• Normativa
  • Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto - disposizioni di attuazione

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 7 settembre 2016

Disposizioni di attuazione del decreto 19 luglio 2016

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 7 settembre 2016

Disposizioni di attuazione del decreto 19 luglio 2016. (16A06714)

(GU n.216 del 15-9-2016)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE
          per il trasporto stradale e per l'intermodalita'
 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29
aprile 2015, n. 130 registrato dalla  Corte  dei  Conti  in  data  21
maggio 2015, recante  la  ripartizione  delle  risorse  destinate  al
settore  dell'autotrasporto  per  il  triennio   2015-2016-2017,   in
applicazione dell'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190;
  Visto  in  particolare  l'art.  1,  comma   1,   lettera   d)   del
summenzionato decreto interministeriale che destinava 40  milioni  di
euro a favore degli investimenti nel settore  dell'autotrasporto  per
l'anno 2016;
  Vista la legge 28 dicembre  2015,  n.  209,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2016  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2016-2018», ed in particolare la  tabella
10 allegata alla suddetta legge;
  Considerato che i fondi effettivamente disponibili per l'anno  2016
ai fini del finanziamento delle misure a favore  degli  investimenti,
di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) del decreto  interministeriale
29 aprile 2015, risultano pari ad € 35.347.868;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  5
luglio 2016 n. 231 che ha rimodulato, per la sola annualita' 2016, la
ripartizione delle risorse di cui  al  succitato  decreto  29  aprile
2015, diminuendo la quota parte destinata  agli  investimenti  di  10
milioni di euro;
  Considerato, pertanto, che  la  somma  destinata  al  finanziamento
delle   misure   a   favore   degli    investimenti    nel    settore
dell'autotrasporto per l'annualita' 2016 e' ridotta a € 25.347.868;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
19 luglio 2016 n.  243  recante  le  modalita'  di  erogazione  delle
risorse destinate per l'anno 2016  all'incentivazione  di  iniziative
imprenditoriali nel settore dell'autotrasporto di merci;
  Visto in  particolare  l'art.  3,  comma  2  del  suddetto  decreto
ministeriale che rinvia ad  un  successivo  decreto  dirigenziale  la
disciplina delle modalita' di dimostrazione, da parte degli aspiranti
ai benefici dei requisiti di ammissibilita' ai contributi, nonche' le
modalita' di presentazione delle domande di  ammissione  ai  benefici
medesimi;
  Considerato che le misure  di  aiuto  a  favore  del  settore  sono
inquadrate nella cornice giuridica di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno  2014  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in  applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato, ed in  particolare  l'art.  2,
paragrafo  1,  punto  29  e  l'art.  17  che  consentono  aiuti  agli
investimenti a favore delle piccole  e  medie  imprese,  nonche'  gli
articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare
il livello della  tutela  ambientale  o  l'adeguamento  anticipato  a
future norme dell'Unione europea;
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  25  gennaio
2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2016);
  Visto l'art. 103, comma 1 del Codice della  Strada  come  novellato
dall'art. 1, comma 964 della legge n. 208/2015;
  Vista, quanto alla radiazione dei veicoli per esportazione in Paesi
extra  UE,  la  lettera  circolare  dell'Automobile   Club   d'Italia
005/0005628/16 del 6 luglio 2016;
  Ritenuto pertanto di dover disporre in  ordine  alle  modalita'  di
presentazione  delle  istanze  di  ammissione  ai  benefici  ed  alla
documentazione tecnica e amministrativa da allegare alle domande;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
                              Finalita'
 
  1. Il presente decreto disciplina le  modalita'  operative  per  la
gestione della misura d'incentivazione di cui al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei  trasporti  19  luglio  2016  n.  243  con
specifico riferimento allo svolgimento dell'attivita' istruttoria, ai
termini di presentazione delle domande  di  ammissione  ai  benefici,
nonche'  alle  modalita'  di  dimostrazione  dei  relativi  requisiti
tecnici richiesti.

