- Atti preparatori
- Patente di guida, Comportamenti alla guida
- Dott.ssa Maristella Giuliano
S 1031 recante “ Istituzione della guida accompagnata a sedici anni ed altre norme legate alla sicurezza stradale”
Senato della Repubblica
XVI Legislatura – Senato della Repubblica. Atto n. 1031
Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del 17.10.2008 L’atto n. S 1031 recante “ Istituzione della guida accompagnata a sedici anni ed altre norme legate alla sicurezza stradale” presentato al senato di iniziativa del Sen. Cutrufo, è stato assegnato per l’esame in sede referente alla Commissione permanente VIII (Lavori pubblici, comunicazioni). L’analisi in Commissione non è ancora iniziata ma sono già stati acquisiti i pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio). In tema di guida accompagnata, sono presenti in Parlamento vari progetti di legge. Tra i più importanti si segnala il disegno di legge n.C 649, attualmente all’analisi della Commissione Trasporti alla Camera. Il presente progetto di legge S 1031 è stato presentato specularmente anche nell’altro ramo del parlamento e rubricato con il numero C 1488, attualmente all’analisi della IX Commissione Trasporti e comunicazioni. Si riporta di seguito lo schema del disegno di legge con la relazione di accompagnamento.
DISEGNO DI LEGGEd’iniziativa del senatore CUTRUFO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2008
Istituzione della guida accompagnata a sedici anni ed altre normelegate alla sicurezza stradale
Onorevoli Senatori. – L’Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA), ha reso pubblico uno studio secondo cui, su 100 incidenti che si verificano in Italia, 17 sono causati da un giovane neopatentato e 12 da una giovane neopatentata. Alla base di queste cifre troppo alte ci sono, tra l’altro, l’imperizia tecnica, dovuta all’inesperienza e la mancanza di un’approfondita preparazione, una verifica finale troppo superficiale, una scarsa educazione civica ed una inappropriata educazione stradale. L’Automobile Club d’Italia da oltre 20 anni sollecita l’introduzione, anche nel nostro Paese, della guida accompagnata a sedici anni, rifacendosi al modello francese, che ha dato, soprattutto, nei primi 10 anni, la sorprendente riduzione di oltre il 40 per cento degli incidenti tra coloro che «hanno scelto il percorso della guida accompagnata rispetto a quanti hanno conseguito la patente con l’iter tradizionale. A seguito di ciò le compagnie di assicurazione effettuano sensibili sconti sulla polizza R.C.A. per i primi 3 anni, tali da assorbire tutto il costo del percorso di formazione con l’autoscuola. Sebbene, in Italia, la patente a punti e l’obbligo del certificato d’idoneità alla guida del ciclomotore abbiano permesso di compiere, almeno nella fase iniziale, un rilevante passo verso il miglioramento della sicurezza stradale, purtroppo, le statistiche degli incidenti, causati dalla guida imprudente e dal «dopo discoteca», che coinvolgono in massima parte la fascia d’utenza più giovane, continuano a riportare dati sempre più allarmanti e impongono provvedimenti più incisivi in materia di educazione e formazione dei conducenti. Le «stragi del sabato sera», determinate per lo più da una guida spericolata, oltre che dall’uso di alcool e droghe, dal clima congestionato delle discoteche e dalla fretta del ritorno, sono causate dall’imperizia, dall’incoscienza e dalla «maleducazione stradale» dei giovani. È negli stati psicologici, dunque, che vanno ricercati i moventi primi di questo triste e preoccupante fenomeno, i cui elementi fondamentali, oltre alla non educazione ad una guida corretta, sono la mancanza di self-control, di pacatezza nella guida, di consapevolezza del veicolo condotto, nonché della possibilità di percorrenza della strada e del traffico. Educare significa stimolare la formazione dell’io per il suo sviluppo armonico: mentale, affettivo, pratico. Tale formazione si ottiene attraverso la conoscenza, in modo da dare luogo ad un comportamento incisivo ma cosciente, equilibrato e rispettoso. In tale contesto, assumono un ruolo fondamentale la famiglia e la scuola; ma, soprattutto quest’ultima, non ha una competenza specifica e adeguata ad educare per la guida di un veicolo. Da qui, la imprescindibile necessità di un ulteriore supporto da parte delle autoscuole, che, già oggi, collaborano con il mondo dell’istruzione nell’educazione stradale e nella preparazione dei giovani studenti per il conseguimento dei certificati d’idoneità alla guida dei ciclomotori. La patente per la guida di un autoveicolo si consegue dopo aver compiuto diciotto anni, ovvero quando la psiche di un individuo è quasi definitivamente strutturata. La stabilità psichica si forma, infatti, nella fase che va dalla pubertà alla gioventù. È in questo delicato periodo della vita che si deve intervenire con un’appropriata educazione alla guida, consentendo, come accade in altri Paesi europei ed extraeuropei, l’avvio dell’apprendistato anticipato alla conduzione di un veicolo a quattro ruote. È del tutto insufficiente il lasso di tempo che intercorre tra le esercitazioni pratiche, l’ammissione agli esami per il conseguimento della patente e l’immissione definitiva nella circolazione viaria. Il