- Normativa
- Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 20 giugno 2017
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 20 giugno 2017
Modalita' di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle
imprese di autotrasporto per l'annualita' 2017. (17A05210)
(GU n.178 del 1-8-2017)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 10, comma 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo
all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle
emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) che prevede la possibilita'
della concessione di incentivi finanziari per la demolizione di
veicoli non conformi al regolamento stesso;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del
17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato, ed, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e
l'art. 17 che consentono aiuti agli investimenti a favore delle
piccole e medie imprese, nonche' gli articoli 36 e 37 che consentono
aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela
ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione
europea;
Visto il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in
materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato
inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna
destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i
regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga
la direttiva 97/68 (CE);
Visto l'art. 34, comma 6, della legge 25 febbraio 2008, n. 34,
recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee» che prevede
l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di dichiarare di
non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati
quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la
gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;
Visto l'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 -
legge di stabilita' 2015 che autorizza, a decorrere dall'anno 2015 e
per un triennio, la spesa di 250 milioni di euro annui per interventi
in favore del settore dell'autotrasporto;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
29 aprile 2015, n. 130, recante la ripartizione delle risorse
destinate al settore dell'autotrasporto per il triennio 2015-2017, in
applicazione del suddetto art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre
2014, n. 190;
Vista la legge 11 dicembre 2016 n. 232, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27
dicembre 2016, n. 102065 recante «ripartizione in capitoli delle
unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019», che
prevede l'iscrizione, per l'anno 2017, di euro 37.000.000 sul
capitolo 7309 dello stato di previsione della spesa del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - «Spese da destinare alla
prosecuzione degli interventi volti all'utilizzo di modalita' di
trasporto alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione
della catena logistica»;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni
urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi
sismici e misure per lo sviluppo» ed in particolare l'allegato 1 che
ha operato una decurtazione pari ad euro 1.049.823 delle risorse
finanziarie originariamente stanziate a favore degli investimenti
gia' pari ad euro 37.000.000;
Considerato, pertanto, che, in conseguenza della decurtazione
operata dal citato decreto-legge n. 50 del 2017, i fondi destinati
per l'anno 2017 al finanziamento delle misure a favore degli
investimenti sono complessivamente pari ad euro 35.950.177;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1° dicembre 2015, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
gennaio 2016, n. 7, recante sistema di riqualificazione elettrica
destinato ad equipaggiare autovetture M e N1, recante la disciplina
delle procedure per l'approvazione dell'installazione di sistemi di
riqualificazione elettrica su veicoli gia' immatricolati con motore
termico;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 gennaio
2016 recante «Nuova disciplina per la concessione ed erogazione del
contributo in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di
nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie
imprese», ed, in particolare, l'art. 5, commi 3 e 8, relativi agli
investimenti ammissibili e l'art. 7, comma 1, concernenti il cumulo
delle agevolazioni;
Ritenuto necessario prevedere, anche per l'anno 2017, incentivi per
la prosecuzione del processo di rinnovo del parco veicolare delle
imprese di autotrasporto ed in particolare per l'acquisto di veicoli
industriali a motorizzazione alternativa a gas naturale e biometano
ed elettrica onde assicurare un minor livello di emissioni inquinanti
nei territori piu' sensibili, nonche' per le piu' lunghe percorrenze,
al fine di massimizzare gli effetti benefici sull'ambiente;
Ritenuto di dover ricomprendere anche i dispositivi idonei ad
operare la riconversione in veicoli elettrici di autoveicoli per il
trasporto merci a trazione tradizionale;
Ritenuto opportuno, altresi', incentivare l'acquisizione di
rimorchi e semirimorchi per trasporto intermodale, attraverso
l'ottimizzazione dell'utilizzo di modalita' alternative al trasporto
stradale, nonche' l'acquisizione di beni strumentali destinati al
trasporto intermodale, ovvero casse mobili e rimorchi portacasse,
anche al fine di ottimizzare la catena logistica;
Considerato che l'incentivazione per l'acquisto di rimorchi e
semirimorchi intermodali, dotati di dispositivi innovativi non ancora
obbligatori, atti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di
efficienza energetica, nonche' di casse mobili in connessione con
l'acquisto di rimorchi portacasse, puo' essere diretta a tutte le
imprese nel limite del 40 per cento dei costi di investimento
necessari per innalzare il livello di tutela ambientale o per andare
oltre le norme dell'Unione europea;
Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili
per la quantificazione dei relativi contributi, ai sensi del
Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento, in via generale, al
sovra costo necessario per acquisire la tecnologia piu' evoluta da un
punto di vista tecnologico ed ambientale;
Considerata la necessita' che la previsione della radiazione,
tramite rottamazione dei veicoli piu' obsoleti, si coniughi con il
rinnovo del parco veicolare, ottimizzando cosi' gli effetti
favorevoli sull'ambiente e sulla sicurezza della circolazione
stradale;
Ritenuto che l'insieme degli interventi di cui sopra, unito ad una
maggiorazione degli incentivi a favore delle reti di imprese che
effettuano gli investimenti previsti, consente di dare un primo
impulso al rinnovamento ed alla ristrutturazione del settore, con
particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, allo sviluppo dei
servizi logistici ed al riequilibrio modale, anche andando ad
incidere sulla attuale polverizzazione che connota il settore stesso;
Sentite le principali associazioni di categoria dell'autotrasporto;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalita'
di erogazione delle risorse finanziarie relative all'anno 2017, nel
limite di spesa pari a euro 35.950.177 e la loro ripartizione fra le
varie tipologie d'investimento.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ad incentivi a
beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi
attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro
elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi, per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco
veicolare, per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto
intermodale, nonche' per favorire iniziative di collaborazione e di
aggregazione fra le imprese del settore, nei limiti e secondo le
modalita' di cui al presente decreto.
3. Le misure di incentivazione sono erogate nel rispetto dei
principi generali e delle disposizioni settoriali del Regolamento
generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato, nonche', ove del caso, nel rispetto delle condizioni
previste dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.
4. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono destinati gli
importi di seguito specificati, corrispondenti ad una quota parte
delle risorse globalmente disponibili, pari a euro 35.950.177 a
seguito della decurtazione di cui decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50:
a) 10,5 milioni di euro per acquisizione, anche mediante locazione
finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto
di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5
tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale
liquefatto LNG e elettrica (Full Electric) nonche' per l'acquisizione
di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per
il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione
elettrica, ai sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014;
b) 10 milioni di euro per radiazione per rottamazione di veicoli
pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5
tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica
conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico
pari o superiore a 11,5 tonnellate, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009;
c) 14,4 milioni di euro per acquisizione anche mediante locazione
finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il
trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5
e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave
rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi
volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza
energetica nonche' per l'acquisizione di rimorchi e semirimorchi o
equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate
allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati
di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto
previsto dagli articoli 17 e 36 del regolamento (CE) n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014;
d) 1.050.177 euro per l'acquisizione, anche mediante locazione
finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse
cosi' da facilitare l'utilizzazione di differenti modalita' di
trasporto in combinazione fra loro senza alcuna rottura di carico, ai
sensi di quanto previsto dall'art. 36 del regolamento (CE) n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
5. I contributi, di cui al comma 4, sono erogabili fino a
concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di
tipologie di investimenti. La ripartizione degli stanziamenti
nell'ambito delle predette aree di intervento puo' essere rimodulata
con decreto del direttore della Direzione generale per il trasporto
stradale e per l'intermodalita' qualora, per effetto delle istanze
presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le
stesse non risultino sufficienti.
6. Ove, a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili per
ciascuna area anche dopo l'eventuale rimodulazione di cui al comma 5,
il numero delle imprese ammesse al beneficio non consenta
l'erogazione degli importi a ciascuna spettanti, con decreto del
direttore della Direzione generale per il trasporto stradale e per
l'intermodalita' si procede alla riduzione proporzionale dei
contributi fra le stesse imprese collocate negli elenchi degli
ammessi a beneficio nelle aree rispetto alle quali le risorse si sono
rivelate insufficienti.
7. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui
all'art. 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonche' di
garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini
di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile per
gli investimenti di cui al comma 4 per singola impresa non puo'
superare euro 700.000,00. Qualora l'importo superi tale limite viene
ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non
e' derogabile anche in caso di accertata disponibilita' delle risorse
finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate
ammissibili.