                               Art. 2
 
 Termini, modalita' di compilazione e di presentazione delle domande
 
  1. Ai fini dell'ammissione agli incentivi di cui all'art. 1,  comma
4, lettere a), b), c), d) di cui D.M. 19 luglio 2016 n.  243  possono
proporre domanda le imprese di autotrasporto di  cose  per  conto  di
terzi, nonche' le strutture societarie, risultanti  dall'aggregazione
di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo  I,
o del libro V, titolo X, capo II, sezioni  II  e  II-bis  del  Codice
Civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale  istituito  dal
Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del  Consiglio
del 21 ottobre 2009.
  2. Ogni impresa, anche  se  associata  ad  un  consorzio  o  a  una
cooperativa, puo' presentare  una  sola  domanda  di  contributo.  La
verifica dell'unicita' delle domande avverra' sulla base  del  numero
di partita  IVA  delle  imprese  richiedenti;  all'uopo  le  imprese,
singolarmente o attraverso le loro  aggregazioni,  dovranno  indicare
chiaramente, a pena di esclusione, il numero di partita IVA proprio o
di ciascuna impresa aggregata richiedente i contributi.
  3. Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate a
partire dal 20 ottobre 2016 ed entro il  termine  perentorio  del  15
aprile 2017 esclusivamente in via telematica, sottoscritte con  firma
digitale dal rappresentante  legale  dell'impresa,  del  consorzio  o
della cooperativa richiedente, seguendo le specifiche  modalita'  che
saranno pubblicate, a partire  dal  10  ottobre  2016  sul  sito  del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   nella   sezione
«autotrasporto» - «contributi ed incentivi».
  4. Contestualmente alla domanda elettronica  di  cui  al  comma  3,
l'interessato  dichiara  ai  sensi  dell'art.  47  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  di  non
rientrare tra  coloro  che  hanno  ricevuto  e,  successivamente  non
rimborsato,  ovvero  depositato  in  un  conto  bloccato,  gli  aiuti
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea,
nonche' dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 445/2000 attestante che l'impresa non  e'
sottoposta a procedure concorsuali o alla procedura  di  liquidazione
volontaria,  e  che  non  si  trova  nelle  condizioni   per   essere
qualificate come imprese in difficolta' secondo quanto  disposto  dal
regolamento (UE) n. 651/2014.
  5. Ai  fini  della  proponibilita'  delle  domande,  gli  aspiranti
beneficiari, dovranno comprovare il  possesso  delle  caratteristiche
tecniche  dei  beni  acquisiti  contestualmente   alla   domanda   di
ammissione  ai  benefici  secondo  quanto  indicato  negli   articoli
seguenti ed allegare obbligatoriamente, a pena di  esclusione,  tutta
la documentazione richiesta. Scaduto il termine per la  presentazione
telematica della domanda non sono ammissibili ulteriori  trasmissioni
di documentazione.

                               Art. 3
 
Modalita' di dimostrazione dei requisiti tecnici richiesti dalla base
                              giuridica
 