diciottenne, appena dopo un mese dal rilascio del cosiddetto «foglio rosa», può sostenere le prove d’esame e contestualmente il medesimo giorno ottenere la patente, ed è così legittimato a guidare da solo in autostrada, in ore notturne e nel caotico traffico delle città. Questi tempi ristretti di preparazione, di certo, non permettono una valida ed approfondita formazione automobilistica. Non danno garanzia di padronanza del veicolo né di acquisizione di quella coscienza stradale, fondamentali per la guida in sicurezza. E anche la verifica finale non è appropriata. La presente proposta di legge, pertanto, intende istituire l’apprendistato anticipato alla guida, a partire dal sedicesimo anno d’età, nel rispetto di particolari condizioni. Tale tirocinio permette ai giovani di acquisire due anni di esperienza prima di mettersi da soli al volante di un autovettura e questo vuoI dire, aver percorso qualche migliaio di chilometri contro gli attuali cento che a stento effettuano prima di conseguire la patente. La presente proposta di legge prevede che il sedicenne aspirante automobilista, a seguito di apposita autorizzazione possa seguire un percorso formativo, assistito prima di tutto da un’autoscuola e poi da un tutor, che lo segue per tutto il periodo della guida accompagnata fino al conseguimento della patente, una volta compiuti i diciotto anni. Dare il via libera a tale innovazione in Italia significa formare automobilisti più responsabili e capaci, in linea con i modelli europei. Anche per la guida dei ciclomotori, dei tricicli e dei quadricicli è indispensabile una specifica preparazione teorica, come già previsto, dalla scuola o dall’autoscuola, ma si rende, soprattutto, necessario un esame integrativo con una prova pratica di guida presso l’autoscuola, dove con istruttore abilitato e autorizzato il candidato deve frequentare un ciclo di lezioni pratiche pari ad otto ore di guida, due delle quali in visione notturna e due in strade extraurbane primarie o secondarie. Altrettanto dicasi per l’obbligo per i maggiorenni che la proposta introduce di frequenza di un numero di lezioni di guida con l’autoscuola per percorrere tratti di autostrada o strade similari e in visione notturna. Una migliore preparazione dei candidati al conseguimento della patente di guida si tradurrà in una sostanziale riduzione dei morti, dei feriti e delle infrazioni alle norme e quindi un notevole abbattimento dei 35 milioni di euro di cui lo Stato è costretto a farsi carico ogni anno. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Guida accompagnata) Al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo l’articolo 116 è inserito il seguente: «Articolo 116-bis. – (Guida accompagnata) – 1. Ai minori che hanno compiuto gli anni sedici, è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all’articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente, titolare di patente di categoria B o superiore, conseguita da almeno dieci anni. 2. Il minore può procedere alla guida solo dopo aver effettuato presso l’autoscuola un regolare corso teorico e un corso pratico di guida della durata di almeno venti ore ciascuno, con istruttore abilitato e autorizzato. Le lezioni di guida devono essere effettuate utilizzando un veicolo dotato di doppi comandi. Almeno otto delle lezioni debbono svolgersi in autostrada o su strada extraurbana a quattro corsie ed altre quattro ore in condizione di visione notturna. A fine corso l’autoscuola rilascia un attestato di frequenza ed una valutazione di idoneità alla guida accompagnata. Il conseguimento dell’attestato e della valutazione, nonché l’esercizio della guida accompagnata consentono, con la stessa o con altra autoscuola sul territorio nazionale, l’accesso all’esame di cui all’articolo 121 senza l’obbligo di ulteriori corsi teorico pratici. 3. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1, l’autoveicolo deve essere munito di apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche «GA». Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 122, comma 9. 4. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1 si applicano le prescrizioni di cui al comma 2 dell’articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 dello stesso articolo. Il soggetto accompagnatore di cui al comma 1 è solidalmente responsabile delle eventuali violazioni al codice della strada commesse dal minore. 5. Il minore che guida senza accompagnatore è punito con le sanzioni amministrative previste dall’articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo». 2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi, termine perentorio, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dell’articolo 116-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento alle condizioni soggettive e oggettive rispetto alle quali l’autorizzazione può essere richiesta ed alle modalità del suo rilascio, alle condizioni di espletamento dell’attività di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalità di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso l’autoscuola, ai requisiti soggettivi dell’accompagnatore, nonché alle caratteristiche del contrassegno di cui al comma 3 del citato articolo 116-bis.
Documenti allegati
- S_1031_02.pdf 77 KB