- Normativa
- Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per l'annualita' 2016
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 19 luglio 2016
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 19 luglio 2016
Modalita' di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle
imprese di autotrasporto, per l'annualita' 2016. (16A06713)
(GU n.216 del 15-9-2016)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che
autorizza, a decorrere dall'anno 2015 e per un triennio, la spesa di
250 milioni di euro annui per interventi in favore del settore
dell'autotrasporto;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
29 aprile 2015, n. 130, recante la ripartizione delle risorse
destinate al settore dell'autotrasporto per il triennio 2015-2017, in
applicazione del suddetto art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre
2014, n. 190;
Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lettera d) del citato
decreto interministeriale che destina 40 milioni di euro a favore
degli investimenti nel settore dell'autotrasporto;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio
pluriennale per il triennio 2016-2018», ed in particolare la tabella
10 allegata alla suddetta legge;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28
dicembre 2015 recante «ripartizione in capitoli delle unita' di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018», che prevede
l'iscrizione, per l'anno 2016 di € 35.347.868 sul capitolo 7309 -
Fondo per gli interventi a favore dell'autotrasporto - dello stato di
previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
Considerato pertanto che, in relazione agli stanziamenti disposti
ai sensi del citato decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 28 dicembre 2015, i fondi destinati per l'anno 2016 al
finanziamento delle misure a favore degli investimenti, di cui
all'art. 1, comma 1, lettera d) del decreto interministeriale 29
aprile 2015, sono pari a € 35.347.868;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5
luglio 2016, n. 231 che ha modificato, per l'annualita' 2016, la
ripartizione delle risorse di cui al predetto decreto 29 aprile 2015,
n. 130 e che, pertanto, la somma destinata per l'anno corrente al
finanziamento delle misure a favore degli investimenti e' ridotta a €
25.347.868;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato,
ed, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e l'art. 17 che
consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie
imprese, nonche' gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli
investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o
l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importo
minore «de minimis»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 gennaio 2016
recante «Nuova disciplina per la concessione ed erogazione del
contributo in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di
nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie
imprese», ed, in particolare, l'art. 5, commi 3 e 8, relativi agli
investimenti ammissibili e l'art. 7, comma 1, concernenti il cumulo
delle agevolazioni;
Preso atto della perdurante esigenza di prevedere misure volte
all'incentivazione del processo di rinnovo del parco veicolare delle
imprese di autotrasporto ed in particolare di incentivare l'acquisto
di veicoli industriali a motorizzazione alternativa a gas naturale e
biometano onde assicurare un minor livello di emissioni inquinanti
nei territori piu' sensibili, nonche' per le piu' lunghe percorrenze,
al fine di massimizzare gli effetti benefici sull'ambiente;
Ritenuto opportuno incentivare l'acquisizione di rimorchi e
semirimorchi volti al rinnovo del parco veicolare e a diversificare
la produzione, massimizzando l'utilizzo di modalita' alternative al
trasporto stradale, nonche' l'acquisto di beni capitali destinati al
trasporto intermodale, ovvero casse mobili e rimorchi portacasse,
anche al fine di ottimizzare la catena logistica;
Considerato che l'incentivazione per l'acquisto di rimorchi e
semirimorchi intermodali, dotati di dispositivi innovativi non ancora
obbligatori, atti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di
efficienza energetica, nonche' di casse mobili in connessione con
l'acquisto di rimorchi portacasse, puo' essere diretta a tutte le
imprese nel limite del 40 per cento dei costi di investimento
necessari per innalzare il livello di tutela ambientale o per andare
oltre le norme dell'Unione europea;
Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili
e dei relativi contributi, ai sensi del Regolamento generale di
esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014,
occorre fare riferimento, in via generale, al sovraccosto necessario
per acquisire la tecnologia piu' evoluta da un punto di vista
tecnologico ed ambientale;
Visto l'art. 10, comma 2, del regolamento (CE) n. 595/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo
all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle
emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) che prevede la possibilita'
della concessione di incentivi finanziari per la demolizione di
veicoli non conformi al regolamento stesso;
Considerata la necessita' che la previsione della radiazione,
tramite rottamazione o esportazione, al di fuori del territorio
dell'Unione europea, dei veicoli piu' obsoleti si coniughi con il
rinnovo del parco veicolare, ottimizzando cosi' gli effetti
favorevoli sull'ambiente e sulla sicurezza della circolazione
stradale;
Ritenuto che l'insieme degli interventi di cui sopra, unito ad una
maggiorazione degli incentivi a favore delle reti di imprese che
effettuano gli investimenti previsti, consente di dare un primo
impulso al rinnovamento ed alla ristrutturazione del settore, con
particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, allo sviluppo dei
servizi logistici ed al riequilibrio modale, anche andando ad
incidere sulla attuale polverizzazione che connota il settore stesso;
Visto l'art. 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante
«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee» (Legge
comunitaria 2007), che prevede l'onere, per gli aspiranti ai benefici
finanziari, di dichiarare di non rientrare tra coloro che hanno
ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto
bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la
gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;
Sentite le principali associazioni di categoria dell'autotrasporto;
Vista la nota della direzione generale per il trasporto stradale e
l'intermodalita' n. 12742 del 5 luglio 2016;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la
ripartizione e le modalita' di erogazione delle risorse finanziarie
relative all'anno 2016, nel limite di spesa pari a € 25.347.868. A
valere sulle suddette risorse, sono accantonati € 347.868 in un fondo
di riserva a copertura di eventuali contenziosi giurisdizionali
connessi con la gestione della presente misura.
