- Normativa
- Ambiente ed energia, Veicoli ed equipaggiamenti
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità dei veicoli
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
prot. n. 15881 del 17 febbraio 2009
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E IL TRASPORTO INTERMODALE
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 2
Prot. in uscita n. 15881 Roma, 17.02.2009
Al C.S.R.P.A.D. di
Roma
Ai C.P.A.
Loro Sedi
e, p.c. All’ A.N.F.I.A. – Torino
All’ U.N.R.A.E. – Roma
Oggetto: Decreto 3 maggio 2007, di recepimento della direttiva 2005/64/CE relativa all’omologazione dei veicoli a motore, per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità.
Modello del verbale per la valutazione preliminare del costruttore.
Premessa
Si fa seguito alla nota prot. 53262 del 26.06.2008 con la quale è stata comunicata la prassi da seguire riguardo alla norma sulle disposizioni e procedure per la corretta gestione, da parte dei Costruttori degli autoveicoli di categoria M1 ed N1, degli aspetti connessi con la riutilizzabilità, la riciclabilità e la recuperabilità dei materiali utilizzati per la costruzione dei predetti veicoli.
Lo scopo della direttiva in oggetto è quello di ridurre al minimo l’impatto ambientale dei veicoli fuori uso agendo sin dalle prime fasi della progettazione.
La normativa stabilisce, infatti, che i veicoli di categoria M1 ed N1 possono essere omologati solo se è verificato che almeno il 95% della loro massa è riutilizzabile e/o recuperabile ed almeno l’85% riutilizzabile e/o riciclabile.
Tali prescrizioni sono entrate in vigore a partire dal 15 dicembre 2008 per le nuove omologazioni e saranno cogenti a partire dal 15 luglio 2010 per le nuove immatricolazioni.
Modello di verbale
Al fine di uniformare la procedura di redazione del verbale per la valutazione preliminare del costruttore, si trasmette il modello dello stesso verbale, da stilare a cura della commissione ispettiva.
Il costruttore deve eseguire il calcolo secondo quanto prescritto nella norma ISO 22628 e deve fornire alle autorità competenti tutte le pertinenti informazioni tecniche sui materiali di fabbricazione e le rispettive masse.
L’autorità accerta che il costruttore abbia provveduto a raccogliere dati pertinenti all’intera catena di fornitura, quale la natura e la massa di tutti i materiali usati nella costruzione dei veicoli, in modo da poter eseguire le valutazioni ed i calcoli prescritti dalla citata direttiva.
In particolare il costruttore deve provvedere a fornire indicazioni sui temi indicati nell’articolo 6, commi 2 e 3 della direttiva e nell’allegato IV “Valutazione preliminare del costruttore”, punto 3.
Si rammenta che il certificato di conformità, corredato da una adeguata documentazione del costruttore che attesta di avere attuato tutte le necessarie disposizioni e procedure per ottemperare al suddetto vincolo come prescritto dall’articolo 6, deve essere rilasciato prima della effettuazione delle verifiche finalizzate alla emanazione del certificato di omologazione relativo alla parziale 2005/64/CE.
Il costruttore, inoltre, è tenuto ad informare l’Amministrazione di qualsiasi cambiamento significativo che influisca sulla pertinenza del certificato di conformità.
A cura della stessa Amministrazione è la valutazione circa la necessità, nel caso di specie, di adire a nuovi controlli.
Si informa che il modello di verbale, in formato *.xls, è scaricabile dal sito del Ministero dei trasporti (www.trasporti.gov.it ) nel link relativo alla sezione “leggi e decreti” (come allegato alla presente nota).
IL DIRETTORE
(Dott. Ing. Alessandro De Grazia)
PC
All.: omissis