- Giurisprudenza
- Assicurazioni e responsabilità civile, Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti ed omicidio stradale
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Risarcimento danni e validità della polizza assicurativa
Corte di Cassazione sez. IV pen
15 gennaio 2010, n. 1823
L’art. 7 L. n.990/1969 fissa un principio basilare in tema di risarcimento danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, in base al quale l’assicuratore è sempre tenuto al risarcimento dei danni nei confronti del danneggiato, per tutto il periodo indicato dalla polizza, a prescindere dalle questioni relative alla validità del contratto. Infatti ciò che conta è la presenza della garanzia assicurativa verso i terzi, da cui nasce l’obbligo di risarcire i danni al danneggiato. Nel caso di specie, quindi non assumono valore al fini del risarcimento danni, la modifica del numero del telaio e l’apposizione impropria di una targa diversa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 5 febbraio 2003 il Tribunale di Ancona, Sezione di Jesi, ha dichiarato S.D. colpevole del delitto di omicidio colposo plurimo e del reato di guida in stato di ebbrezza e lo ha condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e di Euro 800,00 di ammenda nonchè, in solido con il responsabile civile, Sai Assicurazioni spa, al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili, con assegnazione alle stesse di provvisionali. Si trattava di un incidente stradale cosi ricostruito. Lo S., alla guida della vettura Fiat Bravo, tg ****, con a bordo L.L., seduto sul sedile anteriore destro, nonchè T.C., La.Lu. e C.E., seduti sul sedile posteriore, era uscito di strada, sul lato sinistro, urtando contro un albero di olmo. Per effetto dell'impatto e della successiva rotazione, l'auto si era divisa in due tronconi. Gli occupanti dei troncone posteriore erano stati sbalzati fuori finendo a notevole distanza dall'albero di olmo e decedendo. Con sentenza del 30 ottobre 2006 la Corte di Appello di Ancona, investita delle impugnazioni proposte dai difensori dello S. e da quello del responsabile civile, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine alla contravvenzione ascritta perchè estinta per prescrizione e, per l'effetto, ha rideterminato la pena in anni due e mesi otto di reclusione, confermando il riconoscimento di responsabilità per il delitto di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 3 e art. 61 c.p., n. 3 e la condanna dello S. e del responsabile civile Fondiaria - Sai spa, a risarcire il danno alle parti civili. I difensori dello S. hanno presentato, per conto di quest'ultimo, ricorso per Cassazione contro la summenzionata sentenza della Corte di Appello. Essi si sono doluti, in primo luogo, del fatto che non fosse stata accolta la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per assumere delle prove, in particolare le testimonianze di P. L. e R.L., da cui sarebbe emerso che alla guida del veicolo si trovava altra persona vale a dire L.L.. Hanno contestato, altresì, la circostanza che la condanna fosse stata basata sostanzialmente su un apparato indiziario non certo, nonchè la mancanza e, comunque, la illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante della previsione dell'evento e alla negata applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima espansione. Anche l'Avv. Rodolfo Berti ha proposto, per conto dei responsabile civile, la Fondiaria Sai spa, ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello nella parte in cui aveva confermato la condanna della detta società, quale responsabile civile, a risarcire le parti civili. Egli ha esposto, in primo luogo, che il giudice di secondo grado aveva errato nel ritenere che lo S., pure intestatario al PRA del veicolo targato ****, lo stesse guidando al momento del sinistro. Infatti, la vettura da lui condotta, come accertato dalla Polizia Stradale aveva subito la modifica del numero del telaio in quanto quello originale era stato abraso e sopra era stato stampigliato il n. ****, corrispondente al PRA alla targa ****. Questa targa risultava impropriamente applicata sul veicolo in quanto, attraverso il numero del motore, si era risaliti alla vettura Fiat Bravo targata **** di proprietà di tale O. che era stata oggetto di furto avvenuto a **** la notte del ****. La vettura condotta dallo S. era, in realtà, targata **** e ad essa, successivamente, lo stesso vi aveva apposto la targa **** di un altro veicolo da lui acquistato da tale P. nel ****. Ne conseguiva che la macchina coinvolta nel sinistro non era quella assicurata avente targa **** e numero di telaio **** (così come trascritti al PRA), ma altro veicolo in origine targato ****. Il difensore dello S. ha depositato memoria difensiva. Altrettanto ha fatto il difensore delle parti civili C.C. A., D.S., C.E., La.At., A.S. e La.Lu. nonchè delle parati civili T.G., C.L. e T.L.. Motivi della decisione I gravami sono infondati. Quanto alle censure dello S., la corte di appello ha concluso che costui era sicuramente alla guida del veicolo al momento dell'incidente, ritenendo sul punto rilevanti e decisive, ai fini della formazione del suo convincimento, le dichiarazioni delle testi R.C. e G.A.. La prima, infatti, aveva visto il ricorrente, pochi istanti prima che andasse via con