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Risarcimento diretto: necessario l'invio "per conoscenza" della richiesta di risarcimento all'assicuratore del danneggiante

Corte di Cassazione III Sezione civile
Sentenza 5832 del 28 febbraio 2019

RCA – risarcimento diretto - danno subito dal congiunto – richiesta risarcimento - invio per conoscenza all’assicuratore del danneggiante – assenza – improcedibilità dell’azione – sussiste

Tra le condizioni di procedibilità dell'azione di risarcimento diretta verso l'assicuratore del danneggiato, l'art. 145, comma 2 codice delle assicurazioni private, prevede l'invio "per conoscenza" della richiesta di risarcimento all'assicuratore del danneggiante. 

L’invio per conoscenza, il decorso dei termini procedurali e l'invio formale della richiesta al proprio assicuratore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono condizioni richieste a pena di  improcedibilità della domanda giudiziale di risarcimento diretto. 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Presidente:

Angelo SPIRITO

Rel. Consigliere:

Francesca FIECCONI

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 

Svolgimento in fatto

 1. Con ricorso notificato il 21 dicembre 2017 A. A., B. B. e C. C., rispettivamente coniuge e figlie di D. D., parte lesa deceduta, ricorrono per cassazione della sentenza n. 768/2016 emessa dal Tribunale di Trieste in funzione di giudice d'appello, pubblicata il 10 ottobre e notificata il 24 ottobre 2016, nel giudizio promosso dalle ricorrenti nei confronti di Impresa assicuratrice XXX, proprio assicuratore, e E. E., con la quale il Tribunale ha confermato la pronuncia del giudice di Pace di improcedibilità della domanda giudiziale, svolta dalle ricorrenti con azione diretta ex art. 149 cod. ass. per ottenere il risarcimento del danno subito dal proprio congiunto in data 28.02.2012 a causa di un incidente in moto, rilevando l'assenza di prova dell'invio, per conoscenza, all'assicuratore del danneggiante della raccomandata contenente la richiesta di risarcimento indirizzata all'assicuratore del danneggiato ex art. 145 Cod. Ass. La compagnia assicuratrice intimata ha notificato controricorso in data 30.01.2017.

 

2. Il ricorso è affidato a un unico motivo. Il Pubblico Ministero ha concluso come in atti.

 

Motivi della decisione

 1. Con il primo motivo ex articolo 360, 1 comma, n. 3 cod. proc. civ. il ricorrente denuncia con un unico motivo la violazione deglì artt. 145 e 149 C.D.A.

 

1.1. Il motivo è infondato.

 1.2. Il Tribunale ha ritenuto che l'art. 145, co. 2, cod. ass. prevede l'invio "per conoscenza" della richiesta di risarcimento all'assicuratore del danneggiante tra le condizioni di procedibilità dell'azione diretta verso l'assicuratore del danneggiato.

 1.3. L'interpretazione data alla norma è corretta. Tale elemento, che si aggiunge a quelli del decorso del tempo e dell'invio formale della richiesta al proprio assicuratore con lettera raccomandata, risulta indicato quale requisito di procedibilità dell'azione diretta. L'adempimento di tale formalità ha una sua propria funzione poiché, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, l'assicurazione è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime, ai sensi dell'art. 149, c. 3, C.d.A. Pertanto risulta del tutto coerente con la finalità della norma che al danneggiato, per conseguire tale effetto favorevole, certamente più oneroso per le assicurazioni, venga imposto i rispetto di alcune formalità.

 1.4. La missiva di cui all'art. 5 D.P.R. 254/06 che le assicurazioni sono tenute a scambiarsi per prendere contatti tra di loro non può valere come atto equipollente all'invio della missiva "per conoscenza" da parte dell'assicurato danneggiato, perché la prima ha un contenuto più scarno rispetto a quella richiesta al danneggiato, accompagnata dalla descrizione della dinamica dell'incidente, in relazione alla quale l'assicuratore del danneggiante ha certamente interesse ad interloquire. L'interesse sotteso è infatti di incentivare gli oneri di collaborazione tra le parti in via preventiva e stragiudiziale, e così anche la regolazione dei rapporti tra le imprese medesime, ai fini della compressione del rischio di eccessivo e inutile contenzioso in materia di incidenti stradali.

