• Normativa
  • Assicurazioni e responsabilità civile
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Risarcimento diretto: stanza di compensazione

Decreto del Presidente della Repubblica
18 febbraio 2009, n. 28

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2009 , n. 28

  Regolamento  recante  modifiche  al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18   luglio  2006,  n.  254,  concernente  disciplina  del
risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale.
(09G0036)

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, recante il Codice delle assicurazioni private;
  Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha tra l'altro
istituito  il  Ministero  dello  sviluppo  economico, e l'articolo 1,
commi  376  e  377,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' il
decreto-legge  16  maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni,
dalla   legge   14  luglio  2008,  n.  121,  che  sono  ulteriormente
intervenuti sull'assetto dei Ministeri;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n.
254,  recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti
dalla  circolazione  stradale,  a  norma dell'articolo 150 del Codice
delle   assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 15 dicembre 2008;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 febbraio 2009;
  Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;

                                Emana
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.


  1.  Il  comma  2  dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, e' sostituito dai seguenti:
  «2.  Per  la  regolazione  contabile  dei  rapporti  economici,  la
convenzione   deve   prevedere   una   stanza  di  compensazione  dei
risarcimenti  effettuati.  Le  compensazioni  avvengono sulla base di
costi  medi  che possono essere differenziati per grandi tipologie di
veicoli  assicurati e per danni a cose e danni alle persone, nonche',
limitatamente   ai  danni  a  cose,  per  macroaree  territorialmente
omogenee  in  numero  non  superiore  a  tre.  I  predetti criteri di
differenziazione,  applicati  alternativamente  o congiuntamente, non
devono  determinare  una  eccessiva  frammentazione dei costi medi da
prendere  a  base  per  le  compensazioni.  Le  compensazioni possono
avvenire  anche sulla base di meccanismi che prevedano l'applicazione
di  franchigie  a  carico  dell'impresa  che  ha  risarcito il danno,
secondo le regole definite dalla convenzione.
  2-bis.  Le  differenziazioni  delle  compensazioni  da applicare ai
sensi  del  comma  2  sono  stabilite e possono essere modificate con
decreto  del  Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e il
Comitato  tecnico  di  cui  al  comma  4,  sulla  base dell'andamento
effettivo  dei  costi  e  dell'esperienza maturata sul sistema, senza
tuttavia determinare mutamenti frequenti e in nessun caso per periodi
di applicazione inferiori ad una annualita'.».
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 18 febbraio 2009

                             NAPOLITANO

                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

                           Scajola, Ministro dello sviluppo economico

Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2009
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
   registro n. 1, foglio n. 176