- Giurisprudenza
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- Dott.ssa Maristella Giuliano
Ripartizione dei proventi derivanti dalle sanzioni stradali
Tar Puglia sez. II
16 novembre 2009, n. 2693
Nella ripartizione dei proventi delle sanzioni amministrative comminate per violazioni delle norme del Codice della Strada, ai Comuni è rimessa la scelta discrezionale in ordine alla loro destinazione salvo l’obbligo di devolvere una quota, pari al 10%, al finanziamento di opere e progetti destinati ad accrescere la sicurezza stradale.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Seconda Sezione di Lecce
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1037 del 2008, proposto da: V. M. A., Z. F., C. D., A. G. L. e C. G. , rappresentati e difesi dall’avv. Vincenzo Parato, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce alla Via 95° Rgt. Fanteria n. 19;
contro
Comune di Villa Castelli, in persona del legale rappresentante Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Grazia Fumarola, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Gabellone in Lecce alla Via Corte dei Lubelli n. 1;
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia della deliberazione della Giunta Municipale n. 74 del 3/4/2008, avente ad oggetto la determinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del Codice della strada per l’anno 2008, nei limiti dell’interesse fatto valere.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Villa Castelli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il dott. Giuseppe Esposito e udite per le parti, all’udienza pubblica dell’8 ottobre 2009, gli avvocati Silvia Rizzello, in sostituzione dell’avv. Vincenzo Parato, e Maria Grazia Fumarola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
I ricorrenti, appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, impugnano la deliberazione con cui la Giunta Comunale di Villa Castelli ha operato per l’anno 2008 la ripartizione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del Codice della Strada, nella parte in cui alcuna somma è destinata alla voce “Polizia Municipale”.
A sostegno del ricorso sono dedotti l’erronea interpretazione e la mancata applicazione dell’art. 208 del Codice della strada, nonché la violazione dei doveri di buona amministrazione, l’erronea presupposizione e l’eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, irrazionalità, illogicità e contraddittorietà.
Si osserva che, con sentenza della Corte Costituzionale n. 426 del 17 ottobre 2000, è stata ritenuta legittima, per tutti gli Enti locali, la destinazione vincolata di una quota dei proventi per scopi assistenziali e previdenziali a favore degli agenti di Polizia Municipale, tant’è che l’art. 17 del C.C.N.L. di settore ha previsto l’istituzione del relativo Fondo di assistenza e previdenza.
Nella specie, è censurato l’atto impugnato con cui la somma totale dei proventi è ripartita tra tutte le altre voci di bilancio, provocando ingiustificatamente una disparità di trattamento in danno degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale
e tradendo la loro legittima aspettativa, consolidata dalle fonti normative e del contratto collettivo.
Si è costituito in giudizio il Comune di Villa Castelli, confutando le deduzioni dei ricorrenti e facendo leva sulla considerazione che alle Amministrazioni è rimessa la scelta discrezionale in ordine alla destinazione dei proventi in questione, senza che sussista l’obbligo di operare nel senso voluto dai ricorrenti.
La trattazione dell’istanza cautelare è stata abbinata al merito all’udienza in Camera di Consiglio del 17 luglio 2008.
In prossimità dell’udienza di discussione, i ricorrenti hanno prodotto memoria difensiva, con cui hanno ribadito le tesi esposte in ricorso.
All’udienza pubblica dell’8 ottobre 2009 il ricorso è stato assegnato in decisione.
DIRITTO
1.- Il Codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 succ. mod. ed int., dispone che i proventi delle sanzioni amministrative accertate da funzionari, ufficiali ed agenti di regioni, province e comuni sono devoluti ai rispettivi Enti (art. 208, primo comma).
Con riguardo ai proventi destinati allo Stato, essi sono ripartiti per il perseguimento di diverse finalità, attinenti alla sicurezza, all’informazione e all’educazione stradale, nonché “per l’assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri , della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato” (art. 208, secondo comma).
Analoga disposizione non è contenuta al successivo quarto comma, che per gli Enti diversi dallo Stato enumera una serie di attività finanziabili con i proventi di cui trattasi (dai “corsi didattici finalizzati all’educazione stradale” alla “realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica”), destina una quota almeno pari al 10% a interventi per la sicurezza stradale e, infine, stabilisce che la ripartizione avvenga annualmente con delibera della Giunta.
Tuttavia, la possibilità che anche i Comuni destinino i proventi al finanziamento di Fondi assistenziali e previdenziali degli agenti di Polizia Municipale è ammessa in virtù del richiamo “alle finalità di cui al comma 2” e, quindi, all’assistenza e alla previdenza dei soggetti che svolgono la funzione di accertamento delle violazioni amministrative.
Ciò posto, la questione di legittimità costituzionale della norma così interpretata veniva sollevata dal T.A.R. per l’Emilia Romagna, per il quale l’attività sanzionatoria deve essere svolta unicamente per assicurare il rispetto della legge, senza che ne possa derivare beneficio per l’agente, attraverso l’incremento del Fondo previdenziale di categoria.
Con sentenza del 17 ottobre 2000 n. 426 la Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la questione, escludendo che dalla norma possa derivare un incentivo ad assolvere la funzione, poiché l’attività degli accertatori è vincolata al rispetto della legge, che in particolare determina la misura delle sanzioni.
In ogni caso, la Corte ha espressamente affermato che trattasi di una facoltà riconosciuta all’Ente locale, senza intaccare la sfera della sua discrezionalità nell’operare la scelta di ripartizione dei proventi, precisando al contrario che l’esistenza dell’obbligo di istituire un fondo a favore degli agenti di Polizia Municipale determinerebbe il sospetto di incostituzionalità della norma.
Infatti, al punto 6 della sentenza del 17 ottobre 2000 n. 426 è chiaramente statuito che: “La normativa richiamata mostra che il legislatore ha inteso costituire un fondo speciale, alimentato dai proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, a disposizione degli enti locali, per provvedere, secondo la discrezionalità che è loro riconosciuta dal comma 4 della disposizione denunciata, a specifiche finalità di promuovimento del buon funzionamento della circolazione stradale e per tenere conto delle condizioni, che possono essere di particolare disagio sotto il profilo della sicurezza e della salute, dei soggetti preposti al controllo del rispetto delle regole della circolazione stradale medesima. Il legislatore non ha invece affatto costituito un fondo a disposizione del personale del Corpo di polizia municipale, ciò che collocherebbe in una luce diversa i dubbi sollevati dal Tribunale rimettente in riferimento all’art. 97 della Costituzione”.
Conclusivamente, l’art. 208 del Codice della strada non pone a carico dei Comuni l’obbligo di destinare parte dei proventi alle finalità di assistenza e previdenza degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, mantenendo integra la sfera della loro discrezionalità nell’operare la ripartizione, con il solo limite della destinazione di almeno il 10% a interventi per la sicurezza stradale.
Quanto alla previsione contenuta all’art. 17 del C.C.N.L., essa presuppone che a monte sia stata effettuata la scelta di destinare parte dei proventi alle finalità assistenziali e previdenziali del personale di Polizia Municipale, regolando la gestione del relativo Fondo, senza poter evidentemente assurgere a fonte dell’obbligo non stabilito dalla legge.
Per tali ragioni il ricorso si palesa infondato e va, dunque, respinto.
2.- La natura della controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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