2. Le risorse di cui al comma 1, per € 25.000.000, sono destinati
ad incentivi, a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per
conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte
al registro elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori
di cose per conto di terzi, per il rinnovo e l'adeguamento
tecnologico del parco veicolare, per l'acquisizione di beni
strumentali per il trasporto intermodale, nonche' per favorire
iniziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del
settore, nei limiti e secondo le modalita' di cui al presente
decreto.
3. Le misure di incentivazione sono erogate nel rispetto dei
principi generali e delle disposizioni settoriali del regolamento
generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato, nonche', ove del caso, nel rispetto delle condizioni
generali previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 595/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.
4. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono destinati gli
importi di seguito specificati, corrispondenti ad una quota parte
delle risorse globalmente disponibili, pari a € 25.000.000:
a) 7 milioni di euro per acquisizione, anche mediante locazione
finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto
di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5
tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale
liquefatto LNG e elettrica (Full Electric);
b) 6,5 milioni di euro per radiazione per rottamazione o per
esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea, di
veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore
a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di
fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno
carico pari o superiore a 11,5 tonnellate;
c) 9 milioni di euro per acquisizione anche mediante locazione
finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il
trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5
e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave
rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi
volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza
energetica;
d) 2,5 milioni di euro per l'acquisizione, anche mediante
locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi
portacasse, cosi' da facilitare l'utilizzazione di differenti
modalita' di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura
di carico.
5. I contributi, di cui al comma 4, sono erogabili fino a
concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di
tipologie di investimenti. La ripartizione degli stanziamenti
nell'ambito delle predette aree di intervento puo' essere rimodulata
con decreto del direttore della direzione generale per il trasporto
stradale e per l'intermodalita' qualora, per effetto delle istanze
presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le
stesse non risultino sufficienti.
6. Ove, a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili per
ciascuna area anche dopo l'eventuale rimodulazione di cui al comma 5,
il numero delle imprese ammesse al beneficio non consenta
l'erogazione degli importi a ciascuna spettanti, con decreto del
direttore della direzione generale per il trasporto stradale e per
l'intermodalita' si procedera' alla riduzione proporzionale dei
contributi fra le stesse imprese collocate nelle aree rispetto alle
quali le risorse si sono rivelate insufficienti.
7. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui
all'art. 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonche' di
garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini
di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile per
gli investimenti di cui al comma 4 per singola impresa non puo'
superare € 600.000,00. Qualora l'importo superi tale limite viene
ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non
e' derogabile anche in caso di accertata disponibilita' delle risorse
finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate
ammissibili.
8. Al fine di evitare il superamento delle intensita' massime di
aiuto previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del
17 giugno 2014, e' esclusa la cumulabilita', per le medesime
tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, dei
contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni
pubbliche, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
9. Non si procede all'erogazione del contributo nel caso di
trasferimento della disponibilita' dei beni oggetto degli incentivi
nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda
e la data di pagamento del beneficio. Resta fermo che i beni di cui
al comma 4 non possono essere alienati e devono rimanere nella
disponibilita' del beneficiario del contributo fino al 31 dicembre
2019, pena la revoca del contributo erogato.
Art. 2
Importi dei contributi, costi ammissibili
e intensita' di aiuto
1. Gli investimenti di cui al presente decreto sono finanziabili
esclusivamente se avviati in data posteriore alla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed ultimati entro il 15 aprile 2017.
2. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4,
lettera a), del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni,
anche mediante locazione finanziaria, di:
a) automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione
alternativa a metano CNG e elettrica di massa complessiva a pieno
carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate. Il
contributo e' determinato in € 3.500 per ogni veicolo CNG e in €
10.000 per ogni veicolo elettrico, considerando la notevole
differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;
b) automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione
alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa
complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate. Il
contributo e' determinato in € 8.000 per ogni veicolo a trazione
alternativa a metano CNG ed in € 20.000 per ogni veicolo a trazione
alternativa a gas naturale liquefatto LNG, considerando la notevole
differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel.
3. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4,
lettera b), del presente decreto, e' finanziabile la radiazione per
rottamazione o per esportazione al di fuori del territorio
dell'Unione europea, di automezzi di massa complessiva a pieno carico
pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione,
anche mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali
pesanti nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa
complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate,
conformi alla normativa anti inquinamento Euro VI. Il contributo e'
determinato in € 7.000 per ogni veicolo radiato avuto riguardo, alla
luce di quanto previsto dall'art. 10, comma 3 del Regolamento (CE) n.
595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009,
al sovra costo necessario per la acquisizione di un veicolo che
soddisfi i limiti di emissione Euro VI in sostituzione di quello
radiato.
4. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4,
lettera c) del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni
anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi,
nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti
alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo
dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno
un dispositivo innovativo di cui all'allegato 1 al presente decreto.
Il contributo viene determinato:
a) per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese nel
limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie
imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con
un tetto massimo di € 5.000 per ogni semirimorchio. Le acquisizioni
sono ammissibili qualora sostenute nell'ambito di un programma di
investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno
stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno
stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare
radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento
esistente;
b) per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano
tra le piccole e medie imprese in € 1.500, tenuto conto che e'
possibile incentivare il 40 per cento della differenza di costo tra
tali veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e
veicoli equivalenti stradali;
5. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4,
lettera d) del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni,
effettuate anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse
mobili e 1 rimorchio o semirimorchio portacasse. Il contributo viene
determinato, tenuto conto dei costi aggiuntivi rispetto all'acquisto
di veicoli equivalenti stradali, in € 8.500 per l'acquisto di ciascun
insieme di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio.
6. I contributi di cui ai commi precedenti sono maggiorati del 10
per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e
medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta,
nei seguenti casi:
a) per le acquisizioni di cui ai commi 2, 3 e 5. A tal fine gli
interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda
di ammissione ai benefici, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi
e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestante il numero delle unita' di lavoro
dipendenti (ULA) e il volume del fatturato conseguito nell'ultimo
esercizio fiscale;
b) per le acquisizioni di cui al presente articolo, se effettuate
da imprese aderenti ad una rete di imprese. A tal file gli
interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda
di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui al punto
a), copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art.
3, comma 4 ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
Le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili e si
applicano entrambe sull'importo netto del contributo.
Art. 3
Modalita' di dimostrazione dei requisiti richiesti
1. In relazione alla acquisizione dei beni di cui all'art. 2 gli
aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, a pena di
inammissibilita', la prova documentale che i beni acquisiti
possiedono le caratteristiche tecniche richieste dal presente
decreto.
2. Con decreto del direttore della direzione generale per il
trasporto stradale e per l'intermodalita', da emanarsi entro quindici
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto,
sono definite le modalita' di dimostrazione dei suddetti requisiti.
Con il medesimo decreto sono definite le modalita' di presentazione
delle domande, secondo quanto previsto all'art. 4.
Art. 4
Destinatari della misura di aiuto
1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per
conto di terzi, nonche' le strutture societarie, risultanti
dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V,
titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e
II-bis del codice civile, iscritte al Registro elettronico nazionale
istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 21 ottobre 2009.
2. Le modalita' di presentazione delle domande e i conseguenti
adempimenti gestionali relativi all'istruttoria delle richieste
pervenute sono stabilite con il decreto di cui all'art. 3, comma 2.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 19 luglio 2016
Il Ministro: Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare,
registro n. 1, foglio n. 2771
Allegato 1
=============================
| Dispositivi innovativi |
| (art. 2, comma 4) |
+===========================+
| Spoiler laterali (ammesse |
| dal Reg. UE N. 1230/2012, |
| masse e dimensioni) |
+---------------------------+
| Appendici aerodinamiche |
| posteriori |
+---------------------------+
| Dispositivi elettronici |
|gestititi da centraline EBS|
|(Electronic Braking System)|
| per la distribuzione del |
|carico sugli assali in caso|
| di carchi parziali o non |
|uniformemente distribuiti. |
+---------------------------+
|Pneumatici di classe C3 con|
|coefficiente di resistenza |
| al rotolamento, RRC, |
| inferiore a 8,0 kg/t (che |
|corrisponde alle classi di |
|efficienza energetica da A |
| ad E) dotati di Tyre |
|Pressure Monitoring System |
| (TPMS) |
+---------------------------+
| Telematica indipendente |
| collegata all'EBS |
|(Electronic Braking System)|
| in grado di valutare |
|l'efficienza di utilizzo di|
| rimorchi e semirimorchi |
| (tkm) |
+---------------------------+
| Dispositivi elettronici |
|gestititi da centraline EBS|
|(Electronic Braking System)|
| per ausilio in sterzata |
+---------------------------+
| Sistema elettronico di |
|controllo dell'usura delle |
| pastiglie freno |
+---------------------------+
| Sistema elettronico di |
|controllo dell'altezza del |
| tetto veicolo |
+---------------------------+