  1. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di
autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti  al  trasporto  di  merci  di
massa complessiva a pieno carico da 3,5 a  7  tonnellate  a  trazione
alternativa a metano CNG o elettrica, ovvero pari  o  superiori  a  7
tonnellate, a trazione  alternativa  a  metano  CNG  e  gas  naturale
liquefatto LNG, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, a
pena di  inammissibilita',  la  prova  documentale  come  di  seguito
specificato:
    indicazione del numero di targa  (ovvero  trasmissione  di  copia
della  ricevuta   attestante   la   presentazione   dell'istanza   di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione
civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione
sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in  vigore
del presente decreto;
    documentazione tecnica del costruttore attestante la  sussistenza
delle caratteristiche tecniche  previste  dal  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243.
  2. Quanto alla radiazione per rottamazione o  per  esportazione  in
Paesi extra UE di veicoli commerciali di massa  complessiva  a  pieno
carico pari o superiore a 11,5 tonnellate unitamente all'acquisizione
anche  mediante  locazione  finanziaria,  di  autoveicoli,  nuovi  di
fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a  pieno
carico pari o superiori a 11,5  tonnellate  conformi  alla  normativa
euro VI gli aspiranti  ai  benefici  hanno  l'onere  di  produrre  la
documentazione  attestante  la  sussistenza  dei  seguenti  requisiti
tecnici e condizioni:
    indicazione del numero di targa  (ovvero  trasmissione  di  copia
della  ricevuta   attestante   la   presentazione   dell'istanza   di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione
civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione
sia avvenuta in data successiva all'entrata in  vigore  del  presente
decreto;
    contestuale radiazione per rottamazione ovvero  per  esportazione
in Paesi extra UE di veicoli di classe anti inquinamento inferiore ad
euro VI. A tal fine l'aspirante ai benefici:
      a) In  caso  di  radiazione  per  rottamazione  l'aspirante  al
beneficio dovra'  comunicare  il  numero  di  targa  del/dei  veicoli
radiati  onde  consentire  all'Ufficio   procedente   di   verificare
l'avvenuta  radiazione  mediante  interrogazione  presso  il   Centro
Elaborazione Dati del Ministero.
      b) in  caso  di  radiazione  per  esportazione  l'aspirante  al
beneficio dovra' produrre una stampa della notifica  di  esportazione
con esito «uscita  conclusa»  ottenuta  consultando  l'apposito  link
«tracciamento movimento di esportazioni o di transito (MRN)»,  ovvero
in  alternativa  mediante   produzione   di   idonea   documentazione
rilasciata dagli Uffici di esportazione comprovante l'avvenuta uscita
del veicolo dal territorio dell'Unione Europea.
  3. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di
rimorchi  e  semirimorchi,  nuovi  di  fabbrica,  per  il   trasporto
combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e  per  il
trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave  rispondenti  alla
normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi  volti  a  conseguire
maggiori standard di sicurezza e  di  efficienza  energetica  di  cui
all'allegato 1 del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 19 luglio 2016 n. 243,  gli  aspiranti  ai  benefici  hanno
l'onere di fornire, a pena di inammissibilita', la prova  documentale
come di seguito specificato:
    indicazione del numero di targa  (ovvero  trasmissione  di  copia
della  ricevuta   attestante   la   presentazione   dell'istanza   di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione
civile    competente),    ai    fini    della    dimostrazione    che
l'immatricolazione sia avvenuta in  data  successiva  all'entrata  in
vigore del presente decreto;
    attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore  circa  la
sussistenza delle caratteristiche tecniche  dei  semirimorchi  ed  in
particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC
596-5 quanto ai veicoli idonei al  trasporto  combinato  ferroviario,
ovvero per il trasporto combinato marittimo,  dotati  di  ganci  nave
rispondenti alla normativa IMO;
    documentazione comprovante  l'installazione  di  almeno  uno  dei
dispositivi di cui all'allegato  1  al  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243.
    Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese,  oltre
alla documentazione di cui ai punti precedenti anche:
      dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  445/2000  sottoscritta  dal  legale
rappresentante  dell'impresa  o  da  un  suo  procuratore   speciale,
attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito  di
un  programma  di  investimenti   destinato   a   creare   un   nuovo
stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente,  diversificare  la
produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi  aggiuntivi  o
trasformare radicalmente il processo produttivo  complessivo  di  uno
stabilimento esistente;
      dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e  per  gli  effetti
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
sottoscritta dal legale  rappresentante  dell'impresa  o  da  un  suo
procuratore speciale attestante il  numero  delle  unita'  di  lavoro
addette ( ULA ) ed il volume  del  fatturato  conseguito  nell'ultimo
esercizio fiscale.
  4. Quanto all'acquisizione, anche mediante  locazione  finanziaria,
di gruppi di 8 casse mobili ed 1 rimorchio o semirimorchio portacasse
gli aspiranti ai benefici  hanno  l'onere  di  produrre,  a  pena  di
inammissibilita', la seguente documentazione:
    contratto,  ovvero  ordinativo  d'acquisto  di  data   posteriore
all'entrata in vigore  del  D.M.  n.  243/2016,  da  cui  risulti  il
rispetto delle proporzioni di 8 casse mobili ed un semirimorchio  per
ogni gruppo;
    documentazione da  cui  risulti  che  la  consegna  dei  beni  e'
avvenuta in  data  successiva  all'entrata  in  vigore  del  presente
decreto;
    attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore  circa  la
sussistenza dei requisiti tecnici delle U.T.I. e la rispondenza  alla
normativa internazionale in materia.
  5. La concessione dei contributi e' subordinata, in ogni caso, alla
dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli o  la
data di consegna dei beni di cui al comma 4, sia avvenuta  in  Italia
fra la data di pubblicazione  del  presente  decreto  ed  il  termine
stabilito  per  la  conclusione  dell'investimento.  In  nessun  caso
saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate
all'estero,  ne'  i  veicoli  immatricolati  all'estero,   anche   se
successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero.

