• Giurisprudenza
  • Assicurazioni e responsabilità civile
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Rinnovo contratto rc auto: rifiuto illegittimo

Corte di Cassazione III sez. civile
3 maggio 2007, n. 10142

Rinnovo contratto assicurativo – rifiuto illegittimo – agente assicurativo – rappresentanza – responsabilità in proprio – insussistenza Rinnovo contratto assicurativo rc auto – rifiuto illegittimo – mancato utilizzo del veicolo – risarcimento danni - artt. 1223 e 1227 c.c. - inammissibilità

 

L’agente assicurativo se autorizzato a concludere contratti di assicurazione, può compiere atti concernenti la modifica e l’estinzione del contratto, salvi i limiti che risultino dalla procura. L’agente può anche essere convenuto in giudizio ma quale rappresentante processuale dell’assicuratore e dunque non essere condannato in nome proprio per fatti che concernono lo scioglimento del contratto in base a disposizioni fornite dallo stesso.  

E’ onere di chi è privato dell’utilità attesa dall’inadempimento procurarsi altrove tale utilità. Per questo non sussiste danno risarcibile nei confronti dell’automobilista, cui sia stato negato il rinnovo del contratto di rcauto, per il mancato uso del veicolo. Nel caso di rifiuto illegittimo il danno va individuato, piuttosto, nel maggior costo che l’assicurato ha eventualmente dovuto sopportare nello stipulare un contratto con altra compagnia assicurativa

 

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