- Giurisprudenza
- Assicurazioni e responsabilità civile
- Dott.ssa Maristella Giuliano, Dott.ssa Micaela Ercolani e Dott.ssa Tiziana Santucci
Risarcimento danni al passeggero
Corte di Cassazione, Sez. III civile
Ordinanza 17 giugno 2019, n.16143 - massima a cura della Dott.ssa Tiziana Santucci
A seguito di un sinistro stradale il terzo trasportato ha diritto al risarcimento pieno (ex art. 2055cc.) purché nella causa petendi sia indicata la posizione di passeggero. Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 17 giugno 2019, n. 16143.
Per la Suprema Corte infatti “il diritto del trasportato all’integrale risarcimento del danno costituisce una pacifica acquisizione della giurisprudenza a condizione che questi non sia anche proprietario del mezzo” (in questo senso, precisa la decisione, vanno “rettamente intese” le sentenze n. 28062/2008 e 7704/2015).
Nella fattispecie in questione un’auto e un autocarro si scontravano e, oltre ai danni materiali, i trasportati nella vettura riportavano lesioni personali e, unitamente al vettore, convenivano in giudizio il camionista e la Società proprietaria dello stesso, oltre alla Compagnia assicuratrice. In primo grado la vicenda si concludeva con l’accertamento di una responsabilità nella causazione del sinistro nella misura del 70% in capo al proprietario della macchina e del 30% in capo al conducente del camion e, quindi, condannava quest’ultimo, l’azienda proprietaria del camion e la sua Assicurazione a rifondere ai passeggeri un importo decurtato del 70%. I soggetti coinvolti ricevevano risarcimento dei danni in misura proporzionale. Tale decisione veniva confermata in appello.
Avverso la pronuncia, i terzi trasportati proponevano ricorso per Cassazione eccependo l’erronea riduzione del risarcimento in luogo del ristoro integrale.
Secondo i ricorrenti, infatti, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 2055 c.c. il quale prevede la responsabilità solidale, con conseguente risarcimento del danno. Gli attori, però, avevano formulato richieste unitarie, senza alcuna distinzione in ordine alle diverse posizioni degli stessi, rispettivamente conducente e trasportati. I passeggeri avevano proposto tardivamente una richiesta risarcitoria, in qualità di trasportati, anche verso il conducente dell’auto su cui viaggiavano, ma tale richiesta era stata ritenuta inammissibile dal giudicante per essere stata proposta tardivamente.
(…)
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA
ORDINANZA
sul ricorso 17850-2017 proposto da:
O.L. nella qualità di erede di O.S., O.E. e OR.EL. nella qualità di eredi di OR.LO. e L.G., P.D., C.V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell'avvocato BONAIUTI PAOLO, rappresentati e difesi dall'avvocato EUSEBI FRANCO;
- ricorrenti -
contro
COPGO SERVICES SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell'avvocato DI PEIO FILIPPO, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORI ROSSELLA;- controricorrente -
contro
B.G., RISPARMIO ASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE, GENERALI
ASSICURAZIONI SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 719/2016 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 18/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata in data 8/11/2018 dal Consigliere Dott. SCRIMA ANTONIETTA.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1907/2009, pubblicata il 28 novembre 2009 nei giudizi riuniti un. 941 e 2697/2001, il Tribunale di Foggia, (facendo seguito alla sentenza parziale n. 400/06, pubblicata il 4 marzo 2006), dichiarando che il sinistro, avvenuto in data 8 ottobre 1999 sulla (OMISSIS) fra la Peugeot 405 tg. (OMISSIS), condotta dal proprietario F.E., e l'autocarro Fiat IVECO tg. (OMISSIS), condotto da B.G. e di proprietà della Geoservices S.r.l., era addebitabile a colpa del F. per il 70% e del Borzillo per il 30%, condannò, in solido, B.G., la Geoservices S.r.l. e la Risparmio Assicurazioni S.p.a. a versare a titolo di risarcimento: 1) a