato dal cartello di rimozione coatta come prescritto.
Orbene, non è da ritenere sufficiente che i segnali mobili siano ancorati al terreno con idonei pesi, ma detti segnali, seppure mobili e provvisori, devono quantomeno essere fissati al suolo con bulloni ancorati nel manto stradale, onde evitare il facile spostamento, che spesso notoriamente avviene.
Inoltre, se nell’ambito dell’apposizione vengono a trovarsi delle autovetture già in sosta, deve essere cura della P.M. curare la ricerca dei proprietari interessati ed invitare gli stessi alla rimozione: non è difficile rintracciare i titolari delle autovetture, anche tramite visure al P.R.A.
Se proprio non si rintracciano i proprietari delle autovetture, queste possono essere spostate in parcheggi disponibili nelle vicinanze senza essere trasportate a spese del malcapitato in un deposito fuori città, creando gravi disagi ai cittadini ignari delle intenzioni della P.A..
Il tutto può essere eseguito a spese dei richiedenti il servizio studiando una migliore gestione del servizio stesso.
Nella circostanza di cui al verbale, non risulta sufficiente nella fattispecie in esame, che l’agente intervenuto sul posto, constatata la presenza dei segnali di divieto apposti con piantane mobili, abbia provveduto ad elevare, fra altri, il verbale oggi opposto.
Che l’agente della Polizia Municipale, intervenuto sul posto, abbia accertato l’effettiva presenza della segnaletica e la regolarità della stessa, prima di procedere ad elevare verbale di accertamento e disporre conseguentemente la rimozione, non costituisce nessuna prova rilevante, senza una dichiarazione in verbale in merito al preventivo sopralluogo nell’apposizione dei segnali mobili apposti 48 ore prima con il rilevamento delle autovetture già parcheggiate nel tratto di strada interessato, anche con rilievo fotografico.
Se dunque, come é provato, l’opponente, nella medesima circostanza di tempo, allorquando ha lasciato in sosta l’autovettura in modo regolare e in luogo non soggetto ad alcun divieto, viene meno l’elemento psicologico della violazione perché commessa senza l’intenzione di commetterla e senza che alla opponente possa essere rimproverata alcuna responsabilità neppure colposa, la medesima sanzione irrogata con il verbale impugnato, va annullata.
Quanto alla domanda delle spese di giudizio, questa va accolta in ragione del fatto che l’odierna opponente aveva inviato una nota al comando di polizia municipale spiegando i motivi per i quali era ingiusto l’accertamento di violazione.
In tale ipotesi, se la P.A., anziché riscontrare la legittima richiesta del contravventore e procedere ad eventuale autotutela con la revoca o l’annullamento dell’atto opposto, facoltà sempre attribuita all’Amministrazione convenuta di valutare la rispondenza al pubblico interesse e l’attualità del provvedimento emesso (come da Cassaz. Civile sent. n. 828/94 e n. 2140/97) abbia proseguito nel procedimento sanzionatorio con la successiva fase di contestazione della violazione e quindi con l’ulteriore aggravio delle spese di ricerca al P.R.A. e di notifica (senza tener conto della documentazione già depositata dal ricorrente attestante la proprietà del veicolo sanzionato), soggiace alla condanna di eventuale risarcimento dei danni per il disagio ingiustamente prodotto non può essere revocato in dubbio che l’opponente, non avendo ritrovato la sua autovettura nel luogo ove l’aveva regolarmente lasciata, sia stata presa da un comprensibile sconcerto ed abbia dovuto subire non pochi disagi per recarsi presso la depositeria allo scopo di recuperare l’autovettura previo l’esborso di euro 60,00.
L’accoglimento della domanda comporta la condanna dell’amministrazione opposta al ristoro in favore dell’altra parte delle spese e competenze di lite che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M. il giudice di pace di Taranto, visto l’art. 23 della legge nr. 689/81, definitivamente pro-nunciando sull’opposizione proposta da R. R, depositata il 05.05.2009 avverso il verbale n. PM 706 n. reg. 63891/2008, redatto il 03.12.2008 dalla Polizia Municipale di (omissis) per l’importo di euro 47,00, così decide:
1) Accoglie l’opposizione;
2) di conseguenza annulla il verbale impugnato n. PM 706 n. reg. 63891/2008 redatto dalla Polizia Municipale di Taranto;
3) condanna, infine, il Comune di T., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a rifondere all’opponente le spese del presente giudizio, le quali sono liquidate in via equitativa a complessivi euro 131,00, di cui euro 60,00 per spese.

 

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