                               Art. 4
 
                         Delle maggiorazioni
 
  1. Relativamente alle maggiorazioni pari al 10% del  contributo  di
cui all'art. 2, comma 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243 gli aspiranti al beneficio  ove
ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda:
    a)  Ai  fini  del  riconoscimento  della  maggiorazione  per   le
tipologie di investimento di cui all'art. 2, commi 2, 3 e 5 del  D.M.
19 luglio 2016 n. 243, in caso di piccole e medie imprese secondo  la
definizione di cui alla normativa europea, gli interessati  medesimi,
ove ne abbiano  fatto  espressa  richiesta  nella  domanda,  dovranno
trasmettere in  allegato  alla  medesima,  dichiarazione  sostitutiva
redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del  Presidente  della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445  sottoscritta   dal   legale
rappresentante  dell'impresa  o  da  un  suo   procuratore   speciale
attestante il numero delle unita' di lavoro addette (  ULA  )  ed  il
volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.
    b)  Ai  fini  del  riconoscimento  della  maggiorazione  per   le
acquisizioni effettuate da imprese aderenti ad una  rete  di  imprese
gli interessati dovranno trasmettere,  all'atto  della  presentazione
della domanda di ammissione ai benefici, copia del contratto di  rete
redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4 ter del  decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33.
  2. Laddove la qualita'  di  piccola  o  media  impresa  costituisce
requisito per ricevere il contributo (art. 2,  comma  4,  lett.  a)),
nessuna  ulteriore  maggiorazione  per  il  possesso   del   medesimo
requisito puo' essere riconosciuta.