F.E. l'importo di Euro 10.866,30, 2) a C.V. l'importo di Euro 1.223,48, 3) a O.S. l'importo di Euro 13.119,00, 4) a P.D. l'importo di Euro 1.841,00 (importi tutti già decurtati del 70% e comprensivi di rivalutazione ed interessi maturati sino alla data della decisione), oltre agli interessi legali su tali importi dalla data della sentenza al saldo; dichiarò inammissibile la domanda di rivalsa proposta dalla Risparmio Assicurazioni S.p.a. nei confronti di B.G. e della Geoservices S.r.l.; condannò, in solido, B.G., la Geoservices S.r.l. e la Risparmio Assicurazioni S.p.a. a rimborsare agli attori F., C., O. e P. le spese processuali e pose in via definitiva a carico degli stessi convenuti, in solido, la metà del compenso liquidato a ciascuno dei C.T.U.; condannò, altresì, insolido, F.E. e la Generali Assicurazioni S.p.a. a versare a titolo di risarcimento: 1) a B.G. l'importo di Euro 2.924,00; 2) alla Geoservices S.r.l. l'importo di Euro 944,00 (importi già decurtati del 30% e comprensivi di rivalutazione ed interessi maturati sino alla data della decisione), oltre agli interessi legali su tali importi dalla data della sentenza al saldo; condannò, in solido, F.E. e la Generali Assicurazioni S.p.a. a rimborsare agli attori del giudizio riunito B. e Geoservices S.r.l. le spese processuali; pose in via definitiva a carico degli stessi convenuti, in solido, la residua metà del
compenso liquidato a ciascuno dei C.T.U..
Avverso tale sentenza proposero appello C.V., P.D., O.L., Or.El., O.E., L.G., gli ultimi quattro quali eredi di O.S. e Or.Lo.. Gli appellanti sostennero, con il primo motivo, l'errata riduzione del risarcimento spettante ai trasportati del veicolo tg. (OMISSIS) in ragione del concorso di colpa attribuito al conducente F., non avendo il Giudice di prime cure tenuto in alcun modo in considerazione quanto previsto dall'art. 2055 c.c.; lamentarono, con il secondo motivo, il mancato riconoscimento, sulle somme liquidate ai danneggiati a titolo di danno biologico e morale, della decorrenza di interessi, motivando che la liquidazione era stata effettuata ai criteri attuali; con il terzo motivo chiesero la riduzione delle spese processuali.
Si costituì la Copgo Services S.r.l. (società incorporante per fusione la Geoservices S.r.l.), che chiese il rigetto dell'appello e propose appello incidentale al fine di ottenere la dichiarazione di responsabilità esclusiva del F. nella causazione del sinistro, con condanna dello stesso, anche in solido con la Generali Assicurazioni S.p.a., all'integrale risarcimento dei danni nei confronti degli appellanti, oltre al pagamento in favore della Copgo Services S.r.l. della somma pari ad Euro 1.348,00 o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazioni dalla data del sinistro al saldo, nonchè all'integrale rifusione nei confronti della Copgo Services S.r.l. delle spese, anche di ctu, relative ai due gradi del giudizio di merito.
Si costituirono il B. e la Generali Assicurazioni S.p.a. chiedendo il rigetto dell'appello.
La Corte di appello di Bari, con sentenza pubblicata il 18 luglio 2016, in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettato l'appello incidentale, modifica del capo lettera b) della sentenza impugnata, condannò B.G., Copgo Services S.r.l., e la Risparmio Assicurazioni S.p.a., in solido tra loro, al pagamento in favore degli appellanti anche degli interessi legali sulle somme riconosciute, da calcolarsi come indicato nel dispositivo della sentenza di secondo grado; rigettò l'appello incidentale; confermò nel resto l'impugnata sentenza; regolò le spese di quel grado tra le parti.
Avverso la sentenza della Corte di merito P.D., C.V., O.L., nella qualità di erede di Sante O., O.E. e Or.El. nella qualità di eredi di O.L. e di L.G. hanno proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo e illustrato da memoria, cui ha resistito la Copgo Services S.r.l. in liquidazione con controricorso.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c..