8. Al fine di evitare il superamento delle intensita' massime di
aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del
17 giugno 2014, e' esclusa la cumulabilita', per le medesime
tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, dei
contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni
pubbliche, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
9. I beni di cui al comma 4 non possono essere alienati e devono
rimanere nella disponibilita' del beneficiario del contributo fino a
tutto il 31 dicembre 2019, pena la revoca del contributo erogato. Non
si procede comunque all'erogazione del contributo nel caso di
trasferimento della disponibilita' dei beni oggetto degli incentivi
nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda
e la data di pagamento del beneficio.
Art. 2
Importi dei contributi, costi ammissibili
e intensita' di aiuto
1. Gli investimenti di cui al presente decreto sono finanziabili
esclusivamente se avviati dalla data di entrata in vigore del
presente decreto ed ultimati entro il 15 aprile 2018.
2. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4,
lettera a), del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni,
anche mediante locazione finanziaria:
a) di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione
alternativa a metano CNG e elettrica di massa complessiva a pieno
carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate,
nonche' veicoli a motorizzazione ibrida (diesel + elettrico). Il
contributo e' determinato in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a
motorizzazione ibrida e in euro 10.000 per ogni veicolo elettrico,
considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad
alimentazione diesel;
b) di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione
alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa
complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate. Il
contributo e' determinato in euro 8.000 per ogni veicolo a trazione
alternativa a metano CNG, ed in euro 20.000 per ogni veicolo a
trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG ovvero a
motorizzazione ibrida (diesel + elettrico), considerando la notevole
differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;
c) per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la
riconversione di autoveicoli di massa complessiva pari a 3,5
tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici il
contributo e' determinato in misura pari al 40 per cento dei costi
ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento con un
tetto massimo pari a 1.000 euro.
3. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4,
lettera b), del presente decreto, e' finanziabile la radiazione per
rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari o
superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche
mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti
nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a
pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, conformi alla
normativa anti inquinamento euro VI. Il contributo e' determinato
avuto riguardo al sovra costo necessario per la acquisizione di un
veicolo che soddisfi i limiti di emissione euro VI in sostituzione
del veicolo radiato: euro 5.000 per ogni veicolo euro VI di massa
complessiva a pieno carico da 11,5 tonnellate a 16 tonnellate, euro
10.000 per ogni veicolo euro VI di massa complessiva a pieno carico
pari o superiore a 16 tonnellate.
4. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4,
lettera c) del presente decreto, sono finanziabili:
a) le acquisizioni anche mediante locazione finanziaria, di
rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto
combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il
trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla
normativa IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui
all'allegato 1 al presente decreto;
b) rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli
specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da
effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e
internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi
temperatura purche' le unita' frigorifere/calorifere siano alimentate
da motore conforme alla fase V (STAGE V) del regolamento UE n.
2016/1628 o da unita' criogeniche autonome non collegate al motore
del veicolo trainante oppure da unita' elettriche funzionanti con
alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le
unita' precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas
refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;
c) sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici
superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi
conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali
delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle
unita' frigorifere/calorifere installate, ove non rispondenti agli
standard ambientali di cui alla lettera precedente, con unita'
frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla fase V
(STAGE V) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unita' criogeniche
autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da
unita' elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del
veicolo trainante. Tali unita' dovranno essere funzionanti
esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500.
5. Nei casi di cui al comma 4, le lettere a), b) e c) il contributo
viene determinato come di seguito indicato:
a) per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese nel
limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie
imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con
un tetto massimo di euro 5.000 semirimorchio o autoveicolo specifico
superiore a 7 tonnellate allestito per trasporti in regime ATP,
ovvero per ogni unita' refrigerante/calorifera a superiore standard
ambientale, secondo quando indicato al comma 4, lettera c),
installata su tali veicoli. Le acquisizioni sono ammissibili qualora
sostenute nell'ambito di un programma di investimenti destinato a
creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente,
diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti
nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo
complessivo di uno stabilimento esistente;
b) per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra
le piccole e medie imprese in euro 1.500, tenuto conto che e'
possibile incentivare il 40 per cento della differenza di costo tra i
veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e
veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli
equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a criteri
avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ovvero dei
maggiori costi delle unita' refrigeranti/calorifere a superiore
standard ambientale, secondo quando indicato al comma 4, lettera c),
installate su tali veicoli.
6. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4,
lettera d), del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni,
effettuate anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse
mobili e 1 rimorchio o semirimorchio porta casse. Il contributo viene
determinato, tenuto conto dei costi aggiuntivi rispetto all'acquisto
di veicoli equivalenti stradali, in euro 8.500 per l'acquisto di
ciascun insieme di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio.
7. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati del 10
per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e
medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta,
nei seguenti casi:
a) per le acquisizioni di cui ai commi 2, 3 e 6. A tal fine gli
interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda
di ammissione ai benefici, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi
e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestante il numero delle unita' di lavoro
dipendenti (ULA) e il volume del fatturato conseguito nell'ultimo
esercizio fiscale;
b) per le acquisizioni di cui al presente articolo, se effettuate
da imprese aderenti ad una rete di imprese. A tal file gli
interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda
di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui al punto
a), copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art.
3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
8. Le maggiorazioni di cui al comma 7 sono cumulabili e si
applicano entrambe sull'importo netto del contributo.
Art. 3
Modalita' di dimostrazione dei requisiti richiesti
1. In relazione alla acquisizione dei beni di cui all'art. 2 gli
aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, a pena di
inammissibilita', la prova documentale che i beni acquisiti
possiedono le caratteristiche tecniche richieste dal presente
decreto.
2. Con decreto del direttore della Direzione generale per il
trasporto stradale e per l'intermodalita', da adottarsi entro
quindici giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definite le modalita' di dimostrazione dei
suddetti requisiti. Con il medesimo decreto sono definite le
modalita' di presentazione delle domande, secondo quanto previsto
all'art. 4.
Art. 4
Destinatari della misura di aiuto
1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per
conto di terzi, nonche' le strutture societarie, risultanti
dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V,
titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e
II-bis del codice civile, iscritte al Registro elettronico nazionale
istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero le imprese che esercitano
con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate iscritte
all'Albo nazionale delle imprese che esercitano l'attivita' di
autotrasporto.
2. Le modalita' di presentazione delle domande e i conseguenti
adempimenti gestionali relativi all'istruttoria delle richieste
pervenute sono stabilite con il decreto di cui all'art. 3, comma 2.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 giugno 2017
Il Ministro: Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, registro n. 1, foglio n. 2827
Allegato 1
Dispositivi innovativi (art. 2, comma 4 lett. a)
1. Spoiler laterali (ammesse dal Reg. UE N. 1230/2012, masse e
dimensioni).
2. Appendici aerodinamiche posteriori.
3. Dispositivi elettronici gestititi da centraline EBS (Electronic
Braking System) per la distribuzione del carico sugli assali in
caso di carchi parziali o non uniformemente distribuiti.
4. Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), oppure Tyre Pressure and
Temperature Monitoring System (TPTMS), oppure Tyre Pressure and
Automatic Inflating Monitoring System.
5. Sistema elettronico di ottimizzazione del consumo di aria
dell'impianto pneumatico abbinato al sistema di ausilio in
sterzata determinando un minor lavoro del compressore del veicolo
trainante con riduzione dei consumi di carburante.
6. Telematica i ndipendente collegata all'EBS (Electronic Braking
System) in grado di valutare l'efficienza di utilizzo di rimorchi
e semirimorchi (tkm).
7. Dispositivi elettronici gestititi da centraline EBS (Electronic
Braking System) per ausilio in sterzata.
8. Sistema elettronico di controllo dell'usura delle pastiglie freno.
9. Sistema elettronico di controllo dell'altezza del tetto veicolo,
oppure Sistema elettronico automatico gestito da centraline EBS
(Electronic Braking System ) che ad una data velocita' abbassa
l'assetto di marcia del rimorchio e migliora il coefficiente di
penetrazione aerodinamica del veicolo o del complesso veicolare.
10. Dispositivo elettronico gestito da centraline EBS (Electronic
Braking System) per il monitoraggio dell'inclinazione laterale
del rimorchio o semirimorchio ribaltabile durante le fasi di
scarico e del relativo superamento dei valori limite di
sicurezza.