 1.5. L' interpretazione letterale si dimostra coerente con il sistema delineato dal legislatore, messo già a fuoco da varie pronunce di questa Corte.

 1.6. In primo luogo, la condizione di procedibilità dell'azione non può essere vista come una sanzione processuale, bensì corre una condizione per l'agire giudiziale, non in grado di pregiudicare alcun diritto sostanziale o di difesa, poiché rappresenta un impedimento all'esercizio della tutela giurisdizionale, limitato nel tempo e giustificato dall'esigenza di favorire la soluzione in via stragiudiziale delle liti, ed è cornpatibile con il principio del cd. giusto processo ex art. 111 Cost. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18940 del 31/07/2017).

 1 7. In secondo luogo, la procedura di risarcimento in forma diretta rappresenta una facoltà alternativa (altera via) per il danneggiato che, a tal fine, deve seguire un determinato iter per ottenere la gestione del contenzioso direttamente dal proprio assicuratore, e quindi prevede il rispetto di determinate condizioni per consentirgli di attivarla (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24548 del 05/10/2018). Tale procedura infatti "non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato" (cfr. sentenza n. 180/2009 Corte Cost.). Pertanto se si tratta, come si è già affermato, di un'ipotesi di accollo ex lege (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24548 del 05/10/2018), lo stesso art. 149, comma 3, cit. chiarisce che nella procedura di risarcimento diretto l'assicuratore del danneggiato liquida i danni "per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime".

 1.8. Infine, l'interpretazione sopra indicata risulta coerente con l'affermata necessità di integrare il contradditorio con l'assicuratore del danneggiante nel giudizio instaurato contro l'assicuratore del danneggiato (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21896 del 20/09/2017; Sez. 3, Ordinanza n. 9188 del 2018), poiché il sistema previsto dal d.lgs. n. 209 del 2005 è, per certi versi, identico a quello preesistente. Ne dà conferma in tal senso il comma 6 dell'art. 149, il quale attribuisce alla vittima la stessa azione regolata dalla norma precedente; e la possibilità che l'art. 149, comma 6, cit. conferisce all'assicuratore del responsabile di intervenire in giudizio e di estromettere l'altra impresa si collega alla posizione di accollo ex lege di cui si e detto in precedenza. Anche in questo caso, pertanto, il litisconsorzio risulta essere necessario al fine di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l'inopponibilità, nei suoi confronti, dell'accertamento giudiziale operato verso l'assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti (art. 149, III comma, D. Lgs. n. 209/2005).

 1.9. Pertanto, l'interpretazione data dai giudici di merito si conforma a tutto il sistema sopra delineato nei suoi tratti essenziali.

 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ex articolo 360, 1 comma, numero 3 cod. proc.civ. violazione di legge in relazione all'art. 91 cod. proc. civ. in quanto le ricorrenti avrebbero dovuto ricevere ragione. Chiedono inoltre l'applicazione dell'art. 96 cod. proc, civ.

 2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non si collega alla pronuncia sulla ripartizione delle spese resa dal Tribunale in base all'esito di quel giudizio, ma al possibile esito di questo giudizio che ha avuto invece un esito sfavorevole per il ricorrente.

 3. Conclusivamente il ricorso viene rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore della parte resistente.

 

Per questi motivi

I.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in via tra loro solidale, alle spese, liquidate in euro 5.200,00, oltre euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.

II.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifícato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.

 

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2018, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

 

Il Presidente: SPIRITO

Il Consigliere estensore: FIECCONI

 

 

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2019.