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo, rubricato "Ai sensi del disposto dell'art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e mancata applicazione alla fattispecie de disposto di cui all'art. 2055 c.c. ", i ricorrenti deducono di aver evidenziato, con l'atto di appello, proposto dai soli trasportati del veicolo condotto dal F. e di proprietà di quest'ultimo, che, sin dall'atto di citazione in primo grado, gli attori avevano chiesto la condanna dei convenuti B.G., Geoservices S.r.l. e Risparmio Assicurazioni S.p.a. al risarcimento dei danni subiti eventualmente anche ex art. 2055 c.c., sostenendo che la richiamata norma del codice civile pone a carico di ciascuno dei soggetti che abbia concorso a produrre l'evento dannoso la responsabilità solidale per il risarcimento dell'intero danno cagionato e che l'accertamento, in capo al B.," di una responsabilità pari al 30% rendeva applicabile alla fattispecie all'esame il disposto di cui all'art. 2055 c.c., con la conseguenza che gli originari convenuti, poi appellati, avrebbero dovuto essere condannati al risarcimento dell'intero danno subito dai trasportati sul veicolo condotto dal F.. I ricorrenti lamentano che la Corte di merito, sulla base di una interpretazione "errata e distorta" della sentenza di primo grado, abbia disatteso le istanze avanzate dagli appellanti principali richiamando quanto affermato nella sentenza del Tribunale n. 1907/2009 che, a sua volta, aveva rilevato che con sentenza parziale n. 440/06 era stata dichiarata inammissibile la domanda degli attori diversi dal F. (e cioè gli appellanti) nel giudizio 941/2001, intesa a far ottenere il risarcimento dei danni anche da quest'ultimo e dalla Generali Assicurazioni S.p.a. ex art. 2055 c.c., e sostenendo detta Corte di merito che gli appellanti non potevano "far discendere da un loro comportamento processuale, ossia la tardività nella proposizione della domanda nei confronti del F. e della Generali, la condanna della Copgo Service(s) S.r.l. al risarcimento dei danni".
Assumono i ricorrenti che la domanda proposta, peraltro in via subordinata, nei confronti del F. e di Generali Assicurazioni S.p.a., ritenuta nuova ed inammissibile dal Tribunale di Foggia con la sentenza parziale, non sarebbe stata coltivata nel giudizio di primo grado e in quello di appello e che nelle conclusioni rese nell'atto di appello sarebbe stata chiesta nuovamente e unicamente la condanna del B. e della Copgo Services S.r.l. (incorporante la Geoservices S.r.l.) e Risparmio Assicurazioni S.p.a. in liquidazione, in solido tra loro e ai sensi dell'art. 2055 c.c., al risarcimento dei danni subiti dai trasportati, domanda già avanzata con l'originario atto di citazione e mai rinunciata.
1.1. Il motivo va disatteso.
1.2. Osserva il Collegio che il diritto del trasportato all'integrale risarcimento del danno costituisce una pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, Cass. 31/03/2008, n. 8292, e 20/10/2014, n. 22228), a condizione che questi non sia anche proprietario del mezzo (in questo senso va rettamente intesa la sentenza 25/11/2008, n. 28062; v. anche Cass. 16/04/2015, n. 7704). In particolare, è stato precisato che il trasportato su un veicolo a motore, che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a responsabilità tanto del vettore, quanto del titolare di un terzo veicolo, può pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i due responsabili (e dai loro assicuratori della r.c.a.), in virtù del principio generale dela solidarietà tra i coautori di un fatto illecito, di cui all'art. 2055 c.c., senza che rilevi, ai fini della riduzione del risarcimento, la diversa gravità delle rispettive colpe dei corresponsabili o la diseguale efficienza causale di esse, trattandosi di circostanze destinate a rilevare soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione risarcitoria (Cass. 20/10/2014, n. 22228).
E' necessario, però, che tale risarcimento sia richiesto utilizzando come causa petendi la posizione di trasportato; e ciò sia che venga fatto valere il proprio diritto al risarcimento dei danni nei confronti del solo conducente del mezzo sul quale la vittima viaggiava, sia che venga fatto valere nei confronti del conducente del mezzo antagonista, sia, infine, nell'ipotesi in cui si agisca nei confronti di entrambi. In altri termini, il danneggiato deve indicare che, proprio in quanto trasportato, egli ha diritto all'integrale risarcimento e può chiederlo, a sua scelta, a ciascuno dei responsabili.
