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Rinnovo CQC scaduta da oltre due anni: le disposizioni ministeriali
Marco Massavelli - Ufficiale Settore Operativo Polizia Locale Rivoli (TO)
23 ottobre 2017
Con il decreto 20 settembre 2013, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dettato le disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi.
Il decreto, emanato in attuazione dell'art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, reca disposizioni in materia di:
a) requisiti soggettivi ed oggettivi dei soggetti abilitati ad erogare corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286;
b) programma dei corsi di qualificazione iniziale, sia ordinaria che accelerata, di integrazione e di formazione periodica;
c) criteri per lo svolgimento dei predetti corsi;
d) procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente e validità del titolo abilitativo conseguito;
e) attività di ispezione e vigilanza sui soggetti erogatori dei corsi.
Con circolare n. 21066, del 9 ottobre 2017, il Ministero ha regolamentato il rinnovo delle qualificazioni CQC scadute da oltre due anni.
In particolare, l’articolo 13, comma 11, decreto 20 settembre 2013, in tema di programmi e svolgimento dei corsi di formazione periodica, prevede che tale corso periodica può essere frequentato a partire da tre anni e sei mesi antecedenti la data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente. La frequenza di un corso di formazione periodica:
a) prima della data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente, comporta il rinnovo della stessa senza soluzione di continuità;
b) entro un periodo non superiore a due anni dalla data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente, comporta il rinnovo della stessa a decorrere dalla data indicata sull'attestato di frequenza: dalla data di scadenza della validità e fino alla data di rilascio del predetto attestato è vietato l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e merci;
c) oltre il periodo di due anni di cui alla lettera b), comporta che, ai fini del rinnovo della carta di qualificazione del conducente, è necessario sostenere, con esito positivo, l'esame di idoneità per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, di cui all'articolo 11, comma 1: dalla data di scadenza della validità e fino alla data di superamento delle prove d'esame, è vietato l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose.
DECRETO 20 SETTEMBRE 2013
Art. 11
Esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente
1. L'esame di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, si svolge con sistema informatizzato, tramite questionario estratto da un database predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo un metodo di casualità, e consiste in due prove. Il candidato risponde ai quesiti barrando la lettera «V» o «F» a seconda che consideri quella proposizione vera o falsa. La prima prova attiene agli argomenti di cui all'art. 7, comma 4, lettera a). Il candidato deve rispondere, entro centoventi minuti, a sessanta quesiti. La prova si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sei. La seconda prova attiene agli argomenti di cui all'art. 7, comma 4, lettere b) o c), in ragione del tipo di abilitazione che il candidato intende conseguire. Il candidato risponde ai quesiti barrando la lettera «V» o «F» a seconda che consideri quella proposizione vera o falsa. Il candidato risponde, entro centoventi minuti, a sessanta quesiti. La prova si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sei.
2. Il titolare di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, che ha frequentato un corso ai sensi dell'art. 9, comma 1, sostiene l'esame tramite un questionario con sessanta quesiti, relativi agli argomenti di cui all'art. 7, comma 4, lettera c), indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalità di cui al comma 1. La prova ha durata di centoventi minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sei.
3. Il titolare di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, che ha frequentato un corso ai sensi dell'art. 9, comma 2, sostiene l'esame tramite un questionario con sessanta quesiti, relativi agli argomenti di cui all'art. 7, comma 4, lettera b), indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalità di cui al comma 1. La prova ha durata di centoventi minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sei.
4. Il titolare di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione, che ha frequentato un corso ai sensi dell'art. 9, comma 4, sostiene l'esame tramite un questionario con sessanta quesiti, relativi agli argomenti di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalità di cui al comma 1. La prova ha durata di centoventi minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sei.
5. Il titolare di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione, che ha frequentato un corso ai sensi dell'art. 9, comma 5, consegue la carta di qualificazione della tipologia per la quale ha frequentato la parte pratica del corso, per mera esibizione all'ufficio della motorizzazione dell'attestato di frequenza del corso stesso.
(Abrogato)
7. La richiesta degli esami di cui ai commi da 1 a 4 deve essere presentata entro il termine di validità dell'attestato di frequenza, di cui all'art. 10, comma 6.
8. All'esito positivo degli esami di cui ai commi da 1 a 4:
a) al conducente già titolare della patente di guida presupposta dalla carta di qualificazione del conducente conseguita, è rilasciato un duplicato della patente stessa sulla quale, in corrispondenza della predetta categoria, è annotato il codice unionale «95» seguito dalla indicazione di giorno, mese ed anno di scadenza di validità della qualificazione;
b) al conducente titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida per il conseguimento di una patente di categoria C, CE, D o DE, è rilasciato, previo assolvimento dell'imposta di bollo, un CAP, conforme all'allegato 9 del presente decreto, comprovante il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.
9. Il CAP di cui al comma 8, lettera b), deve essere esibito all'ufficio della motorizzazione all'atto della prenotazione della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida corrispondente all'autorizzazione ad esercitarsi alla guida posseduta: all'esito positivo della predetta prova, sulla patente di guida così conseguita, in corrispondenza della categoria presupposta dalla carta di qualificazione del conducente posseduta e comprovata dal CAP, è annotato il codice unionale «95» seguito dalla indicazione di giorno, mese ed anno di scadenza di validità della qualificazione.
10. Nel caso di esito negativo degli esami di cui ai commi da 1 a 4, il candidato non può sostenere un nuovo esame prima che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di quello precedente.
11. Ai fini dell'ammissione all'esame, il candidato cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea esibisce, al momento dell'esame stesso, il permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero la relativa ricevuta della richiesta di rinnovo.
Poiché l’articolo 13, comma 11, rimanda esclusivamente all’articolo 11, comma 1 (e non anche ai commi successivi) del citato Decreto 20 settembre 2013, l’esame necessario per rinnovare una qualificazione CQC scaduta da oltre due anni ricomprende sia la prova relativa alla parte "comune" sia quella relativa alla parte "specialistica".
Di conseguenza, a titolo di esempio, un conducente titolare sia della qualificazione CQC per il trasporto di persone scaduta da oltre due anni, che della qualificazione CQC per il trasporto di cose in corso di validità, dovrà, in ogni caso, sostenere la prova d’esame sia relativa alla parte comune che alla parte specialistica.
Si ricorda, inoltre, che l’articolo 13, comma 2, del citato decreto, stabilisce che il titolare di qualificazione CQC valida sia per il trasporto di persone che per il trasporto di cose, che frequenta un corso di formazione periodica, per rinnovare l’abilitazione ad una delle predette tipologie di trasporto, è esentato dall’obbligo di frequenza del corso di formazione periodica per l’altra tipologia.
Resta comunque fermo l’obbligo di sottoporsi alle prove d’esame, nel caso in cui una delle due tipologie di abilitazione (o anche entrambe) sia scaduta da oltre due anni.