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  • Dott.ssa Maristella Giuliano, Dott.ssa Micaela Ercolani e Dott.ssa Tiziana Santucci

Risarcimento danni: cessione del credito

Corte di Cassazione - Sezione III civile
Ordinanza 21 765 del 28 agosto 2019 - massima a cura della Dott.ssa Maristella Giuliano

Incidente stradale – risarcimento danni - cessione del credito risarcitorio - sussiste - attività di intermediazione finanziaria – non sussiste

Non integra l’attività di intermediazione finanziaria, il rapporto tra l'autocarrozzeria ed il cliente, tramite il quale, il primo avendo effettuato una prestazione di riparazione del veicolo del soggetto danneggiato, ha ottenuto in pagamento il credito risarcitorio del cliente stesso.

L’attività di concessione di finanziamenti, riservata esclusivamente agli intermediari finanziari autorizzati, prevede la messa a disposizione a favore del finanziato, di una somma di denaro. Nel caso di specie, la società ricorrente, ha acquistato il credito risarcitorio del danneggiato quale pagamento della prestazione fatta a suo favore, senza mettete a disposizione di quest’ultimo nessuna disponibilità finanziaria. Infatti ai sensi degli artt. 1260 c.c. e ss., il credito è suscettibile di cessione e il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto. Tale regolamentazione comprende anche il credito di risarcimento del danno da sinistro stradale, anche se il debitore ceduto è l’ assicuratore per la r.c.a., non sussistendo in questo caso alcun divieto normativo. 

Rilevato che

 1. Nel 2015, la Impresa XXX di A. A. e B. B. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Trento, la Impresa assicuratrice YYY, esponendo che: in data 15 marzo 2010 il veicolo di proprietà di C. C., assicurato con la convenuta, aveva subito un danno per esclusiva responsabilità del conducente di altro veicolo; in data 27 marzo 2010 il C. C. aveva ceduto alla società attrice, esercente l'attività di autocarrozzeria, il diritto di credito vantato nei confronti della propria compagnia assicuratrice, a titolo di pagamento per le prestazioni svolte; Impresa assicuratrice YYY aveva provveduto a pagare la somma corrispondente ai danni materiali subiti dalla autovettura, ma aveva rifiutato di pagare il corrispettivo per l'auto sostitutiva che l'autocarrozzeria aveva fornito al proprio cliente.

 Si costituì la Impresa assicuratrice YYY, contestando la fondatezza della pretesa risarcitoria. Eccepì in particolare la nullità del contratto di cessione del credito, per avere la Impresa XXX posto in essere un'attività di finanziamento in assenza di requisiti di legge.

 Il Giudice di Pace di Trento, con sentenza n. 138/2016, emanata secondo equità, rigettò la domanda, rilevando l'illiceità del credito de in quanto derivante dall'esercizio di un'attività intermediazione/finanziamento in assenza dei requisiti di legge, ovvero da un'illegittima attività sistematica di autonoleggio, con richiesta non del pagamento del servizio, ma della cessione del credito da parte di danneggiati da sinistri stradali.

 

2. La decisione è stata confermata dal Tribunale di Trento con la sentenza n. 737/2017, depositata il 7 luglio 2017.

 Il Tribunale ha rilevato che, dalle risultanze in atti, emerge che la Impresa XXX esercita, in modo sistematico e organizzato nei confronti della clientela, un'attività di intermediazione finanziaria consistente nella concessione di finanziamenti, in quanto connessa ad operazioni di acquisto di credito ai sensi dell'art. 3 del D. M. 29/2009 poi irrilevante, al fine di qualificare l'operazione in esame come finanziamento, il fatto che la cessione del credito sia avvenuta senza pagamento di una somma di denaro, venendo comunque in rilievo un'utilità finanziaria per il cedente, corrispondente al risparmio di spesa connesso al mancato esborso del corrispettivo alla autocarrozzeria che ha effettuato il noleggio del mezzo sostitutivo.

 Pertanto, secondo la Corte d'appello, poiché l'attività di concessione finanziamento è stata posta in essere da soggetto non autorizzato, in violazione della riserva di cui all'art. 106 T.U.B l'accordo di cessione è nullo.

 3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione, sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, la Impresa XXX di A. A. e B. B.

 

3.1. Resiste con controricorso la Impresa assicuratrice YYY.

 

Considerato che

 4. La ricorrente lamenta la "violazione e falsa applicazione dei principi regolatori materia di cessione del credito ed attività di finanziamento ex art. 106 TUB in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.".

 Erroneamente i giudici di merito avrebbero ritenuto che il rapporto tra l'autocarrozzeria ed il cliente integrasse un'ipotesi di esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti, come tale riservata agli intermediari finanziari autorizzati.

 Come risulterebbe confermato sia dai d.m. attuativi dell'art. 106 TUB, sia dall'esame della giurisprudenza disponibile, con il finanziamento, il finanziatore, nelle forme più varie, mette a disposizione dei finanziato una disponibilità di denaro.

 Nel caso di specie, la società ricorrente non avrebbe finanziato alcunché, in quanto non avrebbe acquistato il credito risarcitorio mettendo a disposizione del C. C. una somma di denaro o comunque una disponibilità finanziaria. Al contrario, essa avrebbe effettuato una prestazione a favore del C. C., il quale avrebbe pagato cedendo il proprio credito risarcitorio.

 Il trasferimento della titolarità del credito, come di quella di qualsiasi diritto, può avere come titolo anche una cessione finalizzata al pagamento di un debito.

 Che sia del tutto lecita la cessione da parte del danneggiato in un sinistro stradale del credito risarcitorio vantato verso il danneggiante e la sua assicurazione, a titolo di pagamento del debito esistente nei confronti di chi ha effettuato le riparazioni, sarebbe poi confermato dall'art. 149 bis del d.lgs. 209/2005, che prevede in tali casi il versamento previa presentazione della fattura emessa dall'impresa abilitata ai sensi della legge 122/1992 che ha eseguito le riparazioni.

 

Il motivo è fondato.

 Il credito di risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione ai sensi dell'artt. 1260 c.c. e ss., e il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a., non sussistendo alcun divieto normativo in ordine alla cedibilità del credito risarcitorio (v. Cass., 10/1/2012, n. 51; Cass., 10/1/2012, n. 52; Cass., 3/10/2013, n. 22601).

 Nell'affermare che la cessione del credito implica attività finanziaria soggetta ad autorizzazione ex art. 106 D.Lgs. n. 385 del 1992, il giudice dell'appello ha disatteso il suindicato principio.

 Come evidenziato in una precedente pronuncia relativa ad un caso del tutto analogo, la cessione in esame costituisce non già un'operazione di finanziamento, bensì il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale di carrozziere svolta dalla cessionaria del credito, odierna ricorrente (Cass. civ. Sez. III, 14/02/2019, n. 4300).

 5. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, come in motivazione, e rinvia al Tribunale di Trento in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.

 

Per questi motivi

 La Corte accoglie il ricorso accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, come in motivazione, e rinvia al Tribunale di Trento in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.

 

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2019.