1.3. Nel caso in esame, però, come chiaramente evidenziato dalla Corte d'appello e come riportato nella decisione in quella sede gravata, con sentenza parziale n. 400/06, pacificamente non impugnata (v. ricorso, p. 6, in cui si dà atto della proposizione dell'appello avverso la sola sentenza del Tribunale di Foggia n. 1907/2009, e controricorso p. 10), riportata testualmente nella sentenza impugnata in questa sede, per la parte che qui rileva, il Tribunale di Foggia ha dichiarato l'inammissibilità della domanda proposta dai terzi trasportati (peraltro con il patrocinio dei medesimi difensori del F.) nei confronti del F. e della Generali Assicurazioni S.p.a., trattandosi di domanda nuova stante la diversa causa petendi (la responsabilità del F.) e i diversi soggetti passivi.
1.4. I ricorrenti sostengono, come già sopra evidenziato, che la domanda nei confronti del F. e della Generali Assicurazioni S.p.a. sarebbe stata non coltivata nel giudizio di appello e neppure nel prosieguo del primo grado e di aver chiesto nell'atto di appello nuovamente e unicamente la condanna degli appellati B.G., Copgo Service S.r.l. e Risparmio Assicurazioni S.p.a. in liquidazione, in solido tra loro ed ai sensi dell'art. 2055 c.c. al risarcimento dei danni subiti dai trasportati ed assumono che trattasi della medesima domanda avanzata con l'originario atto di citazione in primo grado.
1.5. Va tuttavia al riguardo rimarcato che, oltre a non aver riportato in ricorso in quali esatti termini la domanda originaria sia stata proposta (mentre a tanto ha provveduto, in controricorso, la società controricorrente), i ricorrenti non si avvedono che il predetto atto di citazione faceva riferimento ad un'unica procura conferita ai difensori sia dal proprietario e conducente dell'auto su cui gli altri attori si trovavano al momento del sinistro sia da questi ultimi, come pure evidenziato dalla già ricordata sentenza parziale n. 400/06, e che, pur avendo C.V., P.D. e O.S. dedotto in quell'atto che essi si trovavano a bordo dell'auto del F., essi, unitamente al F. e, si ribadisce, con il patrocinio della medesima difesa di quest'ultimo, in base alla stessa posizione processuale e senza operare alcuna distinzione tra le richieste di tutti gli attori, chiesero (v. conclusioni atto di citazione riportate testualmente a p. 8 del controricorso) di "ritenere e dichiarare il convenuto B.G. unico ed esclusivo responsabile della causazione dell'incidente stradale descritto in premessa e per cui è causa e conseguentemente condannare lo stesso, insieme ed in solido a Geoservices s.r.l. (ora Copgo Services srl in liquidazione) e Risparmio Ass.ni, eventualmente anche ex art. 2055 c.c., al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, in favore dei concludenti".
1.6. Le richieste unitarie degli attori con l'atto introduttivo, senza alcuna distinzione tra le posizioni degli stessi, erano, quindi, chiaramente rivolte ai convenuti sulla base della dedotta esclusiva responsabilità del B. nella causazione del sinistro in parola e la richiesta di condanna ex art. 2055 c.c., così come formulata, era proposta nei confronti dei convenuti in quanto ritenuti corresponsabili dell'incidente in virtù della responsabilità solidale tra il conducente, il proprietario e la società assicuratrice dell'autocarro Fiat IVECO e non già in base alla qualità di trasportati del C., del P. e dell' O..
1.7. Solo nel corso del processo di primo grado, questi ultimi chiesero "nell'ipotesi di reiezione delle domande così come proposte dagli attori al capo a) (di) condannare Generali assicurazioni spa insieme e in solido a F.E., ovviamente anche ex art. 2055 c.c., al risarcimento dei danni tutti in favore dei trasportati e concludenti", domanda questa dichiarata inammissibile, come già evidenziato, con la sentenza parziale n. 400/06 del Tribunale di Foggia che non risulta impugnata.
1.8. Alla luce di quanto sopra evidenziato, dovendosi ritenere che solo tardivamente sia stata fatta valere la qualità di traportati per ottenere l'integrale risarcimento dei danni ex art. 2055 c.c. (Cass. 16/04/2015), correttamente la Corte di merito ha ritenuto infondato il motivo di appello proposto al riguardo.
2. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede.
4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 8 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2019