                               Art. 5
 
             Prova del perfezionamento dell'investimento
 
  1.   Ai   fini   della    prova    dell'avvenuto    perfezionamento
dell'investimento, i soggetti richiedenti il beneficio hanno  l'onere
di trasmettere, oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti,
il contratto di acquisizione avente data non anteriore alla  data  di
pubblicazione del decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti n.  243/2016  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana,  nonche'  prova   dell'integrale   pagamento   del   prezzo
attraverso  la  produzione   della   relativa   fattura   debitamente
quietanzata, da cui risulti, per le acquisizioni di cui  all'art.  3,
comma  3  del  presente  decreto,  anche  il  prezzo  pagato  per   i
dispositivi innovativi.
  2. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni per i quali  si
chiede il beneficio siano redatti in lingua  straniera,  dovranno,  a
pena di esclusione, essere tradotti in  lingua  italiana  secondo  la
disposizione dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
28   dicembre   2000   n.   445   (in   materia   di   documentazione
amministrativa).
  3. In ragione della sua peculiare  natura  ove  l'acquisizione  dei
beni si perfezioni mediante  contratto  di  leasing  finanziario  (da
trasmettere unitamente alla  domanda  per  accedere  ai  contributi),
l'aspirante al beneficio ha l'onere di comprovare  il  pagamento  dei
canoni in scadenza alla data di invio della  domanda.  La  prova  del
pagamento dei suddetti canoni puo'  essere  fornita  con  la  fattura
rilasciata all'utilizzatore dalla societa'  di  leasing,  debitamente
quietanzata, ovvero con copia della  ricevuta  dei  bonifici  bancari
effettuati  dall'utilizzatore  a  favore  della  suddetta   societa'.
Dovra', inoltre, essere dimostrata la piena disponibilita'  del  bene
attraverso la produzione di copia del verbale di  presa  in  consegna
del bene medesimo. La mancanza anche di uno solo  di  tali  documenti
comportera' l'esclusione dell'impresa dal beneficio.

                               Art. 6
 
                        Attivita' istruttoria
 
  1.    L'amministrazione,    per    l'espletamento    dell'attivita'
istruttoria, si avvale, mediante apposita convenzione, della societa'
Rete Autostrade Mediterranee S.p.a. (R.A.M.) che provvede,  ferma  la
funzione di indirizzo e di direzione dell'Amministrazione,  all'esame
delle domande presentate nei termini e della documentazione  prodotta
a comprova degli investimenti effettuati. La Commissione  di  cui  al
successivo comma 2,  qualora  sussistano  i  requisiti  previsti  dal
presente decreto, inserisce le domande accolte in  appositi  elenchi,
dandone  comunicazione  all'impresa  tramite  notifica  del  relativo
provvedimento di ammissione.
  2. Con decreto dirigenziale e'  nominata  una  Commissione  per  la
validazione dell'istruttoria delle domande  presentate,  composta  da
Presidente, individuato tra i dirigenti  di  II  fascia  in  servizio
presso il Dipartimento per i trasporti, la  navigazione,  gli  affari
generali ed il  personale,  e  due  componenti,  individuati  tra  il
personale di area III, in servizio presso il  medesimo  Dipartimento,
nonche' da un funzionario con le funzioni di segreteria.
  3. Qualora in esito ad una prima  fase  istruttoria,  si  ravvisino
lacune comunque sanabili, vengono richieste le opportune integrazioni
agli interessati, fissando un  termine  perentorio  non  superiore  a
quindici giorni. Qualora entro detto termine l'impresa  medesima  non
abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non  sia  ritenuto
soddisfacente, l'istruttoria verra' conclusa sulla  sola  base  della
documentazione valida disponibile. In ogni caso nessuna richiesta  di
integrazione  istruttoria   e'   dovuta   per   la   mancanza   della
documentazione che  doveva  essere  trasmessa  dagli  interessati  al
momento della presentazione della domanda a pena  di  esclusione  dal
beneficio.
  4.  Nel  caso  l'attivita'  istruttoria  riveli  la  mancanza   dei
requisiti previsti a pena di  esclusione,  l'Amministrazione  esclude
senz'altro l'impresa dal beneficio con provvedimento motivato.

                               Art. 7
 
                        Verifiche e controlli
 
  1. E' in ogni caso fatta salva la facolta' dell'amministrazione  di
procedere   con   ulteriori   accertamenti   in    data    successiva
all'erogazione del contributo, e di procedere, in via di  autotutela,
con l'annullamento della concessione del  contributo,  e  correlativo
obbligo di  restituzione  ove  in  esito  alle  verifiche  effettuate
emergano  gravi  irregolarita'  in   relazione   alle   dichiarazioni
sostitutive rese dall'acquirente, nonche' nei casi previsti dall'art.
1, commi 8 e 9 del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 19 luglio 2016 n. 243.
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 7 settembre 2016
 
                                      Il direttore generale: Finocchi