la sua auto, fare salire a bordo dal lato guidatore C.E., mentre il Lampi aveva fatto altrettanto dall'altro lato con la T.. La seconda, invece, aveva sentito la C. dire che il L. sarebbe andato avanti accanto al conducente perchè aveva mal di stomaco. Il collegio ha pure considerato la posizione assunta dal corpo del L. dopo l'urto e le spiegazioni date al riguardo dal consulente del PM. Le osservazioni svolte dalla corte del merito, evidenziando che la stessa non dubitava della ricorrenza di una pluralità di elementi dimostrativi del fatto che alla guida del veicolo al momento del sinistro fosse l'imputato, spiegano perchè il collegio nulla abbia espressamente detto sulla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale volta: 1) a fare sentire come testi P.L. e R.L. secondo cui il L., nell'immediatezza dell'incidente, aveva chiesto perdono per quanto era accaduto; 2) a fare acquisire la perizia psichiatrica eseguita sull'imputato che dava conto del fatto che lo S. aveva perso la memoria in conseguenza del grave trauma subito a seguito dell'incidente, che successivamente aveva riacquistato la memoria, ricordando che alla guida della vettura era il L., che tale ricordo era genuino; 3) ad ottenere l'esame dell'imputato ed il confronto con il L.; 4) a disporre un perizia per accertare la posizione degli occupanti il veicolo al momento del sinistro. Ed infatti, indipendentemente dalle considerazioni fatte nell'ordinanza del 19/10/2006, i giudici di appello, nel momento stesso in cui hanno espressamente escluso che alla guida della vettura non fosse lo S., hanno contemporaneamente disatteso la tesi difensiva secondo cui il mezzo era condotto dal L., vale a dire da persona diversa dall'imputato;ed implicitamente escluso la necessità, ai fini della decisione da assumere, di rinnovare l'istruzione dibattimentale, non essendo le nuove prove, nella comparazione con gli elementi acquisiti, idonee a determinare un diverso convincimento. Immune da censura è anche la motivazione con cui la corte del merito ha spiegato che l'evento si presentava all'imputato come altamente prevedibile, essendo egli consapevole che, per le condizioni della strada percorsa, ben conosciute, e per la condotta di guida tenuta, contraddistinta da una velocità elevata, poteva uscire di strada. L'evento, quindi, non si poteva non rappresentare alle capacità intellettive dello S.. Il collegio ha pure giustificato in maniera adeguata e coerente l'esercizio del suo potere discrezionale in ordine alla determinazione della pena,in quanto ha ritenuto di non potere concedere le attenuanti generiche dopo una valutazione della gravità del fatto e del grado della colpa ravvisabile nella condotta del prevenuto. Vi è stato quindi, un apprezzamento di elementi, tale da attribuire agli stessi valenza prevalente rispetto ai dati evidenziati dal ricorrente. Non è ancora maturata la prescrizione, chiesta dal difensore dello S. in sede di conclusioni, trattandosi di reato commesso il **** e non essendo state concesse attenuanti. Quanto alle contestazioni dei responsabile civile, si osserva, in primo luogo, che non risulta accertato dai giudici di merito che il veicolo condotto dall'imputato al momento dell'incidente fosse quello rubato e targato ****. Infatti, come si evince dalla sentenza di primo grado (cfr. pag. 13), le cui conclusioni sul punto sono state implicitamente condivise dalia corte di appello, unicamente era emerso che il motore della macchina dello S. era quello della vettura summenzionata, mentre alcuna certezza si era potuta raggiungere in ordine all'identificazione del telaio. Tanto precisato, si rileva che, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei rapporti tra danneggiato e compagnia assicurativa non assumono rilievo questioni riguardanti la validità della polizza. Per quanto concerne la relazione tra danneggiato ed assicuratore vale, infatti, il principio posto dalla L. n. 990 del 1969, art. 7, secondo cui, nei confronti dei danneggiato, l'assicuratore è tenuto al risarcimento dei danni per tutto il periodo indicato nella polizza, indipendentemente dalla sua validità, visto che il certificato di assicurazione attesta verso i terzi la presenza della garanzia assicurativa e da questa attestazione nasce l'obbligazione risarcitoria (Cfr. Cass. Sez. 3, Sent. n. 10504 dell'8 maggio 2006). In particolare, il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, pure se il contratto non è efficace, poichè verso il danneggiato ciò che rileva è l'autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo, dovendosi tutelare il legittimo affidamento dei terzi (Cfr. Cass. Sez. 3, Sent. n. 16726 del 17 luglio 2009). Sostiene parte ricorrente che la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto del fatto che, in base alla L. n. 990 del 1969, art. 7, comma 4, il contrassegno assicurativo doveva essere applicato "sul veicolo cui l'assicurazione si riferisce", mentre, nella specie, venendo in considerazione una macchina avente solo targa identica a quella indicata nel contrassegno, ma diverso telaio e motore, non poteva parlarsi di identità fra il veicolo assicurato e quello coinvolto nell'incidente Detto assunto è privo di pregio. Infatti, il comma summenzionato va letto assieme ai primi tre del detto art. 7, secondo cui: 1) l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente legge deve essere comprovato da apposito certificato rilasciato dall'assicuratore, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio; 2) l'assicuratore è tenuto nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'art. 1901 c.c., comma 2; 3) all'atto del rilascio de certificato di assicurazione l'assicuratore consegna inoltre all'assicurato un contrassegno recante la sua firma, il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato. Inoltre, secondo l'art. 9 del regolamento di esecuzione della L. n. 990 del 1969 (D.P.R. n. 973 del 1970), pure richiamato dal responsabile civile a sostegno della propria tesi, il certificato di assicurazione per i veicoli a cui si applica la L. n. 990 del 1969 deve contenere una serie di dati, fra cui, per ciò che qui rileva, il tipo del veicolo, il numero della polizza e i dati della targa di riconoscimento e, solo quando quest'ultima non sia prescritta, i dati d'identificazione del telaio e del motore. Dalla L. n. 990 del 1969, art. 7, commi 1, 2 e 3 e dall'art. 9 del regolamento di esecuzione, si ricava che: l'esistenza del contratto è dimostrata dal certificato di assicurazione; l'assicuratore risponde nei confronti dei terzi per il periodo ivi indicato; assieme al certificato è rilasciato un contrassegno dell'assicuratore; sia nel certificato che nel contrassegno è riportato, ai fini dell'identificazione del veicolo assicurato, il solo numero di targa e non quello del telaio, tranne che in casi eccezionali. Se ne evince che nel certificato di assicurazione il numero della polizza è associato in linea generale alla targa, che nel contrassegno dell'assicuratore è pure menzionata la sola targa e che, quindi, il "veicolo cui l'assicurazione si riferisce", del quale fa menzione la L. n. 990 del 1969, comma 4, è quello identificato nel certificato e nel contrassegno de quibus con il numero della targa. D'altronde, non si comprende come potrebbe validamente essere tutelato l'affidamento dei terzi (che, appunto, assume primario rilievo nel loro rapporto con l'istituto assicuratore secondo l'intero assetto normativo vigente) qualora si faccia riferimento al numero dei telaio, dato che non può essere considerato di agevole percezione, mentre, invece, è proprio con il numero di targa, facilmente conoscibile, che la posizione dei danneggiati riceve adeguata protezione. Del tutto irrilevanti sono le considerazioni del responsabile civile in ordine alla vendita di veicolo recante i numeri di telaio o di motore alterati, considerato che in tali casi non viene in questione un problema di risarcimento di danni subiti da soggetti terzi rispetto al rapporto contrattuale previsto obbligatoriamente dalla legge con una disciplina coattiva, ma solo un inadempimento. In particolare, in tali casi si parla di consegna di aliud pro alio, per indicare un'ipotesi in cui le differenze fra la cosa promessa e quella venduta sono talmente gravi da comportare l'applicazione della disciplina sull'inadempimento,piuttosto che quella sui vizi della res alienata, senza che rilevi l'affidamento dei terzi od una normativa specifica che regolamenti i rapporti con questi imponendo obblighi risarcitori. Privo di pregio è anche il riferimento della Fondiaria - Sai spa alla L. n. 990 del 1969, art. 8, che prevede che il trasferimento di proprietà dei veicoli comporta le cessione del contratto di assicurazione, considerato che tale disposizione risponde all'esigenza che sia proprio garantita sempre la circolazione di veicoli coperti da assicurazione. Pure da respingere è l'ulteriore contestazione del responsabile civile relativa all'inesistenza del contratto di assicurazione per mancanza del rischio assicurato ai sensi dell'art. 1895 c.c.. Infatti, è innegabile che, nella specie, il contratto è stato concluso con riferimento ad un veicolo destinato alla circolazione anteriormente alla data del sinistro de quo e che, quindi, sussistono gli elementi fondamentali di un contratto di assicurazione, in particolare la cd. alea. La Fondiaria - Sai spa ha posto a fondamento della propria doglianza due sentenze della Suprema Corte di Cassazione, la n. 8460 del 1994 e la n. 7300 del 1991 che, però, concernono fattispecie del tutto diverse da quella in esame. Nel primo caso, viene in questione la nullità di un contratto assicurativo perchè stipulato dopo il verificarsi dell'incidente, nel secondo si verte in tema di rapporti fra assicurazione e terzo danneggiante. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili liquidate equitativamente in complessivi Euro 3000,00 quanto a C.C.A., D.S., C.E., in Euro 3000,00 quanto a T.G., C.L. e T. L.; in Euro 3000,00 quanto a La.At., A. S. e La.Lu., oltre per tutti spese generali ed accessori come per legge. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali; inoltre, in solido, alla rifusione delle spese sostenute ne presente giudizio dalle parti civili che liquida equitativamente in complessivi Euro 3000,00 quanto a C.C.A., D. S., C.E.; in Euro 3000,00 quanto a T. G., C.L. e T.L.; in Euro 3000,00 quanto a La.At., A.S. e La.Lu., oltre per tutti spese ed accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2009. Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010.
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